TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-10-09, n. 202417312
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Testo completo
Pubblicato il 09/10/2024
N. 17312/2024 REG.PROV.COLL.
N. 05945/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5945 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mara Torsiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 4 marzo 2020, con il quale il Prefetto della Provincia di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 10 luglio 2017, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 settembre 2024 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 4 marzo 2020, con il quale il Prefetto della Provincia di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 10 luglio 2017, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, difettando il requisito della residenza legale decennale continuativa nel territorio nazionale.
L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di diritto:
I. Violazione del termine perentorio biennale per l’emissione del decreto prefettizio ex art. 7 della legge n. 91/1992 , atteso che l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata in data 10 luglio 2017, è stara decisa solo in data 13 marzo 2020.
II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5.2.1992, n. 91, dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 572/1993, degli artt. 1 e 35 della Costituzione, e dei principi di legalità, buona amministrazione e ragionevolezza , atteso che il Prefetto ha dichiarato l’inammissibilità dell'istanza di cittadinanza presentata dal ricorrente in considerazione delle risultanze del certificato storico di residenza del medesimo, dal quale risulta una cancellazione per irreperibilità dal 7 aprile 2014 al 13 settembre 2014 e, comunque, senza tener conto dell’integrazione documentale fornita dal ricorrente in data 13 febbraio 2020.
III. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta e travisamento dei presupposti , non avendo il Prefetto tenuto conto e neppure esaminato i documenti depositati dal ricorrente in data 13 febbraio 2020.
Il Ministero dell’Interno si è costituito eccependo l’irricevibilità del ricorso in quanto notificato tardivamente in dato 30 giugno 2020, a fronte della notifica al ricorrente del provvedimento impugnato in data 13 marzo 2020.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 27 settembre 2024 la causa è passata in decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio di poter prescindere dall’eccezione di irricevibilità del ricorso, attesa l’infondatezza, nel merito, delle censure di parte ricorrente.
Ciò posto, alcune preliminari richiami in ordine al quadro normativo di riferimento appaiono utili al Collegio al fine del decidere.
L’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/92 stabilisce che “la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica” .
A sua volta, l’art. 1, comma 2, lettera a), del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, dispone che “si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica” .
La giurisprudenza ha interpretato l’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 nel senso che il requisito della residenza decennale nel territorio della Repubblica italiana deve essere posseduto attualmente ed ininterrottamente alla data di presentazione della domanda e il tenore delle norme citate esige non la mera presenza in Italia dello straniero, ma la “residenza legale ultradecennale”, ossia il mantenimento di un’ininterrotta situazione fattuale di residenza accertata in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe ( ex pluris , cfr. T.A.R Lombardia, Brescia, Sez. II, 632/2018 e giurisprudenza ivi citata; T.A.R. Toscana, Sez. II 901/2018, Cons St. n. 687/2017; vedi, da ultimo, sulla legittimità di tali previsioni, T.A.R. Lazio, Sez. V bis, n. 13815/2023).
Tale regola costituisce un’invariante, che caratterizza le legislazioni nazionali in materia di cittadinanza dei diversi Stati Europei, che prevedono tutte di dimostrare la stabilità della residenza quale condizione per aspirare alla nazionalizzazione, presentando variazioni solo riguardo alla durata minima del periodo a tal fine necessario.
La ratio di invariante è stata di recente richiamata da questa Sezione (T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 2914/2022) sottolineando la rilevanza di tale requisito quale “criterio di collegamento” che costituisce la “causa” dell’attribuzione del particolare status allo straniero che si trovi in un Paese diverso dallo Stato di appartenenza, aderendo al consolidato orientamento della giurisprudenza in materia, che ha ripetutamente ribadito che “la durata” della permanenza sul suolo nazionale assume, a maggior ragione, rilevanza anche nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana in quanto è indicativo di quel “legame con il territorio del Paese ospitante”, divenuto “centro delle proprie relazioni”, che costituisce “il presupposto e la ragione della naturalizzazione” (cfr. Cons. St., n. 6143/2011), evidenziando il differente ruolo (del medesimo requisito) della “durata della permanenza sul suolo nazionale”