TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-05-06, n. 202401651

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-05-06, n. 202401651
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202401651
Data del deposito : 6 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/05/2024

N. 01651/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01679/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1679 del 2019, proposto da
P. D. in Liquidazione S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato R M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno ed Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale -OMISSIS-, domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

dell’informativa antimafia emessa dalla Prefettura di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, n. -OMISSIS- e notificata in data 09 agosto 2019;

di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 marzo 2024 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Nell’odierno giudizio, parte ricorrente, società commerciale costituita nel 2004 e posta in liquidazione volontaria il 13 agosto 2009, impugna l’informativa antimafia indicata in epigrafe lamentandone l’illegittimità per articolate ragioni di censura.

Rileva, in fatto, che il provvedimento gravato scaturisce da una richiesta della Prefettura di -OMISSIS- del -OMISSIS- e da circostanze che avrebbero interessato due dei tre soci della società, ovverosia il sig. B N. M., attuale liquidatore, ed il sig. S. A., titolari ciascuno di una quota del 42,5% delle azioni ed entrambi coinvolti nel procedimento penale n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-, all’esito del quale venivano però mandati assolti.

Più precisamente, con riguardo al sig. B N. M., il provvedimento impugnato riferisce che: i) è stato tratto in arresto, insieme al fratello A., per il reato di cui all’articolo 416 bis c.p. per associazione a delinquere di stampo mafioso;
ii) avrebbe intrattenuto rapporti privilegiati con appartenenti ad associazioni mafiose ed avrebbe rappresentato l’imprenditore a cui avrebbero dovuto rivolgersi gli operatori economici sottoposti ad imposizione mafiosa;
iii) all’interno della società avrebbe rappresentato la famiglia mafiosa di -OMISSIS-, come risulterebbe da un’informativa del 2006.

Con riguardo al sig. S. A., il provvedimento gravato riferisce che: i) è stato destinatario di un sequestro preventivo del Tribunale di -OMISSIS- - sezione misure di prevenzione - relativamente alle quote sociali (42,5%) della P. D. s.r.l.;
ii) emergerebbe il suo coinvolgimento in organizzazioni criminali di stampo mafioso negli anni antecedenti al 2002 e al 2004 (come risulterebbe dalle operazioni antimafia denominate “-OMISSIS-” - rg -OMISSIS- e -OMISSIS- (RG -OMISSIS-);
iii) nel 2002 sarebbe emersa una collusione tra la N. C. di S. A. e la criminalità organizzata, come si desumerebbe dalla circostanza che durante un incontro mafioso alcuni indiziati avrebbero utilizzato un’autovettura intestata alla società N. C. s.r.l.

L’Amministrazione intimata avrebbe desunto il pericolo di un’infiltrazione mafiosa nella compagine sociale esclusivamente in ragione del fatto che “da accertamenti esperiti dalla Polizia di Stato in data -OMISSIS- 2019 è emerso che all’indirizzo della sede legale della P. D. in -OMISSIS- non è stata riscontrata alcuna indicazione attestante l’esistenza di quella azienda e che, da ulteriori informazioni acquisite, è stata accertato che nelle vicinanze della sede di cui trattasi, risultava un negozio per l’esposizione di materiale di pietra ornamentale e da costruzione, chiamato D. D. M. (…) [è] plausibile ritenere che la motivazione per la quale venne fondata la P. D. S.R.L., successivamente posta in liquidazione, fosse quella di acquisire, con cessione di ramo d’azienda, la D. D. S. , società che gestiva l’estrazione di materiale lapideo di particolare pregio da una cava, sita nel territorio di -OMISSIS-, sulla quale si erano accentrate le attenzioni dei più grossi esponenti delle famigli mafiose siciliane, come riferito dai collaboratori di giustizia nelle indagini cui ai procedimenti “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-”.

Avverso detto provvedimento è quindi insorta parte ricorrente, chiedendone l’annullamento per le seguenti censure:

1. “Violazione degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo n. 159/2011. Eccesso di potere per insufficiente e carente istruttoria, mancanza del requisito dell’attualità, illogicità manifesta. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90. Insufficiente motivazione”.

L’informativa adottata dalla Prefettura di -OMISSIS- farebbe riferimento ad episodi accaduti ben prima del 2004 e, cioè, ben prima della costituzione della società ricorrente;
non sarebbe dato evincersi la sussistenza di pericoli attuali e concreti, né si indicherebbe eventi o condotte tenute tra il 2004 ed il 2019;
la società ricorrente è stata costituita nel 2004, non si è aggiudicata mai alcun appalto e dal 2009 è stata posta in liquidazione senza che svolgesse alcuna attività;
la Prefettura di -OMISSIS- farebbe riferimento ad un accertamento del -OMISSIS- 2019, nel corso del quale sarebbe stato constatato che a quella data non risulterebbe più l’indirizzo della P. D. s.r.l. (posta in liquidazione da 10 anni) e che a pochi metri di distanza vi sarebbe un negozio denominato “D. di -OMISSIS-”;
accertamento che nulla dimostrerebbe in ordine al rischio di infiltrazione mafiosa nella compagine sociale.

2. “Violazione degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. n. 192/2011. Eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti. Difetto d’istruttoria. Violazione dell’articolo 3 della legge n. 241/1990. Motivazione insufficiente”.

Il sig. B N. M. ed il sig. S. A. sono stati assolti, per non avere commesso il fatto, dalle accuse relative al processo “-OMISSIS-”;
con precipuo riguardo al socio B N. M., parte ricorrente evidenzia che nell’ambito dell’operazione giudiziaria “-OMISSIS-”, da cui l’Amministrazione aveva attinto elementi utili ai fini dell’adozione del provvedimento gravato, il sig. B N. M., in data -OMISSIS- 2019, è stato assolto con formula piena (“perché il fatto non sussiste”);
con riguardo al socio S. A., non sarebbe dato comprendere come l’Amministrazione abbia ritenuto rilevanti le condotte a lui ascritte, atteso che, a prescindere dalla loro capacità di rilevare il pericolo d’infiltrazione mafiosa, lo S., in ragione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di -OMISSIS-, all’interno della società sarebbe stato rappresentato da un amministratore giudiziario;
in sede penale anche lo S. è stato assolto con formula piena e, dal provvedimento impugnato, non emergerebbe alcuna contestazione concreta e specifica nei suoi confronti;
le dichiarazioni di collaboratori di giustizia sarebbero inadeguate in quanto non possono essere contraddette nella sede amministrativa e non ne viene neppure indicata l’identità, né quali condotte avrebbero addebitato ai soci della società in esame;
sarebbe contraddittorio affermare l’esistenza di cointeressenze economiche dei predetti soci con famiglie mafiose (veicolati tramite la P. D. s.r.l.) stante il fatto che la stessa società non ha beneficiato di alcun appalto pubblico, non ha eseguito contratti “sospetti”, non ha svolto alcun tipo d’operazione economica degna di nota ed è stata posta in liquidazione volontaria nel 2009.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che, con memorie e documenti, resiste al ricorso del quale chiede il rigetto.

Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 del c.p.a. in cui argomenta diffusamente sulle ragioni di censura.

Nella pubblica udienza straordinaria del 4 marzo 2024, svoltasi da remoto, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Nell’odierno giudizio le parti deducono in ordine alla legittimità dell’informativa impugnata, che la ricorrente nega, sostenendo che essa si basi su elementi di fatto smentiti in sede penale e che l’Amministrazione afferma, rivendicandone la coerenza con i presupposti dell’istituto.

E’ bene anteporre alla trattazione degli argomenti di causa un succinto richiamo ai pacifici principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine all’istituto in esame.

A tal proposito, è stato affermato che “ l'informativa antimafia, ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d. lgs. n. 159/2011, presuppone "concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata" (tali norme riproducono principi già contenuti nella normativa precedente, applicabile alla fattispecie in esame);
- quanto alla ratio dell'istituto della interdittiva antimafia, si tratta di una misura volta - ad un tempo - alla salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della pubblica Amministrazione: l'interdittiva antimafia comporta che il Prefetto escluda che un imprenditore - pur dotato di adeguati mezzi economici e di una adeguata organizzazione - meriti la fiducia delle Istituzioni (vale a dire che risulti "affidabile") e possa essere titolare di rapporti contrattuali con le pubbliche Amministrazioni o degli altri titoli abilitativi, individuati dalla legge
(Consiglio di Stato sez. III, 14/09/2018, n.5410), così che “ Ai fini dell’adozione del provvedimento interdittivo, “occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata ” da apprezzarsi comunque in maniera unitaria (cfr., ex multis, recenti, Cons. Stato. sez. III, 7 agosto 2023, n. 7601 e n. 7625), e dovendosi ritenere il rischio di inquinamento mafioso superato non tanto per il trascorrere di un considerevole lasso di tempo dall'ultima verifica effettuata senza che sia emersa alcuna evenienza negativa, quanto anche per il sopraggiungere di fatti positivi, idonei a dar conto di un nuovo e consolidato operare dei soggetti a cui è stato ricollegato il pericolo (Consiglio di Stato sez. III, 14/09/2018, n.5410, T.A.R. Napoli, sez. I, 01/12/2020, n.5690, Consiglio di Stato sez. III, 29/11/2023, n.10308, ed altre).

Sotto altro profilo, in ordine al valore di eventuali accertamenti penali in sede amministrativa, è stato chiarito che il giudizio prognostico demandato al Prefetto è "latamente discrezionale", con la precisazione che gli elementi posti a base dell'informativa antimafia possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o assoluzione (ex plurimis, Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 11/11/2022, n. 1156).

Secondo tali orientamenti di giurisprudenza che il Collegio intende osservare, il ricorso non può trovare accoglimento.

Infatti, nonostante due dei soci della società attinta dall’informativa de qua siano stati assolti in sede penale per i gravi reati loro ascritti, dal provvedimento si desume che gli stessi siano stati interessati da molteplici procedimenti giudiziari, tutti connotati dalla contestazione di reati di matrice mafiosa.

In particolare, in data -OMISSIS- 2007, B N. M. e S. A., nell’ambito della c.d. “-OMISSIS-”, venivano tratti in arresto per il reato di associazione mafiosa di cui all’art. 416 bis c.p.;
in data -OMISSIS- 2016, B N. M. ed il fratello B N. A., venivano nuovamente tratti in arresto, nell’ambito dell’operazione “-OMISSIS-” (concernente la procedura di appalto relativa ai lavori di bonifica dell’ex miniera di -OMISSIS-), per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa di cui agli artt. 110, 416 bis c.p.

In data -OMISSIS- 2017, il Tribunale di -OMISSIS- – Sez. Misure di Prevenzione -, adottava i provvedimenti di sequestro preventivo finalizzato alla confisca (provv. nn. -OMISSIS- e -OMISSIS- Dec. Seq.), con cui sequestrava, tra l’altro, le quote sociali (42,50% del capitale sociale) della società P. D. s.r.l. intestate a S. A., in quanto indiziato di appartenere ad una organizzazione mafiosa, poiché contiguo ai clan di -OMISSIS- e -OMISSIS- riconducibili a “Cosa Nostra” siciliana.

Al riguardo, nei provvedimenti di sequestro si legge che “ le dinamiche dei predetti aggregati sono state focalizzate nelle indagini antimafia “-OMISSIS-” (n. -OMISSIS- r.g.n.r.) e “-OMISSIS-” (n. -OMISSIS- r.g.n.r.), in cui era emerso quale figura di vertice della criminalità organizzata nebroidea il defunto R. S., uomo d’onore, fratello del più noto P., condannato all’ergastolo in quanto ritenuto l’artificiere della strage di Capaci (…) Le importanti collusioni tra la “N. C. s.r.l.” di S. A. e la criminalità organizzata emergevano nell’anno 2002 nell’indagine “-OMISSIS-”, coordinata dall’autorità giudiziaria catanese (…) le operazioni di intercettazione ambientale effettuate in data 29 novembre 2002 in località Salinelle del Comune di S. M. di Ganzaria documentavano un incontro tra L. R. F. e i responsabili degli stabilimenti di -OMISSIS- e -OMISSIS- della C. s.p.a., L. F. e L. G., accorsi colà per lagnarsi dell’apertura in Castelbuono, a opera della N. C., di uno stabilimento per la produzione di conglomerati cementizi bituminosi, destinato a entrare in concorrenza con la “C. SPA” per le forniture ai cantieri dell’Autostrada A20.

Le cointeressenze dell’impresa dello S. con le cosche operanti nell’area nebrodiea della Provincia di -OMISSIS- erano confermate nell’indagine -OMISSIS- dalla partecipazione di uno dei membri della famiglia nell’autunno del 2003 da un summit mafioso in Aidone (EN) (…) All’incontro intervenivano convitati giunti a bordo dell’autovettura in uso a S. A., una Alfa Romeo (…) intestata alla N. C. S.r.l.

La vicinanza di S. A. alla “famiglia -OMISSIS-” è corroborata dall’intestazione in capo allo stesso del 42% del capitale sociale della società P. D., di cui sono soci B N. M. e -OMISSIS- A.. A cointeressenze con B N., S. A. faceva riferimento durante una conversazione tra presenti all’interno dei locali della N. C. s.p.a., intercettata la mattina del 25 maggio 2004. (…) S. aggiungeva di avere un altro impianto di asfalto in -OMISSIS-, specificando che l’impianto in realtà era di B N. e che era da lui gestito a seguito di accordi col predetto.

La P. D. acquisiva (nel 2005) il ramo d’azienda della D. D. S., società che gestiva l’astrazione di materiale lapideo da una cava in -OMISSIS-, sulla quale si erano concentrati gli interventi di esponenti di primo piano della criminalità isolana.

Nell’informativa n. (…) del 6 giugno 2006 la D.I.A. rilevava come negli assetti societari gravitassero “rappresentanti” delle varie famiglie mafiose della Sicilia orientale, atteso “nel corso degli anni il susseguirsi di numerosi soci, in rappresentanza di varie famiglie mafiose, quali quelle dei “Santapaola”, dei “Carcagnusi”, dei “Cappello”, dei “Puntina” e, non per ultimo, attraverso la presenza di B N. M., famiglia di “-OMISSIS-”.

B N. M., esaminato nel processo -OMISSIS-, in cui era imputato, ha ammesso di aver acquistato una quota della D. D. S., tramite un prestanome (…) la gestione del F. [della società D. D. S.], a dire del B N., era risultata fallimentare, sicchè nel 2005 B N. aveva acquistato il ramo di azienda della D. D. S. attinente lo sfruttamento della cava in -OMISSIS- tramite la P. D. s.r.l., costituita con il coinvolgimento di S. A. e dell’avv. N. -OMISSIS-”.

Appare evidente come la conclusione che l’Amministrazione resistente ha tratto circa il fatto che la ragione posta a base della costituzione della società P. D. s.r.l. fosse quella di acquisire il ramo di azienda della società D. D. S., sulla quale, secondo quanto riportato dai collaboratori di giustizia nel corso dei procedimenti “-OMISSIS-” e “-OMISSIS- -OMISSIS-”, erano convenute le attenzioni di importanti famiglie mafiose siciliane (Santapaola, Carcagnusi, Cappello, Puntina, R.), è frutto di un giudizio autonomo da quello proprio del processo penale, del quale ha solo tratto le risultanze.

Diverso è infatti l’oggetto dell’apprezzamento dell’autorità prefettizia ai fini dell’istituto in esame, rispetto a quello proprio del processo penale;
pur avendo in comune una medesima fattispecie storica, nel primo caso, a differenza del secondo, si ha riguardo ad un apprezzamento prognostico e probabilistico, da apprezzare secondo l’esperienza della comune conoscenza e secondo ragionevolezza;
circostanze e condizioni, queste, che non risultano smentite dal provvedimento impugnato.

Più precisamente, non coglie nel segno la difesa della ricorrente (con argomenti che sono stati particolarmente sviluppati nella memoria ex art. 73 del c.p.a.), secondo cui, per un verso, tali circostanze sarebbero ormai prive di fondamento in ragione delle intervenute assoluzioni in sede penale del B N. M. e, per altro verso e correlativamente, difetterebbe il requisito dell’attualità del pericolo di infiltrazione mafiosa.

Ed invero, con riguardo al primo profilo, preme osservare che nella sentenza n. -OMISSIS- Reg. sent. del Tribunale di -OMISSIS- (divenuta definitiva), con cui B N. M. è stato assolto con formula piena, si legge che: “ Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, invero, sebbene attribuiscano alla impresa cd B N. la natura di impresa collusa con cosa nostra, in realtà non riescono a specificare in concreto quali siano le condotte criminose ascrivibili agli imputati M. ed A.. Sul punto si rileva che anche la intercettazione cd di contrada Salinelle del 2002, il cui contenuto è stato esaminato da questo giudice in camera di consiglio, non consente di meglio circoscrivere l'impianto accusatorio atteso che il L. R., invero, fa un generico riferimento ai B N. sicuramente come famiglia vicina a cosa nostra ma non contiene alcuna indicazione sugli odierni imputati. Di fatto il dato processuale emergente è che i collaboratori non hanno una conoscenza personale degli imputati, ma fanno riferimento alla famiglia B N. come se fosse una sorta di entità unitaria, senza che si riesca a ricavare in alcun modo quali siano i protagonismi, in senso criminale, dai vari appartenenti alla famiglia. Dall’altra parte si comprende pure che la impresa commerciale ha avuto origine dagli ascendenti degli odierni imputati ed è verosimile ritenere che i collaboratori di giustizia facessero riferimento ad altri B N., padre e zio. In particolare, si osserva che D. F. U. riferiva di conoscere personalmente gli imprenditori B N. individuandoli come due fratelli, mentre in realtà sono tre;
il predetto non specificava i nomi di chi avrebbe partecipato alla riunione avvenuta a Castel di ludica ed avente ad oggetto l’appalto della Nord-Sud;
nella descrizione dei fatti gli stessi risultano sempre indicati come una entità indistinta, salvo un passaggio su sollecitazione del PM. In ordine, poi, all'indagato B N. A., questi viene appellato dai collaboratori con il nome di A., e non di A. come risulta all'anagrafe, va anche rilevato, come osservato pure dalla difesa, che il prevenuto aveva 17/18 anni e frequentava ancora la scuola media superiore all’epoca delle riferite riunioni del 1998 relative alla strada Nord- Sud e che un B N. A., classe 1968, risulta al contrario avere intrattenuto collegamenti illeciti (416 bis e 629 c.p.) con i soggetti nominati dai collaboratori proprio in relazione alla strada NordSud, come da ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di -OMISSIS- nel procedimento penale n. -OMISSIS- r.g.n.r.

(…) S. E. in data 9.10.2014 riferiva dei rapporti avuti dai B N., imprenditori di -OMISSIS-, ed in particolare di M., con esponenti mafiosi di primo ordine quali R. S., indicato quale reggente della famiglia mafiosa di -OMISSIS- e 'cerniera' tra la mafia messinese e quella palermitana;
I. P. e F. C., appartenenti al medesimo gruppo criminale;
appartenenti al clan Santapaola-Ercolano-Mazzei (intesi "i carcagnusi'') e quelli dei cursoti. Più nello specifico, narrava dell'inserimento di B N. M. nella società 'P. D.' con sede legale in -OMISSIS- (ME) via -OMISSIS- s.n.c., per il tramite dell'avvocato -OMISSIS- N., con l'acquisizione iniziale di una quota societaria pari al 30%. (di cui lo stesso collaboratore era, a suo dire, socio di fatto dal dicembre del 2000 fino al 2003).

Lo S., rispondendo ad espressa domanda posta dal Pubblico Ministero, riferiva che il citato B N. M., nel corso delle riunioni tenute per la gestione della società, presentava R. S. quale 'u zu B ' e I. P. quale 'u zu' P'. Inoltre soggiungeva di essere a conoscenza che i tre intrattenevano tra di loro rapporti d'affari tramite le società a loro

riconducibili ("i tre a livello lavorativo erano tutti una cosa").

Per converso va rilevato che proprio la informativa P. D. lascia emergere la caratura criminale di B N. G. A., classe 1968, cugino dei prevenuti colpito da sentenze di condanna dell'A. G. di -OMISSIS- e che, per età, risulterebbe più compatibile con l'A. descritto dal D. F.”.

Pertanto, ferma l’assoluzione del B N. M., la sentenza che, secondo parte ricorrente avrebbe comportato l’esclusione di ogni coinvolgimento dell’interessato da fenomeni di inquinamento mafioso dell’attività, reca plurimi elementi di fatto dai quali trarre ragionevolmente il convincimento che il rischio di interferenze mafiose nell’attività sussista.

Peraltro, la legittimità del provvedimento gravato si desume altresì dalla sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2012 - con cui B N. M. è stato assolto dai reati a lui ascritti – laddove emerge che varie consorterie mafiose avevano mostrato interesse nei confronti della società attinta dal provvedimento gravato: “ Nel corso dell’esame, a precisa domanda del P.M., lo S. ha chiarito che il B N. cui faceva riferimento era M., individuandolo in aula nell’odierno imputato (v. pag. 46 sent. cit.). (…) Tale collaboratore [S. E.] si sofferma a parlare essenzialmente delle vicenda della “P. D.” e dei B N., per cui, premettendosi in questa sede che non vi sono elementi che inficiano l’attendibilità soggettiva delle sue dichiarazioni, apparse lineari, precise e circostanziate, oltre che provenienti da soggetto avente titolo ad acquisire le conoscenze di cui ha arricchito il dibattimento, le sue propalazioni verranno analizzate compiutamente al momento della trattazione della posizione dell’imputato B N. M. (p. 102 sentenza cit.). (…) Alle spalle di questo imprenditore, secondo il collaboratore di giustizia, vi erano “(poi assieme a B N. vennero) R. S., I. P., e N. F. C.. E fu così che in pratica questa azienda cominciò a prendere forma negativa nel senso che da un’azienda che dov... che poteva lavorare in tranquillità evidentemente suscitò gli appetiti di consorterie mafiose perché -OMISSIS- portò B N., B N. portò R., I. e F. C. che non sta a me dirvi chi sono perché l’autorità giudiziaria lo sa meglio di me. I carcagnosi di -OMISSIS-, i Mazzei si facevano avanti, i Santapaola con G. C. erano sempre presenti tramite C. e i Cursoti (Interferenza microfono)”.

Ha precisato quindi TESTE S. E. S.- Dicevo, i... le posizioni di U. e di C. venivano difese da S. L., cugino di S. L. del gruppo Cappello, per cui in pratica questa ditta era diventata una sorta di rifugio peccatorum, cioè c’erano varie consorterie mafiose interessate a questo... a questa azienda perché evidentemente gli appetiti erano parecchi perché la pietra effettivamente è una pietra estremamente pregiata e c’era possibilità di pigliare appalti di una certa importanza…”.

Precisava, anche, il collaboratore che, allorquando il B N. era entrato a far parte della società era ben a conoscenza del background criminale dei soggetti che si nascondevano dietro ai prestanome (v. pag. 49), anche perché alle riunioni non partecipavano i “testa di legno”, ma coloro che avevano effettivamente interesse nella società e cioè i vari P. ecc… ed inoltre era stato lo stesso B N. a portarsi dietro S. R., N. F. C. e P. I. (Cfr. p. 562 ss. sent. cit.).

Le dichiarazioni rese dal citato collaboratore di giustizia trovano abbondanti riscontri nella documentazione acquisita agli atti, oltre che nelle dichiarazioni rese in sede di esame dallo stesso imputato, B N. M..

O le vicende relative alla gestione della suddetta cava da parte della società in esame, a parere del collegio, non contengono univoci elementi indizianti a carico del B N. in ordine alla sua asserita affiliazione all’associazione mafiosa di -OMISSIS-. A prescindere dal parallelismo con l’altro socio, dapprima occulto, -OMISSIS- A., la cui posizione è stata archiviata nell’ambito del presente procedimento, vi è da dire che l’inserimento dell’imputato, imprenditore avente esperienza nel settore delle cave, nella compagine societaria in esame, pur nella consapevolezza del curriculum criminale degli altri soci effettivi, non può di per sé essere indice sintomatico della suddetta appartenenza, specie se si considera il mancato raggiungimento di obiettivi che si siano tramutati in un effettivo e concreto contributo alla vita associativa del gruppo in questione. Certo le dichiarazioni di S. E., che hanno trovato conferme documentali, destano notevole allarme sociale, lasciando inferire, in linea anche con le stesse ammissioni dell’imputato, che la società in questione fosse stata “sistemata” proprio allo scopo di ottenere, evidentemente con metodi e dinamiche tipicamente mafiose, remunerose forniture in occasione degli appetitosi appalti pubblici in corso di aggiudicazione nell’ambito del territorio siciliano. (p. 567)”.

A non diverse conclusioni si perviene in relazione alla posizione del socio S. A..

In questo caso, il provvedimento gravato riferisce di una coesione di interessi economici tra detto socio e le sopra citate cosche mafiose per il tramite della società “N. C. s.r.l.” (poi G. C. s.r.l.), della quale lo S. risulta(va) amministratore unico;
società che veniva attinta da un provvedimento ablativo di prevenzione antimafia ai sensi dell’art. 64 co. 7 d.lgs. 159/2011. Anche tale assunto è dimostrato dalla lettura della citata sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2012: seppure detta decisione non afferisca direttamente allo S. (il quale è stato assolto in separato giudizio concernente i medesimi fatti), la stessa dimostra ampiamente le frequentazioni, i contatti e le cointeressenze con soggetti di spicco della cosca di -OMISSIS-;
circostanze in grado di sorreggere l’ordinanza gravata: “ Le dichiarazioni rese sul punto dal collaboratore B C., hanno trovato riscontro dibattimentale in elementi probatori già di indubbia autonoma portata dimostrativa. B ha ricordato che, nella suddetta data, vi era stato un incontro presso l’azienda C. B - al quale avevano partecipato, insieme a lui, R. S., I. P., B C. e uno dei fratelli S. (quello, a suo dire, che aveva una macchia sulla fronte) - avente ad oggetto la fornitura di calcestruzzo e lo smaltimento degli inerti riguardo ai lavori della costruenda Santo Stefano Camastra – Gela, nella parte del tracciato ricompresa nella provincia di -OMISSIS- (territorio di -OMISSIS-);
tali attività interessavano, rispettivamente, alla ditta S. ed allo stesso R., intenzionato a veicolare gli inerti presso una cava gestita per suo conto da terzi. Gli S., che, in precedenza, con riferimento ad altri lavori nella zona di Castelbuono, avevano ricercato l’aiuto del T. C. B, nell’occasione si erano accompagnati a B C., del gruppo dei “Batanesi”. All’esito dell’incontro, si era deciso che, dopo l’aggiudicazione dei lotti, l’impresa S. avrebbe potuto concorrere alla fornitura del calcestruzzo ove avesse dimostrato di avere la capacità economica di far fronte a tale impegno, oltre che di versare la tangente in favore delle organizzazioni mafiose (Cfr. p. 109 sentenza cit.)

(…) Può quindi fondatamente ritenersi che nell’occasione accertata dai militari operanti si sia effettivamente tenuto un convivio di tipica matrice “mafiosa” alla quale hanno preso parte gli uomini indicati dai verbalizzanti e dal collaboratore di giustizia, avente ad oggetto l’inserimento della ditta S. (appoggiata dal batanese B C.) nella spartizione degli appalti relativi alla costruenda strada Santo Stefano –Gela (c.d. “nord-sud”) nella parte interessante il territorio della provincia di -OMISSIS- (p. 112 sentenza cit.)

(…) Tale nominativo [T. C. B] è già emerso nel corso della trattazione delle notizie storiche riferite alla famiglia mafiosa di -OMISSIS-, venendo in rilievo, accostato alla figura del R. S., come sopra si è visto, nella già menzionata vicenda dell’apertura di un impianto di calcestruzzo a Castelbuono, emersa nel corso dell’intercettazione ambientale svolta nell’ambito del procedimento penale allora pendente presso la Procura della Repubblica di -OMISSIS-, in località “Salinelle”.

Tale vicenda merita una trattazione prioritaria, sia perché sotto il profilo temporale è quella che anticipa la contestazione di cui all’art. 416 bis c.p., di cui al capo 1. della rubrica, sia perché fotografa l’avanzata criminale del T. C. B, sotto l’egida di R. S., allora capo indiscusso della cosca -OMISSIS-. (Cfr. p. 505 sentenza cit).

(…) In sintesi la vicenda attenzionata dagli interlocutori è la seguente: “B il C.”, con l’avallo di R. S.116, aveva autorizzato l’apertura di un impianto di calcestruzzo a Castelbuono alla ditta S.117, spendendo il nome di L. R. F..

Questi, una volta appresa l’indebita spendita del suo nome, mostrava esterefatto tutto il suo disappunto, considerato che la zona di riferimento era del tutto estranea alla sua competenza 118, il che avrebbe potuto creare degli squilibri all’interno degli assetti dell’organizzazione (Cfr. p. 518 sentenza cit.).

O, fermo che, come anticipato, la mancanza di un reato non è sufficiente ad escludere il pericolo di infiltrazione mafiosa nell'impresa laddove altri fatti, oppure le stesse risultanze fattuali processuali che pure hanno condotto ad una sentenza di assoluzione, inducano a ritenere, secondo un criterio probabilistico, che sia verosimile un tentativo di condizionamento dell'azienda da parte di organizzazioni criminali (T.A.R. Firenze, sez. II, 14/11/2022, n.1311), occorre di contro rammentare che ai fini della valutazione del rischio di infiltrazione mafiosa, l’Autorità prefettizia può basarsi su vari elementi, quali, tra gli altri, i provvedimenti sfavorevoli del giudice penale, le sentenze di proscioglimento o di assoluzione, le misure di prevenzione, i rapporti di parentela, i contatti o i rapporti di frequentazione e le vicende anomale nella formale struttura dell'impresa (Cfr, T.A.R. Firenze, sez. IV, 04/07/2023, n.679). Inoltre, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha precisato che tanto il contesto ambientale e parentale nel quale opera l'impresa attinta da informativa, quanto la sua struttura organizzativa o societaria, possono rilevare quali elementi sintomatici accessori, in grado di denotare, in concorso con altri, il possibile rischio di infiltrazione o di condizionamento mafioso (…) l'amministrazione può dare rilievo anche ai rapporti di parentela tra titolari e familiari che siano soggetti affiliati, organici o contigui a contesti malavitosi laddove tali rapporti, per loro natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lascino ritenere, secondo criteri di verosimiglianza, che l'impresa ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata (Consiglio di Stato sez. III, 14/10/2022, n.8763).

Pertanto, la valutazione complessiva degli elementi posti a sostegno dell’ordinanza gravata - in particolare, la caratura mafiosa di taluni appartenenti alla famiglia B N. e i contatti e le frequentazioni dello S. con figure di spicco della criminalità organizzata siciliana - sono idonei a fondare la presunzione di pericolo di infiltrazione mafiosa nella società interdetta.

Sotto altro ma correlato profilo, non è meritevole di accoglimento la censura di parte ricorrente laddove deduce l’insussistenza dell’attualità del pericolo.

In proposito, il Collegio condivide l’indirizzo giurisprudenziale già prima richiamato, secondo il quale l'attualità del quadro indiziario, da cui trarre la sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa, permane fino all'intervento di fatti nuovi, ulteriori rispetto ad una precedente valutazione di presenza di tentativi siffatti, che evidenzino il venir meno della situazione di pericolo.

Nel caso di specie, persiste l'attualità delle situazioni indizianti individuate a carico della compagine sociale, atteso che non sono emersi eventi nuovi di segno contrario, valutabili da parte dell'autorità prefettizia. A tal proposito, non rileva il presunto dissequestro del compendio imprenditoriale dello S., attinto nel 2017 da un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, posto che, a tacer d’altro, a causa della mancata produzione in giudizio del provvedimento, nonostante si tratti di un atto afferente ad uno dei tre soci della compagine sociale rappresentata in questa sede, non è possibile valutare le motivazioni poste a fondamento dello stesso;
ne deriva che, allo stato, la notizia dell’avvenuto dissequestro si rivela un elemento neutro non in grado di inficiare la legittimità dell’atto adottato dall’Autorità prefettizia.

In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, l’informativa adottata risulta coerente con il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'impianto motivazionale dell'informazione antimafia deve fondarsi su una rappresentazione complessiva, imputabile all'autorità prefettizia, degli elementi di permeabilità criminale che possano influire, anche indirettamente, sull'attività dell'impresa, la quale viene a trovarsi in una condizione di potenziale asservimento rispetto alle iniziative della criminalità organizzata di stampo mafioso (Cfr. T.A.R. Napoli, sez. I, 14/06/2023, n.3616).

Ne consegue l’infondatezza del gravame che va respinto, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.

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