TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2017-06-22, n. 201707297

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2017-06-22, n. 201707297
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201707297
Data del deposito : 22 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/06/2017

N. 07297/2017 REG.PROV.COLL.

N. 03926/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3926 del 2014, proposto da:
Società Tnt Post Italia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati M T, D C, S V, C F, con domicilio eletto presso Studio Legale Vinti &
Associati in Roma, via Emilia, 88;

contro

Società Azienda Municipale Ambiente Spa Roma Ama Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati D L, L M , F S, A R, con domicilio eletto presso D L in Roma, via Vittoria Colonna, 40;

per l'annullamento

del bando di gara indetto dall'AMA S.p.a. e pubblicato in data 24 febbraio 2014 sulla G.U. della Repubblica Italiana, 5^ serie speciale n. 22;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soc Azienda Municipale Ambiente Spa Roma Ama Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2017 la dott.ssa M L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente impugna il bando di gara indetto dall'AMA S.p.a. e pubblicato in data 24 febbraio 2014 sulla G.U. della Repubblica Italiana, 5^ serie speciale n. 22, deducendo vari motivi di impugnazione.

AMA si è costituita e ha depositato una memoria per resistere al presente ricorso.

In vista dell’odierna udienza, parte ricorrente ha prodotto una memoria nella quale ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

Attesa la dichiarazione esplicita della difesa di parte ricorrente nei termini in cui si è detto ed in disparte ogni giudizio circa le relative ragioni, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in considerazione degli effetti di rito preclusivi della decisione nel merito della controversia che tale univoca dichiarazione comporta.

In assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , infatti, “ quali che ne siano le ragioni, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, non potendo in tal caso -in omaggio al principio dispositivo- il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità ” (cfr, ex multis , in detti sensi, Cons. Stato, sezione quarta, 15 aprile 2004, n. 3041 e 27 aprile 2004, n. 2551;
Tar Campania, Napoli, sesta sezione, n. 5691 del 5 novembre 2014, n. 3141 del 18 giugno 2013, n. 3542 del 24 luglio 2012;
n. 2008 del 2 maggio 2012;
n. 564 del 3 febbraio 2012, e, sezione quarta, n. 22318 del 3 novembre 2010;
Tar Lazio, Roma, sezione prima, 2 febbraio 2011, n. 971 e 8 novembre 2010, n. 33224).

Quanto alla rifusione delle spese processuali, osserva il Collegio che sussistono giusti motivi per disporne la compensazione, atteso il comportamento processuale delle parti.

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