TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-06-09, n. 202303567
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Testo completo
Pubblicato il 09/06/2023
N. 03567/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04009/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4009 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Altavilla Irpina, Comune di Petruro Irpino, in persona dei sindaci pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato V S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ambito Territoriale Ottimale Avellino – Ente D'Ambito per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani – Legge, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, non costituita in giudizio;
nei confronti
Comune di Chianche, Comune di Montella, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della delibera Consiglio D'Ambito n. 7/2020 di individuazione del Comune di Chianche (AV) quale area destinata alla realizzazione di un impianto per il trattamento della frazione organica;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal Comune di Altavilla Irpina l’8/10/2021:
a) della delibera del Consiglio d’Ambito dell’Ente Ambito Territoriale Ottimale di Avellino n. 6 del 2.7.2021, pubblicata all’albo istituzionale in data 4.7.2021, mai notificata, con la quale veniva adottato il Piano d’Ambito per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani, nella parte in cui approva la localizzazione impiantistica ed individua il sito ubicato nel Comune di Chianche (AV) quale area su cui realizzare un impianto per il trattamento della frazione organica;
b) per quanto occorra, della delibera del C.d.A. n. 10 del 21.12.2008, della delibera n. 18 del 17.12.2019, non conosciute se non negli estremi;
c) di ogni altro atto anteriore, successivo, preordinato, connesso e conseguenziale che comunque possa ledere i diritti dei ricorrenti
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ambito Territoriale Ottimale Avellino – Ente D'Ambito per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani – Legge;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2023 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-Gli odierni ricorrenti hanno impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con cui il Consiglio dell’Ente d’Ambito di Avellino aveva deliberato di individuare il sito del Comune di Chianche (AV) quale area per la realizzazione di un impianto di trattamento della frazione organica, costituendo tale provvedimento il presupposto per l’inserimento nel Piano d’Ambito del predetto sito, ai fini della determinazione della dotazione impiantistica dell’A.T.O. di Avellino, ente preposto con L.R.C. n. 14/2016 al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo le previsioni del vigente Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU).
La decisione in questione, dunque, seppur prodromica all’approvazione del Piano d’Ambito ed allo sviluppo del progetto, a parere dei ricorrenti Comuni, entrambi confinanti con il Comune di Chianche (AV) e collocati territorialmente in prossimità del sito interessato, è stata adottata in ragione di presupposti errati in fatto e non correttamente valutati.
Per tale ragione, nell’impugnare la contestata localizzazione, gli enti ricorrenti hanno proposto le censure di seguito riportate.
In primo luogo, hanno sostenuto l’illegittimità dell’assunta determinazione in ragione dell’asserita violazione artt. 3, 97 Cost., 2, 3 e 7, L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., d.lgs. n. 152/2006 nonché del piano regionale per la gestione dei rifiuti elaborato dalla Regione Campania. Nel dettaglio, hanno insistito sul palese difetto istruttorio in cui era incorso il resistente Ente D’Ambito non avendo considerato le ricadute della prescelta localizzazione sia sulla destinazione agricola (vigneti pregiati) delle aree limitrofe al sito destinato ad ospitare l’impianto, sia la negativa incidenza che quest’ultimo avrebbe avuto sul traffico veicolare e sulle immissioni in atmosfera.
Sempre con riguardo al sostenuto difetto di istruttoria, gli enti ricorrenti hanno stigmatizzato la palese irragionevolezza, oltre all’evidente erroneità, dei criteri adottati dall’ente d’ambito onde valutare comparativamente la posizione dei tre potenziali siti presenti sul territorio provinciale, rispettivamente ubicati nei Comuni di Chianche, Montella e Savignano, individuati come possibili aree in cui localizzare l’impianto de quo.
In sintesi, valutando in maniera corretta e coerente rispetto alla natura dei luoghi i siti potenzialmente destinati ad ospitare il contestato impianto, i prescelti criteri avrebbero condotto ad individuare il Comune di Montella come il sito più idoneo ai fini della disposta localizzazione. Inoltre, alcuna valutazione era stata compiuta con specifico riferimento all’entità dell’impatto ambientale che la prescelta localizzazione avrebbe avuto sui territori dei Comuni di Altavilla Irpina e Petruro, nonché degli altri Comuni confinanti e limitrofi.
Infine, la prescelta localizzazione non aveva considerato, da un lato, che il sito individuato nel territorio del Comune di Chianche, benché fosse classificato come a destinazione industriale, secondo il vigente PRG che aveva recepito il P.I.P. ex L. 219/81 approvato nel 1986, non potesse più essere considerato tale, non avendo il PIP ricevuto attuazione se non per la presenza di una stradina di accesso e di un piazzale; dall’altro, che l’intervento non risultava coerente con i principi sanciti dal PTCP della Provincia di Avellino, in particolare rispetto agli elementi della rete ecologica, agli elementi del sistema produttivo e, infine, alla presenza di aree agricole.
In definitiva, l'area interessata all'intervento doveva ritenersi del tutto inidonea per la localizzazione dell’impianto, poiché non solo ricadeva nella "Rete Ecologica" prevista dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Avellino, ma era anche collocata in prossimità del fiume Sabato, ricadendo così in un contesto prevalentemente agricolo-naturalistico, classificato nel PTCT della Provincia di Avellino come territorio con produzione agricola di alta qualità (Greco di Tufo DOCG).
Si è costituito l’Ente D’Ambito, insistendo per l’inammissibilità e per l’infondatezza del gravame; in rito, contestando la legittimazione al ricorso (collettivo) proposto dagli Enti, e, nel merito, poiché l’operata scelta localizzativa, in quanto espressione della discrezionalità tecnica dell’Ente avrebbe potuto essere sindacata in ragione esclusivamente di macroscopici e provati profili di illogicità e/o irrazionalità e/o contraddittorietà, nel caso in esame, del tutto non riscontrabili.
Con il gravame aggiuntivo, gli enti ricorrenti hanno impugnato la delibera del Consiglio d’Ambito dell’Ente Ambito Territoriale Ottimale di Avellino n. 6 del 2.7.2021, pubblicata nell’albo istituzionale in data 4.7.2021, con cui era stato definitivamente adottato il Piano d’Ambito per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani, nella parte in cui approvava la localizzazione impiantistica ed individuava il sito ubicato nel Comune di Chianche (AV) quale area su cui realizzare un impianto per il trattamento della frazione organica.
In particolare, con il predetto gravame, gli enti ricorrenti hanno riproposto la medesima impostazione censoria articolata con il ricorso introduttivo.
L’Ente resistente formulava in memoria eccezione di incompetenza, trattandosi di atti la cui efficacia ricadeva tutta nell’ambito territoriale compreso nella circoscrizione della sede staccata di Salerno del TAR Campania.
All’udienza pubblica del 9 maggio 2023, la causa è stata riservata in decisione.
2.- In limine, il Collegio non può accedere all’istanza di trattazione congiunta, depositata dagli enti ricorrenti con memoria depositata in data 6 aprile 2023, del presente giudizio con quello, pendente dinanzi alla sezione con n. r.g. 350/2022 ed avente ad oggetto l’annullamento del D.D. n. 267 del 19.11.2021 con cui il Direttore generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti aveva decretato l’esclusione dalla procedura di valutazione d’impatto ambientale del progetto volto alla realizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti presso il Comune di Chianche (AV).
Invero, preclude il simultaneus procesus la diversità - per oggetto, per potere esercitato e per interessi da contemperare - dei procedimenti all’esito dei quali sono stati adottati i provvedimenti oggetto delle rispettive azioni impugnatorie, atteso che la disamina congiunta dei gravami proposti avverso più atti è ammissibile, qualora sia ravvisabile una connessione procedimentale o funzionale fra gli stessi, in quanto ineriscano al medesimo rapporto amministrativo (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 18 giugno 2020 n. 1108; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 18 novembre 2019 n. 1821; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 10 ottobre 2019 n. 4816), ovvero vi sia un rapporto di presupposizione logico-giuridica, ovvero sussista tra i provvedimenti uno stretto rapporto logico, anche se appartengano a procedimenti diversi, ma collegati in un rapporto di consequenzialità, o comunque di connessione. (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 12 giugno 2020 n. 113; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 19 maggio 2020 n. 379; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 20 aprile 2020 n. 128; Cons.St., sez. V, 22