TAR Napoli, sez. II, sentenza 2022-06-09, n. 202203871

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2022-06-09, n. 202203871
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202203871
Data del deposito : 9 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/06/2022

N. 03871/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03064/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3064 del 2019, proposto da
E S, rappresentata e difesa dall'avvocato A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Giugliano in Campania, via Staffetta n. 209;

contro

Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

a) del provvedimento prot. n. 48599 del 30.04.2018 del Dirigente del Settore Assetto del Territorio ed Attività Produttive del Comune di Giugliano in Campania, notificato il 13.05.2019, con il quale si dispone il diniego dell'istanza di condono prot. n. 23930 del 31.03.1995 (successivamente ripresentata causa trafugamento in data 28.11.2013 con prot. n. 60525), inoltrata dalla sig.ra Sticchi Emilia (nella qualità di richiedente-possessore) ai sensi della L. 724/1994, diretta ad ottenere la concessione edilizia in sanatoria per un fabbricato composto da tre piani fuori terra sito alla Via S.M. a Cubito n. 30 e distinto in Catasto Fabbricato al Foglio 29, p.lla 1, sub 5;

b) di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, connesso, conseguente e collegato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2022 la dott.ssa D V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio la Sig.ra Sticchi ha dedotto di aver inoltrato al Comune di Giugliano in Campania istanza di condono relativa all’immobile abusivo ubicato in Giugliano in Campania alla Via Santa Maria a Cubito n. 30, distinto in Catasto Fabbricato al Foglio 29, p.lla 1, sub 5, del quale all’epoca era possessore e che in seguito acquistava in proprietà.

Avverso il provvedimento di diniego del rilascio del condono, in questa sede impugnato, la ricorrente ha proposto i seguenti motivi di censura:

1) con il primo motivo di gravame si lamenta l’erroneità della motivazione posta a fondamento del diniego, nella parte in cui richiama il cit. art. 94 del R.D. n. 523/1904, in quanto nel caso di specie il Prefetto non avrebbe determinato l’ambito di operatività del divieto di edificazione collegato alla presenza di “ alvei a sponde variabili o incerte” ;

si afferma, inoltre, che avrebbe dovuto farsi applicazione del disposto dell’art. 93 del R.D. citato, in quanto all’esito di giudizio civile sarebbe stato accertato l’originario percorso del canale di Casacognato, che originariamente attraversava esclusivamente la proprietà confinante: tale accertamento non sarebbe stato valutato dall’Amministrazione;

2) inoltre, le motivazioni espresse nel provvedimento impugnato sarebbero incongrue, insufficienti ed erronee nella parte in cui si è ritenuta violata la fascia di rispetto stradale, in quanto l’immobile sarebbe realizzato, in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs 285/92, ad una distanza di 16 mt dalla strada quindi ben oltre i limiti previgenti che prevedevano una distanza minima di 10 mt.;

3) si lamenta, ancora, che il Dirigente avrebbe omesso di esaminare le osservazioni e le controdeduzioni formulate dalla ricorrente, limitandosi solo a richiamarle.

Si è costituita l’Amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del gravame.

All’udienza in data 31 maggio 2022, all’esito della discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso deve essere respinto, per le ragioni che si passa ad esporre.

Il provvedimento di diniego del condono per il quale vi è istanza è stato motivato dall’Amministrazione in riferimento a due distinti presupposti di fatto e cioè, da un lato, in relazione all’insistenza delle opere abusive nell’alveo del corso d’acqua Casacognato, dall’altro in ragione della violazione della fascia di rispetto stradale relativa alla S.P. 18 –S. Maria a Cubito ( cfr . provvedimento allegato al nr. 1 della produzione di parte ricorrente).

Come noto, secondo consolidata giurisprudenza condivisa dal Collegio, in presenza di provvedimenti con motivazione plurima, solo l’accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui essi risultano incentrati può comportare l’illegittimità e il conseguente effetto annullatorio dei medesimi (cfr. Cons. St., V, 10.3.2009 n. 1383;
Cons. St., V, 28.12.2007, n. 6732;
Tar Campania, Napoli, VII, 28.7.2014, n. 4349;
Tar Campania, Napoli, VII, 9.12.2013 n. 5632).

Ne consegue che, come chiarito anche dal Consiglio di Stato, nei casi in cui il provvedimento impugnato risulti sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall’ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze (cfr. Cons. St., IV, 5.2.2013, n. 694;
Cons. St., IV, 8.6.2007 n. 3020;
Tar Campania, Napoli, III, 9.2.2013, n. 844;
Tar Campania, Napoli, II, 15.1.2013, n. 304)

Operate tali premesse, deve considerarsi che, nel caso di specie, risulta senz’altro infondato quanto dedotto dalla ricorrente con il secondo motivo di gravame: le opere abusivamente realizzate insistono, infatti, per pacifico riconoscimento di entrambe le parti del giudizio, in area di rispetto stradale, circostanza che, di per sé, esclude la possibilità di condonare le opere, come correttamente ritenuto dal Comune resistente.

Ed infatti, come questa Sezione ha già avuto modo di rilevare, la giurisprudenza amministrativa è consolidata nell’affermare che il vincolo delle fasce di rispetto stradale comporta un divieto assoluto di costruire, in base al quale, indipendentemente dalle caratteristiche dell'opera realizzata e dalla necessità di accertamento in concreto dei rischi per la circolazione stradale, sono inedificabili le aree site in fascia di rispetto stradale o autostradale;
tale vincolo opera direttamente e automaticamente, per cui una volta attestata in concreto la violazione del vincolo di inedificabilità, l'amministrazione può emettere solo un parere negativo sull'istanza di condono ( cfr . Consiglio di Stato sez. VI, 19/10/2018, n.5985;
Tar Campania, Napoli, Sez. II, 2 novembre 2021 Nr. 8090;
T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, 20/09/2019, n.710).

In tale quadro, la circostanza che il vincolo sia sopravvenuto alla realizzazione dell’abuso non ha alcuna rilevanza, giacché comunque si tratta di un vincolo assoluto e non superabile. Ne consegue anche l’irrilevanza della mancata acquisizione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.

Quanto appena osservato vale, secondo ciò che si è in precedenza rilevato in tema di provvedimenti plurimotivati, ad assorbire logicamente il rilievo del primo motivo di censura, giacché l’infondatezza delle censure sviluppate con il secondo motivo consente di escludere l’illegittimità del provvedimento gravato.

Neppure colgono nel segno le deduzioni sviluppate con il terzo motivo di gravame, tenuto conto che il provvedimento di diniego ha, nel caso di specie, contenuto del tutto vincolato in ragione dei presupposti di fatto, in precedenza enucleati, in presenza dei quali è stato adottato, sicché le osservazioni di parte (del cui deposito si offre conto nel provvedimento impugnato) risultano concretamente inidonee a condurre a determinazioni di diverso segno (in termini: T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 04/01/2021, n.31: “ La condivisibile giurisprudenza ha precisato che, avendo il diniego di condono natura essenzialmente vincolata, è da escludere un annullamento per meri vizi procedimentali, a meno che l'interessato non adempia all'onere di dimostrare che il contraddittorio procedimentale, qualora un preavviso di rigetto fosse stato comunicato, avrebbe condotto ad un esito conclusivo diverso. È contrario ai principi di economicità, speditezza ed efficienza proclamati dalla L. n. 241/1990, la valorizzazione di irregolarità meramente formali allorché emerga che comunque il contenuto dispositivo della determinazione impugnata non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, giusta quanto previsto dall'art. 21-octies della legge n. 241/1990 (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 aprile 2019, n. 2809, Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 febbraio 2017, n. 810;
id., VI, 9 settembre 2018 n. 5464;
id., 2 novembre 2018 n. 6219
).

2. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.

Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.

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