TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2017-10-03, n. 201704611

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2017-10-03, n. 201704611
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201704611
Data del deposito : 3 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/10/2017

N. 04611/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02316/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2316 del 2017, proposto da:
PubbliAlifana s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti E M e T D L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L Maria D'Angiolella in Napoli, viale Gramsci, n. 16;

contro

Comune di Gioia Sannitica, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. F P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E F in Napoli, via Cesario Console, n. 3;
Asmel Consortile società consortile a.r.l. - non costituita in giudizio;

nei confronti di

Municipia s.p.a. - non costituita in giudizio;

per l’annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

“a) del verbale di gara n. 3 del 05.05.2017, con il quale è stata disposta l’esclusione della PubbliAlifana S.r.l. dalla gara avente ad oggetto l’“ affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali diverse nonché delle attività di accertamento e recupero delle fasce di evasione riferibili a tutti i tributi, imposte e tasse comunali ed altre entrate di diversa natura ”, per la durata di anni due;
b) della determina n. 165 del 26.05.2017, con la quale il Comune di Gioia Sannitica ha affidato alla ditta Municipia S.p.a. il servizio in concessione di riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali, secondo le condizioni dell’offerta presentata in sede di gara;
c) per quanto occorra, di tutti gli atti richiamati nei provvedimenti impugnati sub a) e b);
d) per quanto occorra, degli atti e verbali di gara laddove considerati lesivi degli interessi della ricorrente;
e) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti eventualmente esistenti se ed in quanto lesivi per gli interesse della ricorrente;

nonchè per l’annullamento e/o la declataroria di inefficacia del contratto di appalto qualora medio tempore stipulato ed il conseguente subentro della Pubblialifana nell’esecuzione dell’appalto con risarcimento in forma specifica e/o per equivalente monetario del danno ad essa causato dall’esclusione dalla gara”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gioia Sannitica;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, c.p.a.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2017 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La PubbliAlifana s.r.l. espone in fatto che, con determina di settore n. 47 del 15 febbraio 2017 il Comune di Gioia Sannitica (CE) indiceva una procedura di gara aperta con modalità telematica avente ad oggetto l’ “ Affidamento in concessione del servizio di riscossione “coattiva” dei tributi e delle entrate comunali diverse nonché delle attività di accertamento e recupero delle fasce di evasione riferibili a tutti i tributi, imposte e tasse comunali ed altre entrate di diversa natura ” da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la durata di due anni e per un importo a base di gara stimato in € 63.000,00, pubblicando gli atti di indizione della gara stessa sulla piattaforma ASMECOMM e servendosi di Asmel soc. cons. a.r.l. per l’espletamento delle operazioni di gara.

In data 27 aprile 2017 la Commissione, accertato che tutti i plichi erano pervenuti entro i termini previsti dal bando di gara e dal timing di gara, procedeva all’apertura – telematica – dei plichi presentati dalle (sole) due concorrenti, PubbliAlifana s.r.l. e Municipia s.p.a., seguendo l’ordine di arrivo sulla piattaforma elettronica della centrale di committenza e verificava la correttezza della documentazione amministrativa presentata, rispettivamente, dalle ditte concorrenti, giusta verbale n. 1.

Nella successiva seduta riservata, nella medesima data del 27 aprile 2017, la Commissione procedeva alla valutazione dell’offerta tecnica presentata da entrambe le concorrenti ed all’assegnazione dei relativi punteggi, giusta verbale n. 2.

In data 5 maggio 2017, al fine di dare pubblicamente conto del procedimento esperito nella precedente seduta riservata, il Presidente della Commissione giudicatrice disponeva la lettura del punteggio attribuito alle concorrenti sulla base della valutazione dell’offerta tecnica presentata. Nel procedere all’esame della documentazione contenuta nell’offerta economica la Commissione escludeva essa società ricorrente rilevando “ l’insussistenza della dichiarazione degli oneri per la sicurezza aziendale interni ” “ trattandosi di indicazione richiesta obbligatoriamente ex art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, non essendo ammissibile il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 ”, giusta verbale n. 3.

La PubbliAlifana s.r.l. ha, quindi, proposto il presente ricorso con il quale ha chiesto l’annullamento del suddetto verbale di gara n. 3 del 5 maggio 2017, con cui è stata disposta la sua esclusione dalla gara per cui è causa, della determina n. 165 del 26 maggio 2017 con la quale il Comune di Gioia Sannitica ha affidato alla ditta Municipia s.p.a. il servizio in concessione di riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali, secondo le condizioni dell’offerta presentata in sede di gara, nonchè l’annullamento e/o la declataroria di inefficacia del contratto di appalto qualora medio tempore stipulato ed il conseguente subentro di essa società nell’esecuzione dell’appalto con risarcimento in forma specifica e/o per equivalente monetario del danno ad essa causato dall’esclusione dalla gara.

A sostegno del gravame, con due motivi di ricorso, sono state dedotte le seguenti censure: I violazione degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, violazione e falsa applicazione del principio di parità di trattamento, di trasparenza e di proporzionalità, violazione degli artt. 45, 53 e 55 della direttiva 2004/18/CE, violazione e falsa applicazione della lex specialis , eccesso di potere, violazione e falsa applicazione del principio del legittimo affidamento e del favor partecipationis , violazione ed erronea applicazione degli artt. 95, comma 10, e 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, violazione del principio di non discriminazione, arbitrarietà.

Ad avviso di parte ricorrente il provvedimento di esclusione sarebbe illegittimo posto che la disciplina di gara non avrebbe richiesto ai concorrenti di specificare gli oneri della sicurezza aziendale a pena di esclusione, né i modelli dell’offerta precompilati dalla stazione appaltante ed imposti dal sistema di gara avrebbero contemplato una simile indicazione;
inoltre tali modelli non solo non avrebbero potuto essere modificati, ma la medesima disciplina di gara avrebbe sanzionato con l’esclusione l’eventuale modifica del documento recante l’offerta economica da parte dei concorrenti.

Tale formale omissione non avrebbe potuto determinare la sua esclusione in quanto la stazione appaltante avrebbe dovuto preliminarmente esercitare i poteri di soccorso istruttorio, in applicazione dei fondamentali principi euro-unitari.

II Stessa censura sub I sotto diverso profilo: arbitrarietà, sproporzione, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, violazione del principio di segretezza delle offerte.

Parte ricorrente ha preliminarmente riportato la disciplina di gara relativa alla modalità di presentazione delle offerte da parte dei ricorrenti, in quanto connotata da regole procedurali specifiche, ed in particolare la disciplina della timing di gara che è stata oggetto di chiarimento con “errata corrige”. Essa prevedeva che il file excel relativo all’offerta economica dovesse essere oggetto della sola “marcatura temporale” entro la data del 13 aprile 2017 (data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte) in modo da rendere completa l’offerta dei concorrenti senza, tuttavia, consentire l’apertura del file per il quale – sempre secondo il disciplinare di gara ed il chiarimento – era stata indicata in un momento successivo la data in cui tale file si sarebbe dovuto rendere accessibile.

Quanto all’ulteriore file pdf recante il dettaglio dell’offerta economica, sempre secondo l’errata corrige al disciplinare di gara, tale file non doveva essere marcato temporalmente insieme al file excel recante l’indicazione dell’aggio offerto.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, ad avviso di parte ricorrente, tale file pdf , recante il “dettaglio dell’offerta economica” sarebbe da considerare un file meramente accessorio di quello excel , in quanto producibile in qualunque momento e, dunque, privo di valore nell’ambito della procedura di gara. Da qui l’ulteriore conseguenza che, poiché la Municipia s.p.a. avrebbe indicato l’importo degli oneri aziendali su tale documento, prodotto solo successivamente alla chiusura del termine per la presentazione delle offerte, il fatto di aver ritenuto completa l’offerta di quest’ultima e non quella di PubbliAlifana genererebbe un’illegittima disparità di trattamento ed una violazione del principio di segretezza delle offerte. Parte ricorrente ha, pertanto, chiesto in via meramente subordinata l’annullamento della complessiva procedura di gara.

L’illegittimità del provvedimento di esclusione renderebbe, altresì, illegittimo il provvedimento di aggiudicazione della gara per cui è causa in favore della Municipia s.p.a. dal momento che sommando il punteggio attribuito all’offerta tecnica della ricorrente 54,167 (50,833 è il punteggio assegnato all’aggiudicataria) al ribasso offerto, essa società ricorrente sarebbe risultata aggiudicataria.

Parte ricorrente ha infine proposto domanda risarcitoria con la quale ha chiesto il subentro nell’esecuzione del servizio e fino alla scadenza dello stesso, oltre al risarcimento per equivalente monetario relativamente al periodo nel quale il servizio è stato svolto dall’odierna aggiudicataria.

In via meramente subordinata, nell’ipotesi in cui questo Tribunale non ritenesse più possibile il suo subentro nell’esecuzione del servizio, ha chiesto la condanna delle resistenti amministrazioni al risarcimento per equivalente monetario del danno da essa ricorrente subito, quantificato secondo l’importo dell’utile che essa avrebbe conseguito dall’esecuzione del servizio, oltre al rimborso delle spese per la partecipazione alla procedura de qua , che si è riservata di quantificare, ed il risarcimento del danno curriculare secondo la quantificazione giurisprudenziale del 5% del valore dell’appalto.

Parte ricorrente ha prodotto documentazione, fra cui la dichiarazione con la quale il legale rappresentante ha rappresentato che la società stessa aveva tenuto conto degli oneri di sicurezza interni nella formulazione della propria offerta, ammontanti ad € 500,00.

Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Gioia Sannitica deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone, pertanto, il rigetto.

Con ordinanza n. 915 del 22 giugno 2017 questa Sezione ha respinto la domanda cautelare “ Considerato che, a fronte del prevalente interesse pubblico all’immediato avvio del servizio e alla sua ininterrotta esecuzione – in presenza di doglianze che, ove fondate, imporrebbero comunque una rinnovazione in parte qua della gara –, difettano i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare, tenuto altresì conto della circostanza che, all’esito del giudizio di merito (di prossimo svolgimento), la società ricorrente potrebbe in ogni caso fruire di statuizioni pienamente satisfattive dell’interesse azionato; ”.

Entrambe le parti hanno prodotto documentazione e presentato memorie per l’udienza di discussione.

Il Comune resistente nella memoria di replica dell’8 settembre 2017 ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per indeterminatezza del petitum .

All’udienza pubblica del 20 settembre 2017 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

Il Collegio deve innanzitutto esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune di Gioia Sannitica.

Ad avviso di parte resistente il ricorso sarebbe inammissibile per indeterminatezza del petitum in quanto conterrebbe, allo stesso tempo, senza neppure che gli stessi siano graduati nell’interesse che si dichiara di perseguire, sia profili demolitori dell’intera procedura, sia profili che si limiterebbero a richiedere l’ammissione della ricorrente alla procedura in discussione. Si tratterebbe di profili ontologicamente contrapposti che determinerebbero l’indeterminatezza del petitum , tant’è che il ricorso medesimo si concluderebbe chiedendo genericamente l’accoglimento dello stesso, senza precisarne le conclusioni.

L’eccezione è da disattendere, in quanto la PubbliAlifana s.r.l. ha chiesto espressamente l’annullamento della complessiva procedura di gara in via meramente subordinata, con riferimento al secondo capo di censure (vedi pagina 13 del ricorso).

Il ricorso si presenta fondato nei termini appresso indicati e, in quanto tale, va accolto.

Premesso che in materia di appalti, secondo quanto disposto dall’art. 120, co. 6 e 10, c.p.a., “tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice devono essere sintetici e la sentenza è redatta, ordinariamente, in forma semplificata”, e che la motivazione della sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., “può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”, devono ritenersi risolutive le censure dedotte dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso avverso la sua esclusione dalla procedura di gara per cui è causa.

Nel caso in esame con verbale n. 3 del 5 maggio 2017 la Commissione aveva disposto l’esclusione della PubbliAlifana s.r.l. in quanto dall’esame della documentazione contenuta nell’offerta economica aveva rilevato “ l’insussistenza della dichiarazione degli oneri per la sicurezza aziendale interni ” “ trattandosi di indicazione richiesta obbligatoriamente ex art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, non essendo ammissibile il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 ”.

La questione centrale posta dall’odierno gravame concerne, pertanto, la questione della applicabilità, nelle gare bandite dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, dell’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del predetto decreto legislativo in caso di omessa indicazione nell’offerta economica dei costi aziendali di sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, al fine di stabilire se la stazione appaltante abbia legittimamente escluso immediatamente ed automaticamente dalla gara la società ricorrente.

Al riguardo, premesso che si sono registrati due orientamenti giurisprudenziali contrapposti, uno a favore della legittimità dell’automatismo espulsivo dell’offerta che non abbia rispettato l’obbligo di indicare gli oneri di sicurezza c.d. ‘interni o aziendali’ prescritto dall’art. 95, comma 10, del nuovo codice degli appalti, ed uno contrario al meccanismo automaticamente espulsivo nel vigore del nuovo codice (cfr. sentenza TAR Lazio, Sezione I Bis, 15 giugno 2017, n. 7042 alla quale si rinvia per i richiami ad entrambi gli orientamenti giurisprudenziali), il Collegio ritiene di aderire a tale secondo orientamento sulla base delle considerazioni svolte dall’Adunanza Plenaria nella decisione n. 19/2016, nonché della successiva sentenza della Corte di giustizia dell’UE 10 novembre 2016, C-140/16, C-697/15, C-162/16 - che ha ribadito i principi già sanciti dalle sentenze richiamate dall’Adunanza Plenaria.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale dell’Adunanza Plenaria n. 19/2016, l’iniziale interpretazione, secondo cui “gli oneri di sicurezza rappresentano un elemento essenziale dell'offerta, insuscettibile, come tale, di essere successivamente integrato” (Cons. St., AP n. 3 e 9 del 2015), è stata superata, operando un opportuno distinguo tra le ipotesi “in cui si contesta al concorrente di avere formulato un'offerta economica senza considerare i costi derivanti dal doveroso adempimento dei obblighi di sicurezza a tutela dei lavoratori. In questa ipotesi, vi è certamente incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta e la sua successiva sanatoria richiederebbe una modifica sostanziale del "prezzo" (perché andrebbe aggiunto l'importo corrispondente agli oneri di sicurezza inizialmente non computati)”. Laddove, invece, non è in discussione l'adempimento da parte del concorrente degli obblighi di sicurezza, né il computo dei relativi oneri nella formulazione dell'offerta, ma si contesta soltanto che l'offerta non specifica la quota di prezzo corrispondente ai predetti oneri, la carenza, allora, non è sostanziale, ma solo formale. In questo caso il soccorso istruttorio, almeno nei casi in cui ricorre la situazione sopra descritta di affidamento ingenerato dalla stazione appaltante, è doveroso, perché esso non si traduce in una modifica sostanziale del contenuto dell'offerta, ma solo nella specificazione formale di una voce che, pur considerata nel prezzo finale, non è stata indicata dettagliatamente. In questi termini, quindi, deve essere "chiarito" il principio di diritto indicato nella sentenza dell'Adunanza plenaria n. 9 del 2015, mitigando il rigore di un esito applicativo che, altrimenti, risulterebbe “sproporzionato ed iniquo” (Cons. St., AP n. 19 e 20 del 2016).

Ebbene, il Collegio ritiene che il principio espresso dall’Adunanza Plenaria – riferito alle gare bandite prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 – sia applicabile anche con riferimento a gare, come quella di cui si discute, bandite in vigenza del nuovo codice dei contratti pubblici (cfr. TAR Brescia, Sez. II, 14 luglio 2017, n. 912, TAR Palermo, Sez. III, 15 maggio 2017, n. 1318). Pertanto la mancata indicazione da parte del concorrente ad una gara d’appalto degli oneri di sicurezza interni alla propria offerta non consente l’esclusione automatica di quest’ultima, senza il previo soccorso istruttorio, tutte le volte in cui non sussista incertezza sulla congruità dell’offerta stessa, anche con riferimento specifico alla percentuale di incidenza degli oneri, ed il bando non preveda espressamente la sanzione dell’esclusione per il caso dell’omessa precisazione dei suddetti costi (cfr. TAR Lazio, Sez. II Ter, 20 luglio 2017, n. 8819).

Infatti, posta la natura formale dell’omissione nei termini considerati dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 19/2016, non essendo in contestazione la quantificazione effettiva dei costi che la concorrente ha indicato, né la sostenibilità del prezzo offerto, né la loro congruità, non può non venire in rilievo l’ampia formulazione dell’art. 80, comma 9, del d.lgs. 50/2016 che consente il soccorso istruttorio con riferimento a qualsiasi “elemento formale” della domanda.

Vero è che la previsione di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 esclude la esperibilità del soccorso istruttorio nei casi di irregolarità afferente all’offerta economica: ma si tratta di irregolarità “essenziali” ovvero di quei medesimi elementi che introducono un elemento di incertezza sostanziale dell’offerta, ai quali si riferisce la motivazione della sentenza n. 19/2016 dell’Adunanza Plenaria nella parte sopra riportata.

A diversamente ritenere - laddove cioè si concludesse circa la radicale non sanabilità della irregolarità formale dell’offerta pure in assenza di contestazioni circa la sua congruità effettiva - si determinerebbe, per il tramite della sanzione dell’esclusione, una conseguenza manifestamente sproporzionata rispetto alla ratio di tutela della previsione in esame (che si propone di assicurare, tramite la esternazione della percentuale dei costi di sicurezza interni, la vincolatività di essi per l’operatore economico ed al contempo la possibilità di valutarne la congruenza prima dell’aggiudicazione dell’appalto);
si tratterebbe di una applicazione del principio funzionale solamente alla introduzione di meri formalismi nel procedimento di gara, del tutto inidonei ad assicurare la verifica della sussistenza di effettive ricadute concrete sullo svolgimento del confronto concorrenziale, sulla par condicio dei concorrenti, nonché sull’effettività e regolarità del giudizio circa la migliore offerta cui aggiudicare l’incanto (cfr. TAR Lazio, Sez. II Ter, 20 luglio 2017, n. 8819 cit.).

Passando ad esaminare la fattispecie oggetto di gravame alla luce della sopra richiamata giurisprudenza, occorre rilevare che, come prospettato da parte ricorrente, la legge di gara non prevedeva espressamente la sanzione dell’esclusione per il caso dell’omessa precisazione dei costi della sicurezza nell’offerta, il modulo predisposto dalla stazione appaltante non contemplava alcuna indicazione in merito alla necessità di indicare i detti oneri, e non è stato contestato a parte ricorrente che, dal punto di vista sostanziale, l’offerta non rispettasse i costi minimi di sicurezza aziendale, con la conseguenza che l’offerta presentata dalla società ricorrente non avrebbe potuto, sic et simpliciter , essere esclusa dalla procedura di gara per la mancata indicazione dei costi interni di sicurezza.

Conclusivamente, alla luce dei su illustrati motivi, il ricorso va accolto sulla base delle censure articolate con il primo motivo di ricorso, con assorbimento delle restanti doglianze.

Per l'effetto va annullata l’esclusione disposta nei confronti della ricorrente Pubblialifana s.r.l. e, quale effetto caducante per invalidità derivata, vanno annullati i successivi atti di gara, ivi compresa l'aggiudicazione disposta in favore della Municipia s.p.a., con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, da differirsi, però, soltanto al momento dell’eventuale esito favorevole alla ricorrente della rinnovazione in parte qua delle operazioni di gara, cui la stazione appaltante è obbligata quale effetto conformativo della presente sentenza.

Quanto, infine, alla domanda risarcitoria, parte ricorrente ha chiesto in via principale il subentro nell’esecuzione del servizio e fino alla scadenza dello stesso, oltre al risarcimento per equivalente monetario relativamente al periodo nel quale il servizio è stato svolto dall’odierna aggiudicataria.

Quanto al subentro, esso deve ritenersi possibile nel caso di specie (ai sensi dell’art. 122 cod.proc.amm.) in quanto la durata del servizio oggetto di gara è di anni due e non sono stati evidenziati particolari ostacoli al subentro nel rapporto, né questi emergono aliunde , considerata anche la natura del servizio da svolgere.

Al riguardo occorre precisare che il soddisfacimento della pretesa azionata passa necessariamente per la rinnovazione in parte qua delle operazioni di gara, posto che il subentro della ricorrente, quale aggiudicataria del servizio, si presenta subordinato all’espletamento del soccorso istruttorio a suo tempo omesso e alla positiva conclusione della gara, nonché ad ulteriori verifiche circa il possesso dei prescritti requisiti di legge in capo alla ditta, da operare evidentemente a cura dell'ente appaltante.

Deve inoltre ritenersi meritevole di accoglimento la richiesta di risarcimento per equivalente monetario relativamente al periodo nel quale il servizio è stato svolto dall’odierna aggiudicataria.

Ed invero devono ritenersi sussistenti tutti gli elementi richiesti dall’articolo 2043 c.c. ai fini della configurazione della responsabilità extracontrattuale della stazione appaltante, tenuto conto che quanto all’elemento soggettivo in materia di appalti il regime della responsabilità presenta una significativa peculiarità, indotta da un principio enunciato dalla Corte di Giustizia a partire dalla sentenza 30 settembre 2010 nella causa C. 314/2009, recepito dalla giurisprudenza nazionale sia in ambito di gare soprasoglia che sottosoglia (cfr. TAR Piemonte, Sezione II, 6 giugno 2017, n. 702).

Ed invero, in ordine al requisito della colpa dell’amministrazione, il costante orientamento giurisprudenziale in materia di risarcimento da mancato affidamento di gare pubbliche di appalto, affermatosi successivamente alla suddetta sentenza della Corte di Giustizia, e dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, ritiene che non è necessario provare la colpa dell’amministrazione poiché il rimedio risarcitorio risponde al principio di effettività previsto dalla normativa comunitaria (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 febbraio 2017, n. 731, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 20 aprile 2017, n. 2168, TAR Lazio, Roma, Sez. II Bis, 3 maggio 2017, n. 5182).

Venendo alla determinazione del quantum del risarcimento richiesto, si ritiene di poterlo commisurare, in via equitativa, nel 5% del valore del contratto (v. art. 5 del bando), al netto del ribasso offerto, da calcolarsi in proporzione al periodo in cui il servizio ha già avuto esecuzione.

Trattandosi di debito di valore, su tale importo sono dovuti la rivalutazione secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI) e gli interessi corrispettivi, da computarsi al saggio legale sulla somma rivalutata, con decorrenza dalla data di cristallizzazione del danno, da individuare nel giorno in cui è stata disposta l’esclusione di parte ricorrente dalla procedura concorsuale, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (cfr. TAR Catanzaro, Sez. II, 18 gennaio 2017, n. 68), dovendo successivamente essere corrisposti i soli interessi legali – trattandosi di debito di valuta – fino all’effettivo soddisfo.

I contrastanti indirizzi giurisprudenziali formatisi in materia di oneri per la sicurezza integrano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese della lite.

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