TAR Perugia, sez. I, sentenza 2020-11-06, n. 202000493

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2020-11-06, n. 202000493
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202000493
Data del deposito : 6 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/11/2020

N. 00493/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00598/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -O-, proposto dalla signora -O-, vedova del signor -O-, rappresentata e difesa dagli avvocati D B e P B, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n. 16, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- il Comando della Legione dei Carabinieri dell’Umbria, in persona del Comandante pro tempore ,
- il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante pro tempore ,
- il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore ,
tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, nella cui sede in Perugia, via degli Offici n. 14, sono ex lege domiciliati, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

- del decreto n. -O-, di rigetto delle istanze di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio presentate ai fini dell’equo indennizzo nelle date del -O- in relazione all’infermità “ Carcinoma Polmonare – Exitus ”;

- di ogni altro provvedimento antecedente e/o conseguente, direttamente e/o indirettamente connesso e/o presupposto a quello impugnato e che sia lesivo dei diritti e/o interessi della ricorrente,

e per l’accertamento e la dichiarazione

della dipendenza della suddetta infermità da causa di servizio

con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente all’equo indennizzo e a tutti i benefici economici connessi, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria sulle somme spettanti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e del Comando della Legione dei Carabinieri dell’Umbria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno -O- il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. – La sig.ra -O- è vedova del Carabiniere appuntato scelto -O-, deceduto in data il -O- a causa di un carcinoma polmonare diagnosticato nel mese di -O-.

2. – Risulta dagli atti di causa che prima del decesso, e precisamente con decreto n. -O-, al militare era stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di una precedente infermità, consistente in “ otite ed ipoacusia post-traumatica orecchio sinistro ”.

3. – Dopo la morte del coniuge, la sig.ra -O- presentava, con raccomandata inviata in data -O- al Comando della Legione Umbria dell’Arma dei Carabinieri, istanza – corredata dal foglio matricolare e caratteristico e dalla documentazione medica – con la quale, facendo esplicito riferimento alla patologia oncologica “ carcinoma del polmone in progressione ”, deduceva che la detta patologia e il conseguente decesso del marito erano da mettere in relazione con il servizio prestato dal medesimo nell’Arma e, in particolare, con il servizio svolto all’estero presso la -O- per circa tre mesi e rilevava la « stretta connessione fra tumori maligni, in particolare carcinoma polmonare, ed il fenomeno dell’utilizzo dell’uranio impoverito proprio sul territorio del -O- ».

Sulla base delle suddette considerazioni, la sig.ra -O- chiedeva che l’infermità e la morte del marito fossero riconosciute e dichiarate dipendenti da causa di servizio e faceva istanza che, previ gli accertamenti del caso, fosse riconosciuto « il diritto alla pensione privilegiata ordinaria indiretta o di reversibilità e gli ulteriori benefici economici ».

4. – L’Amministrazione avviava l’istruttoria.

4.1. – Con nota del -O-, il Comando della Legione inoltrava l’istanza alla Commissione medico ospedaliera dell’

AUSL

Umbria 1 ed al Comando della Stazione dei Carabinieri di Santa Maria degli Angeli per gli accertamenti di rispettiva competenza.

4.2. – La stessa documentazione veniva inoltrata in pari data al Comando del 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia ed alle Compagnie di Assisi e Perugia per i prescritti accertamenti sanitari ed amministrativi.

4.3. – Con nota del -O-, il Comando della Legione dei Carabinieri dell’Umbria chiedeva alla sig.ra -O- di fornire documentazione integrativa e di formulare esplicita istanza rivolta a ottenere il beneficio dell’equo indennizzo, beneficio non specificatamente indicato nell’istanza del -O-, che conteneva solo un generico riferimento agli « ulteriori benefici economici ».

5. – Così, in data -O- la sig.ra -O- presentava l’istanza protocollata con -O-, con la quale chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la contestuale concessione dell’equo indennizzo, dichiarando che l’insorgenza dell’infermità – non meglio specificata – fosse da ritenersi in rapporto di causalità con il servizio prestato dal marito nell’Arma dei Carabinieri.

6. – In data -O- la Stazione dei Carabinieri di Santa Maria degli Angeli inviava al Comando della Legione dell’Umbria tutta la documentazione prodotta dalla sig.ra -O- e con essa l’istanza datata -O-.

7. – In data -O-, il Comando della Legione dei Carabinieri dell’Umbria trasmetteva al Ministero della Difesa, al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando della Stazione dei Carabinieri di Santa Maria degli Angeli e, per conoscenza, ai legali della sig.ra -O- il verbale della Commissione medica del -O-, riguardante l’ascrivibilità a categoria di pensione ai fini sia dell’equo indennizzo che della pensione privilegiata ordinaria.

Nel verbale si dava conto dell’infermità già in precedenza riconosciuta come dipendente da causa di servizio con decreto n. -O-, consistente, come si è detto, in “ otite ed ipoacusia post-traumatica orecchio sinistro ”, e già ritenuta non classificabile (“NC”).

Con riguardo alla patologia oncologica “carcinoma polmonare – exitus ”, la cui data di conoscibilità veniva indicata nel -O-, la stessa veniva ascritta alla 1a categoria della tabella A, con “data di stabilizzazione” coincidente con quella del decesso del militare.

8. – In data -O-, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Direzione di Amministrazione, 2a Sezione Equo Indennizzo, inviava al Comitato di verifica per le cause di servizio il fascicolo relativo all’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo in relazione a “carcinoma polmonare – exitus ” ai fini dell’emissione del parere di competenza del Comitato in ordine alla dipendenza dal servizio dell’infermità sofferta.

9. – Il Comitato di verifica, nota del -O-, richiedeva al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, a completamento dell’istruttoria, « ogni eventuale ulteriore documentazione volta ad una valutazione completa circa il servizio prestato nonché altra prestazione relativa all’attività svolta nel teatro operativo del -O- ».

10. – Il Comando della Legione dei Carabinieri dell’Umbria, con nota del -O-, inoltrava la richiesta del Comitato di verifica alle Compagnie di Perugia ed Assisi ed al Comando del Reggimento -O- – -O-.

11. – I Comandi interpellati davano riscontro alla richiesta con note che, in data -O-, venivano poi inoltrate dal Comando della Legione Umbria al Comando Generale dell’Arma e da questo, in data -O-, al Comitato di verifica per le cause di servizio.

11.1. – Con particolare riguardo al rapporto informativo trasmesso dal Reggimento -O- di stanza a Pristina, -O-, con esso veniva specificato che il sig. -O- aveva prestato servizio presso lo stesso Reggimento dal -O-, disimpegnando tutti i servizi connessi agli incarichi ricoperti e alle previste attività addestrative, trovandosi così sottoposto alle inclementi condizioni atmosferiche tipiche di quel teatro operativo, con particolare riferimento alle notevoli escursioni termiche tra il giorno e la notte.

Nel rapporto veniva poi riferito che, dal -O-, l’appuntato scelto era stato impiegato presso il distaccamento di Mitrovica, località ove il Reggimento -O- eseguiva attività perlustrative e vigilanza nei confronti di obiettivi sensibili con turni di circa 8 ore, sia nell’arco notturno che diurno, ed era stato così sottoposto alle rigide temperature tipiche della zona e ai continui spostamenti in autovettura su terreni impervi e dissestati.

Veniva quindi specificato che, nel periodo considerato, l’appuntato scelto aveva alloggiato nei moduli abitativi riservati al personale, sufficientemente salubri e dignitosi, e che aveva svolto attività addestrativa, d’ufficio, di pronto intervento sia in arco diurno che notturno.

Inoltre, si precisava che il militare non era stato coinvolto in situazioni tali da determinare la sua esposizione all’uranio impoverito, né ad esplosioni di materiale bellico comportanti la produzione di nanoparticelle di metalli pesanti. Non si segnalavano episodi specifici potenzialmente incidenti sul nesso di causalità relativo alla patologia denunciata.

12. – Frattanto, in data -O-, la sig.ra -O-, tramite il proprio legale di fiducia, inviava una nuova istanza contenente la richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’affezione tumorale “ eteroplasia polmonare – carcinoma polmonare – neoplasia polmonare dx ” ai fini dell’accesso ai benefici di cui all’art. 1, cc. 562, 563, 564 e 566, del D.P.R. n. 243/2006, della legge n. 266/2005, oltre agli ulteriori benefici accessori dovuti per legge.

13. – Con parere del-O-, il Comitato di verifica per le cause di servizio riteneva l’infermità “Carcinoma polmonare – exitus ” non dipendente da causa di servizio « in quanto, nei precedenti di servizio dell’interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o di concausalità non sussistendo, altresì nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico ».

14. – Con decreto n. -O-, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri rigettava la domanda di equo indennizzo presentata dalla sig.ra -O- per i seguenti motivi:

i) la non dipendenza dell’infermità occorsa al sig. -O- da causa di servizio, secondo il parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio n. -O-, allegato al decreto;

ii) l’intempestività, rispetto al termine semestrale di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 461/2001, dell’istanza di riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio, presentata il -O-, avendo la richiedente « acquisito la piena conoscenza della natura del male il 0-O- (data di decesso del militare), facendo infruttuosamente decorrere il predetto termine di sei mesi ».

Il provvedimento concludeva rilevando che « per le infermità non dipendenti da causa di servizio e per quelle la cui domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio risulti intempestiva non può darsi luogo alla concessione dell’equo indennizzo ».

15. – La sig.ra -O- ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale il decreto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e ne ha chiesto l’annullamento, con riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “carcinoma polmonare con metastasi – exitus ” e con conseguente riconoscimento del diritto all’equo indennizzo e a tutti i benefici connessi, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria sulle somme spettanti.

16. – Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso ed hanno poi depositato memoria.

17. – In data 5 ottobre 2020, la ricorrente ha depositato “ note di trattazione scritta in esito a medesima richiesta dell’Avvocatura distrettuale ”.

18. – All’udienza pubblica del -O-, l’Avvocatura dello Stato ha chiesto l’espunzione delle note depositate il 5.10.2020 dal fascicolo, stante la loro tardività ed irritualità.

Il collegio ha quindi trattenuto la causa in decisione.

DIRITTO

19. – Preliminarmente, il collegio rileva l’irritualità delle “ note di trattazione scritta in esito a medesima richiesta dell’Avvocatura distrettuale ” depositate dalla ricorrente in data 5.10.2020, note che sarebbero risultate tardive anche secondo le disposizioni – non più efficaci dal 31.07.2020 – di cui all’art. 84 del d.l. n. 18/2020, convertito in dalla legge n. 27/2020, ed all’art. 4 del d.l. n. 28/2020, convertito dalla legge n. 70/2020.

Dette note devono pertanto essere espunte dal fascicolo e del loro contenuto non potrà tenersi conto ai fini della decisione.

20. – Passando all’esame del ricorso, deve osservarsi innanzitutto che, con il provvedimento impugnato, l’istanza della sig.ra -O- è stata rigettata sulla base di due distinte ragioni:

i) la non dipendenza dell’infermità occorsa al sig. -O- da causa di servizio, secondo il parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio n. -O-, al quale l’impugnato provvedimento del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri rinvia integralmente;

ii) l’intempestività, rispetto al termine semestrale di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 461/2001, dell’istanza di dipendenza della malattia da causa di servizio, presentata il -O-, avendo la richiedente « acquisito la piena conoscenza della natura del male il 0-O- (data di decesso del militare), facendo infruttuosamente decorrere il predetto termine di sei mesi ».

L’Amministrazione chiosa rilevando che « per le infermità non dipendenti da causa di servizio e per quelle la cui domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio risulti intempestiva non può darsi luogo alla concessione dell’equo indennizzo ».

Il provvedimento di cui si discute, essendo basato sulle due ragioni indipendenti appena riportate, si configura come atto con motivazione plurima (o “plurimotivato”).

Ne consegue che, secondo consolidata giurisprudenza, solo l’accertata illegittimità di tutti i singoli profili può comportare l’illegittimità e il conseguente annullamento dell’atto, mentre l’infondatezza delle censure indirizzate verso uno solo dei motivi su cui esso riposa determina il rigetto del ricorso, con assorbimento delle censure dedotte avverso gli altri capi della motivazione, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 16 settembre 2020, n. 9588;
si vedano anche Cons. Stato, sez. VI, 18 luglio 2016, n. 3194;
Cons. Stato, sez. IV, 5 febbraio 2013, n. 694;
Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2007, n. 3020;
TAR Campania, Napoli, sez. III, 9 febbraio 2013, n. 844).

Trattandosi di provvedimento plurimotivato, infatti, è sufficiente che anche soltanto una delle ragioni poste a fondamento del medesimo – ciascuna autonomamente idonea a legittimare l’esercizio del potere amministrativo – resista ai motivi di gravame affinché il ricorso possa essere rigettato (TAR Campania, Napoli, sez. VII, 23 aprile 2019, n. 2246;
Cons, Stato, sez. III, 3 novembre 2016, n. 4611).

Ciò ha rilevanti ricadute processuali, giacché « in caso di provvedimento plurimotivato, il rigetto della doglianza diretta a contestare una delle ragioni giustificatrici dell’atto lesivo comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all’esame delle censure ulteriori volte a contestare le altre ragioni giustificatrici dell’atto medesimo, atteso che, seppur tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l’interesse del ricorrente a ottenere l’annullamento del provvedimento lesivo, che resterebbe supportato dall’autonomo motivo riconosciuto sussistente e legittimo » (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III ter , 21 luglio 2020, n. 8500 e la giurisprudenza ivi citata).

21. – Ciò premesso, il profilo motivazionale che, secondo logica, è da scrutinare per primo è, con ogni evidenza, quello relativo alla tempestività della presentazione dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia del sig. -O- ai fini della concessione dell’equo indennizzo.

21.1. – Ai sensi dell’art. 2, c. 1, del D.P.R. n. 461/2001, « il dipendente che abbia subìto lesioni o contratto infermità o subìto aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l’avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta all’ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell’infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull’integrità fisica, psichica o sensoriale e sull’idoneità al servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefìci previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione o dell’aggravamento ».

Con specifico riferimento al riconoscimento dell’equo indennizzo, poi, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che la presentazione della relativa istanza « può essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di servizio ovvero può essere prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento di causa di servizio, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui agli articoli 7, comma 2, e 8, comma 2;
in quest’ultimo caso il procedimento si estende anche alla definizione della richiesta di equo indennizzo
».

La domanda « può essere proposta dagli eredi del dipendente deceduto, anche se pensionato, entro sei mesi dal decesso » (comma 5).

Se non presentata contestualmente alla richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio o nel corso del relativo procedimento o nei termini di cui all’articolo 14, c. 4, del D.P.R., l’istanza « deve essere presentata non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione, da cui sia derivata una menomazione ascrivibile alle tabelle di cui al comma 7, ovvero da quando si è verificata la menomazione in conseguenza dell’infermità o lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio » (comma 6).

21.2. – I termini cui sopra si è fatto riferimento sono dalla giurisprudenza ritenuti perentori.

Ciò vale, in particolare, per quanto qui di maggiore interesse, per il termine per la proposizione dell’istanza di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio: « il termine semestrale previsto dall’art. 2 comma 1, d.P.R. n. 461/2001 per far accertare la dipendenza da causa di servizio delle lesioni o infermità o aggravamenti di infermità e lesioni preesistenti, decorrente dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui il soggetto interessato ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione o dell’aggravamento, è perentorio, sicché il suo inutile decorso preclude il conseguimento dell’equo indennizzo » (TAR Lombardia, Milano, sez. I, 15 ottobre 2018, n. 2283;
conformi TAR Lazio, Roma, sez. II, 4 maggio 2015, n. 6308;
TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 19 dicembre 2013, n. 2490;
Cons. Stato, sez. IV, 3 maggio 2011, n. 2631).

21.3. – Con specifico riferimento alla decorrenza del termine per la presentazione dell’istanza da parte degli eredi del dipendente deceduto, il Consiglio di Stato ha precisato che in tal caso, come testualmente previsto dall’art. 2, c. 5, del D.P.R. n. 461/2001, i sei mesi entro i quali gli eredi debbono presentare domanda per il riconoscimento dell’equo indennizzo non possono che decorrere necessariamente dal verificarsi dell’evento luttuoso, essendo in tal evenienza ancor più urgente la necessità di verificarne le cause (Cons. Stato, sez. IV, 22 dicembre 2014, n. 6206).

Il rigore della previsione del termine decadenziale si giustifica in base alla considerazione che esso è fissato dalla norma non nell’interesse del privato, ma a tutela di quello pubblico, « e cioè per consentire all’amministrazione, in un periodo immediatamente successivo a quello in cui si è verificato l’evento dannoso o si è manifestata l’infermità, di accertare con la dovuta tempestività, e prima ancora che possano disperdersi le prove reperibili al momento, il nesso di dipendenza causale o anche solo concausale fra patologia e servizio » (Cons. Stato, sez. IV, 19 giugno 2007, n. 3290).

21.4. – La difesa erariale deduce l’infondatezza del ricorso della sig.ra -O-, avendo l’Amministrazione resistente correttamente rilevato l’intempestività dell’istanza per mancata osservanza del termine semestrale decorrente dal decesso del militare.

Il rigetto della domanda di riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio ai fini della concessione dell’equo indennizzo dovrebbe pertanto essere ritenuto legittimo.

21.5. – La ricorrente, con un ragionamento invero non del tutto lineare, deduce che l’istanza del -O- sarebbe da riferire alla domanda di pensione privilegiata ordinaria, e non di equo indennizzo, giacché « se proprio avesse voluto anche l’E.I., l’avrebbe chiesto in quella occasione e non certamente dopo qualche mese » (ovvero, pare di capire, con l’istanza del -O-).

In relazione all’istanza del -O-, poi, nel proprio ricorso la sig.ra -O- deduce che in essa non vi è alcuna indicazione che possa consentire di riferirla alla malattia tumorale: « ne deriva che quella domanda, allora, poteva anche avere valenza ai fini dell’infermità otitica, per la quale era già intervenuta una dipendenza da c.s. e siccome la stessa era stata ritenuta NON CLASSIFICABILE su decretazione del -O-(decreto nr. -O-del Comando Generale Arma CC) e, dunque, tale da determinare una revisione della non classificazione giusta il termine di cinque anni, espressamente previsto in tale senso dal legislatore (ex art. 14 del d.P.R. n. 461/2001), oltre al fatto che era tempestiva essendo stata dispiegata entro 5 giorni dal rilascio di quel certificato necroscopico (-O-) ».

Peraltro, una volta evidenziata l’astratta possibilità di riferire l’istanza del -O- all’una o all’altra delle patologie sofferte dal coniuge, la sig.ra -O- non chiarisce, nemmeno con il ricorso, a quali fini essa era volta, e cioè se l’istanza era finalizzata alla revisione della classificazione dell’otite traumatica, precedentemente ritenuta non classificabile ai fini dell’equo indennizzo, ovvero al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia tumorale che aveva determinato la morte del marito in vista del conseguimento dell’equo indennizzo.

In altro passaggio del ricorso, la sig.ra -O- evoca, quale « elemento idoneo a tacitare ogni dubbio sulla tempestività della domanda, qualora riferibile al Carcinoma e, dunque, al decesso del fu --O-», il «certificato necroscopico datato -O- rilasciato dalla USL Umbria 2 di Foligno ».

Anche in questo passaggio, peraltro, la ricorrente non scioglie il dubbio della finalità perseguita con la domanda del -O-(« qualora riferibile al Carcinoma »).

21.6. – Se, con le sopra riportate deduzioni, la ricorrente intende sostenere che le istanze del -O- erano nel loro insieme finalizzate all’ottenimento del riconoscimento della causa di servizio ai fini dell’equo indennizzo con riferimento alla patologia tumorale che aveva portato al decesso del marito – ipotesi che meglio si accorda con la sequenza dei passaggi procedimentali sopra ricostruita ai punti 4 e 5 della parte in fatto – e che le stesse istanze (e in particolare quella del -O-) erano da considerarsi tempestive in relazione agli elementi di conoscenza asseritamente acquisiti con il certificato necroscopico del -O-, al riguardo deve rilevarsi che:

- la conoscenza della patologia e della gravità della stessa da parte della ricorrente in epoca antecedente alla presentazione dell’istanza si desume dallo stesso contenuto della domanda del -O-, in cui, come si è visto, si fa esplicito riferimento alla patologia oncologica “ carcinoma del polmone in progressione ” e la si pone in stretta connessione con il servizio prestato dal congiunto nell’Arma e, in particolare, con il servizio all’estero presso la -O- e l’utilizzo dell’uranio impoverito proprio sul territorio del -O-;

- la ricorrente non ha depositato in giudizio il certificato necroscopico che viene evocato a sostegno della tempestività dell’istanza;

- in ogni caso, il certificato necroscopico non avrebbe potuto suggerire alcuna ipotesi in ordine alla riferibilità eziologica della patologia tumorale al servizio prestato nell’Arma e, in particolare, in -O-, trattandosi dell’atto che certifica la visita medica effettuata per l’accertamento di morte ai fini del rilascio, da parte dell’Ufficiale di Stato Civile, dell’autorizzazione alla sepoltura (art. 74 del D.P.R. n. 396/2000;
art. 4 del D.P.R. n. 285/1990): detto certificato necroscopico non fa altro che ricostruire il grave quadro patologico e la sua evoluzione fino all’evento mortale, ma non sposta il momento della piena conoscenza della patologia da cui era affetto il militare.

21.7. – I rilievi della ricorrente, dunque, non sono idonei a spostare in avanti la data di conoscibilità della patologia oncologica indicata nel verbale della Commissione medica del -O-, ai sensi dell’art. 198, c. 1, del d.lgs. n. 66/2010, nel -O-, né consentono (anche alla luce della succitata giurisprudenza del Consiglio di Stato) di ritenere non applicabile al caso di specie la disposizione di cui all’art. 2, c. 5, del D.P.R. n. 461/2001, che, come si è visto, stabilisce che la domanda « può essere proposta dagli eredi del dipendente deceduto, anche se pensionato, entro sei mesi dal decesso ».

22. – In conclusione, deve ritenersi che l’Amministrazione resistente abbia correttamente ritenuto intempestiva, rispetto ai termini di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 461/2001, l’istanza presentata dalla vedova del sig. -O- ai fini dell’accesso al beneficio dell’equo indennizzo in relazione alla patologia tumorale che ha portato al decesso del congiunto.

23. – Richiamando quanto sopra evidenziato in relazione alla configurazione del provvedimento impugnato come atto a motivazione plurima ed alle conseguenti ricadute processuali, deve ritenersi che il rigetto delle censure formulate nei confronti del primo “capo” della motivazione del decreto gravato (relativo all’intempestività dell’istanza della sig.ra -O-) determini la carenza di interesse della ricorrente all’esame dei motivi ulteriori volti a contestare le altre ragioni giustificatrici dell’atto medesimo (vale a dire le valutazioni svolte dai competenti organi dell’Amministrazione in ordine alla dipendenza da causa di servizio della patologia oncologica occorsa al sig. -O-).

Devono conseguentemente essere rigettate anche le istanze istruttorie formulate nel ricorso dalla sig.ra -O-.

24. – Il ricorso della sig.ra -O- deve pertanto essere respinto.

Peraltro, avuto riguardo della particolarità della vicenda dedotta in giudizio, il collegio ritiene equo disporre la compensazione delle spese tra le parti.

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