TAR Napoli, sez. V, sentenza 2015-02-12, n. 201501045
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N. 01045/2015 REG.PROV.COLL.
N. 06901/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6901 del 2009, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv.to A R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to D D L in Napoli, Via Raffaele Tarantino n. 8;
contro
Questura di Caserta, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Napoli, Via Diaz n. 11;
Ministero Interno;
per l'annullamento
- del provvedimento del -OMISSIS-, con il quale il Questore di Caserta ha adottato nei confronti del ricorrente l’avviso orale di cui alla l. 27 dicembre 1956 n. 1423;
- di ogni atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ivi compresi gli accertamenti degli organi di polizia richiamati nel provvedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Caserta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2014 il dott. P M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato provvedimento del 4 settembre 2009, con il quale il Questore di Caserta ha avvisato il ricorrente ai sensi dell’art. 4 della l. 27 dicembre 1956 n. 1423.
Si è costituita in giudizio la Questura di Caserta, contestando la fondatezza della domanda azionata e chiedendone pertanto la reiezione.
All’udienza pubblica del 18 dicembre 2014 (alla quale nessuna delle parti costituite è comparsa) il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Con un unico articolato motivo, il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento impugnato, sostenendo che l’unico fatto addebitatogli sarebbe costituito dalla iscrizione nel registro degli indagati per violazione della legge in materia di stupefacenti e che il relativo procedimento si sarebbe concluso con un provvedimento di archiviazione.
Evidenzia, altresì, di essere iscritto e di frequentare la facoltà di Medicina e di Chirurgia della seconda Università degli Studi di Napoli, con brillanti risultati.
Contesta quindi la legittimità del provvedimento impugnato deducendo violazione della legge n. 1423/1956;eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, genericità e contraddittorietà della motivazione nonché per violazione delle garanzie procedimentali di cui alla l. n. 241/1990.
Le censure non possono essere condivise.
L’Avvocatura distrettuale dello Stato ha depositato in giudizio la proposta per l’applicazione dell’avviso orale formulata dal Compagnia dei Carabinieri di Capua – Nucleo operativo e radiomobile, dalla quale emerge che il ricorrente, oltre ad essere stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, non svolge alcuna attività lavorativa e conduce un tenore di vita superiore alle sue reali condizioni economiche.
Gli elementi posti dalla amministrazione alla base del provvedimento impugnato sono reputati dal Collegio sufficienti a disporre la misura dell’avviso orale di cui all’art. 4 della l. n. 1423/1956 (ora art. 3 del d.lgs. n. 159/2011), che consiste nel mero avvertimento della sussistenza di sospetti a carico di una persona, per la quale si profilano elementi di fatto che ne facciano ritenere l'appartenenza a una delle categorie previste dall'art. 1 della medesima legge, e non ha altro effetto se non quello di consentire, entro i successivi tre anni, la formulazione della proposta all'Autorità giudiziaria circa l'applicazione di misure di prevenzione.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato non richiede la sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche mere supposizioni sulla base di circostanze fattuali tali da indurre l'Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale che possono dar luogo all'applicazione giudiziale delle misure di prevenzione. Ne consegue che è legittimo procedere all'avviso orale anche in assenza di addebiti specifici, purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali che ne fanno ragionevolmente ascrivere l’appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1 del d.lgs. 159/2011, e ciò anche qualora non sia possibile documentare che l'interessato vive dei proventi di attività delittuosa o è dedito a traffici illeciti o si associa con pregiudicati, qualora il modello comportamentale complessivo del soggetto presenti caratteristiche atte a fare non illogicamente presumere l'esistenza di una pericolosità sociale (Consiglio di Stato, Sez. I, 28 giugno 2011, n. 1206;Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 aprile 2011, n. 2468;T.a.r. Napoli, Sez. V, 6 luglio 2011, n. 3561;T.a.r. Parma, Sez. I, 25 maggio 2011 n. 153).
Neppure può essere condivisa la censura relativa alla violazione delle garanzie procedimentali di cui alla l. n. 241/1990 (peraltro, dedotta solo nella rubrica del motivo di ricorso). In merito, ritiene il Collegio di conformarsi all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale non è necessario che l’avviso orale, previsto dall’art. 4, l. n. 1423 del 1956, sia preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, trattandosi non già di applicazione definitiva di una misura di prevenzione di cui all’art. 1 della stessa legge, ma di atto che, pur risultando immediatamente lesivo e quindi immediatamente impugnabile, ha natura ed efficacia meramente monitoria ( ex multis , T.a.r. Piemonte, Torino, Sez. II, 15 aprile 2010 n. 1930;T.a.r. Trentino Alto Adige, Bolzano, Sez. I, 25 febbraio 2010 n. 54;T.a.r. Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 31 gennaio 2008 n. 57).
In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
La fattispecie dedotta in giudizio, valutata nei suoi aspetti complessivi, giustifica l’equa compensazione delle spese di giudizio.