TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2022-04-04, n. 202202288

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2022-04-04, n. 202202288
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202202288
Data del deposito : 4 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/04/2022

N. 02288/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02667/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2667 del 2021, proposto da
Agricola Sud Ortaggi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato V S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, alla via Foria n. 234;

contro

Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto in Napoli, alla via F. Caracciolo n. 15;
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, non costituita in giudizio;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del decreto di esproprio d’urgenza n. 70 del 4 luglio 2019, con relativo avviso di esecuzione, emesso dal Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli - Ufficio Espropri;

- ove e per quanto di ragione, della nota Consorzio ASI della provincia di Napoli prot. n. 1871 pos DIR dell’8 aprile 2021, di notifica del predetto decreto;

- ove e per quanto di ragione, della delibera di Giunta regionale n. 1369 del 6 agosto 2009;
delle deliberazioni commissariali n. 155 del 2000, n. 433 del 2002 e n. 123 del 2004, nonché degli atti d’indizione, dei verbali e della determinazione finale, e in ogni caso degli esiti della conferenza di servizi del 27 aprile 2004, approvata il 12 gennaio 2005, atti tutti non noti, con riserva di motivi aggiunti;

- ove e per quanto di ragione, del Piano attuativo del Consorzio ASI e/o in ogni caso, dell’atto dichiarativo della pubblica utilità, e del relativo piano particellare, mai notificati e comunque non noti, con riserva di motivi aggiunti;

- ove e per quanto di ragione, della delibera di Giunta regionale n. 175 del 28 marzo 2018, recante approvazione della “ proposta di piano di sviluppo strategico, in attuazione di quanto previsto dall’art. 4, del decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91 recante "disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno" finalizzato alla istituzione della zona economica speciale denominata "ZES Campania" ”, in uno a eventuali atti presupposti, correlati, conseguenziali e/o connessi non noti, ove vada intesa quale atto di dichiarazione di pubblica utilità e/o comunque atto idoneo a fungere da presupposto procedimentale per l’adozione del decreto di esproprio e/o di qualsivoglia atto ablativo in danno della ricorrente;

- ove e per quanto di ragione, del decreto dirigenziale n. 14 del 28 febbraio 2019, con il quale è stata fissata, per i soli terreni, l’indennità ai sensi dell’articolo 22 del D.P.R. n. 327 del 2001, non noto, con riserva di motivi aggiunti;

- ove e per quanto di ragione, del verbale di consistenza ed immissione in possesso;

- di ogni altro atto presupposto, preordinato, conseguenziale e/o comunque connesso, con riserva di motivi aggiunti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2022 la dott.ssa V I e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;


FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente impugna gli atti della procedura che ha condotto all’adozione, da parte del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli, del decreto di esproprio d’urgenza n. 70 del 4 luglio 2019.

2. Secondo quanto previsto dall’articolo 10 ( Piani regolatori delle aree e dei nuclei industriali ) della legge regionale n. 16 del 1998, recante “ Assetto dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale ” e applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame:

1. Lo schema di piano è adottato in via preliminare dal Consiglio generale del Consorzio A.S.I., ed è depositato, ai fini della pubblicazione nell’albo del Consorzio e dei Comuni, presso il Consorzio e presso le sedi dei Comuni interessati. Gli Enti e i privati possono presentare osservazioni ed opposizioni entro 30 giorni dalla pubblicazione nell’albo.

2. L’adozione definitiva è preceduta dalla convocazione di conferenze dei servizi da parte della Provincia territorialmente competente, cui sono invitati a partecipare gli Enti locali e gli altri organi o soggetti istituzionalmente competenti …

4. L’accordo unanime, raggiunto in sede di conferenza, contiene la decisione sulle osservazioni, sostituisce l’adozione definitiva e l’approvazione da parte della Provincia e comporta, ove necessario, l’automatica variazione dei piani territoriali ed urbanistici dei Comuni interessati.

5. Nel caso in cui, in sede di conferenza, non si raggiunga l’unanimità dei consensi, il piano viene adottato nella forma definitiva dal Consiglio generale del Consorzio ed è approvato dalla Provincia territorialmente competente, secondo le procedure previste dalla vigente normativa urbanistica.

6. Il piano del Consorzio A.S.I. è trasmesso alla Giunta regionale, che si esprime entro 120 giorni dalla ricezione, per il parere di conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.

7. Dell’approvazione del piano viene data notizia mediante pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

8. I Comuni interessati adeguano entro sei mesi i propri piani urbanistici alle previsioni del piano consortile.

9. I piani dei Consorzi hanno efficacia decennale. La validità dei piani esistenti è prorogata per tre anni dalla entrata in vigore della presente legge [questa proroga è stata dichiarata incostituzionale, con sentenza n. 314 del 2007, in relazione ai piani già scaduti] .

10. Gli impianti e gli interventi previsti nei piani in funzione della localizzazione di iniziative produttive e dell’attrezzatura del territorio consortile sono indifferibili ed urgenti.

11. Le espropriazioni di aree od immobili necessarie a realizzarle sono effettuate dai Consorzi A.S.I. …”.

3. Nella fattispecie in esame, secondo quanto risulta dalle premesse della delibera di Giunta n. 1369 del 6 agosto 2009, adottata ai sensi dell’articolo 10, comma 6, della legge regionale n. 16 del 1998 e pubblicata sul B.U.R.C. n. 51 del 24 agosto 2009, il procedimento di formazione e approvazione della variante al Piano ASI è stato il seguente:

- con deliberazione commissariale n. 155 del 20 marzo 2002 è stato adottato in via preliminare lo schema di variante al Piano del consorzio ASI della Provincia di Napoli relativamente all’agglomerato industriale di Nola-Marigliano;

- detta variante è stata depositata ai fini della pubblicazione per trenta giorni sull’Albo pretorio dei Comuni di Nola e di Marigliano a far data dal 29 marzo 2002;
sono stati, inoltre, pubblicati sull’Albo del Consorzio dal 29 marzo 2002 e per trenta giorni il provvedimento commissariale n. 155 del 2002 e i relativi allegati;

- con delibera commissariale n. 433 del 1° agosto 2002 sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni allo schema di variante al Piano dell’ASI di Napoli relativo all’agglomerato industriale di Nola-Marigliano;
il Consorzio ha quindi trasmesso lo schema di variante ai fini della convocazione della conferenza di servizi;

- il progetto è stato esaminato nella conferenza di servizi indetta dalla Provincia di Napoli per il giorno 4 ottobre 2002 e successivamente si sono tenute altre riunioni in data 12 novembre 2002, 11 gennaio 2003 e 17 febbraio 2003;

- il Presidente della conferenza di servizi, con nota prot. n. 1002 del 13 agosto 2003, alla luce dei pareri espressi dagli Enti intervenuti, ha invitato il Consorzio ASI ad adeguare lo schema di variante alle richieste d’integrazione e alle prescrizioni;

- il Consorzio ASI, con delibere del commissario straordinario n. 80 del 20 febbraio 2004 e n. 123 del 24 marzo 2004, ha trasmesso gli adeguamenti progettuali alle richieste degli Enti partecipanti alla conferenza di servizi;

- in data 27 aprile 2004 si è conclusa la conferenza di servizi per l’adozione della variante nella quale gli Enti presenti hanno espresso pareri favorevoli;

- la Provincia di Napoli, con delibera di Consiglio n. 7 del 12 gennaio 2005, ha approvato la variante al Piano regolatore per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli - agglomerato Nola-Marigliano sulla scorta dell’esito favorevole della conferenza di servizi;

- con deliberazione n. 1369 del 6 agosto 2009, la Regione Campania ha, infine, espresso sulla variante al Piano regolatore per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli - agglomerato Nola-Marigliano “ positivo parere di conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale, ai sensi dell’articolo 10 comma 6) LR 13.8.1998 n. 16 ”;

- tale deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 10, comma 7, della legge regionale n. 16 del 1998, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul burc, al Settore Provveditorato ed Economato per la pubblicazione per estratto sulla gazzetta ufficiale, nonché al Web Master per l’inserimento nel sito web della Regione Campania;
è stata inoltre trasmessa ai Comuni di Nola e Marigliano, ai sensi dell’articolo 10, comma 8, della stessa legge regionale, per l’adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici alle previsioni del Piano consortile.

4. Al riguardo, l’articolo 21, comma 3, della legge n. 634 del 1957 ( Provvedimenti per il Mezzogiorno ), in vigore fino all’abrogazione disposta con il decreto legislativo n. 212 del 2010, prevedeva che “ alle opere occorrenti per l’attuazione delle iniziative di cui ai precedenti commi [da parte dei Consorzi appositamente costituiti] è estesa la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità indicata nel primo comma dell’articolo 4 del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598 ”.

Successivamente, l’effetto di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stato espressamente ricondotto al Piano ASI dalla legge regionale n. 19 del 2013 ( Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale ), che all’articolo 8 ( Piani di assetto delle aree e dei nuclei industriali ), comma 8, nel testo richiamato nelle premesse del decreto di esproprio (come allora vigente), disponeva che “ la sua approvazione determina la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi in esso previsti ”.

5. Con decreto di esproprio d’urgenza n. 70 del 4 luglio 2019, emesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti del D.P.R. n. 327 del 2001, il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli ha disposto “ l’espropriazione … dei terreni individuati nell’allegato piano particellare grafico, distinti al N.C.T. del Comune di Nola al Fl. n. 3 p.lla 111 di mq 12.126, espropriata per mq 6.975, p.lla 69 di mq 53.330, espropriata per mq 25.103, p.lla 232 di mq 11.470, espropriata per mq 5.562 e p.lla 233 di mq 4.284, espropriata per mq 2.106, confinanti, nel loro insieme, a nord con restante parte delle p.lle 111, 69, 233 e 232, ad est con p.lla 231, a sud con p.lle 112 e 258 e ad ovest con p.lla 120 ”, intestati all’odierna ricorrente, che vi svolge attività d’impresa agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile.

Nel decreto, vengono rappresentate le seguenti ragioni d’urgenza:

- “ a seguito dell’espletamento delle procedure di evidenza pubblica di assegnazione di lotti industriali in agglomerato di Nola-Marigliano sono state assegnate tutte le aree disponibili, individuate nella Variante al P.R.T. dell’ASI di Napoli, acquisite mediante espropriazione per pubblica utilità ”;

- “ sono pervenute [al] Consorzio ulteriori richieste di assegnazione suoli ”;

- “ con D.G.R. n. 175 del 28.03.2018, pubblicata sul BURC n. 26 del 29.03.2018, è stata approvata la proposta di piano di sviluppo strategico, in attuazione di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge del 20 giugno 2017 n. 91, recante "disposizioni urgenti per la crescita economica del mezzogiorno" finalizzata alla istituzione della zona economica speciale denominata ZES Campania ”;

- “ tra le aree individuate dall’indicato piano rientra agglomerato ASI di Nola-Marigliano, ivi comprese quelle di cui alla summenzionata Variante al P.R.T. dell’ASI di Napoli ”;

- “ occorre favorire nel tempo più rapido possibile la realizzazione degli obiettivi del piano ZES Campania ”.

Benché adottato secondo il procedimento “d’urgenza”, il decreto di esproprio è stato notificato all’Agricola Sud Ortaggi s.r.l. – che lo impugna dinanzi a questo Tribunale – soltanto il 15 aprile 2021.

Giova rilevare che il Consorzio ASI, nella propria memoria di costituzione, chiarisce (e ciò non è smentito in atti) che le aree di proprietà della ricorrente, che s’intende acquisire mediante l’impugnato decreto di esproprio, erano già previste nella variante al Piano ASI di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1369 del 6 agosto 2009, e che la successiva inclusione dell’agglomerato ASI di Nola-Marigliano nella zona economica speciale “ ZES Campania ” costituisce soltanto uno dei “ motivi di particolare urgenza ” nello svolgimento della procedura di espropriazione.

6. Deve, in primo luogo, essere rilevato – ai fini dell’ammissibilità del ricorso – che l’eventuale annullamento del Piano esplica effetti caducanti e non meramente vizianti sul successivo provvedimento di approvazione da parte della Provincia, nella parte in cui questo conferma le previsioni contenute nel Piano adottato e fatto oggetto d’impugnativa (cfr. T.A.R. Veneto, sezione I, sentenza n. 1441 del 2012). Ne deriva che non era necessario che la ricorrente impugnasse direttamente la delibera provinciale di approvazione del Piano, né che – a tal fine – evocasse in giudizio anche la Provincia di Napoli, le cui competenze in materia sono state peraltro attribuite alla Regione dall’articolo 8, comma 5, della legge regionale n. 19 del 2013, come modificato dall’articolo 28, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 31 del 2021 (che attualmente dispone che “ il piano di assetto del consorzio Asi, unitamente al resoconto della conferenza, alle eventuali osservazioni o opposizioni pervenute e alle controdeduzioni del consiglio generale del consorzio Asi, è trasmesso alla Regione che decide sugli eventuali dissensi registrati, valuta la conformità del piano agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale e lo approva entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione ”).

6.1. In ogni caso, come si è visto, l’articolo 10 della legge regionale n. 16 del 1998 prevedeva che l’accordo unanime raggiunto in sede di conferenza di servizi tenesse luogo dell’adozione definitiva e dell’approvazione da parte della Provincia. Al riguardo, dev’essere ulteriormente rilevato che, secondo una consolidata giurisprudenza amministrativa, quando oggetto di censure è l’esito stesso della conferenza l’impugnazione deve notificarsi “ non a tutte le amministrazioni partecipanti alla Conferenza di servizi, bensì soltanto a quelle che nell’ambito della Conferenza medesima abbiano espresso pareri o determinazioni che i ricorrenti avrebbero potuto impugnare autonomamente se gli stessi fossero stati adottati al di fuori del peculiare modulo procedimentale di che trattasi. Ne consegue anche che tali pareri o le prescrizioni imposte con gli stessi (impugnabili autonomamente) debbano essere oggetto delle contestazioni del ricorso, non sussistendo diversamente alcun onere di notifica del ricorso a soggetti i cui pareri (ancorché resi in sede di Conferenza) non sono oggetto di contestazione, nemmeno indiretta (cfr. al riguardo, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 14 luglio 2014, n. 3646;
Sez. V, 2 maggio 2012 n. 2488 e Sez. VI, 13 marzo 2010, n. 1248)
” (Consiglio di Stato, sezione II, sentenza n. 8485 del 2019;
in termini, T.A.R. Lombardia, sezione II, sentenza n. 37 del 2020). Ne deriva, anche sotto questo profilo, l’integrità del contraddittorio processuale.

7. Dev’essere pure respinta l’eccezione di “ inammissibilità per acquiescenza ”, mossa dal Consorzio resistente per avere la ricorrente – in sede d’immissione nel possesso delle aree, il 27 aprile 2021 – richiesto:

- il ripristino della regimazione idraulica;

- di avvalersi, ai fini della determinazione dell’indennità, dell’articolo 21 del D.P.R. n. 327 del 2001;

- in via subordinata, l’acquisizione anche della parte residuale del fondo.

Per giurisprudenza consolidata, infatti, “ l’acquiescenza a un provvedimento amministrativo esige un’esplicita e inequivoca manifestazione di piena accettazione, mediante il compimento di atti o comportamenti univocamente rivelatori della volontà di accettarne gli effetti, posta in essere in un momento successivo a quello in cui si sia verificata la lesione dell’interesse legittimo azionato ” (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 5441 del 2015;
in termini, T.A.R. Campania Salerno, sezione II, sentenza n. 691 del 2018).

Per quanto concerne, in particolare, i procedimenti di espropriazione, in difetto di un’esplicita manifestazione di volontà incompatibile con l’intenzione di proporre ricorso contro il procedimento di occupazione d’urgenza o contro il successivo decreto di esproprio, la giurisprudenza ha chiarito che “ la mera accettazione dell’indennità di espropriazione non vale a determinare acquiescenza ai provvedimenti impugnati e, pertanto, non implica la perdita di interesse alla decisione [o alla proposizione] di quel gravame, atteso che l’eventuale accertamento dell’illegittimità della procedura espropriativa attribuisce all’interessato una diversa utilità, rispetto all’indennizzo eventualmente già percepito, ravvisabile nel risarcimento dei danni oppure nella conservazione del bene illegittimamente aggredito ” (T.A.R. Lazio, sezione II-bis, sentenza n. 8827 del 2018).

Allo stesso modo, le richieste formulate dalla ricorrente in sede d’immissione nel possesso risultano volte a evitare un aggravamento dei danni derivanti dall’azione amministrativa, senza per questo rivelare alcuna intenzione di rinunciare a contestarne la legittimità (cfr. T.A.R. Lombardia, sezione III, sentenza n. 1489 del 2021).

8. Dev’essere, infine, respinta l’eccezione d’irricevibilità del ricorso per essere stata la delibera di Giunta regionale n. 1369 del 6 agosto 2009 pubblicata sul burc n. 51 del 24 agosto 2009 e sulla gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 31 dell’8 febbraio 2010.

Al riguardo, lo stesso Consorzio richiama nelle proprie difese (pagina 7-8 della memoria di costituzione) quanto affermato dalla Corte costituzionale, e cioè che “ il piano a.s.i., seppure tipologicamente assimilabile al piano territoriale di coordinamento, incide direttamente sulle proprietà interessate, esponendole al procedimento espropriativo cui è prodromica la dichiarazione di pubblica utilità in essi implicita ” (sentenza n. 314 del 2007, cit.).

A parere del Collegio, sotto tale profilo il Piano attuativo del Consorzio ASI dev’essere equiparato, visti gli effetti che produce sulla proprietà individuale, al piano particolareggiato. Per esso, l’articolo 16, decimo comma, della legge n. 1150 del 1942 dispone che “ deve essere depositato nella segreteria comunale e notificato nelle forme delle citazioni a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso entro un mese dall’annuncio dell’avvenuto deposito ”.

Da ciò deriva, secondo consolidato orientamento, “ un obbligo di notifica individuale, … in favore dei proprietari di immobili direttamente incisi dalla disciplina del piano ” (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 1135 del 2016). Più in dettaglio “ la notifica degli atti di approvazione dei piani attuativi va effettuata soltanto nei confronti dei proprietari "degli immobili vincolati", intendendosi con tale espressione le proprietà sottoposte a vincolo totale o parziale di inedificabilità o di espropriazione, e quindi incisi in maniera "diretta" dalla nuova disciplina, con esclusione, quindi, di asseriti effetti pregiudizievoli meramente eventuali ed ipotetici (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 luglio 2005, n. 3930;
T.A.R. Marche, 14 giugno 2005, n. 671)
” (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 919 del 2009;
in termini, T.A.R. Lazio, sezione II, sentenza n. 10517 del 2019).

Ne consegue che il ricorso non è tardivo, avendo la ricorrente ricevuto la notifica del solo decreto di esproprio, in data 15 aprile 2021.

9. Con censura assorbente, la ricorrente allega la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale, atteso che “ il decreto di esproprio non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento né relativamente al procedimento finalizzato alla apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, né tanto meno alla dichiarazione di pubblica utilità ”.

Il ricorso è fondato, nei sensi di seguito illustrati.

Il Consorzio resistente ritiene di aver adempiuto agli oneri di pubblicità del Piano – e dell’effetto di dichiarazione di pubblica utilità e d’indifferibilità e urgenza, che ne derivano – mediante la (sola) pubblicazione della delibera n. 1369 del 2009 sul burc n. 51 del 24 agosto 2009 e sulla gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 31 dell’8 febbraio 2010.

Per giurisprudenza consolidata, e condivisa dal Collegio, “ il principio dell’invio della comunicazione dell’avvio del procedimento agli interessati prima dell’approvazione della delibera con cui si dichiara la pubblica utilità sussiste anche quando essa discende esplicitamente per legge … Il Collegio ben conosce i principi enunciati dalla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Ad. Plen. 15 settembre 1999, n. 14;
IV, 28 gennaio 2000, n. 413), la quale, superando il precedente orientamento, ha stabilito che: la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di cui all’art. 7 della L. n. 241/90 è necessaria in relazione al procedimento che si conclude con la dichiarazione di pubblica utilità, anche implicita, trattandosi di procedimento autonomo, che si conclude con un atto che incide direttamente sulla sfera giuridica del proprietario ed è immediatamente impugnabile;
che nell’attuale contesto normativo non sarebbe sufficiente una partecipazione differita, successiva alla dichiarazione di pubblica utilità ed all’occupazione di urgenza;
che il contraddittorio può apportare elementi di valutazione rilevanti sotto il profilo della proporzionalità e del buon andamento dell’azione amministrativa, persino nei casi in cui la destinazione dell’area sia stata già definita in sede di pianificazione urbanistica … Il Consiglio di Stato ha chiarito che la dichiarazione di pubblica utilità ha come effetto quello di sottoporre i beni al regime di espropriabilità, determinando l’affievolimento del diritto di proprietà, ponendosi come presupposto dell’espropriazione sicché essa non è un sub procedimento nel procedimento espropriativo ma è un procedimento autonomo che si conclude con un atto di natura provvedimentale, immediatamente impugnabile e che il progetto dell’opera pubblica, che nel suo fieri è preliminare o definitivo, prima di divenire esecutivo, e la sua localizzazione di dettaglio sono altrettanto oggetti di pareri amministrativi sui quali il contraddittorio degli interessati può apportare elementi di valutazione non marginali ai fini della proporzionalità e del buon andamento dell’azione amministrativa, specialmente ove esistano situazioni di interesse qualificato, nelle quali una determinata ma non ineludibile compressione del diritto di proprietà può implicare un sacrificio sproporzionato all’interesse pubblico …;
inoltre la necessità della previa partecipazione dei soggetti privati interessati, onde evitare un ingiusto sacrificio della loro posizione soggettiva ed erronee iniziative della P.A. che potrebbero ripercuotersi sul corretto e sano andamento dell’azione amministrativa e sulla spesa pubblica, riguarda anche l’occupazione di urgenza
…” (T.A.R. Campania, sezione V, sentenza n. 2385 del 2014;
in termini, Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 9612 del 2010, T.A.R. Emilia Romagna, sezione I, sentenza n. 322 del 2012).

Nella fattispecie in esame, l’adozione del Piano ASI non risulta sia stata preceduta dall’invio alla società proprietaria delle aree interessate dall’esproprio della comunicazione di avvio del procedimento, imposta dalla legge n. 241 del 1990;
e ciò non può non inficiare la validità (anche) del decreto di esproprio che ne è scaturito.

Il carattere “pianificatorio” dell’atto non rende sufficienti, ai fini partecipativi, le formalità di pubblicazione adottate dal Consorzio. In questo caso, infatti, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza deriva direttamente dall’approvazione del Piano ASI, “ ed è in ragione di tale sola determinazione che si imponeva per le Amministrazioni l’onere di comunicazione ex lege n. 241/90, venendo il profilo urbanistico dell’opera in rilievo solo successivamente ” (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 9612 del 2010).

Tale avviso avrebbe dovuto contenere “ l’indicazione delle particelle e dei nominativi, quali indefettibili elementi diretti ad individuare i soggetti espropriandi ed i beni oggetto del procedimento amministrativo, e ciò sia che la comunicazione [fosse avvenuta] personalmente, sia che essa [fosse avvenuta] in forma collettiva mediante avviso pubblico;
le modalità di comunicazione, seppur semplificate nella forma e nel numero, devono infatti essere idonee a raggiungere lo scopo dell’effettiva conoscenza, di guisa che il proprietario inciso sia posto in grado di optare o non per la partecipazione procedimentale in chiave difensiva (…). Di talché l’omissione della comunicazione determina l’illegittimità dell’atto che appone il vincolo, a nulla rilevando che il proprietario abbia avuto in altro modo conoscenza del procedimento (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 3 ottobre 2016 n. 411)
” (T.A.R. Campania, sezione V, sentenza n. 4360 del 2017;
in termini, Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 2873 del 2015).

Anche la Corte costituzionale ha ribadito che, in materia espropriativa, “ i privati interessati, prima che l’autorità pubblica adotti provvedimenti limitativi dei loro diritti, devono essere messi in condizioni di esporre le proprie ragioni, sia a tutela del proprio interesse, sia a titolo di collaborazione nell’interesse pubblico ” (sentenze n. 270 del 2020 e n. 71 del 2015;
cfr. anche T.A.R. Valle d’Aosta, sezione unica, sentenza n. 65 del 2020).

9.1. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non può essere superata neanche dall’applicazione dell’articolo 21- octies della stessa legge n. 241 del 1990;
da un lato, infatti, l’adozione del Piano non costituisce atto vincolato quanto alla scelta della localizzazione dell’intervento, dall’altro non è stata data prova in giudizio che gli apporti partecipativi degli interessati non avrebbero condotto a mutare il contenuto delle scelte operate (cfr. T.A.R. Campania, sezione V, sentenza n. 4360 del 2017;
T.A.R. Piemonte, sezione II, sentenza n. 1022 del 2013;
T.A.R. Lazio, sezione II- quater , sentenza n. 8964 del 2021;
T.A.R. Calabria Catanzaro, sezione I, sentenza n. 1103 del 2020).

Ne deriva l’illegittimità del procedimento posto in essere per l’adozione della variante al Piano ASI e, in via derivata, del decreto di esproprio d’urgenza n. 70 del 4 luglio 2019.

10. La natura assorbente della doglianza consente di prescindere dall’esame degli ulteriori motivi (peraltro proposti “ in via gradata ”) e determina l’accoglimento del ricorso nei limiti d’interesse della parte ricorrente. Segnatamente, devono dunque essere annullati la variante al Piano attuativo del Consorzio ASI relativa all’agglomerato industriale di Nola-Marigliano adottata all’esito della conferenza di servizi conclusasi in data 27 aprile 2004 (approvata con delibera del Consiglio della Provincia di Napoli n. 7 del 12 gennaio 2005 e delibera di Giunta regionale n. 1369 del 6 agosto 2009) e il decreto di esproprio d’urgenza n. 70 del 4 luglio 2019.

Non sono stati, invece, proposti motivi di ricorso con riferimento specifico alla delibera di Giunta regionale n. 175 del 28 marzo 2018, rispetto alla quale la ricorrente si limita a rilevare – in modo non contestato – che con essa “ la Regione Campania ha semplicemente trasmesso la proposta di piano di sviluppo strategico alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il seguito di competenza ” e che “ tale atto non può equivalere a dichiarazione di pubblica utilità e/o comunque non può fondare alcun potere ablativo da parte del Consorzio ASI ” (pagina 10 del ricorso). Parimenti, nessuna censura è stata mossa in ordine al decreto dirigenziale n. 14 del 28 febbraio 2019 (oggetto soltanto di riserva di motivi aggiunti).

11. Le spese nei confronti del Consorzio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo;
nessun rimborso è invece dovuto dalla Regione Campania.

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