TAR Lecce, sez. I, sentenza 2019-11-21, n. 201901844
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Pubblicato il 21/11/2019
N. 01844/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01036/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1036 del 2014, proposto da
A B, rappresentata e difesa dall'avvocato G T, con domicilio eletto presso lo studio Ezio Tarantino in Lecce, piazzetta D'Enghien,1;
contro
Comune di Ostuni non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione del 29.01.2014, prot. 7/D, notificata in data 04.02.2014, e di ogni altro atto a questa presupposto, connesso o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 6 novembre 2019 il Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ impugnata l’epigrafata ordinanza di demolizione, per i motivi di seguito sintetizzati:
Falsa applicazione dell’art.31 DPR 380/2001 – difetto di motivazione – eccesso di potere – errore di presupposizione in fatto – difetto di istruttoria.
Il Comune di Ostuni, sebbene intimato, non ha provveduto alla costituzione in giudizio.
Nella pubblica udienza del 6 novembre 2019 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Preliminarmente, si osserva che l’art. 31 del DPR 380/2001 prescrive, ai commi 2 e 3, che: “2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3. 3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita”.
Nella specie, l’ordinanza di demolizione è sufficientemente motivata e reca la descrizione delle opere abusivamente realizzate, peraltro accertate e rilevate nel verbale del Comando la Stazione dei Carabinieri di Ostuni del 9.12.2013 (in particolare: realizzazione di un corpo di fabbrica costituito da un piano rialzato-primo per una superficie complessiva di mq79,00, oltre una veranda esterna di mq79 e altra veranda di superficie di mq 32,00 circa;piano rialzato-primo per mezzo di una scala di connessione interna, di superficie pari a 9mq) con la specificazione che le opere sono state realizzate in totale difformità al permesso di costruire n.4672002, relativamente ad una maggiore superficie e volumetria, in merito a sagoma, dimensioni e conformazione planovolumetrica.
Ne discende l’infondatezza della censura con la quale si censura il deficit motivazionale del provvedimento impugnato.
Peraltro, secondo l’orientamento della giurisprudenza prevalente e condivisa da questo Tribunale, i provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi, sono atti dovuti che non abbisognano di particolare motivazione circa la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, posto che l’esercizio del potere repressivo-sanzionatorio risulta sufficientemente giustificato, quanto al presupposto, dalla mera (oggettiva) descrizione delle opere abusivamente realizzate (in carenza del prescritto titolo edilizio) e dalla assoggettabilità di queste ultime al regime del permesso di costruire, stante la previsione legislativa della conseguente misura sanzionatoria (cfr. ex multis, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 05/03/2018, n. 367;T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 29/03/2018, n. 524;T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 15/10/2018, n. 1507;T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 12/11/2018, n. 1656;T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 04/02/2019, n. 171).
Con riferimento all’assoggettabilità delle verande in questione al permesso di costruire, in accordo a condivisibile giurisprudenza, “gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime della concessione edilizia (oggi permesso di costruire) soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono;tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite” (T.A.R. Napoli, Sez. IV, n. 754/2016)» (T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione III, 11/03/2019, n. 413), sicché, nella fattispecie concreta, si è - chiaramente - in presenza di opere edilizie (due verande di superficie rispettiva di mq 79 e 32) che, per le non trascurabili dimensioni delle stesse, oltre che per le modalità costruttive, sono tali da arrecare una visibile alterazione all'edificio e non possono ritenersi sottratte al permesso di costruire.
Del tutto irrilevante è la circostanza che il piano sia o meno interrato, dato che la contestazione investe il piano rialzato.
In ogni caso la valenza fidefacente del verbale dei Carabinieri di Ostuni, posto a base del provvedimento impugnato, risulta sufficiente a fondare la legittimità dell’atto impugnato quanto alla consistenza delle opere abusive.
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Nulla per le spese in assenza di costituzione dell’Amministrazione intimata.