TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2017-11-20, n. 201711476

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2017-11-20, n. 201711476
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201711476
Data del deposito : 20 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/11/2017

N. 11476/2017 REG.PROV.COLL.

N. 06148/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6148 del 2017, proposto da:
Marina Capasso, Marina Mengarelli, Michela Mengarelli, Maria Colagiacomo, Fabio Milazzo, Gabriella Terzani, Michele Di Mare, Sarina Carbone, Diego Cavallo, Bruno De Amicis, Angela Petruzzelli, Vincenzo Rondinelli, Anna Maria Piccinini, Olga Savoia, Anna Maria Zappullo, Loredana Di Lorenzo, Roberto Spagnoli, Enrico Maria Lipartiti, Sabrina Santangelo, Eufemia Nicoletta Vernillo, Vivian Salome Saavedra Ugarte, Carmen Chiomento, Maria Angela Milandri, Anna Stella Ferretti, Cesare Vittorio Maiocchi, Giovanna Abbruzzese, Tiziana Sandri, Nicoletta Cilli, Gaetano Di Marino, Maria Franco, Giuseppe Nicoletti, Mirella Cavalli, Paola Balduin, Fiorella Coscia, Anna Laurendi, Anna Maria Coviello, , Lucrezia Salandra, Giuliana Ribaudo, Simonetta Checcobelli, Alfredo Napolitano, Pierluigi Nieri, Stefania Giordano, Annalena Brini, Cinzia Ortolani, Peter Hans Stiberc, Daniela Vanzi, Katia Mancuso, Giovanbattista Mancina, Clara Ronga, Susanna Montini, Caterina Vasti, Enrico Tesei, Alessandra Rosa, Silvana d’Alessandro, Lucia Baroni, Giacomo Baldaro, Salvatore Patete, Rosetta Granziero, Marinella Nisi, Margherita Ruocco, Giorgio Solitro, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Tozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Messico, 7;

contro

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento dell'obbligo di provvedere dell’Amministrazione sulla istanza presentata dai ricorrenti, il 16 Maggio 2017, con la quale i medesimi hanno chiesto che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo chiudesse il procedimento avviato con la propria nota del 23 Marzo 2016


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2017 la dott.ssa Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che:

-il presente ricorso è stato proposto per l’accertamento dell’obbligo di provvedere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo sulla istanza da loro presentata il 16 maggio 2016, con cui chiedevano al detto Ministero di concludere il procedimento avviato con la nota del 23 marzo 2016 indirizzata al Ministero dell’Economia, al Dipartimento della funzione pubblica e all’Ufficio centrale del Bilancio, relativa alla possibilità di attingere alle graduatorie delle progressioni verticali indette con decreti direttoriali del 24 luglio 2007;

- i ricorrenti premettevano, infatti, di essere idonei nelle predette graduatorie e di avere dunque interesse alla conclusione di tale procedimento;

-il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo si è costituito solo con atto di forma;

-alla camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione;

Considerato che:

-l’art. 24 del d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 ha previsto che le Amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprano i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;

-l’art. 62 del d.lgs. n. 150 del 2009 ha introdotto il comma 1 bis all’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, per cui le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso;

-la Sezione ha già affermato in vari precedenti, di cui uno anche specificamente riferito a parte degli odierni ricorrenti, sulla base dell’orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, che da tale disciplina legislativa deriva che, dopo il primo gennaio 2010, non sono più previste le progressioni verticali interne e non è più consentito lo scorrimento delle graduatorie relative ad idonei delle progressioni verticali, con la conseguenza che dai bandi anteriori a tale data non può più discendere alcuna legittima aspettativa (Consiglio di Stato, n. 3018 del 2016;
n. 136 del 2014;
n. 2836 del 2016;
4153 del 2017;
Tar Lazio II quater n. 11550 del 2016;
n. 11553 del 2016;
n. 12056 del 2016, che, rispetto allo specifico profilo della inammissibilità delle progressioni verticali interne, è stata confermata dall’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 3303 del 4 agosto 2017);

- applicando tale orientamento giurisprudenziale al ricorso avverso il silenzio, non sussiste alcun obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla conclusione del procedimento di cui alla nota del 16 marzo 2016, trattandosi di un procedimento, quello dello scorrimento delle graduatorie delle progressioni verticali, non solo non previsto da alcuna norma di legge ma non consentito nell’ordinamento;

Ritenuto, pertanto, che il presente ricorso proposto per l’accertamento dell’obbligo di provvedere alla conclusione di tale procedimento sulla istanza proposta dai ricorrenti il 16 maggio 2016 deve essere respinto;

Ritenuta la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio;

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