TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2022-05-12, n. 202200172
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Pubblicato il 12/05/2022
N. 00172/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00289/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 289 del 2021, proposto da
M L, R B, N C, Mauro D'Argenio, P D F, M D M T, G F, C F, G L, M L, P M, D P, A P, S R, R R, G T, M Z, rappresentati e difesi dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via L Capuana 207;
contro
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Inps, Direzione Provinciale di Ancona, del legale rappresentante pro tempore , Inps, Direzione Provinciale di Teramo, del legale rappresentante pro tempore , Inps, Direzione Provinciale di Chieti, del legale rappresentante pro tempore , Inps, Direzione Provinciale di Pescara, del legale rappresentante pro tempore , Comando Generale della Guardia di Finanza del legale rappresentante pro tempore , Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Difesa, in persona dei Ministri in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
per l'accertamento del diritto:
- dei ricorrenti ai benefici economici normativamente contemplati all'art. 6 bis d.l. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’I.N.PS., del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2022 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza e dei Carabinieri (Lioci Maurizio), congedati a domanda tra il 2011 e il 2018, al compimento di 55 anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo, chiedono accertarsi il loro diritto al trattamento previsto dall'art. 6 bis d.l. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell'INPS di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali previsti da detta disposizione, con rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi sino al soddisfo.
In punto di fatto deducono di aver ricevuto un trattamento di fine servizio (TFS) in misura inferiore al dovuto, avendo l’l’INPS, nella determinazione del conteggio della base di calcolo, escluso la maggiorazione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis , comma II, del d.l. n. 387/1987 sul presupposto che detta maggiorazione non spetterebbe al personale congedatosi a domanda, come i ricorrenti.
A giudizio dell’INPS, l’art. 15 bis del d.l. n. 379/1987, convertito nella l. n 486/1987, limiterebbe l’applicazione dei sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione del TFS a coloro che “ cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti ”.
Il gravame è affidato a un unico articolato motivo che espone vizi di “ violazione e/o falsa applicazione dell’art. art. 6 bis D.L. n. 387/1987 come modificato dall’art. 21 Legge 232/1990;eccesso di potere;illogicità manifesta;disparità di trattamento;ingiustizia manifesta;arbitrarietà;violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost.;violazione e/o falsa applicazione articolo 3 legge 241/1990 ”;i ricorrenti rivendicano il diritto ai benefici previsti dall’art. 6 bis , primo comma, d.l. n. 387/1987 e ne indicano la fonte nel successivo comma 2 che testualmente dispone: “ le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in
quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile ” .
Resistono il Ministero dell’economia e delle Finanze e il Ministero della difesa che hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per loro difetto di legittimazione.
L’INPS eccepisce la prescrizione del preteso credito con riferimento alla posizione dei ricorrenti Laccisaglia, Ruscitti e Lezzi, mentre nel merito richiama:
- l’art. 1 comma 15 bis del d.l. n. 379/1987 che riconosce il beneficio rivendicato dai ricorrenti ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, cessati dal servizio per limiti di età, inabilità o decesso e non a domanda;
- il primo comma dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 (“ maggiorazione della base pensionabile ”) che escluderebbe dal calcolo del TFS i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6 bis d.l. 387/1987 per il personale militare e delle altre forze di polizia cessato a domanda dal servizio;
- il secondo comma dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 secondo il quale: “ gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito ”.
Il Ministero dell’Economia e delle finanze e il Ministero della Difesa hanno chiesto di essere estromessi dal giudizio per difetto di legittimazione passiva assumendo che titolare del rapporto dedotto in giudizio sia solo l’INS, quale unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita.
All’udienza del 27 aprile 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
L’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai Ministeri resistenti è infondata.
Considerato che, in relazione al complesso procedimento di liquidazione del TFS sia l’INPS che i Ministeri intimati conservano, seppure in fasi diverse, una propria competenza, dovendo il primo liquidare il TFS sulla base dei dati giuridici ed economici trasmessi dalle Amministrazioni di appartenenza dei ricorrenti collocati in quiescenza, il giudizio deve necessariamente vedere coinvolte tutte le Amministrazioni evocate in causa, fermo restando che in sede di esecuzione della presente pronuncia di accertamento saranno individuati gli ambiti di spettanza delle Amministrazioni medesime nell’attività di ricalcolo del TFS (cfr. T.A.R. Lombardia Sez. IV n. 1184/2021;T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. I, 4 gennaio 2022 nn. 3 e 5 e 6).
Nel merito il ricorso è fondato.
Occorre premettere che il caso in decisione richiede di interpretare e vagliare l’applicabilità di fonti normative primarie concorrenti, di seguito richiamate in ordine cronologico:
- commi 1 e 2 dell’art. 6 bis del d.l. n. 387 del 21.9.1987, come sostituiti dall’art. 21, l. 7 agosto 1990, n. 232, che stabiliscono:
1) “ al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto ” (comma 1);
2) “ Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile ” (comma 2);
- art. 1 comma 15 bis d.l. n. 379 del 16.9.1987, aggiunto in sede di conversione dalla l. del 14/11/1987 n. 468, come sostituito dall'art. 11, comma 1, l. n. 231/90, quest’ultimo successivamente abrogato dall’art. 2268 d.lgs. n. 66/2010, che dispone: “ Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio […]”;
- i commi 1 e 2 dell’art. 4 (disposizioni in materia di trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) del d.l. n. 165/1997 dispongono:
1) “ A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma 9-bis , della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma 15- bis , del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 [norma transitoria per il calcolo delle pensioni] , all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3 ;
2) “ Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito ”;
- il comma 3 dell’art. 1911 del d.lgs. 15/03/2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare) prevede che “ al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 ”.
La giurisprudenza di merito oscilla fra due opposti orientamenti.
Il primo muove:
- dal dato testuale dell’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 che riconosce anche agli appartenenti alle Forze armate (in quanto richiamato dall’art. 1911 d.lgs. n. 66/2010), cessati dal servizio a domanda, i sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione del TFS, purché abbiano compiuto 55 anni e maturato 35 anni di contribuzione (T.A.R. Lombardia – Milano n. 866/2022);
- dall’abrogazione dell’art. 11 l. 231/1990 che ha sostituito l’art. 1 comma 15 bis d.l. n. 379/1987 il quale, per i militari delle Forze Armate, della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, riconosceva il calcolo dei sei scatti al solo personale cessato dal servizio per limiti di età, inabilità o per decesso, con conseguente applicazione del più favorevole regime di cui all’art. 6 bis d.l. n. 387/1987 che estende tale beneficio anche ai militari cessati a domanda dal servizio (TAR Sicilia - Catania n. 1104/2022).
Il secondo valorizza:
- l’art. 4 del d.l. n. 165/1997 che esclude dal beneficio il personale delle forze di polizia cessato a domanda (se non previo pagamento dei relativi contributi) ritenendo la disposizione, seppur dettata ai fini del trattamento pensionistico, estensibile anche al trattamento di fine servizio (TAR Campania - Napoli n. 2625/2022 e giurisprudenza ivi richiamata;TAR Val D’Aosta, n. 14/2022);
- l’art. 1 comma 15 bis d.l. n. 379/1987 che riconosce detto beneficio ai fini del TFS solo al personale delle forze armate (compresi i Carabinieri e la Guardia di finanza) cessato dal servizio per decesso, inabilità permanente e raggiunti limiti di età.
Il collegio ritiene condivisibile il primo indirizzo.
Innanzitutto l’art. 1 comma 15 bis del d.l. n. 379/1987 non si applica al caso in decisione perché l’art. 11 della l. n. 231/1990, che lo aveva sostituito, è stato abrogato dall’art. 2268 del d.lgs. n. 66/2010.
Naturalmente l’abrogazione del menzionato art. 11 non determina la reviviscenza dell’art. 1, comma 15 bis , nella sua formulazione originaria, stante l’irreversibilità dell’effetto abrogativo della disposizione modificatrice, alla quale si accompagna indissolubilmente un “effetto novativo” consistente nell’introduzione di una nuova disposizione in luogo della precedente che impone all’interprete di ricercare nelle norme vigenti la regola di diritto da applicare ai casi prima disciplinati dalla disposizione abrogata, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 13/2012).
Tale regola, nel caso in decisione, non può essere rinvenuta nell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997.
In proposito il Collegio aderisce, con le seguenti precisazioni, alla tesi emersa in giurisprudenza che limita gli effetti di detta disposizione alla sola determinazione del trattamento pensionistico.
Deve ritenersi, infatti, contrario alla ratio del d.lgs. n. 165/1997 - che persegue la finalità di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego , l’estendere al calcolo del TFS l’esclusione dei sei scatti stipendiali dal calcolo della base pensionabile prevista dall’art. 4.
Detta disposizione, infatti, riguarda tutto il personale militare e civile in regime di diritto pubblico.
Ne consegue che, se il legislatore con l’art. 4 avesse inteso escludere in via generale i sei scatti stipendiali dal calcolo del TFS, proprio perché detta disposizione riguarda anche il personale delle forze di polizia cui l’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 riconosce detto beneficio, avrebbe dovuto disporne illo tempore l’abrogazione, invece di richiamarlo.
Il richiamo (anche) a detta disposizione si giustifica solo come rinvio materiale alla fonte di un istituto che, previsto per l’indennità di buonuscita di alcune categorie di dipendenti con rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico, si è ritenuto di applicare alla base pensionabile definita, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in via generale per il comparto pubblico non contrattualizzato e - nel caso di congedo a domanda – solo a condizione del previo pagamento dei relativi contributi.
Occorre a questo punto stabilire se l’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 si applica, oltre che ai dipendenti della Polizia di Stato, anche all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di finanza cui i ricorrenti appartenevano.
La disposizione offre un argomento testuale per dare al quesito una risposta affermativa laddove estende il beneficio “ al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate ”.
Infatti il Corpo della Guardia di Finanza è “ forza di polizia ad ordinamento militare ”, come testualmente affermato dall’art. 1 del d.lgs. 19 marzo 2001, n. 68 e l’Arma dei Carabinieri è “ forza militare di polizia ” ex art. 155 d.lgs. n. 66/2010.
La conferma che il regime applicabile al TFS del personale delle forze militari di polizia, dopo l’abrogazione dell’art. 11 delle l. 231/1990, è quello delineato dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, si trae inoltre dall’art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010 che ne riconosce la perdurante applicazione, coerentemente con il quadro normativo vigente alla data in cui è entrato in vigore.
Riconosciuto il diritto dei ricorrenti al beneficio in questione, in quanto posti in quiescenza dal 2011, può esaminarsi l’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS relativamente alla posizione di tre dei ricorrenti.
Occorre premettere che per giurisprudenza costante “ Ai sensi dell'art. 20, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 (“Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato”),”il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa all'indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui è sorto il diritto”;tale data coincide con quella dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale ” (Consiglio di Stato, sez. III , 12/12/2014 , n. 6136, conforme Cons. Stato Sez. VI, 10/08/2018, n. 4899).
Per il ricorrente Laccisaglia risulta che l’ultimo ordinativo di pagamento è del 20.12.2016 e il ricorso risulta depositato in data 6.8.2021.
Ne consegue che non risulta maturata la prescrizione quinquennale del diritto di credito.
L’eccezione è invece fondata per i ricorrenti Lezzi e Ruscitti che non contestano il decorso del termine di prescrizione dall’ultimo ordinativo di pagamento, ma sostengono che dai calcoli del TFS messi a loro disposizione dall’INPS non era possibile individuare l’esclusione del computo dei sei scatti stipendiali sul quale invece avevano fatto affidamento in quanto previsto dall’art. 6 bis del d.l. 387/1987.
La tesi non è fondata.
L'art. 2935 c.c., nel far decorrere la prescrizione " dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ", si riferisce alla possibilità legale di esercizio del diritto e considera ad esso ostative le sole cause giuridicamente rilevanti (es. condizione, termine, incapacità), non un mero impedimento fattuale (Cass. civ., sez. I, 31 luglio 2019, n. 20642), quale come in specie, l’incertezza sull’esatto adempimento della prestazione da parte del debitore (Cass. civ., Sez. III, 6 ottobre 2014, n. 21026).
Deve essere, invece, disattesa la domanda cumulativa di corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi maturati e maturandi sino al soddisfo, sia in ragione dell'art. 22, comma. 36, della l. n. 724/1994, che ha introdotto il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione per i crediti di lavoro per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31.12.1994 (TAR. Sicilia, Catania, Sez. II, 15.1.2014, n. 16;TAR. Campania, Napoli, Sez. V, 17.9.2012, n. 3884), sia comunque perché i ricorrenti hanno mancato di dare la prova, richiesta dall'art. 1224 c.c. per i debiti di valuta, del maggior danno, rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali;(Cass., sez. III, sent. 12.3.2014, n. 5639;T.A.R. sez. I, Lazio, sent. 23.9.2014).
L’orientamento non univoco della giurisprudenza e la complessità del quadro normativo di riferimento giustificano la compensazione delle spese processuali.