TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2022-08-11, n. 202205369

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2022-08-11, n. 202205369
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202205369
Data del deposito : 11 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/08/2022

N. 05369/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02024/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2024 del 2022, proposto da
Centro Direzionale Est S.r.l. (P.IVA e C.F.: 01916140617), in persona del legale rappresentante, P V, rappresentato e difeso dall’avvocato F L, con domicilio digitale, come da p.e.c.:felicelaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it ;

contro

Comune di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L P, con domicilio digitale come da p.e.c.: avvlucioperone@g.mail.com;

per l’accertamento

della illegittimità del silenzio serbato dalla Amministrazione Comunale in relazione alla istanza di permesso di costruire in variante al p.d.c. n. 57/2019 presentata dalla società ricorrente in data 25 gennaio 2022 e assunta al prot. dell'Ente al n. 8438;
nonché per la declaratoria dell'obbligo della Amministrazione comunale di provvedere in merito alla suddetta istanza di permesso di costruire in variante con conseguente conclusione del procedimento mediante la adozione di un provvedimento espresso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2022 il dott. V C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Si controverte dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Caserta in relazione all’istanza di permesso di costruire n. 8438 del 25.1.2022 presentata dalla società ricorrente al fine di adeguare il progetto assentito con permesso di costruire n. 57/2019 al parere dei Vigili del Fuoco emesso con nota prot. n. 6513 del 6.5.2020, nonché in conformità alla sentenza emessa dal Consiglio di Stato n. 8370/2021.

All’uopo la società ricorrente, in ragione di una breve ricostruzione dell’iter procedimentale che ha caratterizzato l’intervento per il quale è stata proposta la domanda in epigrafe, premette che:

- tale intervento ricade nelle aree del PUA nord di via Giovanni Falcone – Caserta, approvato con destinazione commerciale-direzionale con delibera di G.C. n. 208 del 23.3.2005 prot. 43990 e successiva convenzione del 12.5.2014, repertorio n. 21161 e risulta suddiviso in 3 U.M.I. ed il lotto L.3.2-D/E, oggetto di intervento, ricade nella U.M.I. 3, per il quale sono stati rilasciati i PP.d.CC. di seguito riportati: a) Permesso di Costruire n. 31 del 22/05/2018;
b) Permesso di Costruire n. 2/2018;
c) Permesso di Costruire n. 56/2018;
d) Permesso di Costruire n. 57/2019;

- con atto notarile del 12 luglio 2019, Rep. n. 37.210, Raccolta n. 19246 veniva anche sottoscritta convenzione urbanistica relativa al piano particolareggiato esecutivo dell’Area D3 ed il cui articolo 17 regola la possibilità di apportare variante per come segue: “La Centro Direzionale Est S.r.l.', è facoltata, in seguito ad approfondimento di futura indagine di mercato e/o di richiesta, ad apportare Variante di progettazione, agli appartamenti dell'edilizia convenzionata, al fine di prevedere appartamenti di dimensioni differenti da quelle già progettate, di più diffusa richiesta e/o di accessibilità economica anche per giovani coppie, mantenendo invariate le caratteristiche costruttive, la cubatura lorda complessiva di edilizia convenzionata ed il prezzo unitario di vendita”;

- successivamente al rilascio del permesso di costruire n. 57/2019 del 14.10.2019 avente ad oggetto "Intervento di cambio d'uso del lotto L.3.2-D/E nell'U.M.I.3 del P.U.A. nord di Via G. Falcone approvato con D.G.C. n. 208/2005 di cui al P.D.C. n. 56/2018, ai sensi della L.R. n. 19/2009 art. 7 c.6 e ss.mm.ii.", si è reso necessario acquisire un nuovo parere di conformità antincendio dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, di variante sia al Parere n. 30289 che al Parere n. 30290 entrambi del 19.11.2015;

- la richiesta di parere veniva avanzata con istanza protocollata al n. 5424 del 6.4.2020, avente ad oggetto l’attività contemplata dal D.P.R. 151/2011, e il Comando Provinciale dei VV.F., con nota prot. 6513 del 6.5.2020, indirizzata all'Ufficio SUAP ed alla C.D.E. srl, esprimeva parere favorevole sulla conformità del progetto alla normativa di prevenzione antincendi contenente talune prescrizioni tassativamente indicate;

- in seguito al citato parere di conformità antincendio si rendeva necessario apportare

modeste varianti all'U.M.I. 3 comprendente il lotto L.3.2-D/E, costituito da tre edifici di cui uno da destinare ad Edilizia Convenzionata, e precisamente quello ubicato nel lato nord/est del lotto e due edifici, ubicati lungo gli altri tre lati, aventi la destinazione d'uso ad edilizia direzionale, oltre ad un locale commerciale a quota +2,90 mt.;

- dette varianti, connesse al rilascio del nuovo parere di conformità antincendio, sono localizzate alle scale, agli ascensori ed al piano autorimessa, già assentiti e sono così individuate: e descritte nella relazione tecnica del progetto di variante al p.d.c. n. 57/19 (ex tav. RT.01 – pagg. 3 e 4) “piccoli lavori di adattamento al vano scala - ascensore e piano autorimessa, già regolarmente tutti assentiti con i menzionati pp.d.c. n. 56/2018 e n. 57/2019 e precisamente (omissis)”;

- in relazione a tali modeste varianti la società ricorrente presentava in data 25.1.2022 istanza di permesso di costruire assunta al prot. n. 8438, con relativi allegati tecnici e progettuali, che dimostrano che le modifiche necessarie ad adeguare l’intervento alle prescrizioni imposte dai Vigili del Fuoco rientrano nella sagoma planimetrica dell’edificato e non comportano alcun incremento appezzabile in termini di volumetria ed altezza, con conseguente esclusione dalle ipotesi previste dall’art. 32 del T.U. dell’Edilizia unitamente alla piena assentibilità dell’intervento e la riconducibilità delle variazioni richieste alle ipotesi previste nell’art. 22 del D.P.R. n. 380/2001;

- il Comune di Caserta, in applicazione dell’art. 20, comma 11 del Testo Unico dell’edilizia, avrebbe dovuto concludere il procedimento mediante la adozione di provvedimento espresso entro il termine di giorni 75 dalla presentazione dell’istanza, spirato infruttuosamente in data 10.4.2022, sono tuttavia intervenute richieste di integrazione documentale che avrebbero, in ipotesi, determinato la sospensione del termine assegnato ex lege alla Amministrazione per provvedere sull’istanza di variante.

Tanto premesso parte ricorrente concludeva per la necessità della proposizione della presente azione giudiziaria al fine di sentir dichiarare la illegittimità del silenzio serbato dalla Amministrazione Comunale in relazione alla istanza di permesso di costruire in variante al p.d.c. n. 57/2019 presentata dalla società ricorrente in data 25 gennaio 2022 e assunta al prot. dell’Ente al n. 8438, a tutt’oggi rimasta priva di conclusione, nonché per la declaratoria dell’obbligo della Amministrazione comunale di provvedere in merito alla suddetta istanza di permesso di costruire in variante con conseguente conclusione del procedimento mediante la adozione di un provvedimento espresso, provvedendo, in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione intimata, alla nomina di un Commissario ad acta.

Il Comune di Marcianise si costituiva in giudizio eccependo l’inammissibilità, l’improcedibilità e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.

Alla data della camera di consiglio il ricorso veniva ritenuto in decisione.

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Sul punto, la difesa di parte ricorrente ha depositato in data 7 giugno 2022 istanza con la quale, premesso che l’impugnativa proposta aveva ad oggetto la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con atto esplicito e motivato, attivato con la istanza di permesso di costruire in variante al P.d.C. 57 del 2019, presentata dalla ricorrente in data 25 gennaio 2022 ed assunta al protocollo dell’ente al n. 8438, senza investire il merito delle questioni, non versandosi in ipotesi di impugnativa del silenzio rigetto, prende atto che, in data 19 maggio 2022, la difesa del Comune di Caserta ha depositato il preavviso di diniego n. 56504 del 18/5/2022, ed è pertanto sopravvenuto, sia pure in sede endoprocedimentale, un atto che predetermina il contenuto dell’atto conclusivo del procedimento e pone termine al comportamento omissivo serbato dal Comune di Caserta sulla istanza di variante del 22 gennaio 2022.

Tanto premesso e considerato conseguentemente, con riferimento al provvedimento di preavviso di diniego, depositato in data 19 maggio 2022 dal difensore del Comune di Caserta, il venir meno, allo stato, dell’interesse della società a coltivare il giudizio sul silenzio-inadempimento formatosi sulle istanze del 21 gennaio 2022, dell’8 marzo 2022 e del 15 marzo 2022, parte ricorrente chiede a questa Sezione di dichiarare l’improcedibilità del ricorso proposto avverso il silenzio-inadempimento con integrale compensazione delle spese.

Analogamente, in data 2 luglio 2022, il difensore del Comune di Caserta, preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, nel rinviare ai pregressi scritti difensivi, chiede il passaggio in decisione della causa.

In argomento, secondo condiviso orientamento giurisprudenziale, ritenuto più aderente ai principi generali, e, peraltro, già fatto proprio da questa Sezione, l'emanazione di un atto o provvedimento espresso (sia positivo che negativo) dopo la proposizione del ricorso giurisdizionale contro il silenzio-rifiuto, non può non avere effetti estintivi sulla materia del contendere, in quanto il privato ha ottenuto il risultato al quale mira il giudizio, ossia il superamento della situazione di inerzia procedimentale e di violazione/ elusione dell'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro i termini all'uopo previsto (art. 2 comma 1, l. n. 241 del 1990, nel testo riformulato dalla l. n. 69 del 2009);
nel caso in cui il provvedimento sopravvenuto sia ritenuto illegittimo, per motivi evidentemente diversi dalla mera tardività, il privato deve dunque proporre contro di esso una nuova impugnazione. Invero, lo speciale procedimento disciplinato dall'art. 21 bis, legge Tar deve arrestarsi all'accertamento dell'illegittimità del comportamento inerte, su cui verte il giudizio, per la quale ragione, una volta che, nel corso del giudizio, sia sopravvenuto il provvedimento esplicito dell'Amministrazione, l'accertamento giurisdizionale non può estendersi, nel medesimo procedimento speciale contemplato dall'art. 21 bis, l. Tar, all'illegittimità del provvedimento adottato dall'Amministrazione neppure in vigenza dell'art. 3 comma 6 bis d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in l. 14 maggio 2005 n. 80, che, modificando il testo dell'art. 2 della l. n. 241 del 1990, ha espressamente previsto che "il g.a. può conoscere della fondatezza dell'istanza", ostandovi i limiti derivanti dalla consistenza del potere esercitabile dalla p.a. alla luce dei margini valutativi ad essa spettanti, e la specialità della tutela giurisdizionale e dei poteri accordati al g.a. in materia di inerzia dell'Amministrazione (cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 08/10/2010, n. 18123;
cfr. anche T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 10/07/2012, n.6250);

Pertanto, secondo siffatto orientamento giurisprudenziale che si preferisce, l'adozione da parte dell'Amministrazione di un qualsivoglia provvedimento esplicito in risposta all'istanza dell'interessato (anche non satisfattivo dell'interesse pretensivo fatto valere dal privato, ivi compreso - come nella specie, e secondo valutazione discrezionale dell’interessato - l’atto endoprocedimentale che preannuncia il futuro diniego definitivo), interrompe l'inerzia della P.A. e rende il ricorso avverso il silenzio: a) inammissibile, per carenza originaria d'interesse ad agire se il provvedimento, intervenga prima della proposizione del ricorso medesimo;
b) improcedibile, per carenza sopravvenuta di interesse ad agire, se il provvedimento intervenga nel corso del giudizio, come è accaduto nel caso di specie (cfr., ex multis, T.A.R. Venezia, sez. III, 29 ottobre 2018, n.999, Consiglio di Stato, sez. III, 4 maggio 2018, n.2660, Consiglio di Stato, sez. VI, 10 maggio 2007 n. 2237, Consiglio di Stato, sez. V, 7 maggio 2013, n. 2465).

In definitiva, alla luce di quanto sopra, al Collegio non resta che prendere atto della improcedibilità del ricorso avverso il silenzio per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che l’Amministrazione intimata si è pronunciata in merito.

In ragione della natura di mero rito della pronuncia, sussistono i motivi eccezionali per disporne l’integrale compensazione tra le parti delle spese giudiziali.

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