TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-05-16, n. 202401829
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Testo completo
Pubblicato il 16/05/2024
N. 01829/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01956/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1956 del 2022, proposto da
R S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati G A, E M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mineo, rappresentato e difeso dall'avvocato G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione
a) dell’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Caltagirone in data 22 novembre 2022, notificata in forma esecutiva in data 11 aprile 2022 e passata in giudicato;d) del decreto ingiuntivo del Tribunale di Caltagirone n. 128/2018 in data 12 aprile 2018, corretto con provvedimento in data 20 maggio 2018, notificato in forma esecutiva in data 14 marzo 2022 e passato in giudicato;d) del decreto ingiuntivo n. 226/2019 in data 20 maggio 2019 del Tribunale di Caltagirone, notificato in forma esecutiva in data 14 marzo 2022 e passato in giudicato.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2024 il dott. D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Mediante reclamo depositato in data 16 gennaio 2024 la società ricorrente ha contestato la deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 21 novembre 2023, relativa all’esecuzione del giudicato derivante: a) dall’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Caltagirone in data 22 novembre 2022;b) dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Caltagirone n. 128/2018;c) dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Caltagirone n. 226/2019.
Occorre premettere che con sentenza n. 2216/2023 in data 17 luglio 2023 il Tribunale, accogliendo il ricorso in ottemperanza proposto dalla società per ottenere l’esecuzione dei titoli sopra indicati, per quanto in questa sede interessa, ha osservato, sulla base di quanto risultava dai titoli portati in esecuzione, quanto segue: a) gli interessi moratori contemplati nell’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Caltagirone in data 22 novembre 2022 e nel decreto ingiuntivo n. 128/2018 del 12 aprile 2019 andavano computati a far data dal trentesimo giorno dal ricevimento della fattura;b) quanto alla fattura n. 5/17 del 3 luglio 2017 (di cui al decreto ingiuntivo n. 128/2018 in data 12 aprile 2019), doveva essere detratta la somma di € 16.863,54, in relazione alla quale il Comune aveva documentato l’intervenuto pignoramento da parte di Riscossione Sicilia S.p.A.;c) in ordine alle somme di cui al decreto ingiuntivo n. 226/2019 del 20 maggio 2019, il calcolo degli interessi andava effettuato dalla data di notifica del decreto ingiuntivo, come espressamente affermato nel titolo portato in esecuzione;d) nel decreto ingiuntivo n. 226/2019 in data 20 maggio 2019 il giudice aveva fatto esplicito riferimento agli interessi “legali”, cioè agli interessi così definiti dall’art. 1284, primo comma, c.c.
In sede di reclamo la ricorrente ha osservato che: a) in relazione alla ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., il calcolo andava operato in base al tasso vigente ratione temporis dal 17 aprile 2015 al 26 ottobre 2017, oltre al pagamento degli ulteriori interessi moratori maturati sull’importo sino al soddisfo, come chiesti in ricorso;b) il decreto ingiuntivo n. 128/2018 si riferiva alle seguenti fatture, al netto di IVA: - n. 1/17 del 3 gennaio 2017 per € 19.720,59;- n. 2/17 del 3 aprile 2017 per € 59.162,10;- n. 5/17 del 3 luglio 2017 per € 59.162,10;- n. 6/17 del 2 ottobre 2017 per € 59.162,10;c) tali fatture sono state pagate, relativamente alla sorte capitale, rispettivamente in data 30 aprile 2018, 29 novembre 2018, 8 febbraio 2019 e 5 marzo 2019;d) in base alle regole sull’imputazione dei pagamenti (art. 1194 c.c.), trattandosi di pagamento parziale, sono ancora dovuti la residua sorte capitale e gli interessi di mora da calcolarsi sulla residua sorte capitale dal giorno dell’adempimento parziale sino all’effettivo e integrale soddisfo, detratta dalla base di calcolo la somma di € 16.863,54;e) in via subordinata, qualora si ritenga inapplicabile l’imputazione di pagamento parziale prevista dall’art. 1194 c.c., l’integrale ottemperanza al giudicato formatosi sul titolo dedotto in giudizio richiederebbe comunque il pagamento degli interessi moratori da calcolarsi sugli interessi di mora maturati alla data del pagamento parziale sino all’effettivo soddisfo;f) in relazione al decreto del Tribunale di Caltagirone n. 226/2019, sono dovuti la residua sorte capitale e gli interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo sino alla data odierna, ovvero al successivo soddisfo, tenuto conto delle regole sulla imputazione dei pagamenti già evidenziate, come da prospetto allegato;g) in conclusione, il calcolo degli interessi, anche a prescindere dalle osservazioni relative alla imputazione dei pagamenti e all’anatocismo, non è stato operato tenendo conto del saggio degli interessi di mora vigente nel periodo in oggetto (8,05 - 8,00 - 10,50 %) in base alla legge n. 231/2002, al decreto legislativo n. n. 192/2012 e ai comunicati periodici del Ministero delle Finanze;h) inoltre, il calcolo degli interessi moratori si arresta erroneamente alla data di pagamento delle fatture, mentre i titoli passati in giudicato obbligavano il Comune al pagamento della sorte capitale residua e degli interessi moratori, tenendo conto delle regole sulla imputazione dei pagamenti, sino al materiale loro soddisfo;i) in subordine, l’integrale ottemperanza al giudicato presupponeva il pagamento degli ulteriori interessi moratori sugli interessi di mora già calcolati sino alla data di pagamento delle fatture e fino all’affettivo soddisfo;l) le spese legali dei singoli giudizi sono state erroneamente calcolate, senza tener conto della sorte capitale, della maggiorazione per spese generali, di IVA e CPA;l) è ancora dovuta, in conclusione, la somma complessiva, calcolata sino al 10 gennaio 2024, di € 174.788,23 (di cui € 10.576,50 a titolo di spese legali e il residuo a titolo di sorte capitale residua e di interessi), ovvero la diversa somma che sarà accertata anche mediante consulenza tecnica d’ufficio, oltre ulteriori interessi moratori maturati dall’11 gennaio 2024 sino al soddisfo.
Con memoria in data 13 febbraio 2024 il Comune di Mineo ha svolto, in particolare, le seguenti difese: a) controparte ha chiesto in seno al ricorso per ottemperanza la condanna del Comune al pagamento di € 87.980,29 per interessi di mora e in sede di reclamo ha raddoppiato la pretesa;b) a seguito del pagamento della sorte capitale, la ricorrente ha agito in ottemperanza per il pagamento degli interessi moratori nella misura prevista dal decreto legislativo n. 231/2002 come indicato nei titoli passati in giudicato;c) il Tribunale ha fornito chiare indicazioni in ordine alle modalità di calcolo e non si comprende perché la società sostenga che il calcolo non sia stato operato secondo il tasso vigente ratione temporis ;d) la ricorrente utilizza come base di calcolo degli interessi l’ammontare complessivo di tutte le fatture, così facendo lievitare l’ammontare dovuto, calcolando indistintamente gli interessi dalla prima fattura, anziché distintamente da ciascuna fattura;e) quanto dedotto dalla ricorrente in ordine all’imputazione dei pagamenti ai sensi dell’art. 1194 c.c. non può trovare applicazione nel caso di specie;f) la ricorrente, invero, sostiene che il pagamento eseguito dal Comune a seguito dei provvedimenti giudiziari non può imputarsi interamente al capitale, ma vada imputato prima agli interessi e poi al capitale;g) senonché l'art. 1194 c.c., nel prescrivere l'imputazione dei pagamenti parziali prima agli interessi e poi al capitale, si riferisce esclusivamente ai pagamenti volontari e non a quelli eseguiti coattivamente per ordine del giudice;h) la società ritiene, poi, di avere diritto ad ottenere il pagamento di ulteriori interessi da quantificarsi sugli interessi di mora “principali” già calcolati alla data di pagamento delle fatture e sino all’effettivo soddisfo (cosiddetto anatocismo), ma l’anatocismo non soggiace ad alcun automatismo e deve essere oggetto di apposita richiesta (art. 1283 c.c.);i) al più, comunque, l’anatocismo potrebbe essere riconosciuto dalla data di proposizione del ricorso in ottemperanza, atteso che nel ricorso la domanda è stata formulata, ma in realtà il T.A.R. non può provvedere al riguardo senza invadere la giurisdizione del giudice ordinario.
Il commissario ad acta ha depositato una relazione in data 21 febbraio 2024, indicando in modo analitico e puntuale le modalità di calcolo della somma dovuta e osservando, in sintesi, quanto segue: a) il calcolo delle somme è stato considerato corretto dal Collegio dei Revisori;b) i tassi di interessi sono stati computati correttamente, come da documentazione allegata;c) gli interessi moratori cessano con la corresponsione della somma capitale;d) la ricorrente ha calcolato gli interessi facendo riferimento a procedimenti giudiziari differenti e a fatture aventi date e scadenze diverse.
Con memorie in data 26 febbraio 2024 e 11 marzo 2024 la ricorrente ha ribadito le proprie difese anche alla luce delle deduzioni del Comune e del commissario ad acta, precisando, in particolare, con la seconda memoria che il commissario non aveva considerato la sorte capitale di € 197.206,89, relativa al decreto ingiuntivo n. 110/2017 (riportato nell’ordinanza ex art. 702-ter del 22 novembre 2019), confondendola con quella assolutamente identica, ma relativa ad altre fatture, di cui al decreto ingiuntivo n. 128/2018.
Il Comune di Mineo, con memorie in data 12 marzo 2024 e 15 marzo 2024, ha ribadito le proprie difese anche alla luce delle ulteriori difese di parte ricorrente.
Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Come già evidenziato con ordinanza n. 2216/2023 in data 17 luglio 2023, è preclusa al giudice dell’ottemperanza qualsiasi attività di interpretazione o integrazione del giudicato civile, dovendo ribadirsi sul punto quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza.
Al riguardo vanno richiamate le seguenti pronunce: a) T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 1 settembre 2020, n. 2151: “a fronte di statuizioni giudiziali rese dal giudice civile, il giudice dell'ottemperanza è chiamato a svolgere essenzialmente una mera attività esecutiva;il giudice amministrativo dell'ottemperanza non ha, infatti, la possibilità di integrare in alcun modo la decisione civile, essendo rigidamente vincolato al comando contenuto in sentenza e non potendo dar vita a quell'attività di precisazione e integrazione del giudicato che contraddistingue l'attività di esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo, nell'ambito del cosiddetto fenomeno del giudicato a formazione progressiva;ciò in quanto il giudice amministrativo dell'esecuzione non è fornito di giurisdizione nella materia oggetto di giudicato, e ove gli si riconoscesse una "cognitio" piena, con il potere integrare la decisione del giudice ordinario per quanto non precisato nel giudicato, si ammetterebbe la sindacabilità attraverso il giudizio d'ottemperanza del rapporto sottostante di cui difetta di giurisdizione”;b) Cons. Stato, Sez. IV, 20 maggio 2020, n. 3196: “i poteri cognitori del giudice dell'ottemperanza, allorché viene chiamato a pronunciarsi sull'avvenuta esecuzione di un provvedimento emesso da un altro plesso giurisdizionale, sono limitati alla mera esecuzione del titolo azionato, senza che sia possibile alcuna interpretazione del giudicato o, addirittura, una sua integrazione;conseguentemente, a fronte di una statuizione del decreto ingiuntivo che quantifica esattamente le somme dovute dall'amministrazione statale, il pagamento effettuato per un importo inferiore non potrà che dirsi inesatto, con conseguente fondatezza della domanda proposta da chi assume l'inottemperanza del provvedimento giudiziario”;c) T.A.R. Sicilia, Palermo. Sez. I, 23 aprile 2020, n. 737: “in sede di esecuzione di sentenze amministrative il giudice dell'ottemperanza può ‘riempire’ gli spazi vuoti lasciati dal giudicato e adottare statuizioni simili a quelle del giudizio di cognizione;analogo potere integrativo non sussiste, diversamente, nel caso di ottemperanza di sentenze del giudice ordinario;in tale seconda ipotesi, infatti, il giudice amministrativo dell'esecuzione non è fornito di giurisdizione nella materia oggetto di giudicato, come nel caso in specie: sicché l'azione del giudice dell'ottemperanza si deve contenere nell'ambito di un'attività meramente esecutiva del disposto del giudice ordinario, che si pone come un limite particolarmente stringente;il giudice amministrativo, quindi, in sede di giudizio di ottemperanza delle pronunce del giudice ordinario, non può porre in essere quell'attività cognitoria di precisazione e integrazione del giudicato che spesso contraddistingue l'attività di esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo”;d) T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 1 dicembre 2020, n. 3232: secondo quanto previsto dall'art. 112, comma 2, lettera c, c.p.a., l'ottemperanza di sentenza del giudice civile può essere richiesta al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della Pubblica Amministrazione di conformarsi per quanto riguarda il caso deciso al giudicato e di conseguenza per dare esecuzione a puntuali statuizioni che non sono state eseguite, ma non per introdurre, come si vorrebbe fare nel caso, nuove questioni di cognizione che sono invece riservate alla giurisdizione del giudice ordinario;e) T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. II, 9 ottobre 2020, n. 1194: il giudice dell'ottemperanza non può esercitare il potere di integrare il titolo azionato, se questo è stato adottato da un giudice appartenente a un diverso ordine su una questione rientrante nella di lui giurisdizione;f) T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 1 ottobre 2020, n. 4158: una statuizione giudiziale recante condanna generica, non è suscettibile di essere portata ad esecuzione mediante il rimedio dell'ottemperanza: invero, tale tipo di pronuncia non solo non costituisce valido titolo esecutivo per difetto del requisito di liquidità del diritto portato dal titolo ex art. 474 c.p.c., ma implica, altresì, che per la sua attuazione dovrebbe essere svolto un accertamento nel merito del rapporto sottostante, oggetto di cognizione del giudice ordinario, che non può tuttavia essere effettuato nell'ambito del giudizio di ottemperanza da parte del giudice amministrativo, essendo quest'ultimo sprovvisto di giurisdizione su tale rapporto;g) Cons. Stato Sez. III, 25 agosto 2020, n. 5201: a fronte di statuizioni giudiziali del giudice civile recanti condanne al pagamento di somme, a differenza delle sentenze che operano una disapplicazione, o delle sentenze amministrative di annullamento, il giudice dell'ottemperanza svolge generalmente una mera attività esecutiva e non ha alcuna possibilità di integrare la decisione civile, non foss'altro poiché, diversamente, si finirebbe per ammettere la sindacabilità del rapporto sottostante in palese difetto di giurisdizione;g) T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 21 agosto 2020, n. 3621: non è ammissibile il giudizio di ottemperanza di una sentenza con la quale il giudice civile abbia impartito al Comune l'ordine del ripristino dello stato dei luoghi, senza però indicare in modo puntuale quali siano le opere da eseguire, così da demandare alla fase esecutiva l'individuazione delle sole concrete modalità di esecuzione delle stesse;il giudice amministrativo può, infatti, integrare la sentenza della quale si chiede l'ottemperanza esclusivamente ove si tratti di sentenza emessa da un giudice della medesima giurisdizione.
Ciò premesso, può preliminarmente rilevarsi che quanto osservato dalla parte ricorrente con memoria depositata in data 11 marzo 2024 (e ribadito nell’odierna camera di consiglio), con riferimento alla circostanza che il commissario non avrebbe considerato la sorte capitale di € 197.206,89, relativa al decreto ingiuntivo n. 110/2017 (riportato nell’ordinanza ex art. 702-ter del 22 novembre 2019), confondendola con quella assolutamente identica, ma relativa ad altre fatture, di cui al decreto ingiuntivo n. 128/2018, non può essere oggetto di scrutinio in questa sede, in quanto la doglianza è stata formulata mediante semplice memoria non notificata, mentre, quando si contesti un provvedimento assunto dal commissario ad acta , è necessario proporre apposita impugnazione (denominata “reclamo”), osservando i principi che disciplinano il contraddittorio processuale (ciò che vale, ovviamente, anche nel caso in cui si formulino nuove e ulteriori censure nei confronti dell’operato dell’ausiliario).
Tenendo, quindi, conto dello specifico contenuto del reclamo ritualmente notificato, cioè dell’effettivo oggetto della presente controversia, la Sezione osserva che il calcolo degli interessi operato dal commissario con riferimento a quanto disposto con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. appare corretto, dovendo, peraltro, osservarsi che nel giudizio amministrativo il ricorso (anche quando assume la formale denominazione di “reclamo” e concerne posizioni di diritto soggettivo) deve essere affidato a motivi puntuali specifici (art. 40, primo comma, lettera c, c.p.a.), mentre nel caso di specie la ricorrente non ha analiticamente chiarito le ragioni per le quali il calcolo in questione risulterebbe erroneo.
Per quanto attiene, poi, al decreto ingiuntivo n. 128/2018, la ricorrente, come è stato indicato, ha affermato che: a) in base alle regole sull’imputazione dei pagamenti (art. 1194 c.c.), trattandosi di pagamento parziale, sarebbero ancora dovuti la residua sorte capitale e gli interessi di mora da calcolarsi sulla residua sorte capitale dal giorno dell’adempimento parziale sino all’effettivo e integrale soddisfo, detratta dalla base di calcolo la somma di € 16.863,54;b) in via subordinata, qualora si ritenga inapplicabile l’imputazione di pagamento parziale prevista dall’art. 1194 c.c., l’integrale ottemperanza al giudicato formatosi sul titolo dedotto in giudizio richiederebbe comunque il pagamento degli interessi moratori da calcolarsi sugli interessi di mora maturati alla data del pagamento parziale sino all’effettivo soddisfo.
Come risulta evidente dalla stessa prospettazione della parte, la quale fa riferimento a possibili interpretazioni alternative della disciplina applicabile al provvedimento del giudice civile, la questione esula dalla cognizione di questo Tribunale, poiché, come è stato evidenziato, non è consentito al giudice amministrativo interpretare le decisioni di altro plesso giurisdizionale, innanzi al quale, peraltro, la domanda di esecuzione può essere più opportunamente incardinata proprio al fine di evitare il limite nei poteri di cognizione che è stato appena indicato.
Anche in relazione al decreto ingiuntivo n. 226/2019 e alle spese legali la ricorrente fa riferimento a possibili interpretazioni alternative della disciplina e a circostanze che esulano, quindi, dalla funzione meramente esecutiva assegnata al giudice dell’ottemperanza, come, peraltro, plasticamente dimostrato dalla circostanza fatto che la stessa parte ha complessivamente sollecitato, con riferimento alle questioni in questa sede sollevate, l’eventuale esperimento di una consulenza tecnica d’ufficio, cioè di un mezzo volto, nella sostanza, ad accertare e ad apprezzare quanto non risulta immediatamente desumibile - nel caso di specie - dal giudicato e che, pertanto, appaia suscettibile di interpretazione (posto che la consulenza tecnica d’ufficio, come è noto, è un mezzo di valutazione della prova).
Per le considerazioni che precedono il reclamo va complessivamente rigettato, mentre le spese relative alla presente fase possono essere eccezionalmente compensate, avuto riguardo alla particolare articolazione della vicenda controversa.