TAR Venezia, sez. I, sentenza 2024-03-11, n. 202400445

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2024-03-11, n. 202400445
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202400445
Data del deposito : 11 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/03/2024

N. 00445/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00802/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 802 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati A T e D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in persona del Ministro pro tempore , e Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Direzione Generale Territoriale del Nord - Est, Ufficio Motorizzazione Civile di -OMISSIS-, Sezione coordinata Motorizzazione Civile di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, San Marco 63;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

- del decreto prot. n. -OMISSIS-del 4 giugno 2021, notificato il 7 giugno 2021, emesso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Direzione Generale Territoriale del Nord - Est, Ufficio Motorizzazione Civile di -OMISSIS-, Sezione coordinata Motorizzazione Civile di -OMISSIS-;

- del provvedimento di revisione della patente di guida categoria B prot. n. -OMISSIS-del 16 marzo 2021, notificato il 24 marzo 2021, emesso dall’Ufficio Motorizzazione Civile di -OMISSIS- - Sezione coordinata Motorizzazione Civile di -OMISSIS-;

- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o conseguenti, ancorché di estremi e contenuto sconosciuti, negativamente incidenti sulla posizione giuridica della ricorrente, compreso il provvedimento di sospensione della patente di guida previsto dall'art. 128, comma 2, del Codice della strada;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Direzione Generale Territoriale del Nord - Est, Ufficio Motorizzazione Civile di -OMISSIS-, Sezione coordinata Motorizzazione Civile di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2024 il dott. A R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 16 marzo 2021, l’Ufficio Motorizzazione Civile di -OMISSIS- - Sezione coordinata Motorizzazione Civile di -OMISSIS- (d’ora innanzi, per brevità, solo U.M.C.) ha disposto la revisione della patente di guida della categoria “B” nella titolarità della signora -OMISSIS- mediante nuovo esame di idoneità tecnica, ai sensi dell’art. 128 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. Codice della strada).

Il procedimento – per quanto risulta nell’atto suindicato – ha preso avvio a seguito del ricevimento, da parte dell’U.M.C., del rapporto di sinistro stradale n. -OMISSIS- dell’8 novembre 2018 redatto dai Carabinieri della Compagnia di -OMISSIS- (-OMISSIS-), ove è stato dato atto che la signora -OMISSIS- è rimasta coinvolta, il 14 settembre 2018, in un incidente stradale. In particolare, da tale segnalazione è emerso che la stessa, “ alla guida di autovettura, nel percorrere [una] strada regionale, non usava la massima prudenza e non consentiva a [un] pedone, che aveva già cominciato l’attraversamento della carreggiata, di raggiungere il lato opposto, investendolo e causando indicente con lesioni mortali ”.

Sulla scorta di questo presupposto fattuale, l’Amministrazione ha ritenuto che la signora -OMISSIS- abbia tenuto una condotta di guida tale da far sorgere “ dubbi sulla permanenza […] dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente ”, così interpretando lo stesso comportamento “ come sintomatico sia di imperizia nel condurre un veicolo, sia di un’insufficiente conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale ”.

Segnatamente, l’U.M.C. ha evidenziato come, dai rilievi compiuti dalle forze dell’ordine, sia emerso che “ l’incidente è avvenuto perché la conducente non è stata in grado di compiere in condizioni di sicurezza tutte le manovre richieste dalla circolazione a causa di imprudenza e/o imperizia e per inosservanza delle norme contemplate dal Codice della strada, senza comportarsi in modo tale da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che fosse in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale ”.

Donde la disposta revisione della patente, a fronte dell’insorgenza di dubbi sulla persistenza dell’idoneità tecnica alla guida.

1.1. Avverso il suddetto provvedimento la signora -OMISSIS- ha proposto ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Direzione Generale Territoriale del Nord - Est (d’ora innanzi, per brevità, solo Direzione Generale), con atto notificato il 22 aprile 2021.

Indi, quest’ultima Autorità – con decreto prot. n. -OMISSIS-del 4 giugno 2021 – ha respinto il ricorso amministrativo, ritenendo che “ le circostanze indicate nel provvedimento impugnato sono idonee a giustificare i dubbi sulla base dei quali la Sezione Motorizzazione Civile di -OMISSIS- ha disposto la contestata revisione, tenuto conto che la condotta di guida [in occasione del sinistro occorso il 14 settembre 2018] può essere interpretata come sintomatica sia di una insufficiente conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sia di imperizia alla guida ”.

2. In questa sede, la signora -OMISSIS- ha quindi impugnato sia il provvedimento di revisione della patente di guida, sia il decreto di rigetto del ricorso gerarchico, proponendo i seguenti motivi di ricorso. Doglianze, peraltro, coincidenti – nella sostanza – a quelle oggetto del ricorso amministrativo.

Con la prima censura, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 128 del Codice della strada, in quanto l’U.M.C. si sarebbe limitato a recepire la segnalazione dell’organo di polizia accertatore, senza compiere una valutazione autonoma in ordine all’emersione di dubbi sulla permanenza dei requisiti psico-fisici e dell’idoneità tecnica alla guida nei riguardi dell’interessata.

Con la seconda censura, l’esponente denuncia l’erronea applicazione, nel caso di specie, dell’art. 128, comma 1- ter , del Codice della strada, posto che manca, in sede penale, un accertamento definitivo sul fatto che sia stata la sua condotta di guida a causare l’incidente mortale. Ciò poiché la sentenza del Tribunale di -OMISSIS-, n. 620 dell’1 dicembre 2020, che ha condannato la ricorrente alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il delitto di cui all’art. 589- bis , comma 1, cod. pen., è stata impugnata avanti la Corte d’Appello di -OMISSIS-, sicché tutt’ora pende il giudizio di secondo grado.

Con la terza censura, invece, viene contestata l’illegittimità degli atti gravati in quanto viziati da eccesso di potere, alla luce del difetto di istruttoria e omessa valutazione delle deduzioni difensive avanzate dalla ricorrente in sede di partecipazione procedimentale: in specie non sarebbe stara considerata, nella motivazione dell’atto di revisione, la consulenza neurologica attestante l’idoneità alla guida.

Con la quarta censura, l’esponente rileva, sotto un differente profilo, il vizio di eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione delle circostanze fattuali che l’Amministrazione ha ritenuto espressione della carenza dell’idoneità tecnica alla guida. In special modo, i provvedimenti gravati non richiamerebbero alcun fatto specifico e non svolgerebbero alcuna autonoma valutazione da cui sia possibile evincere l’esistenza di dubbi concreti sulla permanenza dei requisiti stabiliti ex lege per la conduzione dei veicoli, non essendo a tal scopo sufficiente il riferimento al solo sinistro provocato.

Con la quinta censura, la ricorrente si duole, sotto un’ulteriore angolazione, del vizio di eccesso di potere inficiante gli atti impugnati, per l’omessa valutazione del carattere episodico e occasionale dell’incidente stradale.

Con la sesta censura, infine, viene rilevato come i provvedimenti suindicati sarebbero inficiati dall’insussistenza dei requisiti di concretezza, attualità e proporzionalità della misura adottata rispetto alla condotta di guida contestata. Il che emergerebbe, rispettivamente, dall’assenza di patologie mediche certificate in capo alla conducente, dal considerevole tempo trascorso dall’incidente all’adozione della revisione della patente, dall’episodicità del sinistro stradale in cui la deducente è rimasta coinvolta.

3. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, contestando nel merito le doglianze avanzate dalla ricorrente e, quindi, chiedendo la reiezione del gravame. A tal fine, è stata dimessa in giudizio una relazione sui fatti di causa corredata da documentazione, tra cui gli atti valutati nel corso dell’istruttoria volta all’adozione dei provvedimenti impugnati.

4. All’esito della camera di consiglio dell’8 settembre 2021, è stata adottata l’ordinanza n. -OMISSIS-, per effetto della quale è stata sospesa l’esecutività degli atti gravati: ciò tenuto conto – sotto il profilo del periculum in mora – dell’“ esigenza, rappresentata dalla ricorrente, di dover provvedere alla necessità familiari nonché, in particolare, al trasporto del marito invalido presso il presidio ospedaliero di -OMISSIS- ”.

4.1. Chiamata infine all’udienza pubblica del 10 gennaio 2024, la causa è stata infine trattenuta in decisione.

5. Il primo e il quarto motivo di ricorso – che possono essere trattati congiuntamente, per evidenti ragioni di connessione – sono infondati.

Attraverso le suddette contestazioni, la ricorrente sostiene che l’Amministrazione non avrebbe svolto alcuna autonoma valutazione sulla permanenza, nei suoi riguardi, dell’idoneità tecnica alla guida, limitandosi invero a richiamare, in modo automatico e acritico, il rapporto sull’incidente redatto dalle forze dell’ordine.

A tal riguardo, va ricordato – nel solco della costante giurisprudenza – che “ l'istituto della revisione della patente di guida non configura una sanzione amministrativa bensì rappresenta un provvedimento amministrativo di natura essenzialmente cautelare, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 3 ottobre 2018, n. 5682;
Sez. III, 12 maggio 2011, n. 3813) ossia una misura preventiva volta a sottoporre il titolare della patente a una verifica della persistenza della sua idoneità psico-fisica e tecnica alla guida (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 18 marzo 2011, n. 1669;
Sez. VI, 20 dicembre 2012, n. 6570). L'Amministrazione può, dunque, legittimamente disporre la revisione della patente di guida tutte le volte in cui il comportamento di guida tenuto dal conducente del veicolo ingeneri un mero dubbio sulla sua idoneità tecnica, non essendo necessaria la certezza in ordine al venir meno di tali requisiti (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 maggio 2013, n. 2430)
” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 7 marzo 2022, n. 2637;
cfr., altresì, Cons. Stato, Sez. V, 3 marzo 2021, n. 1807).

Pertanto, “ in ragione della natura ampiamente discrezionale del provvedimento, ai fini della valutazione del dubbio sul pieno possesso dei requisiti di idoneità fisica psichica e tecnica che legittima il provvedimento, l'Amministrazione ha l’onere di dimostrare, nella motivazione dell’atto, di aver valutato i fatti nel loro complesso, con riguardo alla gravità della condotta tenuta dall'interessato e con riguardo alle considerazioni in base alle quali si è formato il dubbio in ordine alla perizia e alla capacità del conducente ” (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 2 maggio 2023, n. 588;
T.A.R. Umbria, Sez. I, 12 gennaio 2023, n. 14).

Contrariamente a quanto dedotto nel gravame, nel caso in esame l’Amministrazione ha supportato il provvedimento con una motivazione sufficiente, in quanto ha evidenziato la gravità della condotta tenuta dalla ricorrente, il cui epilogo è stata la morte del pedone a causa delle lesioni riconducibili all’investimento: trattasi di un’azione che può essere ragionevolmente interpretata come sintomatica sia di imperizia nel condurre il veicolo, sia di un’insufficiente conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale.

Condotta, peraltro, sanzionata in via amministrativa ai sensi dell’art. 191, commi 2 e 4, del Codice della strada (rubricato “ Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni ”), oltreché oggetto di un procedimento penale, conclusosi con la summenzionata sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n.-OMISSIS-, che ha condannato la ricorrente per il delitto di omicidio stradale previsto e punito dall’art. 589- bis , comma 1, cod. pen.

La stessa condotta – è necessario vieppiù precisare, al fine di rimarcare la gravità del fatto contestato – ha comportato financo la sospensione, nei confronti dell’esponente, della patente di guida per cinque mesi, in forza del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di -OMISSIS-: periodo poi ridotto a quanto già sofferto, mercé sentenza del Giudice di Pace di -OMISSIS- del -OMISSIS-.

D’altra parte, il provvedimento di revisione non solo si fonda sulle risultanze fattuali contenute nel rapporto di sinistro stradale redatto dai Carabinieri della Compagnia di -OMISSIS- – rapporto che, in quanto espressamente richiamato, integra per relationem la motivazione dell’atto –, ma riporta financo un’analitica descrizione delle modalità concrete di svolgimento dell’incidente, concretantesi nell’investimento di un pedone che aveva già cominciato l’attraversamento della carreggiata.

È opportuno innanzitutto rammentare che l’ammissibilità della motivazione per relationem è riconosciuta dall’art. 3, comma 3, della legge n. 241 del 1990, in quanto essa presenta “ l'unica peculiarità che la ‘sede’ in cui sono esposti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche non è quella del provvedimento finale, bensì altri atti acquisiti all'istruttoria del relativo procedimento ” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 2 novembre 2021, n. 3253;
T.A.R. Marche, Sez. I, 2 agosto 2021, n. 635).

Ad ogni modo, la descrizione delle modalità di svolgimento dell’azione sunteggiata nell’atto di revisione, e più ampiamente esposta nel decreto di rigetto del ricorso gerarchico, rende evidente come la ricorrente non sia stata in grado di compiere in condizioni di sicurezza tutte le manovre richieste per evitare il pedone: ciò a causa di una sua condotta colpevole, ravvisabile non solo, in termini generici, nell’imprudenza o nell’imperizia, ma anche, in termini specifici, nella violazione della norma cautelare sancita dall’art. 191, commi 2 e 4, del Codice della strada, la quale compendia la regola fondamentale della circolazione volta a riconoscere la precedenza a chi sta attraversando a piedi la carreggiata.

Il che si ricava, con ancor più precisione, dalla ricostruzione fattuale dell’evento contenuta nella segnalazione dei Carabinieri della Compagnia di -OMISSIS- dell’8 novembre 2018, ove – per richiamare l’atto di diniego della Direzione Generale – è riportato che l’esponente, alla guida della propria autovettura, il giorno 14 settembre 2018 “ investiva frontalmente un pedone proveniente da sinistra che stava attraversando in modo leggermente diagonale la carreggiata da sinistra verso destra rispetto al senso di marcia del veicolo della ricorrente, portando a mano la propria bicicletta ”: in tal modo, la conducente del veicolo “ non consentiva al pedone, che aveva già iniziato l’attraversamento della carreggiata, di raggiungere il lato opposto, investendolo, caricandolo sul cofano anteriore, dove sbatteva violentemente il capo sul parabrezza ”, con conseguenti “ lesioni gravi, per politrauma della strada, con prognosi iniziale di guarigione di giorni 40, che poi causavano il decesso in data 24/09/2018 ”.

È evidente che la condotta così descritta dia concreta consistenza al dubbio sulla persistenza dell'idoneità tecnica alla guida in capo all'odierna ricorrente, alla luce del fatto che la stessa si è dimostrata priva della capacità di condurre il veicolo nel rispetto della sicurezza stradale.

6. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.

In particolare, l’esponente si duole dell’erronea applicazione dell’art. 128, comma 1- ter , del Codice della strada, sulla scorta della non definitività della sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n.-OMISSIS- che ha condannato la stessa per il reato di omicidio stradale.

La censura, a ben vedere, prova troppo. Infatti il contestato provvedimento di revisione della patente è stata emesso non in forza del comma 1- ter del citato art. 128, il quale conferisce all’U.M.C. un potere vincolato di disporre la revisione, bensì sulla base del comma 1 della stessa disposizione legislativa, disciplinante invece un potere discrezionale, secondo cui l’Amministrazione può “ disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica ”.

In special modo, il dubbio sulla carenza di idoneità tecnica rappresenta l’epilogo della valutazione – per l’appunto discrezionale – concernente le modalità di svolgimento del sinistro sopra descritto: incidente, questo, “ avvenuto perché la conducente non è stata in grado di compiere in condizioni di sicurezza tutte le manovre richieste dalla circolazione a causa di imprudenza e/o imperizia e per inosservanza delle norme contemplate dal Codice della strada ”.

Sul punto, deve rimarcarsi che la revisione in parola trova il suo fondamento in qualunque episodio idoneo a far sorgere incertezze sulla persistenza dell’idoneità tecnica, a prescindere dalla commissione di una specifica violazione, amministrativa o penale, commessa dal titolare della patente e, a fortiori , dalla gravità della medesima. A fronte di ciò, l’Amministrazione ha giustificato l’adozione dell’atto impugnato, in via esclusiva, sulla riconducibilità eziologica del grave sinistro occorso il 14 settembre 2018 alla condotta di guida dell’odierna ricorrente, senza assegnare valore dirimente alla sussumibilità del fatto concreto nella fattispecie criminosa prevista dall’art. 589- bis cod. pen.

7. Il terzo motivo di ricorso è anch’esso infondato.

La ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e l’omessa valutazione delle deduzioni difensive dalla stessa avanzate dopo la comunicazione di avvio del procedimento.

Di contro a quanto sostenuto nel gravame, deve invero ritenersi che l’istruttoria svolta dall’Amministrazione sia stata esaustiva e completa ai fini dell’emersione dei dubbi sulla carenza dell’idoneità tecnica alla guida in capo all’esponente: dubbi che, come in precedenza esposto, affiorano chiaramente dalla segnalazione di incidente stradale redatta l’8 novembre 2018 dai Carabinieri della Compagnia di -OMISSIS- – costituente peraltro documento di fede pubblica, facente prova fino a querela di falso circa i fatti in esso contenuti –, ove è ricostruita nei dettagli la dinamica dell’evento.

Con riguardo, poi, alla denunciata violazione dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990, va sottolineato che per il costante indirizzo della giurisprudenza – a cui il Collegio intende dare continuità – il provvedimento amministrativo non deve contenere un'analitica confutazione delle singole argomentazioni svolte dall'interessato in fase partecipativa, in quanto è sufficiente una motivazione che consenta di comprendere complessivamente le ragioni della decisione assunta e di verificare una loro ontologica incompatibilità con la determinazione finale (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. IV, 4 ottobre 2022, n. 8488).

Nel caso in esame, il provvedimento impugnato dà sinteticamente atto delle ragioni per le quali l’Amministrazione non ha ritenuto di poter condividere le osservazioni presentate dal privato, relative all’asserita mancanza dei presupposti previsti dalla legge per disporre la revisione tecnica della patente di guida. Segnatamente, dette osservazioni non avrebbero fornito “ elementi probanti che consentano di smentire, in via di fatto e di diritto, la ricostruzione dell’incidente stradale proposta dall’organo di Polizia accertatore ”.

Infine, l’esito positivo dell’esame neurologico presentato dal privato – che, nella prospettiva offerta nel ricorso, non sarebbe stato vagliato nell’ambito dell’istruttoria – risulta comunque non pertinente con l’oggetto del procedimento e, pertanto, ininfluente al fine di sconfessare i seri dubbi manifestati dall’Amministrazione sulla permanenza dei requisiti necessari per la guida: dubbi concernenti, nello specifico caso concreto, l’idoneità tecnica del titolare della patente e non la sua idoneità psico-fisica.

8. Sono infine infondati il quinto e il sesto motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.

L’esponente contesta l’omessa valutazione del carattere episodico e occasionale del sinistro, oltreché l’insussistenza dei requisiti della concretezza, attualità e proporzionalità della misura adottata.

La censura muove dall’erroneo presupposto per cui la revisione della patente debba necessariamente fondarsi sulla valutazione della complessiva condotta di guida tenuta dal titolare del titolo abilitativo in un considerevole arco di tempo.

In realtà, il comportamento del conducente – che ha investito un pedone mentre stava attraversando la carreggiata, provocandogli lesioni gravi da cui ne è derivato il decesso – costituisce una violazione di evidente gravità, che giustifica, di per sé, l’insorgenza di dubbi sulla persistenza dell’idoneità alla guida, integrando al contempo una sufficiente motivazione della decisione dell’Amministrazione di sottoporre la ricorrente ad un nuovo esame.

Tale conclusione si pone nel solco della giurisprudenza consolidata, secondo cui “ l'applicazione della misura non è […] subordinata all'accertamento di una pluralità di violazioni nei confronti del medesimo soggetto, potendo anche una sola violazione, purché connotata da una gravità tale da suscitare il dubbio sulla persistenza dei requisiti di idoneità, giustificare la richiesta di un nuovo esame di idoneità alla guida (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 19 agosto 2009, n. 4973 )” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 7 marzo 2022, n. 2637;
cfr., altresì, T.A.R. Veneto, Sez. I, 21 dicembre 2023, n. 1966).

Proprio la considerazione delle caratteristiche concrete del sinistro commesso comporta il superamento del profilo di censura relativo alla lesione del principio di proporzionalità. D’altronde, l’interesse privato alla libertà di circolazione risulta recessivo – ancor più in presenza di una infrazione dalle conseguenze così gravose – rispetto all’interesse pubblico volto a garantire la piena sicurezza nel traffico veicolare.

Non coglie nel segno neppure la supposta violazione del principio di concretezza, ravvisabile in tesi nell’applicazione della revisione “ in assenza di patologie medicalmente certificate ”: sul punto, deve sottolinearsi nuovamente che il provvedimento si basa sul giudizio prognostico concernente la carenza dell’idoneità tecnica alla guida e non sulla mancanza dell’idoneità psico-fisica.

Da ultimo, non può essere condivisa la doglianza per cui la valutazione dell’Amministrazione sia priva della necessaria attualità, stante il lasso di tempo trascorso tra la segnalazione dell’incidente da parte delle forze dell’ordine, di data 8 novembre 2018, e l’emissione dell’atto di revisione, di data 16 marzo 2021.

Nell’ambito della verifica dei requisiti per l’esercizio della guida – connotata dalla massima tutela, in via preventiva e cautelare, della pubblica incolumità – la risalenza nel tempo del fatto contestato assume, infatti, carattere deteriore rispetto alla gravità dello stesso, allorquando quest’ultimo connotato sia in grado di manifestare il serio dubbio che l’interessato manchi delle capacità per il possesso della patente.

Del resto, come già espresso da questa Sezione, “ appare evidente che l’eventuale inidoneità alla guida non necessariamente si sana, per così dire, con il solo passaggio del tempo, che anzi può addirittura rafforzare tale condizione soggettiva. [In particolare,] il provvedimento di revisione della patente di guida ha sì «una funzione latamente cautelare, ma non al punto da caratterizzarsi per l’immediatezza e la celerità dei provvedimenti d’urgenza in senso stretto» (Cfr. T.A.R. -OMISSIS-, Sez. U, 06.10.2015, n. 998). Pertanto, considerato che il provvedimento di revisione non si fonda su di una situazione di urgenza, il mero passaggio del tempo non frustra di per sé la finalità di prevenzione del provvedimento di revisione, che può essere legittimamente adottato anche dopo diverso tempo dal sinistro (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 7 giugno 2018, n. 567).

9. Conclusivamente, i motivi di ricorso proposti dalla ricorrente sono infondati e, di conseguenza, il gravame deve essere rigettato.

9.1. Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, tenuto conto della particolarità e della delicatezza della vicenda esaminata.

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