TAR Trieste, sez. I, sentenza 2024-07-24, n. 202400270

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2024-07-24, n. 202400270
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202400270
Data del deposito : 24 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2024

N. 00270/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00141/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 141 del 2024, proposto da
T S s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentata e difesa dagli avvocati E A e M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Fontanafredda, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

FVG Servizi Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Longo e Sergio Antoniazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Coop Noncello - Società Cooperativa Sociale - Impresa Sociale – Onlus, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della Determinazione del Comune di Fontanafredda n. 248 del 28 marzo 2024, notificata nella medesima data, avente ad oggetto “Revoca, in via di autotutela come previsto dall''art. 21 della Legge 241/1990, dell''aggiudicazione alla ditta TI SERVICE SRL di Cordenons (PN) per l''affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali e del servizio di custodia locali edificio Ca'' Anselmi, e contestuale aggiudicazione del medesimo servizio alla ditta FVG SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di Pordenone”, nonché di ogni altro atto anche non conosciuto collegato, connesso, presupposto, antecedente e successivo;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fontanafredda e della FVG Servizi Società Cooperativa Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2024 la dott.ssa M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 26 aprile 2024 e depositato il 30 aprile 2024, la società T S s.r.l. ha impugnato, invocandone l’annullamento, la determinazione del Responsabile dell’Area 2 – Servizi Territoriali del Comune di Fontanafredda n. 248 del 28 marzo 2024 avente ad oggetto “Revoca, in via di autotutela come previsto dall'art. 21 della Legge 241/1990, dell'aggiudicazione alla ditta TI SERVICE SRL di Cordenons (PN) per l'affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali e del servizio di custodia locali edificio Ca' Anselmi, e contestuale aggiudicazione del medesimo servizio alla ditta FVG SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di Pordenone”, denunciandone l’illegittimità per:

1. “Violazione dell’articolo 7 della legge 241 del 1990”;

2. “ Violazione dell’articolo 21 e dell’articolo 21 quinquies della legge 241 del 1990. Violazione dell’articolo 3 della legge 241 del 1990. Violazione del principio di autotutela. Eccesso di potere per motivazione contraddittoria. Eccesso di potere per sviamento. Eccesso di potere per erroneità della motivazione”;

3. “Violazione dell’articolo 21 nonies della legge 241 del 1990. Violazione articolo 3 della legge 241 del 1990. Violazione dell’articolo 7 della legge 241 del 1990. Violazione del principio dell’autotutela. Violazione dei principi generali del diritto in materia di annullamento in autotutela di un atto amministrativo. Eccesso di potere per inesistenza di concrete ragioni di interesse pubblico - Difetto di istruttoria- Omessa valutazione della posizione del privato – Sviamento”;

4. “Violazione articoli 1362 e seguenti del codice civile. Violazione articolo 3 legge 241 del 1990. Violazione dell’articolo 50 e dell’articolo 61 del decreto legislativo 36 del 2023. Violazione del principio dell’affidamento. Violazione del principio del favor partecipationis. Violazione del principio di risultato”.

La controinteressata FVG Servizi società cooperativa sociale si è costituita in giudizio per resistere al ricorso ex adverso proposto e contestarne la fondatezza.

Il Comune di Fontanafredda, costituito con memoria di stile - dopo avere preannunciato nel corso dell’udienza camerale del 9 maggio 2024 l’intenzione di annullare, in autotutela, il provvedimento gravato - in prossimità della celebrazione della successiva udienza camerale del 23 maggio 2024, cui era stata rinviata la trattazione dell’istanza cautelare, ha dimesso agli atti di giudizio copia della determinazione del Responsabile dell’Area 2 – Servizi Territoriali n. 385 in data 22 maggio 2024, con cui è stata, per l’appunto, caducata in via amministrativa la determinazione qui impugnata dalla società T S s.r.l., nonché confermata l’aggiudicazione a favore della società medesima del servizio di pulizia degli edifici comunali e del servizio di custodia locali edificio Ca' Anselmi alle condizioni indicate negli atti di gara.

Alla luce della sopravvenienza provvedimentale, sia la ricorrente che il Comune intimato hanno dichiarato durante l’udienza la cessazione della materia del contendere e invocato la relativa declaratoria, instando, tuttavia, la prima per il beneficio delle spese di lite e il secondo per la loro compensazione. La FVG Servizi società cooperativa sociale ha preannunciato, invece, l’intenzione di gravare il provvedimento da ultimo emesso dall’Amministrazione comunale.

All’esito dell’udienza stessa il Tribunale, pronunciandosi sulla sola istanza incidentale di sospensione del provvedimento gravato proposta da T S s.r.l. “al fine di mantenere integre in ogni giudizio, pendente o instaurando, le prerogative di difesa di tutte le parti coinvolte”, l’ha respinta per assenza di periculum in ragione dell’intervenuto annullamento in via amministrativa del provvedimento opposto, fissando per la trattazione del ricorso l’udienza pubblica dell’11 luglio 2024 (ordinanza cautelare n. 38/2024), in vista della quale il Comune intimato ha ribadito, con breve memoria, la cessazione della materia del contendere ed invocato la relativa declaratoria.

Celebrata l’udienza - nel corso della quale la società ricorrente e il Comune hanno ribadito le conclusioni già rassegnate in occasione della camera di consiglio del 23 maggio 2024 e la FVG Servizi si è richiamata agli assunti svolti nella memoria di costituzione – l’affare è stato introitato per essere deciso.

Le esigenze che avevano indotto il Tribunale a soprassedere dal definire il giudizio in esito all’udienza camerale da ultimo indicata sono venute meno nel presente grado di giudizio, atteso che, nelle more, la FVG Servizi ha proposto il preannunciato ricorso, contraddistinto dal n. R.G. 218/2024, avverso la determinazione del Responsabile dell’Area 2 – Servizi Territoriali n. 385 in data 22 maggio 2024 e il relativo giudizio è stato definito da questo T.A.R. con sentenza breve di rigetto, emessa ai sensi degli artt. 120, comma 6, e 60 c.p.a. in esito all’udienza camerale tenutasi in data odierna.

Sicché - avuto riguardo al fatto che la determinazione n. 248/2024 impugnata dalla società T S con il ricorso qui in decisione risulta già annullata, avendo provveduto in tal senso il Comune intimato nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 21- nonies l. 241/1990 e s.m.i. mediante l’adozione della determinazione n. 385/2024, con conseguente piena soddisfazione in via amministrativa dell’interesse quivi fatto valere dalla società medesima, e che la determinazione da ultimo citata ha superato indenne il vaglio di legittimità - va dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34, comma 5, c.p.a..

Al riguardo, si registrano, infatti, in giurisprudenza principi consolidati, secondo cui “la suddetta pronuncia definisce il giudizio di merito e consegue all’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale, fatto valere in giudizio, da parte dell’Amministrazione con un provvedimento posto in essere spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale (Cons. Stato, sez. VI, n. 3767 del 2020). La cessazione della materia del contendere opera, infatti, quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato (Cons. Stato, sez. II, n. 1227 del 2020;
Cons. Stato, n. 8615 del 2019;
Cons. Stato n. 3378 del 2019). E’, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cons. Stato, sez. V, n. 1332 del 2016). In mancanza di accordo delle parti, il giudice deve procedere all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite (Cons. Stato, sez. IV, n. 2909 del 2016)”
(C.d.S., sez. V, 30 gennaio 2024, n. 929).

Le spese di lite possono essere, in ogni caso, compensate per intero tra le parti, in ragione della tempestiva caducazione in via amministrativa del provvedimento gravato.

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