TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-07-02, n. 202401685

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-07-02, n. 202401685
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202401685
Data del deposito : 2 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/07/2024

N. 01685/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01384/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1384 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Mirabella Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enzo Barila', G Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Rete Ferroviaria Italiana - R.F.I. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Piazzale Roma n. 468/B;

nei confronti

Italferr S.p.A., Ancap S.r.l., Comune di Sommacampagna, non costituiti in giudizio;
Consorzio Cepav Due, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Jacopo Sanalitro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, viale S. Lavagnini 15;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia;
Snam Rete Gas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano D'Ercole, Carolina Eunice Loria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

con il ricorso principale:

-della Delibera n. 1/2023 di RFI s.p.a. pubblicata sulla G.U. n. 117 del 5 ottobre 2023 (doc. 18) RFI s.p.a. di approvazione del progetto esecutivo della variante V20 del “Lotto Funzionale Brescia Est – Verona” - CUP F81H91000000008 avente ad oggetto la realizzazione di nuova condotta del metanodotto finalizzato all’approvvigionamento energetico del sito produttivo ANCAP s.r.l.;
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ed in particolare:

-la relazione della Società Italferr S.p.A., codifica n. IN07 00E43 ISAQ.00.00001 Rev. A del 9 agosto 2023;

-la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 874 del 18 luglio 2023 avente ad oggetto “Infrastruttura strategica di interesse nazionale. Linea AV/AC Milano

- Verona. Tratta Brescia - Verona. Lotto Funzionale "Brescia Est - Verona (escluso Nodo di Verona)" (CUP F81H91000000008). Progetto esecutivo della variante V20 con rilievo localizzativo. Espressione del parere regionale ai sensi degli artt. 169, comma 3, e 165, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per il perfezionamento dell''Intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell''opera”;

- ogni eventuale ulteriore atto, non noto alla ricorrente, conclusivo e/o di approvazione della Conferenza di Servizi con finalità istruttoria avviata da RFI s.p.a. con nota prot. RFINEMI.DIN-DIPAV\A0011\P\2023\0000020 del 19 aprile2023 ai sensi del combinato

disposto dell’art. 169, comma 3, e dell’art. 165, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i

Con i motivi aggiunti depositati il 8.3.2024 :

- decreto di asservimento per metanodotto n. 1 del 16 gennaio 2024 emesso a favore di Snam Rete Gas s.p.a. da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (doc. 34);

- ordinanza 23 gennaio 2024 n. 3/2024 emessa da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. per occupazione temporanea dell’area di mq. 982 ivi descritta, di proprietà della ricorrente, finalizzata ai lavori di cui al metanodotto sopra indicato (doc. 35);

-Verbali di immissione nel possesso e stato di consistenza delle aree asservite redatti dal Consorzio Cepav Due in data 28 febbraio 2004.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana - R.F.I. S.p.A. e di Consorzio Cepav Due e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Snam Rete Gas S.p.A. e di Regione del Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2024 il dott. M R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso principale notificato il 04/12/2023 la società ricorrente ha impugnato la delibera della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. n. 1/2023 di approvazione del progetto esecutivo di una variante – individuata con il codice “V20” – al progetto definitivo della linea ferroviaria ad alta velocità Milano-Verona, lotto funzionale Brescia Est-Verona, avente a specifico oggetto la realizzazione di una nuova condotta del metanodotto finalizzato all’approvvigionamento energetico del sito produttivo ANCAP s.r.l.., ricadente nel Comune di Sommacampagna

Tale variante si è resa necessaria per preservare lo stabilimento e la forza lavoro del suddetto sito produttivo, del quale si era in precedenza ipotizzata la delocalizzazione, di fatto poi risultata impraticabile.

L’approvigionamento del sito produttivo ANCAP era stato sino ad allora garantito da un metanodotto dedicato, il cui tracciato risultava, tuttavia, interferente con le nuove opere ferroviarie e con la morfologia dei luoghi: donde, appunto, la necessità di variare il tracciato del sottoservizio nei comuni di Sommacampagna e di Sona (VR), mediante la realizzazione di una nuova condotta.

La variante - approvata con delibera n. 1/2023 di R.F.I.-Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in conformità al parere favorevole formalizzato dalla Regione Veneto con d.g.r.v. n. 874/2023 - è ritenuta illegittima dalla ricorrente, proprietaria di alcuni terreni in Comune di Sommacampagna che verranno attraversati dal nuovo metanodotto, poiché non avrebbe tenuto conto della natura e della destinazione urbanistica dei terreni di sua proprietà, destinati ad accogliere un “parco divertimenti”, nonché dei conseguenti costi dell’espropriazione/asservimento degli stessi allo scopo.

Lamenta, in particolare, Mirabella Limited il mancato accoglimento e recepimento delle osservazioni che la stessa ha formulato rispetto al progetto esecutivo e la mancata considerazione di opzioni localizzative alternative che sarebbero state meno penalizzanti per la società e più rispettose delle norme che governano la progettazione e la costruzione degli impianti di trasporto del gas naturale.

Con successivi motivi aggiunti notificati il 08/03/2024 la ricorrente ha, altresì, impugnato il decreto di asservimento per metanodotto n. 1 del 16/01/2024 emesso a favore di Snam Rete Gas s.p.a., l’ordinanza di occupazione temporanea n. 3 del 23/01/2024 e i verbali di immissione in possesso e stato di consistenza del 28/02/2024, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.

Si sono costituite in giudizio Rete Ferroviaria Italiana - R.F.I. S.p.A., il Consorzio Cepav Due, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Snam Rete Gas S.p.A. e la Regione del Veneto, contrastando analiticamente le avverse pretese, sia in rito che nel merito.

All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il Collegio prende atto della rinuncia della ricorrente al primo motivo del ricorso principale e dichiara il non luogo a provvedere.

Per il resto, il ricorso principale va dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.

Con il secondo motivo del ricorso introduttivo, la ricorrente deduce plurime ed eterogenee censure di eccesso di potere e violazione di legge, sostenendo, innanzitutto, che la variante sarebbe stata approvata senza alcuna valutazione “delle indennità di asservimento spettanti ai proprietari, o almeno, al più rilevante di essi, che è senz’altro Mirabella” e quindi sarebbe illegittima per mancanza di copertura finanziaria e perché non consentirebbe di verificare il rispetto dei presupposti per la sua approvazione da parte del soggetto aggiudicatore.

La censura è inammissibile per difetto di interesse.

Come più volte evidenziato anche da questo Tribunale, infatti, “secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale va escluso l’interesse a ricorrere del privato - e quindi l’ammissibilità delle relative censure - quando vengano in considerazione profili che attengono esclusivamente al finanziamento e alla copertura finanziaria del progetto. La regolarità contabile degli atti è infatti essenzialmente volta ad assicurare il rispetto dei principi di corretta gestione contabile e finanziaria dell’Ente e a garantire la copertura dei debiti, mediante la loro preventiva iscrizione a bilancio, in un’ottica di controllo e contenimento della spesa pubblica ed è estraneo quindi al rapporto tra amministrazione e privati” (Tar Veneto, Sez. II, 22/05/2023, n. 693;
Tar Veneto Sez. II, 30/05/2023, n. 733;
Tar Piemonte, Sez. II, 24/03/2022, n. 269 confermata da Cons. Stato, Sez. IV, 06/12/2022, n. 10667;
Cons. Stato, Sez. IV, 02/07/2018, n. 4004).

Prosegue la ricorrente sostenendo che la variante sarebbe inficiata da “falsità dei presupposti” e “travisamento” in quanto affermerebbe che il nuovo tracciato del metanodotto interessa solo terreni agricoli e che sono stati raggiunti accordi con tutti i proprietari interessati, mentre la ricorrente “non ha ricevuto alcuna proposta” e comunque l’area di sua proprietà non sarebbe agricola: tale errore discenderebbe dalla mancata “valutazione sulla destinazione urbanistica dei luoghi”, che non sarebbe “neppure menzionata”, neanche nella delibera del Consiglio comunale di Sommacampagna n. 37/2023, né nella delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 874/2023, in contrasto con il d.m. 14/07/2008 che imporrebbe una previa “indagine sulle previsioni urbanistiche” e con il principio di proporzionalità.

L’assunto non merita condivisione.

E’ pacifico che accordi bonari sono stati raggiunti con pressoché tutti gli altri proprietari interessati dalla variante V20, che sono oltre 30, tranne la ricorrente, come indicato dalla Commissione Consiliare Tecnica del Comune di Sommacampagna nel verbale della seduta del 03/04/2023 (doc. 38 Consorzio) in cui si evidenzia che per il nuovo metanodotto il “sedime è già stato concordato da CEPAV con tutti i proprietari dei terreni attraversati / interferiti, fatto salvo per quelli delle aree poste ad est della S.P. 26 Morenica” cioè appunto Mirabella, “con i quali sono attualmente in corso opportune trattative” che, tuttavia, non hanno consentito di giungere a un accordo con la ricorrente.

Non corrisponde al vero che Mirabella “non ha ricevuto alcuna proposta” prima dell’approvazione della variante, risultando dagli atti che la ricorrente è stata avvisata dal Consorzio con la nota prot. n.

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