TAR Palermo, sez. II, sentenza 2021-09-02, n. 202102495

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2021-09-02, n. 202102495
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202102495
Data del deposito : 2 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/09/2021

N. 02495/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00827/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 827 del 2019, proposto da A T e M T G, rappresentati e difesi dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Altavilla Milicia, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- del Diniego di Permesso di Costruire in Sanatoria ed Ingiunzione di Demolizione n. 3 del 18.1.2019 di cui alla nota prot. generale n. 1404 del 18.1.2019 del Settore III del Comune di Altavilla Milicia, con la quale è stata disposta ai danni dei ricorrenti la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi in riferimento ad un edificio realizzato a due elevazioni fuori terra di mc 450 con superficie coperta di mq 500,00, sito in c.da Marina della Bruca foglio di mappa n. 1 part. 595;

- della proposta motivata di adozione di provvedimento sanzionatorio previsto dall’art. 31 del D.P.R. 380/01;

- del provvedimento di avvio del procedimento;

- di ogni altro atto presupposto, prodromico e conseguenziale a quelli sopra impugnati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25, comma 2, del d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020;

Relatore il dott. F M nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 22 marzo 2019 e depositato il 15 aprile successivo, i ricorrenti espongono che:

- con atto di concessione n. 2/1980 del giorno 11.1.1980 il Comune di Altavilla Milicia assentiva la realizzazione del progetto presentato dai sig.ri Iacolino Pietro, Pisciotta Calogero e Pisciotta Salvatore per la costruzione di una struttura per la fruizione balneare su alcune particelle del foglio di mappa n. 1, tra le quali anche la n. 595, e attribuiva ai soggetti menzionati la concessione per l’esecuzione dei lavori;

- in data 11.11.1994 i ricorrenti acquistavano dai sig.ri Toia Francesco e Lo Verde Cristina un fabbricato facente parte di un complesso edilizio composto da quattro villette con accesso comune da una stradella privata, costruito a sua cure e spese da parte alienante sulle particelle 1611, 26/b, 701/a e 595/a del foglio 1.

- all’atto di compravendita allegavano, tra l’altro, l’istanza del 23.9.1985 con la quale il loro dante causa aveva richiesto la sanatoria di un abuso dalla superficie complessiva di mq 85,55 consistente nella chiusura mediante muri e finestre a piano terra in corrispondenza della zona porticata, con relativa attestazione di avvenuto pagamento degli oneri concernenti l’oblazione;

- con successiva richiesta del 16.5.2002 chiedevano alla Soprintendenza ai beni culturali e ambientali il rilascio del N.O. per la definizione dell’istanza di sanatoria;

- in data 14.7.2003, presentavano apposita richiesta di definizione di sanatoria edilizia relativa alla istanza del 23.09.1985 chiedendo l’applicazione dell’art. 17 della L.R. n. 4 del 16.4.2003 e la definizione della pratica ai sensi e per gli effetti della richiamata normativa;

- nel novembre del 2006 il Comune comunicava l’avvio del procedimento relativo alle opere abusive realizzate consistenti in un edificio per civile abitazione a due elevazioni fuori terra.

In ricorrenti impugnano il provvedimento comunale di diniego di permesso di costruire in sanatoria e di ingiunzione di demolizione n. 3 del 18.1.2019.

Assumono che:

1) sarebbe errato quanto affermato dal Comune intimato nel provvedimento impugnato, vale a dire che l’istanza in sanatoria presentata dalla Sig.ra Lo Verde Cristina (dante causa dei odierni ricorrenti), era tendente al rilascio della concessione edilizia in sanatoria per un edificio realizzato abusivamente in c.a., a due elevazioni fuori terra di mc 450 con superficie coperta di mq 500,00 circa, posto che: 1) l’edificio cui la P.A. fa riferimento sarebbe stato assentito dal Comune con l’atto di concessione edilizia n. 2 del 1980 e sarebbe stato costruito dopo il rilascio della concessione edilizia da parte del Comune;
2) l’istanza in sanatoria non avrebbe mai avuto a oggetto tutto l’immobile, ma una superficie di circa mq. 85,55;
il provvedimento impugnato si porrebbe dunque in contraddizione con la precedente edilizia n. 2 del 1980;

2) in violazione degli artt. 31 e 34 del D.P.R. n. 380 del 2001, il Comune avrebbe indicato quale intervento in assenza di permesso l’intera costruzione, quando a tutto concedere l’oggetto dell’istanza avrebbe riguardato l’intervento (consistente nella chiusura del porticato) in difformità parziale dal permesso di costruire;

3) il Comune intimato non avrebbe tenuto conto dell’istanza del 2003, con cui i ricorrenti chiedevano l’emissione della concessione in sanatoria per l’abuso di cui all’istanza del 1985, attendendo che il Comune prendesse posizione;

4) posto che il fabbricato di cui viene ordinata la demolizione sarebbe stato costruito sulla base di una concessione edilizia del 1980 e della cui esistenza il Comune era conoscenza quantomeno dal 1985 (anno di presentazione dell’istanza di sanatoria), il diritto dei ricorrenti al suo mantenimento dovrebbe ritenersi acquisito e intangibile visto il lungo lasso di tempo trascorso tra la conoscenza da parte della P.A. del presunto abuso e la notifica dell’ordinanza di demolizione.

Il Comune di Altavilla Milicia non si è costituito in giudizio.

Con ordinanze n. 1294/2019 e n. 1769/2019, il Comune di Altavilla Milicia è stato onerato di fornire documentati sui fatti di causa.

Con ordinanza del 30/07/2019 n. 896 è stata respinta la domanda cautelare dei ricorrenti;
con ordinanza del 18/11/2019 n. 722, il C.G.A. ha accolto la domanda cautelare ai soli fini della fissazione del merito.

Alla pubblica udienza fissata per la sua discussione il ricorso è stato posto in decisione.

Il ricorso è infondato alla stregua di quanto si dirà.

Rileva in via preliminare il Collegio che l’immobile in questione rientra pacificamente tra quelli costruiti entro la fascia di inedificabilità assoluta dei 150 metri dalla battigia (art. 15, comma 1, legge reg. n. 78/1976).

Sull’interpretazione di tale disposizione la giurisprudenza pacificamente ritiene che:

a) il vincolo di cui all’art. 15, comma 1, legge reg. n. 78/1976), rende insanabile qualsiasi abuso, “ad eccezione delle opere iniziate prima dell'entrata in vigore della medesima legge – legge reg. n. 78/1976 - e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976” (art. 23, comma 11 legge reg. n. 37/1985) (cfr. TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 16/08/2018 n. 1805);

b) il divieto di costruire nella fascia dei 150 metri dalla battigia, previsto dall’art. 15 della legge reg. n. 78/1976 – con esclusione delle opere dirette alla fruizione del mare – non ammette deroghe e non viene meno sulla base di soggettive valutazioni sulla effettiva tutela degli interessi che la norma di legge ha inteso tutelare o sul carattere pertinenziale o meno dell’opera che viene in considerazione (cfr. TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 21/12/2020, n. 2958);

c) è onere del privato e non della P.A. dimostrare che l’immobile in questione sia stato realizzato prima delle preclusioni poste dall’art. 15 della legge reg. n. 78/1976, ovvero ricada nelle ipotesi in cui la norma consente di costruire in tale zona del territorio (principio costantemente affermato da questo Tribunale cfr. TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 21/09/2020 n. 1899, nonché da C.G.A. n. 328/2018, n. 296/2018, n. 242/2014, nonché Consiglio di Stato n. 1837/2018, n. 4060/2017, n. 463/2017, n. 2626/2016, n. 3666/2015);

d) nessun silenzio-accoglimento può formarsi rispetto a tale vincolo: in siffatta materia, non si forma alcun provvedimento tacito di concessione edilizia, ( ex plurimis : C.G.A., 28 gennaio 2002, n.39;
T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 26 marzo 2009, n. 580;
14 dicembre 2005, n.1593);

e) sotto il profilo dell’individuazione del concetto di “opera diretta alla fruizione del mare”, con tale espressione, deve intendersi “solo quell’impianto che, oggettivamente e per sua stessa natura, deve essere collocato in prossimità del mare o della costa, quali i pontili, i porti, le darsene, i ricoveri dei natanti, gli stabilimenti balneari;
ciò che rileva non sono le modalità con cui i manufatti vengono realizzati, né la loro consistenza, né la circostanza di essere vicini al mare, ma rileva soltanto la loro idoneità a consentire la diretta fruizione del mare” (C.G.A., 14/03/2014, n. 133;
T.A.R. Catania, sez. I, 19/07/2005, n. 1165;
T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 04/10/2001, n. 1375;
Circolare Assessorato Territorio e Ambiente 20 luglio 1992, n. 2/92);
nella specifica ipotesi derogatoria all’inedificabilità assoluta si ricomprendono solo quelle strutture necessarie affinché la collettività (e non singoli gruppi, più o meno estesa di persone) possa fruire del mare e della fascia costiera ad esso più prossima (TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 17/03/2021 n. 908;
T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 05/11/2020, n. 2896).

Nel caso di specie, l’originaria concessione edilizia n. 2 del 1980 rilasciata ai danti casa dei ricorrenti (in atti) riguardava esclusivamente “attrezzature balneari e di vacanze”, né avrebbe potuto essere diversamente vista la portata del vincolo in questione che rende insanabile qualsiasi abuso con esclusione delle opere dirette, appunto, alla fruizione del mare.

A fronte di ciò, stante la vigenza del vincolo di inedificabilità assoluta di cui all’art.15, lettera a) della L.r. n. 71/1978 come sopra ricostruita, nessuna rilevanza possono avere le censure fondate sulla pretesa discrepanza tra l’oggetto dell’istanza di sanatoria del 23.9.1985 e quanto riscontrato dal Comune con il provvedimento impugnato (primo motivo), sull’entità delle difformità rispetto all’originario permesso di costruire (secondo motivo), sulla omessa considerazione da parte del Comune intimato della richiesta del 14.7.2003 di applicazione dell’art. 17 della L.R. n. 4 del 16.4.2003 (terzo motivo) e sulla contraddittorietà con la sopra citata concessione n. 2/1980 (quarto motivo).

Priva di pregio risulta infine la considerazione secondo cui, posto che il fabbricato di cui viene ordinata la demolizione sarebbe stato costruito sulla base di una concessione edilizia del 1980 della cui esistenza il Comune era conoscenza quantomeno dal 1985 (anno di presentazione dell’istanza di sanatoria), il diritto dei ricorrenti al suo mantenimento avrebbe dovuto ritenersi acquisito in considerazione lungo lasso di tempo trascorso.

Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, infatti, non è ravvisabile in capo ai ricorrenti alcun legittimo affidamento, giuridicamente tutelabile, idoneo ad inficiare la legittimità del provvedimento impugnato atteso che il divieto di edificazione nella fascia dei 150 metri dal mare opera anche nei confronti dei privati, oltre che delle amministrazioni tenute alla gestione del territorio (cfr., da ultimo, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 26/05/2021, n. 1734);
la violazione di tale vincolo non può in ogni caso radicare alcun legittimo affidamento, ben avendo potuto il privato percepire, fin dalla sua perpetrazione, l’insanabilità dell’abuso commesso (cfr. C.G.A. 08/06/2021, n. 517). In definitiva nessuna comparazione tra l’interesse pubblico perseguito e l’interesse privato, al mantenimento dell’abuso commesso in violazione di una norma di legge, avrebbe dovuto operare il Comune di Altavilla Milicia che, pertanto, era vincolato a respingere l’istanza di condono presentata, in quanto si pone al di fuori dalle tassative ipotesi di sanabilità previste dalla legge, e ad adottare il conseguente provvedimento repressivo.

In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Nulla si dispone in ordine alle spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.

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