TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2022-12-22, n. 202217269

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2022-12-22, n. 202217269
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202217269
Data del deposito : 22 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/12/2022

N. 17269/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05807/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SNTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5807 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
R A, E A, G A, C A, S B, R C, Antonio D'Elia, P D S, M G D B, L D S, M D T M, I F, A F, B F, G G, A G, E J, R M, F N, T E O, A O, L P, C P, F P, G P, G R, R S, S S, E S, E S, L T, C T, G V B, N V, M V, rappresentati e difesi dagli avvocati M C, M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



Scuole paritarie punteggio e requisito di ammissione

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2022 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l’annullamento della nota del Ministero dell’istruzione n. 10301 del 31.3.2021 rubricata “indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA. Indizione dei concorsi dell’anno scolastico 2020-21 –Graduatorie a.s. 2021-2022” nella parte in cui, invitando gli Uffici Scolastici Regionali ad indire i concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell’area A e B, ai sensi dell’art. 554 del D.L.gs. n. 297/1994 e dell’O.M. n. 21 del 23.02.2009, fa implicito rinvio: - ai requisiti di ammissione di cui all’art. 2 di quest’ultima O.M. n. 21/2009 ove si computa unicamente il servizio effettivo prestato presso le scuole statali; - alla tabella di valutazione dei titoli allegata alla medesima O.M. n. 21/2009 e, in particolare, alla nota n. 4 della tabella di valutazione dei titoli, secondo la quale “Qualora il servizio sia stato prestato in scuole 4 secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà”, nonché gli ulteriori atti indicati in ricorso.

2. A prescindere dai consistenti vizi processuali e in applicazione del criterio della ragione più liquida il ricorso deve essere rigettato.

I ricorrenti impugnano i provvedimenti indicati in epigrafe nella parte in cui si prevede che il servizio prestato in scuole pareggiate o parificate è ridotto della metà.

Il ricorso non può trovare accoglimento, come da orientamento del Tar (si veda da ultimo sentenza n. 11913 del 19 settembre 2022, nonché Cons. Stato n. 3232 del 2022).

Il decreto legge n. 255 del 2001, convertito in l. 20 agosto 2001 n. 333, all’articolo 2, comma 2, prevede espressamente che: “ nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale già inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l’inserimento per la prima volta è graduato, nell’ambito del proprio scaglione in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni (…) I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie (di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62) sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali ”.

La lettura della disposizione è chiara nel riferire la sua portata applicativa unicamente alle graduatorie permanenti ivi disciplinate e a una specifica categoria di soggetti, rivestendo pertanto carattere eccezionale tale per cui deve ritenersi di stretta interpretazione e dunque tutt’altro che fondativa –come sostengono i ricorrenti- di un principio di pari-ordinazione dell’attività di insegnamento svolta presso istituti statali e istituti paritari.

Sul punto si rinvia alla costante giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, secondo cui la disposizione è insuscettibile di essere applicata "estensivamente o analogicamente" (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25226 e sentenza 11 dicembre 2019, n. 32386; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenze 4 novembre 2020, n. 6796, n. 6797, n. 6798 e n. 6799; 27 luglio 2020, n. 4770; 28 aprile 2020, n. 2717; 11 febbraio 2011, n. 906; decisione 7 gennaio 2008, n. 6; sezione quarta, decisioni 22 giugno 2004, n. 4382 e 25 marzo 2004, n. 1607; sezione sesta, decisione 9 maggio 2002, n. 2517.

Quanto poi alla sostenuta violazione dell’art. 33 Cost., v’è da rilevare che la norma costituzionale impone al legislatore di assicurare alle scuole paritarie piena libertà di insegnamento e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali, ma ciò non implica anche una equiparazione piena della disciplina relativa al rapporto di lavoro dei docenti (cfr da ultimo Consiglio di Stato, 8 agosto 2022 n. 6992 che richiama Cons. Stato nn. 4016/2021; 3939/2021), che anzi presenta delle proprie peculiarità rivendicate in ragione proprio di siffatta libertà di insegnamento.

A tal fine è sufficiente richiamare la sentenza (30 luglio 2021 n. 180) con cui la Corte costituzionale ha di recente rimarcato le differenze tuttora esistenti nella disciplina del reclutamento del personale docente e del rapporto di lavoro tra scuole statali e scuole paritarie, concludendo per la legittimità della previsione di cui all’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, che come sopra rilevato (punto 2.4) esclude il riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio di insegnamento non di ruolo prestato presso le scuole paritarie.

Si legge nella pronuncia richiamata: “ …solo gli istituti scolastici pareggiati, ormai definitivamente superati dall'ordinamento scolastico (art. 1-bis del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, recante "Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità", convertito, con modificazioni, nella L. 3 febbraio 2006, n. 27), dovevano garantire che il numero e il tipo delle cattedre fossero uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali e che le

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