TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2016-05-16, n. 201605787

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2016-05-16, n. 201605787
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201605787
Data del deposito : 16 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03405/2015 REG.RIC.

N. 05787/2016 REG.PROV.COLL.

N. 03405/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3405 del 2015, proposto da:
Comune di Tarquinia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. F D, con domicilio eletto presso F D in Roma, Via del Quirinale, 26;



contro

Società Costruzioni Acquedotti a r.l. - Sogeca Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. F V, con domicilio eletto presso F V in Roma, Via Varrone, 9;
Società Smartre a r.l., rappresentata e difesa dall'avv. R M, con domicilio eletto presso R M in Roma, l.go della Gancia, 1;
Fallimento Edil Market Srl, Provincia di Viterbo, Autorità D'Ambito dell'Ato n. 1 Lazio Nord, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore ;



nei confronti di

Consorzio tra i Lottisti Voltunna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Caracuzzo, con domicilio eletto presso Giancarlo Caracuzzo in Roma, Via di Villa Pepoli, 4;
Consorzio tra i Lottisti di Pian di Spille, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv. Gioia Maria Scipio, Andrea Necci, con domicilio eletto presso Gioia Maria Scipio in Roma, Via del Plebiscito, 107;
Società Talete Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Di Pietro, con domicilio eletto presso Giuseppe Di Pietro in Roma, Via Livio Andronico, 25;



per l'accertamento

dell’inadempienza e per l’esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 cod.civ. degli obblighi derivanti dagli atti di sottomissione rep.n. 2293 3 n. 2295 stipulati in data 26 novembre 1964 dinanzi al Segretario del Comune di Tarquinia, e registrati a Viterbo in data 4 dicembre 1964.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società Costruzioni Acquedotti a r.l.- Sogeca Srl, della società Smartre a r.l., del Consorzio tra i Lottisti Voltunna, del Consorzio tra i Lottisti di Pian di Spille, e della Società Talete Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2016 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Ricorre il Comune di Tarquinia che espone che negli anni Sessanta, presso Marina Velca (nel territorio del medesimo Ente), venivano realizzate due ampie lottizzazioni convenzionate, che portavano alla edificazione di due comprensori residenziali, collocati, rispettivamente, in località Pian di Spille ed in località Voltone.

Le società lottizzanti (rispettivamente, Immobiliare Velca s.p.a. ed Immobiliare Vetus Etruria s.p.a.) sottoscrivevano gli atti di sottomissione indicati in epigrafe in data 26 novembre 1964; le Società lottizzanti si impegnavano alla realizzazione, tra l’altro, di tutti “ gli impianti, manufatti ed ogni altro incombente relativo alla rete idrica ”, assumendo l’impegno per sé stesse e per i propri aventi causa, a trasferirne la proprietà a titolo gratuito al Comune di Tarquinia, su richiesta di quest’ultimo, alla scadenza della concessione di derivazione delle acque pubbliche facente capo alle stesse Società.

La proprietà delle opere di urbanizzazione, inclusi gli impianti idrici, passava in capo della Società Edil Market srl con due atti notarili, il primo del 19 dicembre 1989 rep. n. 25153 ed il secondo, a precisazione del precedente, del 30 novembre 1990 n. 13915.

In detti contratti (allegato A dell’atto di precisazione denominato “ Capitolato di condizioni generali di vendita ”) si prevedeva l’obbligo per l’acquirente ed i suoi aventi causa di cedere a titolo gratuito “ senza pretendere indennizzi o contributi di sorta ” le opere di urbanizzazione al Comune, su sua richiesta, e di consentire “ che il Comune gestisca la manutenzione di quanto sopra secondo propri criteri di amministrazione ”.

Il Comune di Tarquinia chiedeva alla Edil Market di provvedere alla cessione delle opere, relativamente all’acquedotto sito nelle località Piani di Spille e Voltone, con deliberazione della Giunta nr. 60 del 26 gennaio 1995, cui faceva seguito un atto di invito del Sindaco (prot. 9048 del 9 giugno 1995).

A tali atti l’Edil Market opponeva altrettanti ricorsi proposti di fronte a questo TAR che li dichiarava perenti con decreti del 13 settembre 2010, n. 32292 e 24 maggio 2012, n. 9946.

In ogni caso, l’invito alla cessione gratuita delle opere restava senza esecuzione, con la conseguenza che la gestione dell’impianto idrico nei consorzi di riferimento rimaneva affidata, in via di mero fatto, alla gestione della società Edil Market s.r.l. Quest’ultima, peraltro, aveva ottenuto la concessione di derivazione delle acque pubbliche con atto della Giunta Regionale n. 5413 del 4 settembre 1997; ma già con atto pubblico rep. 279641, racc. n. 17511 del 25 luglio 1995 la medesima Edil Market aveva venduto gli impianti, opere e manufatti del servizio idrico alla Società Gestione Costruzione Acquedotti (SOGECA) impegnandosi a far subentrare quest’ultima in tutte le licenze, autorizzazioni o concessioni per l’attingimento delle acque (prezzo della compravendita pattuito in lire 2.668.650.000, imputabili per lire 20.000.000 ai terreni ed il resto agli impianti).

Seguivano diverse vicende amministrative e giudiziarie, a seguito delle quali veniva dichiarato il fallimento della Edil Market con sentenza del 30 aprile 1998 (depositata il 2 maggio); nell’ambito di tale procedimento si accertava che il socio di maggioranza e l’amministratore della Edil Market srl avevano costituito una società denominata Edil Market 1 srl, cui avevano conferito in affitto la rete idrica; la Edil Market 1 srl mutava la propria denominazione in SOGECA srl, ovvero la medesima società cui risultava venduta la rete idrica con il contratto di compravendita del 25 luglio 1997; la SOGECA, a sua volta, cedeva in affitto l’azienda (comprensiva della gestione della rete idrica) alla SMARTRE srl (che, come accertato successivamente in sede penale, è sempre riconducibile al socio di maggioranza della Edil Market srl), così da far ipotizzare la sottrazione dei beni ai creditori del fallimento della società originaria titolare della rete.

Il 22 giugno 1999, con deliberazione nr. 3575 della Regione Lazio, poi confermata con deliberazione della Giunta nr. 808/2001, veniva revocata la concessione di derivazione della Edil Market srl e respinta la richiesta di subentro di SOGECA; quest’ultima proponeva ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che lo respingeva con sentenza n. 78 del 23 maggio 2003, confermata in Cassazione, SS.UU. con sentenza 15 luglio 2008, n. 19339.

Parallelamente alle descritte vicende, il Sindaco del Comune di Tarquinia, con ordinanza contigibile ed urgente nr. 4589, prot. 12829 del 10 agosto 1999, disponeva l’assunzione diretta della gestione del servizio pubblico di erogazione dell’acqua potabile e del connesso servizio di depurazione, ordinando alla SMARTRE srl ed alla SOGECA srl di consegnare gli impianti al Comune.

A fondamento dell’ordinanza, oltre ad una situazione generale di precarietà nella gestione del servizio, veniva ritenuto che, a seguito della revoca della concessione regionale di attingimento, nessun soggetto privato era da considerarsi legittimato all’erogazione del servizio idrico; e che pertanto si rendeva necessario assicurare ai residenti nel comprensorio la fornitura dell’acqua a costi non onerosi ed a parità di condizioni con gli altri residenti comunali.

L’ordinanza veniva impugnata dalla SOGECA di fronte al TSAP con ricorso che veniva respinto dal giudice con la medesima sentenza dapprima indicata (essendo riunito al ricorso contro il rigetto della richiesta di subentro nella concessione di derivazione).

Ulteriori azioni giurisdizionali della SOGECA e della SMARTRE venivano proposte di fronte al giudice ordinario, ex artt. 700 c.p.c. e 703 c.p.c. e respinte per difetto di giurisdizione.

Infine, la SMARTRE chiedeva la condanna del Ministero dell’Interno al risarcimento del danno di fronte a questo TAR (sulla base di presunte condotte illecite del Sindaco del Comune di Tarquinia quale Ufficiale di Governo, nell’adozione della descritta ordinanza contingibile ed urgente), con ricorso che veniva respinto con sentenza nr.

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