TAR Napoli, sez. V, sentenza 2020-04-15, n. 202001376
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Pubblicato il 15/04/2020
N. 01376/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02280/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2280 del 2018, proposto da
Associazione Coldiretti Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Morcone, via Roma 114/116;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa Lucia 81;
Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Iele in Napoli, via Lucci n. 137;
Comune di Sassinoro, Arpac, Ato Calore Irpino, Ato Rifiuti Benevento non costituiti in giudizio;
Asl Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Concetta Tedesco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Benevento, via P. Mascellaro 1;
Autorita' di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno di Caserta, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;
nei confronti
New Vision S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, corso Garibaldi 103;
per l'annullamento
PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA di tutti gli atti, pareri e provvedimenti con cui la New Vision s.r.l. è stata autorizzata a realizzare e gestire un impianto di messa in riserva, trattamento e recupero rifiuti per la produzione di compost in Contrada Pianelle di Sassinoro (BN)e nello specifico : autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Campania con decreto dirigenziale dell'8 marzo 2018, Direzione Generale 17, UOD/SAFF 6;verbali della conferenza di servizi ivi richiamati;decreto dirigenziale n. 127 del 26 ottobre 2017 della Regione Campania, con cui la Regione ha stabilito di ritenere non necessaria la procedura di VIA; verbali della commissione di VIA ivi richiamati;assensi e pareri favorevoli oggetto di impugnativa nei motivi di ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di Provincia di Benevento e di Asl Benevento e di Autorità' di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno di Caserta e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di New Vision S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2020 la dott.ssa D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, notificato in data 7 maggio 2018 alla Regione Campania e agli altri enti evocati in giudizio come parti resistenti, in quanto chiamati a partecipare alla conferenza di servizi all’esito della quale è stata adottata l’autorizzazione unica da parte della Regione Campania con decreto dirigenziale dell'8 marzo 2018, Direzione Generale 17, UOD/SAFF 6, con cui la New Vision s.r.l. è stata autorizzata a realizzare e gestire un impianto di messa in riserva, trattamento e recupero rifiuti per la produzione di compost in Contrada Pianelle di Sassinoro, l’Associazione Coldiretti Campania ha impugnato detta autorizzazione unica nonché i relativi atti presupposti in epigrafe indicati e segnatamente i verbali della conferenza di servizi ivi richiamati, il decreto dirigenziale n. 127 del 26 ottobre 2017 della Regione Campania, con cui la Regione aveva stabilito di ritenere non necessaria la procedura di VIA, i verbali della commissione di VIA ivi richiamati, gli assensi e pareri favorevoli.
1.1. Il ricorso è stato successivamente depositato in data 6 giugno 2018.
2. L’associazione ricorrente, assumendo in punto di fatto che lo stabilimento in cui dovrebbe essere realizzata l’attività oggetto del decreto gravato si troverebbe all’interno del PIP sito in Contrada Pianelle di Sassinoro distante circa 30 Km da Benevento, in linea d’aria, ubicato tra la Valle del Tammaro e il Massiccio del Matese, a pochi metri dal confine con il territorio del Comune di Morcone, Santa Croce del Sannio e Campolattaro, in un’area in cui sono insediate molteplici attività produttive e abitative, nonché che la zona del Comune di Morcone posta a ridosso del PIP ricadrebbe all’interno del sito Natura2000 SIC IT8020001,“Alta Valle del Fiume Tammaro”, e che pertanto le attività agricole svolte dagli associati avevano sempre puntato sulla genuinità e verginità della zona oggi interessata dal progetto impugnato, ha articolato, in sette motivi di ricorso, le seguenti censure avverso gli atti oggetto di impugnativa:
1) Illegittimità dei provvedimenti impugnati per mancanza e mancata dimostrazione della disponibilità giuridica dell’opificio;
2) Violazione dell’art.197 del D.Lgs.152/2006. Violazione dell’art.79 delle NTA del PTCP;
3) Carenza di legittimità istruttoria;
4) Violazione di legge (art. 23 d. lgs. 334/99 e s.m.i) per mancata consultazione della popolazione nel procedimento di VIA diretto alla realizzazione di una nuova infrastruttura o insediamento in prossimità a impresa a rischio di incidente rilevante;
5) Violazione di legge. Artt. 8 e 9, allegato 2, punto 7.2 d. lgs. 36/03. Art. 3 (a), art. 5 (b) e (c) Direttiva 2011/92 e art. 4.4. lett. (b) d.lgs. n. 152/06. Mancato accertamento del livello della falda e incongruenza del monitoraggio attuato e previsto. Violazione di legge. Art. 191 TFUE, artt. 3 ter e 178 (d) dlgs. n. 152/06. Violazione dei principi di prevenzione e precauzione.
Eccesso di potere per mancata analisi e valutazione dell’impatto sanitario ed ambientale;
6) Carenza di motivazione giudizio non assoggettabilità a VIA;
7) Violazione di legge (art. 22, comma 3 e all. VII, n. 2) e difetto di istruttoria. Mancata valutazione dell’opzione zero e delle alternative.
3. Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Autorità di Bacino, con una memoria di mero stile, la A.S.L. di Benevento che ha dedotto in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva, la Provincia di Benevento che ha per contro concluso per l’accoglimento del ricorso, essendo stato tra l’altro disatteso il proprio parere sfavorevole in merito al rilascio dell’autorizzazione de qua, e la Regione Campania che ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dell’associazione ricorrente, per non essere la stessa ente esponenziale degli interessi locali, né degli interessi ambientalistici, e per non essere munita di legittimazione in base al criterio della vicinitas e concluso in ogni caso nel merito per il rigetto del ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 3 luglio 2018, fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, la difesa di parte ricorrente ha richiesto la cancellazione della causa dal ruolo.
5. In data 16 luglio 2018 l’associazione ricorrente ha depositato copia della notifica via Pec del ricorso alla controinteressata New Vision s.r.l., avvenuta in data 4 luglio 2018.
6. In data 27 novembre 2018 si è costituita la New Vision s.r.l. eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, perché notificato, in qualità di controinteressata necessaria, solo il 4 luglio 2018, ovvero ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni prescritto dall’art. 41 c.p.a. .
7. In vista dell’udienza di discussione del ricorso, fissata per la data del 25 febbraio 2020 unitamente a quella dei ricorsi connessi R.G. 1127/2018 e R.G. 2018/1766, proposti avvero i medesimi atti oggetto del presente giudizio rispettivamente dal Comune di Sassinoro e dal Comune di Morcone, la New Vision s.r.l. e la Regione Campania hanno richiesto rinvio, in considerazione del tardivo deposito della verificazione disposta in tali giudizi connessi, al fine di potere replicare anche con note tecniche, alle conclusioni del verificatore.
8. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 25 febbraio 2020.
9. In via preliminare vi è da evidenziare come non ricorrano i presupposti per il richiesto rinvio, in considerazione del rilievo che, avuto riguardo alle eccezioni preliminari articolate dalle parti, ed in particolare all’eccezione sollevata da parte della controinteressata New Vision s.r.l., alcuna verificazione è stata disposta nel giudizio de quo, in relazione al quale peraltro parte ricorrente ha rinunciato anche all’istanza cautelare, nonché alla proposizione del ricorso per motivi aggiunti, pure preannunciati all’udienza dell’8 gennaio 20219.
9.1. Pertanto nonostante l’indubbia connessione fra il ricorso de quo ed i ricorsi 1127/2018 e R.G. 2018/1766, per ragioni di celerità processuale il presente giudizio può essere deciso, avuto riguardo all’eccezione preliminare avanzata dalla New Vision s.r.l., senza disporre alcuna riunione con tali giudizi, non essendovi alcun rischio di contraddittorietà di giudicati.
Ed invero in relazione a tali ricorsi connessi, avuto riguardo all’istanza proveniente sia dalla controinteressata New Vision s.r.l. che dalla Regione, si è dato seguito al richiesto rinvio, in considerazione del tardivo deposito della relazione ad opera del verificatore, al fine di assicurare il giusto contraddittorio, anche di tipo tecnico, sulle conclusioni del verificatore - nel rispetto dei principi di cui all’art. 24 e 111 Cost. - la cui violazione espone, come noto, ad annullamento con rinvio le decisioni del Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., per cui la sentenza emessa in violazione del principio del contraddittorio deve intendersi inutiliter data .
9.2. Pertanto mentre i ricorsi R.G. 1127/2018 e R.G. 2018/1766 andranno decisi nel merito, l’odierno ricorso è maturo per la decisione, alla luce dell’eccezione preliminare formulata dalla New Vision s.r.l., da ritenersi fondata.
10. Infatti il presente ricorso è stato notificato alla New Vision s.r.l., unica controinteressata in senso formale e sostanziale, soltanto in data 4 luglio 2018, ovvero irritualmente dopo il deposito del ricorso, avvenuto in data 6 giugno 2018, a fronte della notifica alle parti resistenti avvenuta in data 7 maggio 2018, ovvero ben cinquantotto giorni prima.
10.1. Al riguardo vi è da evidenziare in primo luogo che parte ricorrente, disattendendo all’onere di allegazione, da intendersi distinto rispetto all’onere probatorio, nulla ha dedotto in ricorso in ordine alla data di conoscenza del decreto oggetto di impugnativa - adottato in data 8 marzo 2018 - non allegata neppure dopo l’eccezione formulata dalla controinteressata, rispetto alla quale parte ricorrente non ha formulato alcuna successiva difesa.
Detto onere di allegazione è infatti prescritto dall’art. 40 c.p.a., in base al quale il ricorso deve contenere “b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza”, per cui anche in difetto di notifica o della pubblicazione del provvedimento è onere della parte ricorrente indicare la data di avvenuta conoscenza del provvedimento impugnato, onde consentire l’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine per impugnare, in presenza di un giudizio, come quello impugnatorio, soggetto ad un rigido termine di decadenza.
10.2. Peraltro l’avvenuta conoscenza del decreto oggetto di impugnativa non può che ritenersi antecedente alla data di notifica del ricorso de quo alle parti resistenti, avvenuta, come detto, in data 7 maggio 2108, per cui la notifica avvenuta alla controinteressata soltanto in data 4 luglio 2018, peraltro del tutto irritualmente dopo il deposito del ricorso, non può che ritenersi tardiva.
Infatti il codice del processo amministrativo detta una rigida scansione procedimentale, prevendendo all’art. 41 che “ Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge ” e all’art. 45 comma 1 che “ Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario. .”.
10.3. Pertanto la notifica del ricorso all’unico controinteressato non può che avvenire entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla conoscenza dell’atto oggetto di impugnativa - conoscenza da allegarsi - e comunque prima del deposito del ricorso, potendosi per contro disporre l’integrazione del contraddittorio ad opera del giudice, dopo il deposito del ricorso, solo nei confronti degli ulteriori controinteressati, come chiaramente evincibile dal disposto dell’art. 49 c.p.a. per il quale “ Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri ”.
Nell’ipotesi di specie, per contro, parte ricorrente:
a) ha omesso di indicare nell’epigrafe ed anche nel corpo del ricorso la data di conoscenza del decreto impugnato, adottato l’8 marzo 2018, disattendendo al riguardo all’onere di allegazione rigidamente prescritto dall’art. 40 c.p.a. (cfr in relazione alla necessità dell’assolvimento di detto onere di allegazione cfr. la sentenza di questa Sezione del 23/08/2019 n. 04398 in cui si distingue fra onere di allegazione gravante sul ricorrente ed onere probatorio di segno contrario gravante sulle controparti, per cui solo una volta che il ricorrente abbia assolto al proprio onere di allegazione sulla tempestività del ricorso può sorgere l’onere probatorio di segno contrario, in ordine alla previa conoscenza dell’atto impugnato, a carico delle controparti;più in generale in ordine alla distinzione fra onere di allegazione ed onere probatorio e alla sua distribuzione sulle parti processuali cfr per tutte l’illuminante arresto giurisprudenziali delle S.U. di cui alla sentenza 30/10/2001 n° 13533 in tema di inadempimento delle obbligazioni);
b) ha notificato il ricorso alla controinteressata dopo il decorso di ben 58 giorni rispetto alla data apposta al ricorso e alla sua notifica alle parti resistenti, certamente successiva rispetto all’avvenuta conoscenza dell’atto impugnato, e dopo il deposito del ricorso, avvenuto in data 6 giugno 2018, con conseguente inammissibile inversione degli oneri, quali rispettivamente previsti degli artt. 41 e 45 c.p.a.;
c) nulla ha replicato in ordine all’eccezione sollevata dalla controinteressata, ammettendo di fatto l’intempestività della notifica, avuto riguardo all’onere di contestazione gravante sulle parti ex art. 64 c.p.a., per cui possono darsi per provati i fatti non contestati.
10.4. Vi è da osservare come per la giurisprudenza “Ai fini della corretta introduzione di un giudizio amministrativo, la presenza di un controinteressato formale richiede che il ricorso sia notificato anche a quest'ultimo trattandosi di un onere minimo imprescindibile per la stessa costituzione del rapporto processuale” (T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, 04/10/2018, n. 2035); pertanto l’instaurazione del rapporto processuale, da riconnettersi al deposito del ricorso, non può che essere successiva alla notifica del ricorso medesimo alle parti necessarie ex art. 41 c.p.a., ovvero all’Amministrazione resistente e almeno uno dei controinteressati o all’unico controinteressato, da effettuare nel termine decadenziale di sessanta giorni dalla conoscenza dell’atto impugnato.
10.5. Parte ricorrente inoltre, come detto, alcuna difesa ha spiegato rispetto all’eccezione di inammissibilità avanzata dalla controinteressata, non avendo depositato alcuna memoria difensiva dopo la notifica del ricorso;né ha, a fronte di detta eccezione, dedotto alcunché in ordine ad un eventuale rimessione in termini.
Pertanto la tardività della notifica del ricorso alla controinteressata deve intendersi provata anche alla luce del principio di non contestazione, claris verbis evincibile dalla lettera dell’art. 64, comma 2, c.p.a. .
Ed invero secondo la costante giurisprudenza in materia “Nel processo amministrativo, giusta il principio di non contestazione, di cui all'art. 64, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), si possono dare per acquisiti i fatti non contestati” (Cons. Stato Sez. VI Sent., 23/10/2015, n. 4877, di riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Latina, n. 669/2012 ;in senso analogo Cons. Stato Sez. IV Sent., 27/01/2015, n. 345 secondo cui “Con l'art. 64, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) è stato accolto nel processo amministrativo, come già nel codice di procedura civile, il principio di non contestazione, da cui derivano, per la parte costituita in primo grado, che non abbia svolto attività difensiva in tale grado, talune preclusioni a contestare in appello i fatti non specificamente contestati che la sentenza abbia posto a fondamento della decisione” di conferma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. I bis, n. 2028/2014).
11. Il ricorso pertanto non può che essere dichiarato irricevibile – qualificazione questa da preferirsi nell’ipotesi di notifica tardiva, rispetto a quella di inammissibilità, configurabile nell’ipotesi di omessa notifica al controinteressato - dovendo ritenersi notificato all’unico controinteressato in senso formale e sostanziale oltre il termine di rito di sessanta giorni dalla conoscenza dell’atto impugnato ed essendo stato comunque notificato al controinteressato dopo il deposito del ricorso medesimo.
12. Ed invero secondo la costante giurisprudenza il controinteressato è quel soggetto titolare di una posizione giuridica, omogenea ma opposta a quella del ricorrente, consistente in una posizione di vantaggio arrecatagli dall'attività amministrativa e la notifica ad almeno un controinteressato è condizione di ammissibilità del ricorso ex art. 41, comma 2, c.p.a. Il controinteressato deve essere nominativamente indicato nel provvedimento o facilmente individuabile in base all'atto gravato (T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 28/01/2019, n. 1051).
Pertanto, se il ricorso non è stato ritualmente e tempestivamente notificato ad almeno un controinteressato ne deriva l'inammissibilità, non essendo consentito al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio in tale ipotesi, né di disporre l'intervento iussu iudicis ex art. 51 c.p.a. (D.Lgs. 104/2010), non potendo supplirsi ad errori, omissioni o carenze del ricorrente (T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, 28/09/2018, n. 9632).
Infatti nel giudizio amministrativo il ricorrente è esonerato dall’onere di tempestiva notifica del ricorso al controinteressato solo laddove lo stesso non sia facilmente identificabile dall’atto oggetto di impugnativa e sia pertanto controinteressato solo in senso sostanziale (T.A.R. Lazio Roma Sez. II Sent. 28/01/2015, n. 1491 secondo cui “Nel giudizio amministrativo, se la parte ricorrente può essere onerata di una tempestiva notifica ove senza alcuna incombenza ulteriore sia in grado di individuare con immediatezza il soggetto o i soggetti titolari dell'interesse legittimo contrapposto, ai quali, quindi, risulterebbe sottratto, a seguito dell'accoglimento del ricorso e dell'annullamento dell'atto, il bene della vita conseguito per effetto dell'azione amministrativa contestata in sede giurisdizionale, non è parimenti ipotizzabile che possa essere onerata, a pena di decadenza dall'azione, di una tempestiva notificazione nel ristretto termine di legge ove il controinteressato o i controinteressati non siano immediatamente individuati nell'atto impugnato”).
Nell’ipotesi di specie per contro è indubbio che la New Vision s.r.l., ovvero la società in favore della quale è stata rilasciata l’autorizzazione unica oggetto di impugnativa, ai fini della realizzazione dell’impianto di cui è causa, fosse l’unico soggetto controinteressato non solo in senso sostanziale, ma anche in senso formale, essendo la stessa specificatamente individuata nell’atto impugnato, oltre che negli atti presupposti (cfr ex multis Cons. Stato Sez. V, 11/06/2019, n. 3911 secondo cui “Nel processo amministrativo la nozione di controinteressato al ricorso si fonda sulla simultanea sussistenza di due elementi: a) quello formale, rappresentato dalla contemplazione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato, tale da consentirne alla parte ricorrente l'agevole individuazione;b) quello sostanziale, derivante dall'esistenza in capo a tale soggetto di un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere attraverso l'azione impugnatoria, e cioè di un interesse al mantenimento della situazione esistente, messa in forse dal ricorso avversario, fonte di una posizione qualificata meritevole di tutela conservativa”).
13. Sussistono nondimeno eccezionali e gravi ragioni, avuto riguardo al carattere meramente procedimentale della decisione, per compensare fra tutte le parti le spese di lite.