TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-05-28, n. 202200904

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-05-28, n. 202200904
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202200904
Data del deposito : 28 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/05/2022

N. 00904/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00529/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 529 del 2015, proposto da:
SI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Lazzaro Di Trani, Alfredo Gualtieri, Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Gualtieri in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 48;



contro

Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Naimo, domiciliataria in Catanzaro, via Milano, 28;
Provincia di Catanzaro, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberta Chiarella, Federica Pallone, con domicilio eletto presso l’ufficio legale della Provincia in Catanzaro, piazza Rossi;
Comune di Borgia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Scalzi, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Purificato, 18;
Comune di San Floro, non costituito in giudizio;



per il risarcimento del danno

derivante dagli atti amministrativi annullati dalle sentenze del T.a.r. Calabria nn. 418/2015, 415/2015 e 417/2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria, della Provincia di Catanzaro e del Comune di Borgia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2022 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La SI s.r.l. espone di avere presentato il 29.08.2007 alla Regione Calabria richiesta di autorizzazione per la realizzazione, costruzione e gestione di una discarica, isola ecologica, di rifiuti non pericolosi e di impianti atti alla selezione per il recupero e il riciclaggio, su suolo sito in San Floro distinto in catasto al foglio n.1, particelle nn. 2, 7, 11, 37, 47, 72, 165 e 166, di proprietà del Comune di Borgia.

In seguito alle favorevoli deliberazioni dei Comuni di Borgia e di San Floro, il 30.05.2008 è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Borgia e la società ricorrente, mentre il 10.07.2008 tra l’esponente e il Comune di San Floro.

Nel corso dell’istruttoria V.I.A./A.I.A. svoltasi dinanzi alla Regione Calabria sono stati quindi acquisiti i pareri favorevoli del Nucleo V.I.A./A.I.A., della Provincia di Catanzaro, del Comune di San Floro, del Dipartimento Agricolture, Foreste e Forestazione e dell’A.s.p. di Catanzaro. All’esito dell’istruttoria con decreto dirigenziale n. 16278 dell’8.09.2009, la Regione Calabria ha rilasciato favorevole valutazione di compatibilità ambientale ed autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione della denominata “Isola Ecologica Battaglina”, da realizzarsi previa acquisizione dei pareri paesaggistici ex D. Lgs. n. 42/2004.

Per ottenere tale nulla osta, la società ha pertanto richiesto la convocazione di una conferenza dei servizi. Nella relativa seduta l’amministrazione provinciale ha reso parere paesaggistico favorevole, al pari della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Calabria. In virtù di ciò, il Comune di San Floro ha rilasciato in favore della ricorrente il permesso di costruire n. 2/2010 per la realizzazione dell’isola ecologica.

Con deliberazione n. 22 del 29.07.2013 il Comune di Borgia ha poi approvato il mutamento della destinazione d’uso delle aree menzionate in precedenza indicate e la SI ha così iniziato i lavori di edificazione dell’impianto.

A seguito dell’azione di alcuni comitati ambientalisti, le amministrazioni hanno mutato tuttavia le loro precedenti valutazioni.

In particolare, il Comune di San Floro ha sospeso gli effetti del permesso di costruire n. 2/2010 con deliberazione consiliare n. 2/2014 e determinazione consiliare n. 3/2014, entrambe impugnate innanzi al T.a.r. La Regione Calabria, con decreto n. 2414/2014, anch’esso impugnato, ha disposto la sospensione della A.I.A. Il Comune di Borgia con deliberazione consiliare n. 10/2014 e con determinazione dirigenziale n. 3612/2014, impugnate, ha deliberato la decadenza/risoluzione del contratto di concessione in convenzione e con determinazione dirigenziale n. 4028 del 25.07.2014 ha disposto la formale decadenza del contratto di concessione con convenzione. La Provincia di Catanzaro con provvedimento n.

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