TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-05-02, n. 202400371

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-05-02, n. 202400371
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202400371
Data del deposito : 2 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/05/2024

N. 00371/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00196/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 196 del 2022, proposto da
F FRARI, in proprio e nella sua qualità di ex socio della SOCIETÀ AGRICOLA FERRARI FRANCESCO E STEFANO, rappresentato e difeso dagli avv. B M e V M, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

contro

AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;

per l'annullamento

- dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90008501 62/000 di data 24 novembre 2021, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata il 13 dicembre 2021 a mezzo raccomandata AR, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 7.701,57 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 1998-1999;

- della presupposta cartella di pagamento n. 300 2018 00000122 75/000 (nuovo riferimento n. 064 2020 71801427 80/501), notificata l’11 dicembre 2018 alla società agricola Ferrari Francesco e Stefano;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, in proprio e nella sua qualità di ex socio della società agricola Ferrari Francesco e Stefano, produttore di latte vaccino e come tale assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, impugna l’intimazione di pagamento n. 064 2021 90008501 62/000 di data 24 novembre 2021, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata il 13 dicembre 2021 a mezzo raccomandata AR, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 7.701,57 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 1998-1999. L’impugnazione è estesa alla presupposta cartella di pagamento n. 300 2018 00000122 75/000 (nuovo riferimento n. 064 2020 71801427 80/501), notificata l’11 dicembre 2018 alla società agricola Ferrari Francesco e Stefano.

2. Nel ricorso sono formulate plurime censure, che possono essere sintetizzate come segue:

(i) l’attività di produzione di latte è stata svolta dalla società agricola, che è stata costituita in data 10 novembre 1997 dai soci amministratori Francesco Ferrari, Stefano Ferrari e Osvalda Tanferri (v. visura camerale), e si è sciolta di diritto in data 21 ottobre 2010 ai sensi dell’art. 2272 c.c. per mancata ricostituzione della pluralità dei soci. Poiché il ricorrente dichiara di non aver mai ricevuto la notifica della presupposta cartella di pagamento n. 300 2018 00000122 75/000, l’eventuale notifica della stessa alla società agricola ormai sciolta dovrebbe essere considerata nulla. In mancanza di valida notifica della cartella di pagamento, la consequenziale intimazione di pagamento n. 064 2021 90008501 62/000 sarebbe nulla ai sensi dell’art. 26 del DPR 29 settembre 1973 n. 602;

(ii) l’utilizzo della procedura ex art. 25 del DPR 602/1973, basata sulla formazione di ruoli e sulla cartella di pagamento, sarebbe in contrasto con l’art. 8- quinquies comma 10 del DL 10 febbraio 2009 n. 5, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2012, che rinviava alla procedura di riscossione coattiva di cui al RD 14 aprile 1910 n. 639. In ogni caso, non sarebbe dimostrato il rispetto degli art. 12 e 17 del DPR 602/1973 nella formazione del ruolo;

(iii) in mancanza di atti interruttivi notificati al ricorrente, si sarebbe verificata la prescrizione del credito dell’AGEA, sia per la sorte capitale sia per gli interessi, anche con riferimento al termine ordinario decennale;

(iv) la quantificazione del prelievo supplementare sarebbe erronea, in quanto dovrebbero essere disapplicate le norme interne che contengono criteri di calcolo contrastanti con il diritto dell’Unione, come recentemente interpretato dalla Corte di Giustizia (v. C.Giust. Sez. VII 27 giugno 2019 C 348/18, B ;
C.Giust. Sez. II 11 settembre 2019 C 46/18, S R ;
C.Giust. Sez. II 13 gennaio 2022 C-377/19, B ).

3. L’amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

4. Questo TAR, con ordinanza n. 285 del 7 aprile 2022, ha accolto la domanda cautelare, e ha inoltre disposto istruttoria a carico dell’AGEA, allo scopo di chiarire il contenzioso formatosi nei confronti degli atti di accertamento o di intimazione del prelievo supplementare per la campagna oggetto del presente ricorso. È stato chiesto in particolare di specificare se siano intervenute sentenze passate in giudicato.

5. Con i depositi di data 8 agosto 2023 l’AGEA ha fornito le seguenti informazioni:

(a) il TAR Lazio, con sentenza n. 3642 del 23 aprile 2012, ha respinto il ricorso proposto dalla società agricola del ricorrente e da altri produttori contro le imputazioni di prelievo supplementare relative alle campagne 1997-1998 e 1998-1999, affrontando anche il problema della legittimità comunitaria delle norme interne sulla compensazione nazionale. La pronuncia è passata in giudicato, in quanto non impugnata;

(b) in data 14 novembre 2003 la società agricola del ricorrente ha chiesto la rateizzazione del prelievo supplementare dovuto per le campagne dal 1995-1996 al 2001-2002. La rateizzazione è stata concessa dall’AGEA il 5 febbraio 2004, ma è stata poi revocata il 17 dicembre 2015 per inadempimento;

(c) tutti i recuperi del prelievo supplementare intervenuti nel frattempo sono stati regolarmente contabilizzati e detratti dai debiti originari delle singole annate (v. doc. 10).

6. La vicenda così riassunta rientra nello schema già utilizzato da questo TAR in molteplici pronunce su analoghe cartelle o intimazioni di pagamento inviate dall’AGEA o per conto dell’AGEA (v. ad esempio le sentenze n. 906 e 908 del 4 ottobre 2022;
n. 88 e 90 del 31 gennaio 2023;
n. 209 dell’8 marzo 2023;
n. 492 del 5 giugno 2023;
n. 658 del 2 agosto 2023;
n. 691 del 7 settembre 2023;
n. 915 e n. 916 del 18 dicembre 2023).

7. Rinviando per ragioni di sintesi a queste pronunce, sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono formulare le seguenti considerazioni.

Sul rapporto tra socio e società semplice

8. La circostanza che la società del ricorrente si sia sciolta di diritto il 21 ottobre 2010 non implica alcun errore dell’AGEA nell’individuazione del debitore. I soci di una società semplice rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali, che sono allo stesso tempo obbligazioni proprie dei singoli soci, in quanto ex art. 2267 c.c. non vi è separazione patrimoniale rispetto alla società. Di conseguenza, gli atti di accertamento e le sentenze intervenute nei confronti della società hanno effetto immediato anche per i soci illimitatamente responsabili (v. Cass. civ. Sez. Trib. 6 settembre 2006 n. 19188;
Cass. civ. Sez. I 16 gennaio 2009 n. 1040;
Cass. civ. Sez. VI 3 dicembre 2020 n. 27613;
Cass. civ. Sez. Trib. 5 marzo 2021 n. 6129).

9. Vi è quindi coincidenza tra la posizione debitoria del ricorrente e il debito accertato nei confronti della società agricola dalla sentenza del TAR Lazio n. 3642/2012. La pendenza del giudizio ha interrotto e mantenuto sospesa la prescrizione. Nei giudizi impugnatori, infatti, l’amministrazione convenuta, che vanta la posizione di creditore e ha interesse a tutelare le ragioni del proprio credito di fronte alla richiesta di accertamento negativo insita nell’impugnazione, si difende in ogni momento del processo per il solo fatto di insistere per la reiezione del ricorso, e in questo modo determina l'interruzione e la correlativa sospensione della prescrizione fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio (v. Cass. civ. Sez. III 21 ottobre 2022 n. 31259;
Cass. civ. Sez. III 20 dicembre 2021 n. 40845;
Cass. civ. Sez. Lav. 29 luglio 2021 n. 21799).

10. Il rapporto di solidarietà ex art. 1310 c.c. estende l’effetto degli atti interruttivi della prescrizione dalla società ai singoli soci. Valgono quindi a interrompere la prescrizione nei confronti del ricorrente sia la notifica alla società agricola della cartella di pagamento n. 300 2018 00000122 75/000 sia l’istanza di rateizzazione, che contiene il riconoscimento del debito. D’altra parte, poiché al momento della notifica della cartella di pagamento (11 dicembre 2018) e della decadenza dal beneficio della rateizzazione (17 dicembre 2015) la società era ormai sciolta, le conseguenze di questi atti si sono necessariamente concentrate nel ricorrente, in quanto socio illimitatamente responsabile.

Sulla procedura di recupero del credito

11. Le modalità del recupero del credito dell’AGEA sono quelle stabilite dalla disciplina vigente al momento dell’adozione dei singoli atti esecutivi. È quindi corretta l’utilizzazione della procedura esecutiva tramite ruolo, come previsto dalla versione più recente dell’art. 8- quinquies comma 10 del DL 5/2009. Le censure esposte nel ricorso a proposito delle formalità della cartella di pagamento sono generiche, e inidonee a dimostrare l’inesistenza del credito sottostante. In realtà, le indicazioni contenute nella cartella di pagamento e nell’intimazione di pagamento assicurano complessivamente il livello di motivazione richiesto dall’art. 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212.

12. Occorre poi sottolineare che il prelievo supplementare, anche se riscosso tramite ruolo, non è un credito avente natura tributaria, e dunque non è sottoposto al termine di decadenza previsto dall’art. 25 comma 1-c del DPR 602/1973 (che fissa il limite di notifica della cartella di pagamento al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo). Un rinvio all’art. 25 del DPR 602/1973 era contenuto nel previgente art. 8- quinquies comma 10- bis del DL 5/2009, ma il richiamo era riferibile al solo strumento della cartella di pagamento come modalità di riscossione coattiva, oltre che alla competenza dell’AGEA, e in mancanza di qualsiasi specificazione di diritto sostanziale non poteva implicare né la rinuncia dello Stato al termine di prescrizione ordinario né il subentro di un termine decadenziale breve.

Sul ricalcolo del prelievo supplementare

13. Le censure formulate nel ricorso con riguardo alla violazione del diritto dell’Unione costituiscono una domanda logicamente subordinata, che deve essere esaminata solo qualora sia esclusa l’estinzione o la prescrizione del credito dell’AGEA. Come si è visto sopra, l’argomento dell’estinzione o della prescrizione non è condivisibile, e dunque occorre esaminare anche la domanda subordinata, che è diretta a ottenere un nuovo e più favorevole calcolo del prelievo supplementare. Il ricalcolo consentirebbe inoltre alla ricorrente di intercettare il condono degli interessi previsto ora dall’art. 10- bis comma 3 del DL 13 giugno 2023 n. 69.

14. Come statuito dalle sentenze della Corte di Giustizia in materia di quote latte (v. le già citate C.Giust. C-348/18, B ;
C.Giust. C-46/18, S R ;
C.Giust. C-377/19, B ), sono in contrasto con il diritto dell’Unione le seguenti disposizioni introdotte dalla normativa nazionale: (a) relativamente alla compensazione nazionale, la redistribuzione delle quote inutilizzate secondo categorie prioritarie anziché in modo proporzionale (campagne dal 1995-1996 al 2002-2003);
(b) per quanto riguarda il rimborso del prelievo in eccesso, l’esclusione dal rimborso dei produttori che non hanno versato il prelievo (campagne dal 2003-2004 in avanti). Il ricalcolo dovrebbe quindi avvenire disapplicando sotto questi profili la normativa nazionale.

15. Tuttavia, per arrivare al ricalcolo è necessario superare due ostacoli. Il primo è rappresentato dagli atti di imputazione o intimazione divenuti definitivi in quanto non impugnati. Il secondo è individuabile nelle sentenze che, in relazione a pregressi atti di imputazione o intimazione, abbiano accertato l’obbligo di versare il prelievo supplementare. Nel caso in esame, il primo ostacolo è costituito dalla mancata tempestiva impugnazione della cartella di pagamento n. 300 2018 00000122 75/000 (notificata l’11 dicembre 2018), il secondo dalla sentenza di merito sfavorevole del TAR Lazio n. 3642/2012.

16. Non appare invece ostativo al ricalcolo il riconoscimento di debito contenuto nel contratto di rateizzazione. Poiché la rateizzazione presuppone una quantificazione del debito effettuata in conformità alle norme nazionali, la sottoscrizione del contratto da parte del produttore non può costituire acquiescenza rispetto al più favorevole trattamento derivante dal diritto europeo. Lo Stato, essendo vincolato a prestare leale cooperazione ai sensi dell’art. 4 par. 3 del TUE, non può avvantaggiarsi di una rinuncia all’azione fatta dal produttore in una condizione di incertezza del diritto, quando la Corte di Giustizia non si era ancora espressa.

Sulla disapplicazione dei provvedimenti definitivi

17. Per quanto riguarda la mancata impugnazione della cartella di pagamento entro l’ordinario termine decadenziale decorrente dalla data di notifica, questo TAR, nei precedenti in materia di quote latte sopra richiamati, ha seguito la tesi della disapplicazione degli atti amministrativi che si pongano in conflitto insanabile con il diritto dell’Unione. In base a questa tesi, i provvedimenti attuativi di una norma interna contrastante con il diritto dell’Unione non sono semplicemente annullabili, ma inefficaci, e dunque anche quando siano divenuti inoppugnabili devono essere disapplicati, assieme alla norma presupposta, per gestire il caso concreto in modo coerente con l’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte di Giustizia. La disapplicazione può essere disposta dal giudice nazionale anche di propria iniziativa (v. C.Giust. Sez. III 10 marzo 2022 C-177/20, Grossmania , punto 43).

18. La giurisprudenza più recente della Corte di Giustizia appare favorevole alla tesi della disapplicazione. In particolare, è stato precisato che per ottenere il riesame di un provvedimento divenuto definitivo in virtù di una sentenza del giudice nazionale non è necessario che il ricorrente abbia a suo tempo dedotto in giudizio il contrasto con il diritto dell’Unione (v. C.Giust. GS 12 febbraio 2008 C-2/06, Kempter , punto 46). È stato inoltre affermato (v. ancora C.Giust. C 177/20, Grossmania , punti 62 e 64) che l’intangibilità del provvedimento non può essere giustificata dall’esigenza di certezza del diritto, se risulti contraria ai principi di effettività e leale cooperazione ex art. 4 par. 3 del TUE.

19. Il Consiglio di Stato, pronunciandosi in sede cautelare su alcune sentenze di questo TAR (specificamente, con ordinanza n. 1750 del 5 maggio 2023 sulla sentenza n. 908/2022;
con ordinanza n. 3373 del 25 agosto 2023 sulla sentenza n. 88/2023;
con ordinanza n. 3375 del 25 agosto 2023 sulla sentenza n. 90/2023;
con ordinanza n. 4131 del 6 ottobre 2023 sulla sentenza n. 209/2023), ha invece seguito la diversa linea interpretativa che ravvisa nella violazione del diritto dell’Unione solo un motivo di annullabilità dell’atto, da far valere negli ordinari termini di impugnazione. Questo sembra implicare che un provvedimento divenuto inoppugnabile per il diritto nazionale non possa più essere disapplicato, neppure nei confronti dell’ordinamento europeo. L’atto inoppugnabile finirebbe quindi per introdurre una preclusione al riesame della medesima questione (nel nostro caso la debenza del prelievo supplementare in misura conforme al diritto europeo) proposta in relazione ad atti di intimazione successivi. Questi ultimi potrebbero essere impugnati solo per vizi propri (ad esempio, la prescrizione successivamente maturata, oppure il sopravvenuto recupero del debito mediante compensazione con gli aiuti PAC o attraverso il regolare versamento delle rate previste nel contratto di rateizzazione).

20. Acquisite le indicazioni provenienti dal Consiglio di Stato, la Seconda Sezione del TAR Brescia ha ritenuto preferibile attendere la definizione dei giudizi di appello attualmente incardinati, riservandosi di valutare, all’esito degli stessi, l’eventuale conferma dell’indirizzo interpretativo seguito in passato o l’adesione alla posizione assunta dal giudice di appello (v. ordinanze n. 882 del 30 novembre 2023;
n. 892 del 6 dicembre 2023;
n. 33 del 18 gennaio 2024).

21. In questa prospettiva, se la mancata tempestiva impugnazione della cartella di pagamento n. 300 2018 00000122 75/000 fosse l’unico elemento che si frappone al ricalcolo del prelievo supplementare, la decisione dovrebbe essere rinviata.

Sul giudicato sfavorevole

22. Vi è però il secondo elemento ostativo, rappresentato dalla sentenza del TAR Lazio n. 3642/2012.

23. Nel giudizio deciso dalla suddetta sentenza era stata posta anche la questione della legittimità della procedura di compensazione nazionale. Tale questione è stata respinta assieme a tutte le altre argomentazioni di parte ricorrente. Pur essendovi al riguardo solamente una trattazione sintetica e con rinvio ai precedenti, è possibile attribuire autorità di giudicato, secondo i parametri comunitari, anche a questo profilo della decisione (v. C.Giust. Sez. V 20 aprile 2023 C 329/21,

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