TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-07-26, n. 202415301

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-07-26, n. 202415301
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202415301
Data del deposito : 26 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/07/2024

N. 15301/2024 REG.PROV.COLL.

N. 15548/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15548 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

S P, non costituito in giudizio;

per l'annullamento:

- del decreto del 2 novembre 2022, pubblicato in data 4 novembre 2022 sul sito ufficiale della Polizia di Stato, con cui il Direttore centrale della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha approvato la graduatoria di merito dei candidati al “concorso pubblico, per esame e titoli, per l'assunzione di 1.381 allievi agenti della Polizia di Stato”, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 16 maggio 2022;

- del giudizio di non idoneità della commissione per gli accertamenti attitudinali presso il Centro psicotecnico del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, di cui al provvedimento del 29 settembre 2022, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al “concorso per l'assunzione di 1.381 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 16 maggio 2022”, definito “ai sensi dell'art. 5 comma 9, d.m. 28 aprile 2005, n. 129, propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso in argomento ed è definitivo”;

- del provvedimento, ove già adottato, comunque non notificato - del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto - di esclusione del medesimo dal concorso de quo, posto che il giudizio di inidoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico all'emanazione del provvedimento di esclusione;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità;

- della scheda del “colloquio collegiale” e della scheda del perito selettore psicologo, entrambe ricevute a seguito di accesso agli atti, nonché dei giudizi recati in tali atti;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem , delle disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso in oggetto, approvate con determinazione del Direttore centrale della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Ministero dell'Interno e dei relativi allegati;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente

e per il conseguente accertamento

del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2024 il dott. D A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il sig. -OMISSIS-, VFP1 dell’Esercito a far data dal 4 marzo 2019, ha partecipato al concorso pubblico, per esame e titoli, a 1.381 posti per allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai VFP1, in servizio da almeno 6 mesi, in rafferma annuale o collocati in congedo al termine della ferma annuale, e ai VFP4, in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia del 16 maggio 2022, dal quale è stato escluso, in occasione degli accertamenti psico-attitudinali ai quali è stato sottoposto il 29 settembre 2022, a causa del punteggio ottenuto ( «media globale inferiore a 12/20» ), nonostante, a suo avviso, l’ottimo curriculum vantato (diploma di liceo delle scienze umane conseguito nell’a.s. 2014-2015 e brevetto di paracadutista abilitato al lancio), l’esito positivo della valutazione psico-patologica del giorno precedente e del colloquio individuale con il perito selettore, nonché la sufficienza riportata al tachistoscopio e ai test cognitivi.

2. Ritenendo il giudizio affetto da vistose anomalie e contraddizioni, immotivato, in quanto fondato su «formule di stile, non individualizzate con riferimenti anche generici alla persona dell’esaminato» , e in contrasto con il parere dello specialista psicologo interpellato in qualità di consulente di parte in data 14 novembre 2022, il ricorrente è insorto avverso l’esclusione dinanzi a questo Tribunale, chiedendone, previa sospensione in via cautelare e all’esito, eventualmente, di una C.T.U. o di una verificazione, l’annullamento, in ragione dei profili di illegittimità derivanti dall’omessa valorizzazione dei risultati dei test scritti, sintomatici di «un profilo equilibrato su tutti i domini (cognitivo, emotivo, comportamentale e relazionale)» , dall’utilizzo del colloquio finale «non come uno strumento di indagine al pari dei Test psicologici al fine di delineare un profilo personologico-attitudinale approfondito ed esaustivo del candidato, ma come mezzo di prova esclusiva per emettere il giudizio di non idoneità sulla persona del sig. -OMISSIS-, andando così a compromettere i criteri di scientificità ed i principi costituzionali di buon andamento ed Imparzialità» , dalla radicale incompatibilità del giudizio sia con la «esemplare» carriera militare nell’Esercito e le doti intellettive attestate dal percorso scolastico svolto sia con le conclusioni del consulente di parte;
tali evidenze integrerebbero i vizi in presenza dei quali le decisioni cautelari di questo Tribunale hanno ordinato la ripetizione dell’esame da parte di una commissione in diversa composizione e, più in generale, la giurisprudenza amministrativa rinviene gli estremi del difetto di motivazione.

3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in data 22 dicembre 2022, depositando, successivamente, una relazione del Servizio contenzioso e affari legali, che, dopo aver ricostruito il quadro normativo applicabile agli accertamenti psico-attitudinali per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato, dal quale ricava una competenza esclusiva degli organi interni nel valutare l’idoneità dei candidati, e illustrato le differenze tra gli accertamenti medici e quelli attitudinali e le finalità di questi ultimi, ha difeso la correttezza del procedimento seguito e insistito sull’irripetibilità delle valutazioni effettuate fuori dal contesto concorsuale, anche alla luce della giurisprudenza consolidatasi in subiecta materia .

4. Con memoria in data 7 gennaio 2023, il ricorrente ha rammentato i limiti all’insindacabilità della discrezionalità tecnica dell’amministrazione e ripreso gli argomenti già esposti nel ricorso introduttivo.

5. Alla camera di consiglio del 10 gennaio 2023, la richiesta di sospensiva è passata in decisione. All’esito della discussione, con ordinanza dell’11 gennaio 2023, n. 113, il Collegio ha respinto la domanda cautelare, per assenza del fumus boni iuris .

6. Dopo aver dichiarato di avere interesse alla decisione di merito, il ricorrente ha depositato, in data 13 maggio 2024, autocertificazione dell’avvenuto superamento, in data 15 giugno 2023, del concorso per allievi agenti della Polizia penitenziaria.

7. In data 29 maggio 2024, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a., di contenuto analogo a quella predisposta in vista della camera di consiglio per l’esame dell’istanza cautelare.

8. All’udienza pubblica del 2 luglio 2024, la causa è stata trattenuta definitivamente in decisione.

9. Il ricorso è infondato, per le seguenti ragioni.

9.1. Secondo l’art. 46 della legge 1 aprile 1981, n. 121, recante l’ordinamento della pubblica sicurezza, “Gli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale dei candidati ai concorsi per il personale che esplica funzioni di polizia sono svolti dai medici e da un centro psico-tecnico specializzato nella selezione del personale, appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza” .

La legge intesta, quindi, agli organi tecnici dell’amministrazione il potere di valutare l’idoneità attitudinale dei candidati all’inserimento nei propri ruoli, esercitando una competenza amministrativa esclusiva, giustificata dalla peculiarità delle funzioni istituzionalmente attribuite alla Polizia di Stato, a tutela di beni primari della collettività, quali l’ordine pubblico e la pubblica incolumità, che presuppongono non comuni doti di equilibrio nel personale selezionato per svolgere i delicati servizi in cui si traduce il concreto espletamento dei richiamati compiti.

Solo una conoscenza approfondita dei contesti operativi e delle dinamiche relazionali all’interno dei quali il rapporto di lavoro è destinato a svilupparsi consente, infatti, di riconoscere la capacità del candidato di resistere e di adattarsi alle forti condizioni di stress psichico ed emotivo in cui si troverà a prestare la propria attività e di pronosticarne, quindi, il proficuo inquadramento nei ruoli dell’amministrazione.

I requisiti attitudinali richiesti ai fini dell’accesso al ruolo degli agenti della Polizia di Stato sono stati, poi, in dettaglio, declinati dall’art. 1 della tabella 2 allegata al d.m. 198/2003, che individua quattro aree di indagine (evolutiva, emotiva, intellettiva e sociale) per saggiare la compatibilità del candidato con le mansioni per le quali concorre, utilizzando gli strumenti offerti dalla psicologia del lavoro e secondo parametri di riferimento interni all’organizzazione dell’amministrazione procedente, cioè nell’esercizio di discrezionalità tecnica.

La giurisprudenza ha chiarito che “Si parla di discrezionalità proprio per indicare che tali giudizi, ancorché compiuti alla stregua di regole della scienza e della tecnica, restano opinabili, ciò in quanto l’applicazione della norma tecnica non determina un risultato univoco, posto che molte discipline tecniche e scientifiche non sono scienze esatte” , di guisa che “il sindacato del giudice amministrativo, essendo pur sempre un sindacato di legittimità e non di merito, è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà ovvero se fondato su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti” (Cons. Stato, I, parere 30 novembre 2020, n. 1958) .

Nella specifica materia degli accertamenti attitudinali, poi, il giudice d’appello ha ricordato come l’accertamento dei requisiti di natura attitudinale per l’accesso alle Forze di Polizia “…eseguito da una Commissione di selettori munita di precipue competenze di carattere psicologico, non si esaurisce nell'indagine psicologica clinica, ma è esteso ai profili caratteriali e psicosomatici, (…) L'attività di verifica della Commissione formata dai periti selettori viene ad investire - con carattere di collegialità e in base a predefiniti e sperimentati tests intellettivi, di personalità e comportamentali, integrati da un colloquio - la complessiva personalità del candidato in funzione eminentemente prognostica del proficuo svolgimento del servizio di polizia e delle capacità di reagire in situazioni critiche. Tutto ciò in base a distinti parametri di valutazione che…investono il livello evolutivo, il controllo emotivo, la capacità intellettiva, l'adattabilità allo specifico contesto sociale e di lavoro. In esito a detti accertamenti deve, quindi, emergere il possesso di una personalità sufficientemente matura, con stabilità del tono dell'umore, di capacità di controllo delle proprie istanze istintuali, spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica e al livello di autostima” (T.A.R. Roma, Lazio, sez. I, 05/02/2018, n.1451). In altri termini…“la valutazione psico-attitudinale consiste in un complesso procedimento che mira ad accertare la propensione o l'attitudine del soggetto chiamato all'espletamento degli specifici e peculiari compiti cui verrà addetto una volta impiegato in seno ad una Forza di Polizia e che, a tal fine, ciò che conta è il giudizio complessivo che, al termine di detto procedimento, gli organi a ciò preposti hanno espresso sull'attitudine dell'aspirante (…)” (T.A.R. Roma, Lazio, sez. I, 04/12/2013, n.10455)” (Cons. Stato, I, parere 30 gennaio 2022, n. 189).

Il giudizio di idoneità, sul piano attitudinale, al servizio in Polizia è, pertanto, il risultato di un processo di scansione globale della personalità del candidato “la cui opinabilità è il fisiologico precipitato della natura non esatta della disciplina specialistica di riferimento” (Cons. Stato, VI, 4 novembre 2002, n. 6004), sebbene “l’alto margine di opinabilità ineliminabilmente intrinseco in questi giudizi” sia compensato dalla necessità di “un assoluto rigore metodologico nel formularli” (Cons. Stato, II, 6 dicembre 2021, n. 8137), sicché le valutazioni tecnico-discrezionali possono rientrare nel sindacato giurisdizionale e, quindi, nell’orbita del potere di annullamento di cui all’art. 29 c.p.a. laddove degenerino in affermazioni “affette da manifesta irragionevolezza ed abnormità (cfr. Cons. Stato, II, 24- 12-2021, n. 8581), da incongruità, evidente contraddittorietà, errore o travisamento dei fatti (cfr. Cons. Stato, III, 6-6-2016, n.2342)” (Cons. Stato, I, parere 24 febbraio 2022, n. 430).

9.2. Tanto premesso, nel giudizio sotteso al provvedimento di esclusione impugnato non si riscontrano indizi dell’esistenza dei vizi denunciati, nei termini indicati dalla giurisprudenza amministrativa sopra richiamata.

Le osservazioni riportate dalla commissione al termine del colloquio collegiale - «di fondamentale importanza al fine di delineare il quadro comportamentale del candidato, il quale, sollecitato a fornire risposte in modo diretto, si manifesta in maniera più attendibile» (T.A.R. Roma, V, 16 marzo 2022, n. 3014) - appaiono coerenti con i parametri indicati dall’art. 4, tabella 2, del d.m. 30 giugno 2003, n. 198, e, in ogni caso, esenti dalle lamentate carenze sul piano della motivazione.

Il verbale redatto dall’organo collegiale offre, infatti, elementi informativi sufficienti a delineare i tratti personologici e caratteriali del ricorrente ostativi al suo proficuo inserimento nel ruolo degli agenti della Polizia di Stato, riuscendo a «…dar conto, seppure in forma sintetica, delle criticità rilevate» e consentendo di ritenere assolta la funzione che «collegialità e verbalizzazione del colloquio, quali passaggi obbligati per l’adozione di un provvedimento sfavorevole al candidato» sono destinate ad assicurare, cioè «garantire all’indagine effettuata un accettabile grado di approfondimento e di oggettività» (T.A.R. Roma, I-Q, 10 giugno 2024, n. 11691).

In tale atto risultano attestate note di immaturità, confusione sui propri progetti futuri e sulla valutazione delle pregresse esperienze lavorative, nonché tensione e «difficoltà nei processi logici» , che riprendono e sviluppano le «impressioni» già formatesi nel perito selettore durante il colloquio individuale, così fornendo adeguate, anche se inevitabilmente «concentrate», indicazioni di massima sulle ragioni dell’inidoneità.

Non possono, poi, essere condivise le perplessità del ricorrente fondate sulla presunta contraddittorietà del giudizio attitudinale con: i) la precedente valutazione psico-patologica, considerata la diversità dei rispettivi ambiti di indagine (la psicologia clinica e non, come nel caso delle prove attitudinali, la psicologia del lavoro);
ii) i risultati dei test scritti (tachistoscopio e test cognitivi), che restituiscono risultati solo moderatamente positivi e hanno, in ogni caso, un limitato valore prognostico, in quanto proveniente da riscontri preliminari su una parte dei profili attitudinali del candidato, singolarmente inutilizzabili;
iii) il parere dello specialista esterno, in quanto non titolato ad esprimersi sulla capacità di reazione del soggetto esaminato agli stimoli emotigeni tipici di un contesto di lavoro e di un servizio, quello nella Polizia di Stato, di cui non ha diretta conoscenza;
iv) gli elogi concessi dall’autorità militare durante il periodo di ferma nell’Esercito, in quanto svolto in contesti non sovrapponibili a quelli in cui opera la Polizia di Stato e, pertanto, soggetto a criteri di valutazione non comparabili con quelli adottati per il giudizio di idoneità in Polizia;
v) la conseguita idoneità attitudinale nel concorso per allievi agenti della Polizia penitenziaria, non sussistendo alcuna fungibilità con i giudizi espressi da commissioni appartenenti ad altra amministrazione, sì preposta alla tutela della sicurezza pubblica ma in un settore caratterizzato da profonde diversità di impiego.

Le superiori considerazioni inducono questo Collegio a non dar seguito all’istanza di verificazione, in conformità all’orientamento che esclude «qualsivoglia possibile rilevanza di altre valutazioni medico-legali, nonché a fortiori psico-attitudinali, che siano state rese al di fuori del medesimo ambito concorsuale, pure se espresse da organismi sanitari pubblici e quand’anche militari (o da pareri pro veritate di medici di fiducia), diversi da quelli istituzionalmente competenti, salvo che i giudizi delle speciali commissioni non siano affetti da abnormità» (Cons. Stato, II, 12 maggio 2021, n. 3764);
«abnormità» che, nel caso di specie, non si apprezza.

9.3. In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato.

10. Tenuto conto della natura della vicenda contenziosa, le spese vanno integralmente compensate tra le parti.

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