TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-01-10, n. 202300364

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-01-10, n. 202300364
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202300364
Data del deposito : 10 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/01/2023

N. 00364/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05860/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 5860 del 2008, proposto da
- M C e L C, rappresentati e difesi dall'avvocato C P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla via dei Prefetti n. 17;



contro

- Comune di Palestrina, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

- del provvedimento del 26 marzo 2008, prot. n. 19777/04, notificato in data 2 aprile 2008:

- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4 -bis , cod. proc. amm.;

Relatore, all'udienza smaltimento del giorno 14 ottobre 2022, il Consigliere avv. B N;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. M C e L C, con ricorso notificato il 29 maggio 2008 e depositato il successivo 11 di giugno, sono insorti avverso l’atto in epigrafe, recante il diniego di condono edilizio relativo alla sanatoria delle opere realizzate abusivamente (ampliamento e ristrutturazione di un fabbricato di civile abitazione) in Palestrina, loc. Carchitti, via Adamello n. 11, sul fondo distinto in catasto al foglio n. 42 particella 489, deducendo in diritto, da più angolazioni, la violazione e falsa applicazione di legge e l’eccesso di potere.

2. Il Comune di Palestrina, ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.

3. All’udienza smaltimento del 14 ottobre 2022 l’affare è transitato in decisione.

4. Il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue.

4.1. Va disattesa la doglianza concernente la tardiva adozione, da parte dell’Ente civico intimato, «per il decorso del "termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda" (art. 35, comma 17 della 1. n. 47/85 e art. 32, comma 37 del d.l. 269/03). Infatti, a fronte dell'istanza presentata il 07.12.04, il Comune ha provveduto soltanto il 26.03.08». Sarebbe così maturato il “silenzio-assenso” previsto dalle cennate disposizioni.

In senso contrario, si osserva come la formazione del silenzio assenso vada esclusa allorché l’istanza di condono non possieda i requisiti sostanziali per il suo accoglimento (T.A.R. Lazio, sez. II stralcio, 6 settembre 2022, n. 11562, che richiama Cons. Stato n. 4880/21, Cons. Stato n. 7382/2020, Cons. Stato n. 2369/2020, Cons. Stato n. 4749/15; TAR Lazio – Roma n. 90/2020).

4.1.2. Non sussiste, inoltre, il prospettato difetto di motivazione, essendo puntualmente riportato nell’atto avversato che «l'opera non è conforme allo strumento urbanistico vigente in quanto ricadente in zona agricola».

4.1.3. Secondo i deducenti, ancora, la civica Amministrazione avrebbe «tralasciato di considerare che con delibera del Consiglio comunale del 21.12.01, n. 71, è stata disposta la variante al piano regolatore generale. Nelle norme tecniche di attuazione allegate alla delibera, si è statuito che la località Carchitti - nella quale si trova l'immobile dell'odierna ricorrente - sia da considerarsi come zona "O", oggetto di " ( ...) recupero ai sensi della L.R. 28/80 come integrata e modificata dalla L.R. 76/85, dei nuclei urbanistici abusivamente sorti, perimetrati con delibera del Consiglio comunale n° 44 del 02/10/1998».

L’argomento non persuade. Il Collegio richiama, dandovi qui continuità, l’indirizzo espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva, in fattispecie similare, secondo cui «[…] Sotto altro profilo, deve poi osservarsi che la concreta operatività della invocata legge regionale Lazio n. 28 del 1980 deve essere comunque valutata anche in relazione ai successivi provvedimenti normativi che hanno in via generale disciplinato le possibilità di recupero alla legalità degli insediamenti abusivi.

Occorre in proposito considerare che la richiamata legge regionale risale all’anno 1980 ed essa prevede (articoli 16 e ss.) la possibilità di rilascio di concessione edilizia in sanatoria, una volta approvata la variante di recupero ed i conseguenti strumenti attuativi, per quegli immobili che, al momento del rilascio del titolo, siano “conformi alle previsioni di detti strumenti ed alle altre norme vigenti”.

La regolarizzazione degli immobili abusivi viene, dunque, consentita sulla base della mera conformità delle opere edilizie alla variante di recupero approvata al momento del rilascio della concessione

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