TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-08-23, n. 202302553

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-08-23, n. 202302553
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202302553
Data del deposito : 23 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/08/2023

N. 02553/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02465/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2465 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati R I, D C, con domicilio eletto presso lo studio Filippo Prizzi in Catania, via Cavaliere, 3/C;

contro

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

con ricorso principale

1) del D.D.S. n.-OMISSIS- del 24 settembre 2015, notificato a mezzo PEC il successivo 28 settembre, con cui l-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante e Dirigente pro tempore, ha in parte qua modificato il DDS n. -OMISSIS- del 16 marzo 2015 (mai portata a conoscenza) disponendo una sostanziale diminuzione della spesa ammissibile da €. 243.979,00 (così determinata nell’art. 1 del DDS n. -OMISSIS- del 16 marzo 2015) ad €. 204.106,49 (art. 1 del DDS n. -OMISSIS- del 24 settembre 2015;

2) dello stesso D.D.S. n.-OMISSIS- del 24 settembre 2015, nel suo articolo 2, in cui testualmente si dice che “… La domanda di pagamento del saldo finale deve essere presentata e rilasciata da parte della ditta sul portale SIAN entro e non oltre i 15 giorni successivi al 31/10/2015 termine ultimazione lavori …”;

3) del provvedimento, alla data di oggi non conosciuto, con cui le Amministrazioni resistenti hanno revocato il decreto di finanziamento e/o disposto un provvedimento di esclusione/inammissibilità dall’aiuto richiesto dalla ditta ricorrente;

4) di ogni altro atto presupposto, conseguenziale anche se non conosciuto…”,

e per la condanna

- al risarcimento di tutti i danni che la ricorrente subirebbe in conseguenza della condotta illegittima, inammissibile ed arbitraria delle Amministrazioni resistenti.

con ricorso per motivi aggiunti.

del D.D.S. n. -OMISSIS- del 28 settembre 2016, notificato il successivo 3 ottobre, di revoca del D.D.S. n. -OMISSIS- del 16.3.2015 e del D.D.S. n. -OMISSIS- del 24 settembre 2015, archiviando la domanda di aiuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 luglio 2023 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente ha presentato, in data 25 marzo 2013, domanda AGEA n. -OMISSIS-, relativamente alla misura -OMISSIS- del P.S.R. 2007-2013 “sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese” azione B “Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili” per “la costruzione di un impianto da fonte rinnovabile minieolico avente potenza complessiva di 50 KW in C.da Giumenta Comune di Ramacca foglio 82 part. 92”.

In data 16 marzo 2015, l’Amministrazione Regionale ha adottato il decreto D.D.S. n. -OMISSIS-, ammettendo una spesa complessiva pari a € 243.979,00 e un contributo del 75% pari ad € 182.984,25, fissando il termine ultimo di esecuzione delle attività al 15/09/2015, rispettoso del cronoprogramma per la realizzazione dell’opera.

Sennonché, con il D.D.S. n. -OMISSIS- del 24 settembre 2015, l’Assessorato resistente ha rettificato il predetto decreto di concessione aiuto, diminuendo l’importo ammissibile al finanziamento a € 204.106,49 e decurtando il relativo contributo di una percentuale del 23% per un totale di € 153.079,86, nonché prorogando i termini di ultimazione dei lavori al 31/10/2015.

Con ricorso notificato in data 30 ottobre 2015 e depositato il 12 novembre 2015 parte deducente ha impugnato siffatto provvedimento, affidandosi alle seguenti censure:

a) Violazione e falsa applicazione della Normativa Antisismica - Violazione e falsa applicazione del D.M. del 14 gennaio 2008, Capitolo 11.2, Paragrafo 11.2.1. - Violazione e falsa applicazione della Circolare n. 617 del 2/02/2009 emanata dal Ministero delle Infrastrutture al Capitolo C 11.2 al Paragrafo C 11.2.5. - Eccesso di potere per difetto d’istruttoria - Illogicità manifesta.

La determinazione impugnata sarebbe illegittima, innanzitutto, in quanto l’Amministrazione Regionale ha ridotto arbitrariamente i termini per il completamento dell’opera oggetto di finanziamento - fissandoli in 33 giorni -, rendendo impossibile la realizzazione dell’impianto minieolico assentito. Invero, dall’esame del cronoprogramma versato in atti emergerebbe che le fasi inerenti alla realizzazione dell’intervento produttivo devono, tra l’altro, essere precedute dal cd. periodo di stagionatura del calcestruzzo che ha durata di 28 giorni in ossequio alle previsioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008.

b) Violazione e falsa applicazione della Normativa Antisismica sotto altro profilo - Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità manifesta.

Il provvedimento impugnato sarebbe altresì illegittimo, atteso che i tempi tecnici dettati nel decreto di rettifica del 24 settembre 2015 sono di difficile attuazione, con il conseguente rischio, laddove l’opera venisse realizzata nei termini indicati dall’Amministrazione resistente, di cedimenti strutturali.

c) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge sul procedimento amministrativo - Eccesso di potere - Illogicità manifesta.

Con il terzo motivo la ricorrente eccepisce il difetto di motivazione in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione procedente.

d) Violazione e falsa applicazione del punto 7 delle disposizioni attuative, parte specifica, della Misura 312 “sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese azione B “Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili” - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge sul procedimento amministrativo - Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Illogicità manifesta.

La ditta ricorrente, atteso che alcuni dei lavori non sono stati inclusi nelle voci del prezziario regionale vigente, ha formulato un’analisi dei prezzi corredata da tre preventivi di spesa e di computo metrico.

Il provvedimento sarebbe, pertanto, illegittimo in quanto l’Assessorato resistente non ha esplicitato le ragioni a sostegno della riduzione del 23% (percentuale riferita alla somma del presunto utile d’impresa, astrattamente quantificato nel 10%, e il costo delle spese generali, pari al 13%) delle voci di costo previste nel Prezziario Regionale Sicilia 2009. In particolare, l’Amministrazione, nel dimezzare ulteriormente il contributo fino ad € 153.079,86, ha esteso immotivatamente il 23% di sconto applicandolo sia all’elenco dei nuovi prezzi sia al prezziario regionale senza fornire alcun supporto motivazionale.

Secondo la ditta ricorrente il contegno dell’Amministrazione Regionale sarebbe censurabile anche alla luce delle risposte alle FAQ pubblicate sul sito dell’Assessorato resistente dalle quali emergerebbe che l’Amministrazione procedente ha scorporato, con riguardo alle voci desunte dal P.R.S. 2009, non solo l’utile d’impresa ma anche le spese generali.

In relazione alla domanda di sospensiva formulata, adduceva, in relazione al periculum in mora, il potenziale danno derivante dalla definitiva attuazione del decreto di rettifica impugnato e, quindi, dalla fissazione del termine di esecuzione dei lavori al 31/10/2015.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando, tra l’altro, che con nota prot.n. -OMISSIS- del 17 marzo 2015 è stato trasmesso alla ditta ricorrente il D.D.S. di aiuto n. -OMISSIS- del 16 marzo 2015, che è stato comunque pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato resistente, con la conseguenza che, laddove venga dimostrato che il decreto di concessione n. -OMISSIS- non sia stato ricevuto dalla ditta ricorrente, questa comunque avrebbe potuto averne conoscenza.

Quindi, le osservazioni della ditta ricorrente in ordine al D.D.S. n. -OMISSIS- appaiono infondate, in quanto già dal marzo 2015 la ditta era (o poteva) essere a conoscenza del D.D.S. di concessione e nei mesi successivi nulla ha fatto per eseguire l’opera, mentre oggi viene addotta quale motivazione una impossibile realizzazione delle opere a seguito di tempistica non sufficiente alla maturazione del cemento;
ciò, peraltro, sembra essere in contraddizione con quanto riportato in due dei tre preventivi di appoggio, dove come consegna dei lavori viene indicato un termine tra 20 e 30 giorni.

Con decreto n. -OMISSIS- del 16 novembre 2015 è stata respinta l’istanza cautelare monocratica, statuendo quanto segue: “Considerato che, anche a prescindere dal fatto che la ritenuta perentorietà del termine del 31/10/2015 non riguarda l’ultimazione dei lavori bensì il termine di presentazione della domanda di pagamento del saldo finale e che non vi è prova dell’adozione di alcun atto di revoca dell’aiuto, il pregiudizio paventato non è configurabile fra quelli tali da non consentire la dilazione fino alla data della prossima camera di consiglio che, nella specie, è fissata per il giorno 26 novembre 2015”.

Alla camera di consiglio del 26 novembre 2015, il Collegio ha stabilito, con ordinanza n. -OMISSIS- del 27 novembre 2015, quanto segue: “Ritenuto che, per quanto verbalizzato dalle parti all’Udienza camerale di trattazione in ordine alla non prorogabilità del termine del 31.12.2015 per il pagamento relativo al contributo, stante, per altro, il mancato inizio dei lavori da parte della ricorrente, non è ormai possibile accedere al chiesto finanziamento, sicché non può dirsi sussistere il necessario presupposto del periculum in mora”.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato alla sopraindicata amministrazione resistente in data 1° dicembre 2016, la ricorrente ha altresì impugnato, articolando le medesime doglianze formulate in seno al ricorso introduttivo, il D.D.S. n. -OMISSIS- del 28 settembre 2016, con il quale è stata disposta la revoca del finanziamento concesso con D.D.S. n. -OMISSIS- del 16 marzo 2015 e n. -OMISSIS- del 24 settembre 2015, in quanto è trascorso il termine assegnato per l’ultimazione delle opere approvate e non è stata rilasciata nei termini sul portale SIAN la necessaria domanda di pagamento del saldo finale.

Infine, la società ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno subito in conseguenza dell’illegittima determinazione assunta dall’I.P.A. adducendone la riconducibilità alla colpa dell’amministrazione resistente.

All’udienza straordinaria del 10 luglio 2023, in vista della quale le parti hanno depositato documenti e il ricorrente una memoria, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Premette il Collegio che l’interesse al ricorso persiste ai soli fini risarcitori, come rilevato da parte ricorrente in seno alla memoria da ultimo depositata in data 8 giugno 2023, con la quale ha ribadito che il danno va quantificato nella perdita dell’utile, quantificato in €. 284.347, che la ricorrente avrebbe conseguito con la vendita al GSE dell’energia prodotta se l’opera fosse stata realizzata.

L’esame della domanda risarcitoria presuppone l’individuazione della responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, avente natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Ad. Plen., 23 aprile 2021, n. 7;
Consiglio di Stato, sez. V, 6 ottobre 2022, n. 8557;
Consiglio di Stato, sez. II, 9 dicembre 2021, n. 8205).

Il giudizio sui profili di illegittimità dell’atto, quindi, è una fase del procedimento logico-giuridico con il quale il giudice verifica la sussistenza della responsabilità da attività provvedimentale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 1° aprile 2022, n. 3798).

Ciò premesso, secondo il risalente, ma sempre valido, insegnamento della giurisprudenza, a norma dell’art. 2697 c.c., chiunque chiede l’attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via di azione o di eccezione deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, che costituiscono le condizioni positive della pretesa (incluso l’interesse ad agire), principi pienamente recepiti nel codice del processo amministrativo a norma dell’art. 63 CPA (cfr. diverse applicazioni in varie fattispecie, T.A.R. Catania, sez. I, 12 maggio 2023, n. 1567;
T.A.R. Lazio, Roma, II stralcio, 15 luglio 2020, n. 8117;
T.A.R. Lazio, Roma, II ter, 22 gennaio 2018, n. 788;
8 maggio 2017, n. 5497;
12 agosto 2014, n. 8928;
T.A.R. Reggio Calabria, 6 giugno 2014, n. 238).

La questione agitata con il ricorso principale concerne l’illegittimità di una parziale revoca del finanziamento, quale primo atto conosciuto da parte ricorrente, che assume di non avere avuto mai avuto notificato l’atto originario di ammissione, ragion per cui non ha iniziato e concluso i lavori finanziati, il cui completamente è stato prorogato dall’atto avversato con il ricorso principale, con l’assegnazione di un termine incongruo e assolutamente insufficiente per realizzare l’impianto, stante, quanto meno, la necessità di gettito di calcestruzzo che presuppone la maturazione di almeno 28 giorni.

Appare evidente che è dirimente al fine della decisione la prova dell’intervenuta conoscenza dell’originario decreto dirigenziale del 16.3.2015, utile ai fini della realizzazione dell’opera, che l’amministrazione assume conosciuto, poiché la parte sarebbe stata notiziata con avviso raccomandato e, comunque, poiché di tale atto sarebbe stata curata la dovuta pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assessorato resistente.

Il Collegio osserva, intanto, che l’Amministrazione, pur avendo versato documentazione, non ha dimostrato né la notifica individuale, né la detta pubblicazione sul sito istituzionale.

Di guisa che, al di là della questione della sufficienza di tale pubblicazione (questione, invero controversa, cfr. Cons. Stato, IV, 20.6.2022, n. 5054, che assume tale sufficienza proprio in materia analoga a quella in esame;
contra Cons. Stato, VI, 21.2.2023, n. 2844, che, invece, ai fini della ricorribilità – che ne presuppone la compiuta conoscenza, assume che il termine decadenziale per ricorrere contro gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione necessaria decorre per i soggetti non espressamente nominati (o immediatamente rintracciabili) dalla pubblicazione medesima, non essendo indispensabile la notificazione individuale o la piena conoscenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 gennaio 2019, n. 190;
V, 6 luglio 2018, n. 4147;
III, 22 novembre 2018, n. 6606;
VI, 7 maggio 2014, n. 2825;
IV, 13 luglio 2011, n. 4239”;
Sez. V, 19 settembre 2019, n. 6239), non appare dimostrato che ciò sia avvenuto.

Per altro, osserva il Collegio, l’art. 68 della l.r. 12.8.2014, n. 21 stabilisce che “5. I decreti dirigenziali devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione siciliana. La non pubblicazione entro le successive 48 ore dalla data di emissione, temine perentorio, oltre che essere ragione di nullità dell'atto. . .”.

Quindi la pubblicazione serve a dare compiuta esistenza all’atto, ma nulla si assume ai fini della conoscenza degli interessati.

Per altro, il Decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33, all’art. 26, regolante gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, stabilisce che “2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresi' pubblicati i dati consolidati di gruppo.

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