TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2014-12-12, n. 201406576

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2014-12-12, n. 201406576
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201406576
Data del deposito : 12 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05109/2010 REG.RIC.

N. 06576/2014 REG.PROV.COLL.

N. 05109/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5109 del 2010, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso, per mandati a margine dell’atto introduttivo del giudizio, dagli avv.ti M S d L e G T, presso i quali è eletto domicilio in Bacoli (Na) e, pertanto, ex art. 25 del cod. proc. amm., da intendersi, per gli atti e gli effetti del presente ricorso, presso la segreteria di questo Tribunale, in Napoli, Piazza Municipio

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia ex lege alla via Diaz, n. 11;

per l'annullamento, previa sospensione

del decreto del Ministero della Difesa n. 3796/N del 21 dicembre 2009, notificato il 30 giugno 2010, recante la reiezione dell’istanza presentata dall’odierno ricorrente per vedersi riconoscere come dipendente da causa di servizio l’infermità “ -OMISSIS--OMISSIS- ”;

- di ogni altro atto e provvedimento preordinato, collegato e connesso;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli per l’intimato Ministero della Difesa e (vista) l’annessa produzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2014 il dott. A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1- A mezzo del ricorso in esame, notificato il 27 agosto 2010 e depositato il 23 settembre successivo, il sig. -OMISSIS- -maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri in servizio (all’epoca della proposizione del gravame) quale comandante della stazione carabinieri Marina Militare di Miliscola Napoli- si duole del decreto del Ministero della Difesa n. 3796/N del 21 dicembre 2009, notificatogli il 30 giugno 2010, recante la reiezione dell’istanza da egli presentata il 3 agosto 1999 per vedersi riconoscere come dipendente da causa di servizio l’infermità “ -OMISSIS--OMISSIS- ”.

1a- Nella prospettazione attorea la conclusione dell’amministrazione è illegittima per “ erronea ed illogica valutazione nel merito non essendo state prese in giusta considerazione le particolari condizioni di servizio cui l’istante è stato sottoposto in seno ai reparti di appartenenza ”, ovvero per travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, carenza istruttoria e motivazionale.

2- L’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli si è costituita in difesa dell’intimata amministrazione dell’Interno in data 25 ottobre 2010 e, in tale sede, ha depositato documentazione e rapporto predisposto per la difesa dall’amministrazione.

3- Con ordinanza collegiale n. 2208 del 10 novembre 2010 questa Sezione ha negato ingresso all’invocata tutela cautelare in dichiarata assenza di danno grave ed irreparabile.

4- Alcun atto è sopravvenuto fino all’odierna pubblica udienza (straordinaria) del 10 dicembre 2014, nel corso della quale la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.

5- Alla stregua dei richiami operati in ricorso, nell’esposizione in fatto, all’esistenza di più istanze proposte nel tempo dal comandante -OMISSIS- per vedersi riconoscere diverse e distinte patologie come riconducibili a causa di servizio, ancora pendenti all’atto della proposizione del gravame qui oggi all’esame (cfr. pagg. 2/4 dell’atto introduttivo del giudizio), giova rendere in premessa esplicito che la res controversa in questa sede afferisce esclusivamente al mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità denunciata come “ -OMISSIS--OMISSIS- ”, di cui alla domanda presentata dall’odierno ricorrente in data 3 agosto 1999.

Tale, infatti, la sola statuizione recata dal decreto ministeriale impugnato (“ l’infermità -OMISSIS--OMISSIS- è riconosciuta NON dipendente da causa di servizio ”) e tale sola infermità costituente l’oggetto del presupposto parere negativo al riconoscimento formulato dal Comitato di verifica per le cause di servizio in data 8 ottobre 2008, adunanza n. 586.

6- Così individuato e circoscritto l’oggetto del giudizio l’avviso del Collegio è nel senso che il gravame debba ritenersi infondato, non potendo essere concesso ingresso alla prospettazione/denuncia attorea volta a contestare carenza di istruttoria e di motivazione per quanto concerne le condizioni in cui egli ha operato.

Orbene, in forza delle previsioni di legge dettate in subjecta materia di cui, da ultimo, al d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 recante il Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie:

- la Commissione Medico Ospedaliera si pronuncia in merito alla “ diagnosi dell’infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell’esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia e delle conseguenze sull’integrità fisica, psichica e sensoriale e sull’idoneità al servizio ” e redige un verbale apposito che l’amministrazione invia al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio unitamente ad una relazione contenente gli elementi informativi relativi al nesso causale tra infermità e lesione e attività di servizio;

- il Comitato accerta la riconducibilità eziologica delle infermità al servizio prestato esaminando il rapporto causale tra i fatti e l’infermità o la lesione;

- l’amministrazione, al termine di questo iter, si pronuncia su conforme parere del Comitato.

6a- Previsioni queste che, per giurisprudenza consolidata e condivisa dal Collegio, dalla quale non sono state offerte ragioni per discostarsi, vanno interpretate nel senso che:

- nessuna incidenza sul contenuto della valutazione di discrezionalità tecnica attribuita al Comitato di Verifica per le cause di servizio può dispiegare il verbale della Commissione Medica Ospedaliera anche qualora, nell'esplicitazione eziopatogenetica dell'infermità, esprima un giudizio sulla sua correlazione all'attività di servizio: ciò perché alla Commissione spettano soltanto compiti di natura diagnostica e prognostica (in ordine alla stabilizzazione o all'ulteriore evoluzione dell'affezione morbosa, ai suoi esiti invalidanti e alla loro misura);

- pertanto, solo il Comitato è chiamato ad accertare la correlazione (esclusiva o concausale) dell'infermità allo svolgimento dell'attività di servizio con la conseguenza che l'Amministrazione può, senz'altro, conformarsi al parere del Comitato senza dover dare alcun conto della preferenza accordata rispetto ad eventuali elementi di segno contrario rinvenibili nel verbale della Commissione Medica Ospedaliera (cfr., ex multis, per i diversi principi riportati, Cons. Stato, sez. IV, 16 maggio 2011, n. 2959;
sezione sesta, 31 marzo 2009, n. 1889;
Tar Campania, Napoli, questa sesta sezione, n. 5663 del 5 novembre 2014, n. 838 del 6 febbraio 2014, 11 marzo 2009, n. 1403;
sezione settima, 22 febbraio 2012, n. 883, Tar Marche, Ancona, sez. I, 14 dicembre 2011, n. 913;
Tar Veneto, Venezia, sez. I, 10 ottobre 2011, n. 1510;
Tar Lazio, Roma, sezione prima, 9 settembre 2010, n. 32201), ovvero (con la conseguenza) che “ il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio disconosce legittimamente il nesso di dipendenza da causa di servizio dell'infermità del pubblico dipendente accertato dalla Commissione Medico - Ospedaliera, in deroga al generale principio di non contraddittorietà tra provvedimenti della medesima Amministrazione ” (Tar Campania, sempre questa sesta sezione, n. 5663 del 5 novembre 2014 cit., n. 838 del 6 febbraio 2014 cit., 18 maggio 2012, n. 2296 e Tar Puglia, Bari, sezione terza, 25 febbraio 2012, n. 400);

- poiché il giudizio del Comitato di verifica sostanzialmente “ si impone ” all'Amministrazione attiva (Tar Campania, sezione settima, 22 febbraio 2012, n. 883 e 9 febbraio 2012, n. 683) un obbligo di motivazione più puntuale -rispetto al rinvio espresso ai contenuti del parere, quale qui avutosi- sussiste solo nel caso in cui quest’ultima ritenga di non potervi aderire (cfr., fra le ultime, Cons. Stato, sezione terza, 22 ottobre 2010, n. 2961;
sezione quinta, 16 agosto 2010, n. 5712;
sezione sesta, 29 gennaio 2010, n. 378;
Tar Campania Napoli, questa sesta sezione, ancora n. 5663 del 5 novembre 2014, n. 838 del 6 febbraio 2014 e 18 maggio 2012, n. 2296, 21 aprile 2010, n. 2072, sezione quinta, 12 gennaio 2010, n. 76, sezione terza, 15 dicembre 2009, n. 8768;
Tar Lazio, Roma, sezione prima, 13 gennaio 2010, n. 192;
Tar Veneto, Venezia, sez. I, 10 ottobre 2011, n. 1510 cit;
Tar Puglia, Lecce, sezione seconda, 11 novembre 2010, n. 2645 e 29 gennaio 2010, n. 359);

- il giudizio del Comitato di Verifica costituisce espressione di discrezionalità tecnica, censurabile sotto il profilo dell'eccesso di potere solo quando sia del tutto stata omessa la motivazione, ovvero se la stessa sia manifestamente infondata per mancata considerazione di circostanze di fatto di assoluta rilevanza sul piano medico legale (cfr. in tali sensi, ex multis da ultimo oltre le pronunce già sopra cennate, Tar Campania, questa sesta sezione, sentenze n. 4985 del 6 novembre 2013 e n. 229 del 10 gennaio 2013), senza che sia consentito al giudice amministrativo di “sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall'organo tecnico” (Tar Campania, sempre questa sesta sezione, n. 2494 del 7 maggio 2014 e già prima, ex multis, Cons. Stato, sezione quarta, n. 3911/2007;
Tar Bari, Puglia, sezione terza, 25 febbraio 2012, n. 400);

- nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio da considerarsi fattore generativo della malattia possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro “con esclusione quindi delle circostanze e condizioni generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla vita militare ” (Tar Campania, questa sezione sesta, ancora n. 5663 del 5 novembre 2014 e n. 2494 del 7 maggio 2014, 18 maggio 2012, n. 2296 e n. 653 del 3 febbraio 2011;
Tar Lazio, Roma, sezione prima, 13 gennaio 2010, n. 192).

- in conseguenza, ad inficiare la coerenza logica e tecnica delle conclusioni del Comitato di verifica non possono valere meri richiami alle modalità dei servizi prestati, genericamente definite stressanti, in ambienti difficili, spesso con orari variabili, prolungati e notturni et similia, che, in quanto tipiche dell’ordinario servizio militare, non assolvono a quell’onere probatorio, che, in assenza di un nesso di rischio specifico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità dedotta, spetta al ricorrente (cfr., amplius sul punto, da ultimo, la cennata pronuncia di questa Sezione n. 5663 del 5 novembre 2014 e la restante giurisprudenza nel suo seno richiamata: Tar Lombardia, Milano, sez. III, 2 agosto 2013, n. 2057, Tar Puglia, Lecce, sez. II, 11 aprile 2014 e Tar Campania, Salerno, sez. I , 10 ottobre 2013, n. 2034).

7- Venendo al caso di specie, in primo luogo va rilevato che il parere reso dal Comitato di Verifica della Cause di Servizio in data 8 ottobre 2008, è stato legittimamente recepito e richiamato, nonché allegato al provvedimento finale.

8- Quanto alle doglianze attoree -fermo che, per quanto sopra osservato, il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio rimane l’organismo tecnico di “ ultima istanza ” in ordine agli accertamenti de quo- deve negarsi la sussistenza dei vizi denunciati avuto presente:

- che il parere negativo così recita: “ Considerato che l’infermità “-OMISSIS--OMISSIS-” non può riconoscersi come dipendente da causa di servizio trattandosi di infermità dovuta a fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle articolazioni intervertebrali associate ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali. I processi artrosici sono da considerare prevalentemente idiopatici, cioè sintomo del fisiologico invecchiamento, talvolta precoce, delle strutture articolari. Per quanto riguarda la localizzazione a livello rachideo, essi si estrinsecano nell’interessamento sia dei corpi vertebrali e delle articolazioni che delle strutture dei dischi intervertebrali e dei legami adiacenti.

Sulla insorgenza e sul decorso di tali alterazioni, gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti.

Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti ”;

- che, a fronte di siffatte puntuali affermazioni e valutazioni, fra cui quella secondo la quale la patologia poteva anche manifestarsi precocemente rispetto all’età, in ricorso non sono stati forniti concreti elementi che possano far concludere essere solo di stile le operate affermazioni e conclusioni dell’amministrazione;

- che non possono infatti ritenersi sufficienti a far concludere per la “ irrazionalità ” della conclusione raggiunta mere affermazioni in ordine a condizioni di servizio atte - in astratto, in riferimento agli ordinari servizi espletati dal ricorrente nella sua qualità di militare - a supportare validamente il rapporto causale;

- né possono essere ritenuti utili alla bisogna i dubbi del ricorrente in ordine alla effettiva valutazione da parte del Comitato dei suoi precedenti di servizio: in assenza di elementi atti a sostenere siffatto assunto, invece da offrirsi al vaglio del Tribunale a fronte delle contrarie e perentorie affermazioni contenute nel parere fidefacenti fino a prova contraria;

- né, infine, può farsi utile leva sulla documentazione medica versata in atti sia in quanto gran parte di essa afferisce alle altre diverse infermità denunciate dal -OMISSIS-, e quindi a ritenersi, in assenza di puntuale dimostrazione del contrario, estranee all’oggetto di causa, sia in quanto non vi sono riferimenti alla loro eventuale correlazione con i servizi espletati nel corso del tempo dal paziente.

8a- Ne consegue che parere e conformi determinazioni dell’amministrazione attiva vanno ritenuti congruamente motivati ed emessi all’esito di una compiuta istruttoria.

9- In definitiva, non residuando altre denunce da esaminare, il ricorso va respinto, siccome infondato.

9a- Natura ed alcuni peculiari profili della vicenda sottoposta all’esame del Collegio giustificano la compensazione delle spese del giudizio.

9b- Ricorrono le condizioni di legge perchè sia disposto l'oscuramento dei dati sensibili in caso di diffusione del presente provvedimento.

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