TAR Napoli, sez. III, sentenza 2022-05-19, n. 202203432

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2022-05-19, n. 202203432
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202203432
Data del deposito : 19 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/05/2022

N. 03432/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04981/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4981 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da R P, rappresentata e difesa dall’avv. S C, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, viale A. Gramsci n. 16, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. F N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

“a) del provvedimento n. 0058790 del 14.9.2017, notificato il 15.9.2017, con il quale il Dirigente dell’

VIII

Settore - Urbanistica Servizio Condono Edilizio del Comune di Torre del Greco ha comunicato alla ricorrente l’improcedibilità della CILA prot. n. 23749 del 19.4.2016;
b) della D.C.C. n. 170/2004, citata nel provvedimento impugnato sub a;
c) del provvedimento n. 864 del 22.9.2017, notificato il 25.9.2017, emesso dal Dirigente dell’

VIII

Settore – Urbanistica Servizio Antiabusivismo Edilizio, nella parte in cui denuncia la presunta persistenza degli abusi di diversa distribuzione di spazi interni e di frazionamento di unità abitativa di cui si dirà infra ;
d) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.”

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 20 ottobre 2021:

“a) della delibera del consiglio comunale di Torre del Greco n. 170 del 27.9.2004, già fatta oggetto di impugnativa nell’atto introduttivo del giudizio ed acquisita al processo con ordinanza collegiale di codesto TAR n. 4607/2021 che è stata adempiuta in data 29 luglio 2021 e per la quale lo scrivente difensore ha avuto comunicazione il giorno 30 successivo.”


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2022 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo R P espone in fatto di essere proprietaria dell’intero primo piano dell’edificio sito in Torre del Greco (NA) al Viale Europa n. 20 e che detta proprietà è stata realizzata in carenza di previo titolo edilizio ed è stata oggetto di istanza di condono edilizio, ai sensi della L. n. 724/1994, prot. n. 5406 del 25 gennaio 1995 – fasc. 36, la cui definizione è stata da lei formalmente sollecitata in data 1° agosto 2016.

Riferisce che con ordinanza n. 497 del 26 maggio 2016 il Comune resistente le ha ordinato di provvedere alla demolizione e alla rimessione in pristino di una serie di opere abusive realizzate successivamente alla presentazione dell’istanza di condono suddetta. Numerose opere ulteriori contestate dal Comune, sono state demolite/ripristinate tutte tranne due, ossia la diversa distribuzione di spazi interni, per la quale ella ricorrente ha provveduto a depositare apposita CILA in sanatoria, prot. n. 23749 del 19 aprile 2016, e il ritenuto frazionamento di unità abitativa.

In seguito al deposito di detta CILA il Comune le ha comunicato la nomina del responsabile del procedimento, dopo di che nessuna comunicazione le sarebbe più pervenuta da parte del Comune se non tramite gli atti impugnati in questa sede.

In particolare con il provvedimento n. 0058790 del 14 settembre 2017 il Dirigente dell’

VIII

Settore - Urbanistica Servizio Condono Edilizio le ha comunicato l’improcedibilità della CILA poiché quest’ultima “ si riferisce a lavori non contemplati nella D.C.C. n. 170/2004 – pure oggetto di impugnazione – “ che ammette solo gli interventi di manutenzione, aventi quale unica finalità la tutela della integrità della costruzione e la conservazione della sua finalità. Pertanto non possono, in nessun caso, essere previste variazioni di ridistribuzione o trasformazione interne. ”.

Inoltre con il provvedimento n. 864 del 22 settembre 2017, di revoca parziale della vecchia ordinanza n. 497/2016, il Comune ha revocato nella quasi totalità detta vecchia ordinanza, avendo preso atto della sua ottemperanza ma ha confermato la persistenza e l’illegittimità del ritenuto frazionamento e della diversa distribuzione di spazi interni.

Parte ricorrente ha quindi proposto il ricorso introduttivo, notificato il 14 novembre 2017 e depositato l’11 dicembre 2017, con cui ha chiesto l’annullamento del provvedimento n. 0058790 del 14 settembre 2017, notificato il 15 settembre 2017, con il quale il Dirigente dell’

VIII

Settore - Urbanistica Servizio Condono Edilizio del Comune di Torre del Greco le ha comunicato l’improcedibilità della CILA prot. n. 23749 del 19 aprile 2016, della Delibera di C.C. n. 170/2004, citata nel predetto provvedimento, e del provvedimento n. 864 del 22 settembre 2017, notificato il 25 settembre 2017, emesso dal Dirigente dell’

VIII

Settore – Urbanistica Servizio Antiabusivismo Edilizio, nella parte in cui denuncia la ritenuta persistenza degli abusi di diversa distribuzione di spazi interni e di frazionamento di unità abitativa.

A sostegno del gravame sono stati dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

All’esito dell’udienza pubblica dell’8 giugno 2021, con ordinanza n. 4607 del 2 luglio 2021 questa Sezione,

RITENUTO necessario, al fine del decidere, acquisire:

- la relazione tecnica prot. n. 70383 del 7 novembre 2016 e la relazione tecnica prot. n. 59108 del 15 settembre 2017, redatte dai tecnici del Servizio Antiabusivismo Edilizio del Comune di Torre del Greco, richiamate nel provvedimento impugnato n. 864 del 22 settembre 2017, con la documentazione anche fotografica allegata, nonché tutta la documentazione, anche fotografica, concernente il procedimento relativo all’adozione sia del suddetto provvedimento che a quello relativo alla CILA dichiarata improcedibile con nota prot. n. 0058790 del 14 settembre 2017, pure oggetto di impugnazione;

- una relazione particolareggiata, alla luce delle censure dedotte, volta innanzitutto a rappresentare se vi siano stati eventuali sviluppi della vicenda per cui è causa, atteso il tempo trascorso, e a chiarire, in particolare, se vi sia stato un frazionamento dell’unità abitativa e/o una diversa distribuzione di spazi interni, anche alla luce della circostanza che dalla relazione tecnica e dal progetto ante e post operam della suddetta CILA, depositati in giudizio da parte ricorrente, emerge che la CILA sia stata chiesta per una diversa distribuzione di spazi interni; ”,

ha ordinato al Comune di Torre del Greco di adempiere all’incombente istruttorio nei modi e nel termine di cui in motivazione e ha rinviato la causa per il prosieguo all’udienza pubblica del 15 febbraio 2022.

Il Comune di Torre del Greco in data 27 luglio 2021 si è costituito a resistere in giudizio con mero atto di stile e in data 29 luglio 2021 ha depositato documentazione;
in pari data, in esecuzione della suddetta ordinanza, ha depositato ulteriore documentazione anche fotografica fra cui la relazione illustrativa prot. n. 0085860/2017 del 12 dicembre 2017.

In data 20 ottobre 2021 la ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti avverso la delibera del Consiglio Comunale di Torre del Greco n. 170 del 27 settembre 2004, già fatta oggetto di impugnativa nell’atto introduttivo del giudizio e che parte ricorrente assume essere stata acquisita al processo con la suddetta ordinanza collegiale n. 4607/2021, eseguita in data 29 luglio 2021 e comunicata al difensore il giorno 30 successivo, e con un ulteriore motivo ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Parte resistente l’11 febbraio 2022 ha altresì depositato una memoria per l’udienza di discussione con la quale ha dedotto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto pertanto il rigetto;
ha in particolare sostenuto che la consolidata giurisprudenza della Cassazione Penale avrebbe sempre escluso la possibilità eseguire interventi soggetti a DIA, SCIA, CILA su manufatti abusivi che non siano stati sanati né condonati.

Parte ricorrente ha depositato una memoria in data 14 febbraio 2022 con la quale ha eccepito la tardività della memoria e della documentazione prodotta da parte resistente.

All’udienza pubblica del 15 febbraio 2022 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

Il Collegio deve preliminarmente esaminare l’eccezione di tardività della memoria e della documentazione prodotta da parte resistente in data 11 febbraio 2022, sollevata da parte ricorrente nella memoria del 14 febbraio 2022.

Occorre precisare che nella memoria depositata in data 11 febbraio 2022 il difensore del Comune di Torre del Greco ha rappresentato di non avere potuto produrre prima la memoria stessa in quanto dal 20 ottobre 2021 si trovava in stato di malattia per infortunio sul lavoro, come da documentazione medica versata in atti, e che la documentazione prodotta da parte resistente in pari data non concerne documentazione relativa al ricorso ma solo tre certificazioni della Asl NA 3 Sud relative al suo stato di salute di cui alla suddetta memoria.

Al riguardo, non può che ricordarsi come la giurisprudenza anche di questo Tribunale sia consolidata nel ritenere che i termini fissati dall'art. 73 c.p.a. per il deposito di memorie difensive e documenti abbiano carattere perentorio, in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice, con la conseguenza che la loro violazione conduce alla inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, da considerarsi tamquam non essent (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, 13 marzo 2015, n. 1335, TAR Campania, Napoli, Sezione VI, 11 ottobre 2016, n. 4661).

Il Collegio ritiene, tuttavia, di poter ammettere in via del tutto eccezionale la produzione tardiva della memoria depositata in data 11 febbraio 2022 dal difensore del Comune di Torre del Greco, ai sensi dell’art. 54, comma 1, c.p.a..

Al riguardo la giurisprudenza amministrativa, condivisa dal Collegio, ha puntualizzato che, sebbene in generale i termini previsti dall'art. 73 comma 1, c.p.a. per il deposito in giudizio di documenti, memorie e memorie di replica (rispettivamente fino a quaranta, trenta e venti giorni liberi prima dell’udienza) siano perentori e, in quanto tali, non possano essere superati neanche ove sussistesse accordo delle parti, tuttavia il deposito tardivo di memorie e documenti deve ritenersi ammesso in via del tutto eccezionale nei casi di dimostrazione dell'estrema difficoltà di produrre l'atto nei termini di legge, così come previsto dall'art. 54, comma 1, dello stesso codice del processo amministrativo (cfr. Cons. Stato, Sez IV, n. 916 del 2013).

Come chiarito condivisibilmente anche dalla Sezione “il termine fissato dal menzionato art. 73, comma 1, c.p.a. ha carattere perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale a tutela del principio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 gennaio 2019 n. 194;
Idem, Sez. VI, 28 maggio 2019 n. 3511;
TAR Milano, sez. II, 7 gennaio 2020, n. 37). Nel consegue che il deposito tardivo di memorie e documenti ne comporta l'inutilizzabilità processuale degli stessi, salvo i soli casi di dimostrata estrema difficoltà di produrre siffatti atti nei termini, circostanza che non ricorre nella fattispecie in esame.” - T.A.R. Napoli, Sez. III, 8 aprile 2020, n. 1358.

Comunque, nel caso di produzione fuori termine da parte dell'Amministrazione di documenti che, attenendo alla causa, possono essere acquisiti d'ufficio dal giudice, tali documenti possono essere trattenuti, ma fatta salva la facoltà dell'interessato di chiedere termini per controdedurre (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 30 novembre 2012, n. 6129, Cons. Stato Sez. VI, 18 luglio 2016, n. 3192, T.A.R. Napoli, Sez. VIII, 23 gennaio 2017, n. 450).

Nel caso di specie la memoria non poteva materialmente essere depositata nei termini previsti dall'art. 73, comma 1, c.p.a. per motivi di salute del difensore di parte resistente, documentati dalla relativa certificazione della Asl NA 3 Sud;
non essendo stati chiesti termini per controdedurre, la produzione in giudizio di tale memoria deve ritenersi ammissibile, ai sensi dell’art. 54, comma 1, c.p.a..

Il ricorso introduttivo è in parte infondato e, pertanto, va in parte respinto in riferimento alla domanda di annullamento del provvedimento n. 864 del 22 settembre 2017, di revoca parziale della ordinanza di demolizione n. 497/2016, e della Delibera di C.C. n. 170/2004, ed in parte deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse in relazione domanda di annullamento del provvedimento prot. n. 0058790 del 14 settembre 2017 del Comune di Torre del Greco di improcedibilità della CILA prot. n. 23749 del 19 aprile 2016, alla luce di quanto di seguito esposto.

A sostegno del gravame con il primo e terzo motivo di ricorso, che si ritiene di esaminare congiuntamente al fine di una completa più esaustiva analisi della vicenda dedotta nel presente giudizio, la ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

1) Violazione degli artt. 42 e 97 Costituzione, violazione e falsa applicazione della L. n. 47/1985 ivi compreso l’art. 35, del d.P.R. n. 380/2001, ivi compresi gli artt. 3, 6, 10, 22, e della L. 241/1990, ivi compresi gli artt. 2, 3, 7 e ss., eccesso di potere, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, arbitrarietà, erronea motivazione, ingiustizia manifesta, violazione dei principi del giusto procedimento.

Parte ricorrente, in riferimento al primo provvedimento impugnato, n. 0058790 del 14 settembre 2017, con il quale il Comune di Torre del Greco le ha comunicato l’improcedibilità della CILA prot. n. 23749 del 19 aprile 2016, premette che dalla lettura del provvedimento stesso si evincerebbe che l’unico motivo a base della dichiarazione di improcedibilità della CILA (e quindi del diniego di sanatoria delle opere residue con conseguente obbligo di ripristino) è costituito dal precetto contenuto nella Delibera di C.C. n. 170/2004, pure oggetto di impugnazione, invocata espressamente dal primo provvedimento.

Ad avviso di parte ricorrente la questione centrale concernerebbe il quesito se l’immobile oggetto di istanza di condono non ancora definita possa subire nuovi e ulteriori interventi e la risposta sarebbe che la realizzazione di nuove opere dopo l’istanza di condono di per sé non sia vietata da alcuna norma, salva e impregiudicata l’attività amministrativa volta a valutarne la legittimità, in maniera autonoma e indipendente dall’istanza di condono pendente. In sintesi, interpretando in maniera corretta la normativa tutta indicata in rubrica, ella ricorrente avrebbe avuto (ed avrebbe) il diritto di realizzare nuove opere dopo la presentazione dell’istanza di condono;
tuttavia non avrebbe dovuto realizzarle senza titolo bensì avrebbe dovuto previamente interpellare la P.A. al fine di ottenere il necessario titolo edilizio, che lo avrebbe dovuto rilasciare visto che le residue nuove opere non avrebbero stravolto i beni oggetto di condono, chiaramente facendo salva, il Comune, qualsivoglia valutazione sull’istanza di condono pendente con accollo in capo alla richiedente del rischio di un rigetto del condono da cui sarebbe discesa l’illegittimità di tutte le opere, originarie oggetto di condono e successive.

Aggiunge che la stessa procedura della CILA in sanatoria sarebbe caratterizzata da evidenti anomalie (anche) da un punto di vista cronologico: depositata la CILA ad aprile 2016 e nominato il responsabile del procedimento a maggio 2016, a settembre 2017, dopo 17 mesi e cioè dopo che la CILA sarebbe stata tacitamente assentita, ne sarebbe stata dichiarata l’improcedibilità, mentre l’iter corretto sarebbe stato quello al più di avviare un procedimento volto alla revoca/annullamento del provvedimento tacito di assenso permettendo all’odierna ricorrente di partecipare al relativo procedimento.

Evidenzia comunque che le due opere residue tuttora contestate dal Comune sarebbero del tutto marginali e non in grado di incidere sulla domanda di condono;
si tratterebbe di un ritenuto frazionamento inesistente e di una mera diversa distribuzione di spazi interni che peraltro, come evincibile dai grafici allegati alla CILA in sanatoria, non avrebbero comportato nessuno spostamento e/o incremento dei servizi, né carichi di alcuna natura, essendosi sostanziato in un mero spostamento di tramezzi.

3) Violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 380/2001, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, eccesso di potere, omessa istruttoria, inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto, violazione del giusto procedimento.

Parte ricorrente lamenta che i provvedimenti impugnati sarebbero stati adottati senza valutare la concreta e reale ricorrenza o meno della possibilità di sanare le opere de quibus , ai sensi delle previsioni urbanistiche vigenti, essendosi il Comune limitato a invocare la precedente delibera del Consiglio Comunale che avrebbe posto illegittimi vincoli di natura formale e null’altro.

Nella fattispecie, non vi sarebbe stata alcuna violazione e lesione sostanziale di un concreto ed attuale interesse urbanistico né in astratto né in concreto specie ove si consideri che ella ricorrente avrebbe comunque presentato una CILA in sanatoria per le opere residue, che dovrebbe essere accolta poiché le opere suddette sarebbero tutte sanabili in quanto conformi alla normativa tutta vigente.

I motivi sono infondati.

Premesso che, come esposto in fatto dalla stessa parte ricorrente, quest’ultima ha presentato istanza di condono edilizio, ai sensi della L. n. 724/1994, prot. n. 5406 del 25 gennaio 1995 in riferimento all’intero primo piano dell’edificio sito in Torre del Greco (NA) al Viale Europa n. 20 di sua proprietà, realizzato in carenza di previo titolo edilizio, si rileva che in punto di diritto l’art. 39, comma 1, della L. n. 724/1994, prevede: “ 1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, … ”;
a sua volta la legge n. 47 del 1985, ritenuta applicabile in virtù del richiamo della citata disposizione normativa, all’art. 35, comma 14, per quello che in questa sede interessa, dispone: “ Decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità le opere di cui all'art. 31 non comprese tra quelle indicate dall'art. 33. A tal fine l'interessato notifica al comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione. ”.

Al riguardo il Collegio ritiene di uniformarsi alla concorde e condivisa giurisprudenza anche della Sezione alla luce della quale la presentazione della domanda di condono non autorizza certamente l’interessato a completare né tantomeno a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta, i quali, fino al momento dell'eventuale concessione della sanatoria, restano comunque abusivi (T.A.R. Napoli, Sez. III, 10 dicembre 2021, n. 7964).

Qualora ciò dovesse accadere, il Comune non può pronunciarsi sulla domanda di condono ma è tenuto a sanzionare le opere con l’ordinanza di demolizione (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 14 agosto 2015, n. 3943).

Infatti, l’art. 35, comma 14, della L. n. 47 del 1985, regolante le modalità e le condizioni in base alle quali è consentito al presentatore dell'istanza di sanatoria di completare, sotto la propria responsabilità, le opere abusive oggetto della domanda, dimostra semmai che, in linea di principio, è tassativamente impedita la prosecuzione dei lavori e la modificazione dello stato dei luoghi, se non con l’osservanza delle cautele previste dalla legge (in questo senso, questa Sezione, n. 5510 del 17 settembre 2018;
anche Sez. II, 8 luglio 2021, n. 4679, Sez. VII, 25 gennaio 2013, n. 614;
Idem, 8 aprile 2011, n. 1999;
T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 1 marzo 2011, n. 379) alle quali non risulta che la ricorrente si sia conformata.

In altri termini, pur non essendo vietata in assoluto la possibilità di intervenire su immobili rispetto ai quali pende domanda di sanatoria edilizia, ciò può avvenire nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'art. 35 della L. n. 47/1985, disposizione ancora applicabile per effetto dei rinvii operati dalla successiva legislazione in materia, pena l’assoggettamento alla medesima sanzione prevista per l'immobile abusivo cui ineriscono. Ne consegue, per l’interessato, l’onere di fornirsi del permesso ai sensi dell’art. 35 della L. n. 47/1985, la cui mancanza comporta, quale atto dovuto, l’applicazione della sanzione demolitoria (TAR Campania, Napoli, Sez. III, 10 dicembre 2021, n. 7064, 5 giugno 2019, n. 3048 e 28 aprile 2016 n. 2167, Sez. IV, 14 settembre 2016 n. 4310).

Il Consiglio di Stato ha chiarito che “In presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori – sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche – ripetono le caratteristiche d’illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente.

Conseguentemente è preclusa la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi abusive, con conseguente obbligo dell’autorità preposta alla tutela dell’assetto urbanistico e paesaggistico di ordinarne la demolizione.” (Cons. Stato, Sez. II, 17 maggio 2021, n. 3840).

“In merito alla domanda di sanatoria speciale, va ribadito che in pendenza di un procedimento di condono edilizio, possono essere al più effettuati interventi finalizzati a garantire la conservazione del manufatto, purché gli stessi non modifichino le caratteristiche essenziali e la destinazione d'uso dell'immobile” (cfr. sentenza, sez. VI, 26 giugno 2019, n. 4397);
si ha in tal caso, infatti, il fenomeno della cd. sostituzione edilizia che, secondo consolidata giurisprudenza, comporta la “legittimità dell’archiviazione della domanda di condono” (cfr. T.a.r. Napoli, sez. VI, 14 gennaio 2016, n. 184;
T.a.r. Salerno, sez. II, 21 marzo 2019, n.417);
ne consegue che l’intervento di trasformazione, che ha interessato l’immobile, è destinato ad incidere sulla stessa prima domanda di condono per il venir meno del suo oggetto, in quanto “La normativa sul condono postula la permanenza dell'immobile da regolarizzare” (cfr. T.a.r. Napoli, sez. VI, 14 gennaio 2016, n. 184);” - Cons. Stato Sez. II, 21 gennaio 2020, n. 470.

Come condivisibilmente sostenuto dal Comune resistente la Cassazione Penale ha condivisibilmente ritenuto che “questa Corte ha sempre escluso, con indirizzo ermeneutico consolidato, la possibilità di eseguire interventi, su manufatti abusivi che non siano stati sanati né condonati, chiarendo che non è applicabile il regime della d.i.a. (ora s.c.i.a o c.i.l.a.) a lavori edilizi che interessino detti manufatti, in quanto gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente (Sez. 3, n. 30168 del 24/05/2017, Pepe, Rv. 270252;
Sez. 3, n. 51427 del 16/10/2014, Rossignoli e altri, Rv. 26133001;
Sez. 3, n. 8865 del 8/11/2016 (dep.2017), Visone, non massimata;
Sez. 3, n. 1810 del 2/12/2008, P.M. in proc. Cardito, Rv. 24226901: Sez. 3, n. 2112 del 2/12/2008, Pizzolante, non massimata)” - Cassazione penale sez. III, 10 ottobre 2019, n. 48026.

Passando ad esaminare il caso di specie alla luce della sopra richiamata giurisprudenza occorre innanzitutto rilevare, quanto alla consistenza delle opere abusivamente realizzate e non demolite oggetto di contestazione, che il Comune di Torre del Greco in data 29 luglio 2021 ha depositato documentazione in esecuzione della ordinanza istruttoria n. 4607 del 2 luglio 2021 ed in particolare la relazione tecnica prot. n. 70383 del 7 novembre 2016 e la relazione tecnica prot. n. 59108 del 15 settembre 2017, redatte dai tecnici del Servizio Antiabusivismo Edilizio del Comune di Torre del Greco, richiamate nel provvedimento impugnato n. 864 del 22 settembre 2017, nonché la relazione illustrativa prot. n. 0085860/2017 del 12 dicembre 2017. In tale relazione illustrativa il Responsabile del Servizio Antiabusivismo Edilizio ha richiamato quanto rappresentato nelle suddette relazioni tecniche e in particolare ha rappresentato che nella relazione tecnica prot. n. 70383 del 7 novembre 2016, redatta a seguito di sopralluogo tecnico eseguito il 27 ottobre 2016, è precisato “ che le opere di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 e 12 dell'Ordinanza Dirigenziale R.O. n. 497 del 26.05.2016, sono state ripristinate, mentre le restanti opere di cui ai punti 6 e 9, dell'Ordinanza Dirigenziale R.O. n. 497 del 26.05.2016, sono state ripristinate, ad eccezione della diversa distribuzione degli spazi interni, per i quali è stata presentata, a questo Ente, istanza C.I.L.A in sanatoria avente prot. n. 23749 del 19.04.2016 ” e nella relazione tecnica prot. n. 59108 del 15 settembre 2017, redatta a seguito di sopralluogo tecnico eseguito in pari data è precisato che è stato riscontrato che “ sono ancora presenti le diverse distribuzioni degli spazi interni nelle due unità immobiliari poste al primo piano del fabbricato così come descritto nei punti 6 e 9 dell'Ordinanza Dirigenziale R.O. n. 497 del 26.05.2016 ”.

Ai punti 6 e 9 l’Ordinanza Dirigenziale R.O. n. 497 del 26 maggio 2016, depositata in giudizio da parte resistente fra la stessa documentazione prodotta in esecuzione della citata ordinanza istruttoria, ed espressamente riportata nel provvedimento impugnato prot. n. 864 del 22 settembre 2017, indica le seguenti opere: “ 6. diversa distribuzione degli spazi interni, nonché la chiusura di una porta che collegava la cassa scale con un piccolo vano; ” e “ 9. diversa distribuzione degli spazi interni nonché frazionamento da una unità abitativa in due unità abitative. L’accesso ad una delle unità abitative avviene dalla cassa scale mentre l'accesso all'altra unità abitativa avviene da una porta posta sul balcone ….. ”.

Occorre evidenziare che la ricorrente fornisce una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella dall’amministrazione, deducendo che il ritenuto frazionamento sarebbe inesistente e si tratterebbe solo di una mera diversa distribuzione di spazi interni, ma non offre elementi probatori adeguati a inficiare o a sminuire la correttezza dell’istruttoria svolta dall’amministrazione, tenuto conto in particolare del fatto che, a fronte della forza fidefaciente privilegiata che assiste gli accertamenti tecnici comunali, in quanto eseguiti dai tecnici del Servizio Antiabusivismo Edilizio del Comune di Torre del Greco e quindi promananti da pubblici ufficiali nell’esercizio della funzione, non risulta agli atti che sia stata proposta querela di falso avverso le suddette relazioni tecniche prot. n. 70383 del 7 novembre 2016 e prot. n. 59108 del 15 settembre 2017, depositati in giudizio da parte resistente in esecuzione della suddetta ordinanza istruttoria n. 4607 del 2 luglio 2021.

Peraltro, anche a voler ritenere astrattamente esatta la prospettazione di parte ricorrente, già solo per la diversa distribuzione degli spazi interni all’appartamento oggetto di condono si dovrebbe comunque concludere per la correttezza e la legittimità del provvedimento n. 864 del 22 settembre 2017, emesso dal Dirigente dell’

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi