TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2015-03-02, n. 201503517

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2015-03-02, n. 201503517
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201503517
Data del deposito : 2 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00629/2014 REG.RIC.

N. 03517/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00629/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 629 del 2014, proposto da:
NA IA ND, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Orlando, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;



contro

Ministero della Giustizia;



per l'ottemperanza

al decreto della Corte d'appello di Roma – sez. equa riparazione - su procedimento n. 54110/2007

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il decreto della Corte di appello di Roma, Sezione equa riparazione reso sul procedimento n. 54110/2007 il Ministero della Giustizia è stato condannato ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89 ("Legge Pinto") a corrispondere a favore della ricorrente la somma di €. 6.000,00, oltre agli interessi dalla domanda fino al soddisfo (nonché alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in €. 1.000,00 oltre spese 12% , IVA e CNPA, da distrarsi a favore del difensore dichiaratasi antistatario).

Con il ricorso in esame, proposto ex art. 112 e 114 c.p.a. la parte ricorrente agisce in giudizio, lamentando la mancata corresponsione delle somme ad essa spettanti e pertanto e chiede che sia dichiarato l'obbligo del Ministero della Giustizia di provvedere al pagamento delle somme alla stessa dovute in forza del titolo giudiziario, con contestuale nomina di un commissario ad acta, per il caso di permanente inerzia da parte dell'Amministrazione; chiede altresì che il Ministero della Giustizia sia condannato ai sensi dell’art. 114, comma 4 lett. e), del c.p.a., al pagamento in conseguenza della perdurante violazione ed inosservanza del debito da tempo scaduto di una somma ; con vittoria di spese.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che resiste solo formalmente.

Alla camera di consiglio del 29.10.2014 la causa è trattenuta in decisione.

Sussistono tutti i presupposti per l’accoglimento del ricorso in esame notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato in data 8.1.2014 e depositato entro i successivi 15 giorni nella Segreteria del Tar. Il provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l'esecuzione, passato in giudicato alla data del 31.10.2012 (come da attestazione della Cancelleria allegata) è stato notificato in data 29.9.2011 presso la sede reale dell’amministrazione intimata, munito di formula esecutiva in osservanza dell'art. 14 del D.L. 31.12.1996, n. 669 conv. in L. n. 30 del 1997 (nel senso che la "notificazione del titolo esecutivo" sia necessaria anche nel giudizio di ottemperanza, vedi da ultimo T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, 05.12.2014, n. 2099; T.AR. Sicilia-Palermo, Sez. III 13.7.2011, n. 1361, Cons. Stato Sez. IV, 12.5.2008, n. 2160) ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (T.A.R. Lazio Roma Sez. I, 23.10.2014, n. 10673; Cons. Stato, Sez. IV, 13.6.13, n. 3293; T.A.R. Lazio, I, 10127/12).

Ciononostante l’amministrazione non ha provveduto a corrispondere alla parte ricorrente le somme alla stessa dovute e la situazione di inottemperanza persiste a tutt’oggi, senza che l'Amministrazione abbia fornito alcuna giustificazione al riguardo.

Il

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