TAR Pescara, sez. I, sentenza 2024-01-25, n. 202400024

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2024-01-25, n. 202400024
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202400024
Data del deposito : 25 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2024

N. 00024/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00019/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 19 del 2023, proposto da
R G, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Universita degli Studi Chieti Scalo, Ministero dell'Universita e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza n. 31 del 24 gennaio 2022 al fine di accertare l'obbligo dell'Amministrazione resistente di rimborsare l'importo corrispondente al contributo unificato versato nel giudizio N.R.G. 339/2020, conclusosi con la predetta sentenza e delle spese vive successive;

nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento della somma di denaro ritenuta di giustizia per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'esecuzione del predetto giudicato e per ogni violazione o inosservanza successiva al provvedimento, ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a.;

per la condanna alla corresponsione degli ulteriori interessi legali con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza in epigrafe e sino al giorno di effettivo pagamento ai sensi dell'art. 112, co. 3, c.p.a.;

e per la nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell'Amministrazione nell'ipotesi di perdurante e palese inadempimento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita degli Studi Chieti Scalo e di Ministero dell'Universita e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Considerato che:

-con sentenza n. 31 del 24 gennaio 2022 non appellata, questo T.a.r. ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso iscritto al n. 339/2020 r.g. instaurato dalla studentessa ricorrente in quel giudizio per l’ammissione ad anno successivo al primo del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Chieti, e ha disposto la compensazione delle spese di giudizio con l’amministrazione costituita;

- con sentenza n. 130 del 2023 di ottemperanza alla succitata sentenza n. 31 del 24 gennaio 2022, il Tar ha deciso che “ l’amministrazione è pertanto tenuta a dare pronta esecuzione alla statuizione giudiziale per la parte rimasta inottemperata, provvedendo al pagamento del contributo unificato in favore del procuratore antistatario (in questa sede ricorrente in proprio), entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione –o notificazione se anteriore- della presente sentenza;
che, in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, su richiesta della parte, un Commissario ad acta designato dal Sig. Prefetto della Provincia di Chieti darà corso al pagamento in questione, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico dell’Università inadempiente, che provvederà al compenso spettante al commissario stesso;
che va invece esclusa la ricorrenza dei presupposti per pervenire all’accoglimento della richiesta di liquidazione di una somma di danaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell’art.114 comma 4 lett.e) c.p.a.
”;

- con istanza di reclamo ex art. 114, comma 6 C.P.A., l’Amministrazione ha esposto di aver correttamente eseguito il giudicato, e infatti di aver effettuato rimborso del contributo unificato con mandato n.9153 del 19.6.2023, ma ha altresì esposto che l’avvocato R, ricorrente in ottemperanza, ha contesto il metodo di calcolo degli interessi;

- più in particolare, secondo l’Amministrazione, il calcolo dalla stessa operato sarebbe corretto in quanto “ La sentenza n.31/2022 (resa nel giudizio R.G. n.339/2020) è relativa ad un ordinario giudizio di annullamento. Pertanto, sono stati pagati sia il C.U. assolto in detto giudizio R.G. n.339/2020 sia gli interessi: - al tasso legale dalla notifica della sentenza n.31/2022 (25.8.2022) sino al giorno antecedente la notifica (avvenuta 19 gennaio 2023) del ricorso per ottemperanza - al tasso di mora ex art.1284 comma 4 c.c. dal 19 gennaio 2023 al 20.6.2023 ” (cioè la data del soddisfo);

- sempre l’Università ha poi riferito che, ciò nonostante, “ con la delibera n. 1/2023 il Commissario ad Acta ha ritenuto di doversi ugualmente insediare ed ha ulteriormente “Ritenuto di dover provvedere al pagamento di quanto spettante all’avv. R in relazione alla sentenza n. 130/2023 del Tar Pescara nella misura di € 59,67 al netto delle somme già corrisposte;” con ordine all’Ateneo (rectius: al competente Responsabile del Servizio finanziario pro tempore) “di procedere ad impegnare la somma di € 59,67 a cui va aggiunta la somma presuntiva di € 1.000,00 (quale compenso presunto spettante al commissario ad acta) per un totale di € 1.059,67, la cui spesa dovrà trovare copertura finanziaria nei relativi capitoli di spesa dell’Università” .”;
e inoltre che “ la somma di € 59,67 posta a carico dell’Università sia il frutto di un evidente errore, avendo l’Ausiliario del Giudice ritenuto spettanti all’Avv. R gli ulteriori interessi al tasso moratorio (sul contributo unificato dovuto a rimborso) con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza n. 31/2022 da ottemperare– peraltro, come si dirà, erroneamente individuando detta data di passaggio in giudicato al 6 marzo 2022- fino a tutto il 26 settembre 2023, invece che, come correttamente disposto dall’Ateneo, con decorrenza della notifica del ricorso per l’ottemperanza ”;

-avverso detta delibera del commissario ad acta l’Ateneo ha dunque proposto l’odierno reclamo;

- sul punto, come correttamente ricordato dall’Amministrazione, questo Tribunale si è pronunciato più volte tra le parti, ribadendo che “ la somma, dovuta a titolo di spese giudiziali, deve essere maggiorata dagli interessi legali (interessi corrispettivi, ex art. 1282 c.c.), a decorrere dalla data del passaggio in giudicato della sentenza costituente il titolo alla base della pretesa, nella specie la sentenza 31 del 24 gennaio 2022 e fino al soddisfo (potendosi a tal fine anche prescindere dalla messa in mora nei confronti del debitore, T.A.R. Napoli, 3617 del 2019, 4842 del 2019);

- con riferimento all’applicazione della previsione di cui all’articolo 1284 cit. comma 4, viceversa, la medesima fa comunque decorrere tale interesse commerciale, e dunque il succitato maggiore tasso legale, solo dalla proposizione della domanda giudiziale per la ottemperanza (quindi anche nel caso di specie non direttamente dal passaggio in giudicato del titolo-fonte, vale a dire la sentenza 31 del 24 gennaio 2022, ma solo dalla data di notifica del ricorso per ottemperanza) ;
(Tar Pescara sentenza 7 del 2024)”;

- dunque l’Ateneo ha correttamente operato nel rispetto dei principi enunciati, e di conseguenza deve essere annullato l’atto del commissario ad acta, quale ausiliario del giudice (e dunque non parte processuale, con la ulteriore conseguenza che le spese di questa fase che non vengono liquidate), nei cui confronti l’Amministrazione stessa è priva di potere di autotutela (Consiglio di Stato sentenza 2335 del 2021);

- a quest’ultimo, ciò nondimeno, devono essere liquidate, ponendole a carico di entrambe le parti in solido e in misura uguale, le spese per l’attività compiuta, seppure decurtate per la natura e contenuto delle operazioni compiute;

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