TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2024-01-05, n. 202400122

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2024-01-05, n. 202400122
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202400122
Data del deposito : 5 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/01/2024

N. 00122/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03510/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3510 del 2020, proposto da V S, rappresentato e difeso dagli avvocati O C ed Angelo D'Onofrio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cellole, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) del provvedimento prot. n. 0013590 del 29.05.2020, successivamente comunicato, con il quale il Responsabile dell'Area per i Servizi Tecnici ha respinto l'istanza di condono edilizio 16936 del 13.12.2004;

b) dell'ingiunzione di demolizione n. 94 del 06.07.2020, successivamente comunicata, con la quale è stata ordinata la demolizione delle opere oggetto del diniego impugnato sub a) che precede;

c) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi legittimi del ricorrente ivi compreso, ove possa occorrere, il parere negativo della Commissione condono di cui è menzione nel provvedimento impugnato sub a).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 novembre 2023 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con atto notificato il 18.09.2020 e depositato il successivo 12 ottobre, il sig. V S, proprietario di un lotto di terreno ubicato nel Comune di Cellole, in Loc. San Limato, su cui insiste un manufatto abusivamente realizzato (con solaio, container e porticato di circa 90 mq), ha impugnato il provvedimento prot. n. 0013590 del 29.05.2020 del citato Comune, a mezzo del quale è stata respinta l’istanza di condono edilizio dal medesimo presentata, nonché la conseguente ordinanza di demolizione n. 94 del 06.07.20.

2. Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi, appresso sintetizzati:

I . Violazione dell’art. 32 della l. n. 326/03 - violazione dell’art. 3 della L.R. 18.11.04, n .10 - violazione dell’art. 39 della L. 724/94 - violazione dell’art. 1 quinquies del D.L. 27.06.85, n. 312 - erroneità e insufficienza dell’istruttoria, difetto assoluto di motivazione - difetto assoluto dei presupposti - travisamento dei fatti: la motivazione posta a base del diniego sarebbe errata, non ricadendo la fattispecie per cui è causa in alcuna delle ipotesi di esclusione del condono ex l. n. 326/03;

II. Ulteriore violazione della normativa di cui al motivo che precede - violazione ed erronea applicazione dell’art. 1 qunquies della L. 431/85 - erroneità dell’istruttoria e della motivazione - difetto assoluto dei presupposti - travisamento dei fatti: il diniego sarebbe altresì illegittimo nella parte in cui afferma la persistenza del “regime di inibitoria” ex art. 1 quinquies l. n. 431/85, atteso che la mancata approvazione della pianificazione paesaggistica da parte della Regione nel termine all'uopo fissato (31 dicembre 1986) avrebbe determinato la decadenza del regime di salvaguardia:

III. Ulteriore violazione della normativa di cui al motivo che precede - violazione ed erronea applicazione dell’art. 31 del TU 06.06.2001, n. 380 - violazione dell’art. 3 della L. 07.08.90, n. 241 - illegittimità derivata : la conseguenziale ordinanza di demolizione sarebbe illegittima in via derivata;

IV. Violazione ed omessa applicazione della normativa che precede - violazione dell’art. 167 del d.lgs. 22.01.04, n. 42 - difetto assoluto di istruttoria - violazione del giusto procedimento: il Comune non avrebbe compiuto alcuna istruttoria preordinata alla valutazione dell’entità del pregiudizio arrecato in concreto, al fine di valutare la possibile inflizione della sanzione pecuniaria ex art. 167 d. lgs. n. 42/04;

V. Violazione dell’art. 3 della L. 07.08.90, n. 241 - difetto di istruttoria - violazione del giusto procedimento di legge - motivazione insufficiente - erroneità dei presupposti: l’ordinanza non sarebbe stata preceduta da approfondimenti tesi a stabilire l’eventuale sanabilità dei lavori, i quali, nella fattispecie, risulterebbero conformi agli strumenti urbanistici vigenti;

VI. Violazione ed omessa applicazione dell’art. 7 della L. 7.08.90, n. 241 - difetto di istruttoria - violazione del giusto procedimento di legge : è stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento;

VII. Ulteriore violazione della normativa di cui ai motivi che precedono - violazione ed omessa applicazione dell’art. 31, comma 2, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 - insufficienza dell’istruttoria e della motivazione: l’ordinanza di demolizione non indica l’area da acquisire in caso d’inottemperanza.

3. Non si è costituito in giudizio il Comune di Cellole.

4. All’udienza di smaltimento del 30 novembre 2023 la causa è stata introitata in decisione.

5. Con i primi due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la stretta connessione fra gli stessi sussistente, parte ricorrente deduce l'insufficienza e l'erroneità in diritto della motivazione posta a base del diniego atteso che nella fattispecie ci si troverebbe al cospetto di un vincolo di inedificabilità relativo e non assoluto: ciò in quanto, per un verso, la legge n. 326/2003 richiama l'art. 39 della legge n. 724/1994 (per cui il regime di salvaguardia non sarebbe ostativo al condono) e, per altro verso, il regime di inibitoria imposto dall'art. 1 quinquies della legge 8 agosto 1985, n. 431 sarebbe ormai venuto meno per effetto della mancata adozione dei piani paesaggistici entro il termine perentorio ivi stabilito. In tale quadro, l’art. 32, comma 27, lett. d, l. n. 326/03 sarebbe stato erroneamente applicato sotto un duplice profilo, considerato che, da un lato, non precluderebbe la sanabilità delle opere ove conformi alla strumentazione urbanistica vigente, dall’altro non sarebbe riferibile alle c.d. “bellezze d’insieme”, bensì esclusivamente agli immobili oggetto di “vincolo individuo”.

5.1. I motivi sono infondati.

5.2. Il gravato diniego reca la seguente motivazione:

Considerato:

- che il manufatto è stato realizzato su immobili soggetti a vincolo di inedificabilità dettato dal DM del 28 marzo 1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico in zona sita nei comuni di Cellole e Sessa Aurunca";

- l'art. 32, comma 27, lettera d) della legge 326/03 dispone che "le opere abusive qualora siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei beni ambientali e paesaggistici, qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, successivamente alla data dell'imposizione del vincolo stesso non sono suscettibili di sanatoria";

- che sull'area oggetto di intervento vige il regime di inibitoria imposto dall'art. 1 quinquies della legge 8 agosto 1985, n. 431 ”.

5.3. L'art. 32, comma 26, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dispone: " Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1: a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio
".

Il successivo comma 27, alla lettera d), prevede: " Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: .... d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ".

5.4. Quanto alla natura del vincolo, la giurisprudenza:

- ha negato che debba trattarsi solo dei vincoli che comportino l'inedificabilità assoluta. In proposito è stato precisato che il legislatore, con la previsione generale di cui al citato art. 32, comma 27, lett. d) “ ha disciplinato, ai fini del condono edilizio, l'ipotesi di tutte le costruzioni effettuate in siti vincolati e come tali riflettenti la disciplina vincolistica della zona su cui insistono. La distinzione tra vincoli assoluti e relativi non rileva al fine della condonabilità delle opere, stante il chiaro disposto legislativo che non ha fatto cenno alla stessa;
la norma, infatti, richiama (in modo indifferenziato) opere che siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali
” (TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 19.05.2015, n. 2819);

- ha escluso che il più volte richiamato art. 32, comma 27 sia riferibile unicamente ai vincoli individui e non alle c.d. "bellezze d'assieme": “ a prescindere dal rilievo che l'art. 136 del d.lgs. n. 42/2004, nella sua attuale formulazione (applicabile ratione temporis), non sembra introdurre alcuna distinzione fra "immobili" ed "aree", richiamando unicamente termini come "cose immobili", "complessi di cose immobili", "ville, giardini, parchi" e "bellezze panoramiche", è dirimente osservare che l'art. 32, comma 27, lett. d), del decreto legge n. 269/2003 fa riferimento alla generale espressione di "immobili soggetti a vincoli", senza assolutamente specificare le caratteristiche di detti vincoli, ossia se debbano intendersi per tali solo quelli individui con esclusione di quelli relativi alle bellezze di insieme, come opinato dal ricorrente. Ne discende, non potendo l'interprete attribuire a tale espressione un significato meno ampio di quello evincibile dal suo chiaro tenore letterale, che nel novero degli "immobili soggetti a vincoli" vanno inclusi anche quelli che, come il fabbricato in questione, sono ubicati in zone sottoposte a vincoli paesaggistici ” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 16.05.2022, n. 3286);
la lettera d) del c. 27 dell'art. 32 L. 326/2003 contiene un'espressa causa di incondonabilità con riferimento alle opere realizzate "su immobili soggetti a vincoli....a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici...ecc.";
nella sua onnicomprensività, la legge non fa riferimento alcuno ad vincoli imposti "in individuo", e, al contrario, il riferimento espresso ai vincoli ambientali, paesistici, idrogeologici (e non già storico-artistici, per i quali si applica la successiva lett) e) induce viceversa ad escludere che il legislatore si sia riferito a vincoli imposti su singoli beni (difficilmente configurabili oggettivamente in materia ambientale, paesistica ed idrogeologica) e che invece abbia consapevolmente optato per una più rigida tutela di beni sensibili quali quelli attinti - genericamente - da vincoli ambientali e paesistici per la stessa rilevanza degli interessi sottesi
” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 16.03.2006, n. 3043).

5.5. Tanto premesso, è consolidato l’orientamento ( ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. VI, 17.01.2020, n. 425;
T.A.R. Napoli, Sez. VIII, 12.10.2020, n. 4388) secondo il quale, ai sensi del suddetto art. 32, comma 27, lettera d), sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, siano essi di natura relativa o assoluta, purché ricorrano "congiuntamente" le seguenti condizioni: a) che si tratti di opere realizzate prima dell'imposizione del vincolo;
b) che, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del D.L. n. 269 del 2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria);
d) che vi sia il previo parere favorevole dell'autorità preposta al vincolo. In assenza delle suddette condizioni, l'incondonabilità non è superabile nemmeno con il parere positivo dell'autorità preposta alla tutela del vincolo (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 12.10.2020, n. 4388 cit.).

5.6. Orbene, nella fattispecie oggetto di odierno esame non è oggetto di contestazione che l'abuso edilizio realizzato da parte ricorrente ricada in area sottoposta al vincolo paesaggistico imposto a mezzo del D.M. 28.03.1985 " Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nei comuni di Cellole e Sessa Aurunca ", pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 98 del 26.04.1985. Inoltre, parte ricorrente non ha provato (ma nemmeno dedotto) che l'intervento risalga ad epoca antecedente all'apposizione del vincolo né che l'opera abusiva rientri tra le ipotesi di abuso c.d. "minore", ovvero quelle di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1 d.l. n. 269 del 2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria).

5.6.1. – Non pare dubbio che, infatti, l’edificazione, come nella specie, di un manufatto abusivo, costituito da un solaio, container e porticato di circa 90 mq, dando luogo ad una nuova struttura edilizia, sia qualificabile come nuova costruzione e, pertanto, non sia suscettibile di sanatoria (ex multis T.A.R. Napoli, sez. VII, 17.09.2020, n.3874).

5.6.2. – Sicché non era necessaria, nel caso in parola, alcuna valutazione in concreto di compatibilità con le esigenze di tutela paesaggistica;
né, diversamente da quanto opinato, la piscina può essere considerata una mera pertinenza, realizzabile senza il permesso di costruire (in tal senso si v. T.A.R. Napoli, sez. VII, 29.04.2020, n.1582;
T.A.R. Napoli, sez. VII, 05.01.2018, n. 97). Difettando quindi più d’uno dei presupposti individuati dalla giurisprudenza sopra richiamata, l'opera non è suscettibile di rientrare tra le tipologie di abusi condonabili anche in zona vincolata;
ne deriva che il diniego del condono edilizio era del tutto vincolato ai sensi dell'art. 32, comma 27, lettera d), della legge 326/2003, espressamente richiamato nel provvedimento di diniego impugnato.

5.7. Né può essere condivisa la prospettazione secondo la quale il regime di inibitoria ex art. 1 quinquies l. n. 431/85 deve ritenersi decaduto (pena l'incostituzionalità delle relative disposizioni) per effetto della mancata approvazione della pianificazione paesaggistica da parte della Regione nel termine, all'uopo fissato, del 31 dicembre 1986. Già in precedenti pronunzie della Sezione (relative peraltro proprio a dinieghi di condono emessi dal Comune di Cellole) è stato infatti affermato che “ il suddetto D.M. è stato adottato … sulla base dell'art. 2 del DM 21 settembre 1984 …in tali territori, contemplati nel medesimo decreto ministeriale, sono state vietate "fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi". "Quanto al termine del 31 dicembre 1985, inizialmente fissato … esso è stato prorogato dall'art. 1 bis della legge n. 431/85 che ha precisato che i piani paesistici dovessero essere approvati entro il 31 dicembre 1986. Inoltre l'art.

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