TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2022-02-25, n. 202201303

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2022-02-25, n. 202201303
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202201303
Data del deposito : 25 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/02/2022

N. 01303/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04770/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4770 del 2020, proposto da
Condominio c.so Umberto I n. 131 Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per

l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto V.G. n.r.g. 2918/2019, cron. n. 279/2020, emesso dalla Corte di Appello di Napoli- in data 17/12/2019, depositato il 4/02/2020, avente ad oggetto equa riparazione ex lege 89/2001.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 il dott. Francesco Gaudieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 – Parte ricorrente agisce per l’ottemperanza al decreto in epigrafe indicato.

2 – Si è costituita in giudizio con atto di mero stile l’intimata amministrazione ministeriale.

3 – Alla camera di consiglio del 23.02.2022 il ricorso è transitato in decisione, previo avviso, reso a verbale di udienza, ex art. 73 co. 3 c.p.a. di un possibile profilo di inammissibilità per omesso deposito dell’attestazione di passaggio in giudicato del decreto ottemperando all’atto del deposito del ricorso (nella specie : depositato soltanto in data 26.1.2022).

4 - Per il combinato disposto degli artt. 112, secondo comma, lett. c) c.p.a. ("2. L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: .... c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato") e 114, comma 2 c.p.a. ("2. Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo

passaggio in giudicato"), impone alla parte ricorrente di comprovare ritualmente l'avvenuto passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l'ottemperanza.

Secondo consolidata giurisprudenza, l'aggettivo "eventuale" deve intendersi relativo all'ottemperanza dei soli provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, anche se non passati in giudicato, di cui fa menzione l'art. 112, co. 2, lett. b) dello stesso codice (T.A.R. Lombardia, 9 luglio 2018, n. 1667;
T.A.R. Campania, sez. IV, 6 febbraio 2013, n. 729;
Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2015, n. 5645).

In forza delle disposizioni richiamate è dunque onere di parte ricorrente fornire la prova del passaggio in giudicato del provvedimento del giudice ordinario per la cui ottemperanza ricorre (Cons. Stato, sez. VI, 28 dicembre 2011, n. 6905).

Segnatamente, la dimostrazione della definitività del provvedimento giurisdizionale di condanna dell’amministrazione costituisce presupposto processuale di ammissibilità del giudizio di ottemperanza che, in quanto tale, è rilevabile d’ufficio.

Né può ritenersi che il deposito successivo valga a sanare la richiamata causa di inammissibilità, considerato che il passaggio in giudicato del titolo giudiziale in executivis - attesa la sua natura di condizione dell'azione di ottemperanza – deve essere comprovato già all'atto dell'instaurazione del relativo giudizio.

Da quanto precede il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5 – L’esito in rito e le particolarità delle questioni giustificano la compensazione delle spese di lite.

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