TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-04-14, n. 202302295

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-04-14, n. 202302295
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202302295
Data del deposito : 14 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/04/2023

N. 02295/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02370/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2370 del 2020, proposto da
F C, V C, rappresentati e difesi dagli avvocati T C, V C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consorzio per L'Area di Sviluppo Industriale di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Marican Heritage 2 S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati S G, A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

a) dei decreti nn. 02 e 04 - datati 15.05.2020, notificati il 06/07/2020 - con i quali il predetto Consorzio ha disposto “l'esproprio in via d'urgenza” di un compendio fondiario, in comproprietà dei ricorrenti, sito in Frattamaggiore, allibrato al locale NCT al Foglio 7 p.lle nn. 167 (di mq. 456), 99 (mq. 6.108), 165 (mq. 48), 166 (mq. 11) e 168 (mq. 2466);

b) delle note prot. nn.: 2799/AL e 2800/AL - datate 30/06/2020 e notificate il 06/07/2020 - con le quali il predetto Consorzio ha comunicato la “immissione in possesso” per il giorno 30.07.2020;

c) del decreto dirigenziale n. 26 dell'11.05.2020 (mai comunicato), richiamato nei precitati decreti di esproprio - con il quale il predetto Consorzio assume di aver approvato “il progetto per la realizzazione di un parcheggio, denominato

VEGA

45, da parte della Società Marican Heritage 2 s.r.l., in variante al permesso di costruire n. 76 del 19.07.2019” e dichiarata la pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Marican Heritage 2 s.r.l. e del Consorzio per L'Area di Sviluppo Industriale di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2023 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Gli odierni ricorrenti, comproprietari del suolo sito nell’agglomerato industriale di Casoria-Arzano-Frattamaggiore - allibrato al locale NCT Comune di Frattamaggiore, al Foglio 7, p.lle nn. 167 (di mq. 456), 99 (mq. 6.108), 165 (mq. 48), 166 (mq. 11) e 168 (mq. 2466) -, hanno impugnato il decreto in epigrafe indicato, unitamente agli atti presupposti, con cui il resistente Consorzio ASI aveva disposto l’integrale esproprio della sopraindicata proprietà, onde consentire la realizzazione di un parcheggio, denominato

VEGA

45, da parte della Società Marican Heritage 2 s.r.l., secondo il progetto approvato con decreto dirigenziale n. 26 dell'11 maggio 2020, mai comunicato ai ricorrenti.

1.1 In particolare, a sostegno della preposta domanda di annullamento dei provvedimenti de quibus, i deducenti hanno addotto che gli stessi sarebbero stati assunti in totale carenza dei presupposti di fatto e di diritto, risultando scaduto il piano regolatore consortile (di durata decennale), e mancando la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi in esso previsti, che conseguirebbe (solo) all’approvazione del correlato “piano attuativo” (art. 8, comma 8, L.R. cit.).

1.2 Inoltre, hanno censurato gli impugnati provvedimenti in quanto inficiati da eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, assenza dei presupposti per procedere all’esproprio del compendio fondiario degli odierni ricorrenti, poiché nessuna delle ragioni ivi indicate avrebbe potuto assurgere a motivo di particolare urgenza in base al disposto di cui all’art. 22 bis D.P.R 327/2001 (T.U. Espropri).

1.3 Infine, hanno lamentato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento volto all’apposizione del vincolo espropriativo ed alla successiva dichiarazione di pubblica utilità.

2. Si sono costituiti per resistente al ricorso il Consorzio ASI e la società controinteressata Marican Heritage 2 s.r.l., opponendosi all’accoglimento del gravame ed insistendo per la sua integrale reiezione, stante l’infondatezza degli addotti motivi.

3. All’udienza pubblica del 21 febbraio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. In via preliminare, osserva il Collegio come non possa essere accolta la domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere formulata dal resistente Consorzio con la memoria depositata in data 31 gennaio 2023, sul presupposto della disposta archiviazione (non formalmente documentata) della proceduta espropriativa, avendo l’assegnatario del lotto rinunciato alla realizzazione dell’assentito progetto. Infatti, l'art. 34 comma 5, d.lgs. n. 104 del 2010 ha stabilito che soltanto qualora la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta nel corso del giudizio il giudice può dichiarare con sentenza di merito cessata la materia del contendere. Ed invero, in linea generale, osserva il Collegio che la cessazione della materia del contendere, prevista dall'art. 34, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo, è caratterizzata dalla piena ed integrale soddisfazione delle pretese azionate da parte ricorrente, eventualmente realizzata dalle successive determinazioni assunte dalla parte resistente, sicché: "a. può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687), sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135;
sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383;
sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317);
b. si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) Cod. proc. amm. che, invece, si verifica quando l'eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell'azione dell'interesse a ricorrere” (Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2017, n. 3638;
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 9 luglio 2018, n. 4191). Pertanto, la cessata materia del contendere, pur determinando, come nella limitrofa ipotesi del sopravvenuto difetto di interesse, l'improcedibilità del ricorso, se ne differenzia nettamente per la diversa soddisfazione dell'interesse leso: la sopravvenuta carenza di interesse, infatti, opera solo quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente ed è frutto di una valutazione soggettiva della parte, in rapporto al nuovo assetto di interessi determinatosi con la Pubblica Amministrazione;
al contrario, la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato, tale nuovo assetto satisfattivo essendo conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della Pubblica Amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione (Cons. Stato, VI, 12 febbraio 2021, n. 1269).

Orbene, nella fattispecie in esame, come eccepito dalla parte ricorrente, il Consorzio ASI, dopo l’instaurazione del giudizio, avrebbe soltanto disposto l’”archiviazione” del procedimento espropriativo (a quanto è dato conoscere, in via di fatto, neppure risultando evidenze documentali in tal senso), non risultando essere stati annullati, mediante l’esercizio dell’invocato potere di autotutela, né il notificato decreto di esproprio, né gli impugnati atti presupposti, cosicché deve escludersi che l'operato successivo della parte pubblica possa essere ritenuto integralmente satisfattivo dell'interesse azionato.

Neppure risulta documentato in atti alcun formale provvedimento di “archiviazione” del procedimento a suo tempo instaurato, tale da integrare una sorta di confessoria dichiarazione di sopravvenuta inefficacia del provvedimento espropriativo, satisfattiva, per altro verso, dell’interesse dei ricorrenti.

5. Passando alla disamina del merito, con censura assorbente, la società ricorrente ha allegato la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale, atteso che l’impugnato decreto di esproprio non era stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento né relativamente al procedimento finalizzato alla apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, né tanto meno alla dichiarazione di pubblica utilità.

La censura è fondata.

5.1 Invero, come si evince dal tenore del decreto di esproprio e confermato dal Consorzio resistente (vedi memoria di costituzione), l’impugnato decreto di esproprio era stato adottato a valle della procedura espropriativa innescata dalla delibera del Consiglio Generale del Consorzio ASI n. 21 del 30 luglio 2019. Quest’ultima, disponendo per l’agglomerato di Casoria-Arzano-Frattamaggiore una variante planovolumetrica che aveva trasformato le zone precedentemente classificate come “di rispetto” in superficie edificabili ai fini industriali, aveva apposto il vincolo preordinato all’esproprio. Successivamente, con il decreto dirigenziale n. 26 dell'11 maggio 2020, il predetto Consorzio assume di aver approvato “il progetto per la realizzazione di un parcheggio, denominato

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