TAR Venezia, sez. I, sentenza 2019-10-22, n. 201901118

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2019-10-22, n. 201901118
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201901118
Data del deposito : 22 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/10/2019

N. 01118/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00070/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 70 del 2019, proposto da
A S, rappresentata e difesa dagli avvocati A M, J G e F Z, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato F Z in Venezia Mestre, via Cavalloti n. 22;

contro

Università di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, presso i cui uffici domicilia in Venezia, piazza S. Marco, 63;

nei confronti

G M, rappresentato e difeso dagli avvocati R S e G B, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato G B in Verona Lungadige Matteotti n. 12 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
A F, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previo accoglimento dell’istanza cautelare,

- degli atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di un posto di professore ordinario, Settore Scientifico Disciplinare MED/03 Genetica medica presso il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, nella parte di cui infra ;
tali atti sono stati approvati con Decreto Rettorale 9351/2018 del 13 novembre 2018 che espressamente si impugna;

- della delibera del Consiglio di Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento del 25 ottobre 2018, o.d.g. n. 13, con cui è stata proposta la chiamata del Prof. M;

- per quanto occorrer possa del Decreto Rettorale n. 7806/2018 del 28 settembre 2018 non noto nel contenuto ma citato nella suddetta delibera del Dipartimento, con cui il Rettore ha chiesto il riesame della chiamata del Prof. M “ dopo aver dettagliatamente comparato i curricula degli idonei con la tipologia di impegno scientifico e didattico richiesto dal bando ”;

- della delibera del Consiglio di Amministrazione, se esistente, con cui sia stata approvata la chiamata del Prof. M;

- del bando, ivi compreso l'Allegato A, emesso con Decreto Rettorale n. 3746/2018 del 4 maggio 2018 in esecuzione del quale è stata indetta la procedura selettiva, recante i criteri generali per la valutazione dei candidati, tra i quali il criterio di cui all'art. 6, ultimo comma “ Procedura di valutazione delle candidature ” contenente la previsione della formazione di una rosa di candidati idonei all'interno della quale il Consiglio di Dipartimento scelga quello maggiormente qualificato “ anche in relazione alle specifiche tipologie di impegno didattico e scientifico indicate nell'Allegato A del presente bando ”;
nonché di tale Allegato A, nella parte in cui individua la “ tipologia di impegno didattico e scientifico ”, e se ed in quanto l'impegno didattico e scientifico venga richiesto quale criterio per la scelta del candidato maggiormente qualificato;

- degli articoli 6 comma 4 lettera c), 8 comma 2 e 10 del Titolo II “ Chiamata mediante procedura selettiva (art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010) ” del “ Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari ai sensi dell'art. 18 della legge n. 240/2010 ” approvato con Decreto Rettorale rep. n. 2012, prot. n. 179235 del 6 luglio 2016;

per la declaratoria

dell’obbligo del Consiglio di Dipartimento di procedere alla chiamata del candidato ritenuto maggiormente qualificato dalla Commissione di valutazione della procedura selettiva, i cui atti sono stati approvati con Decreto Rettorale n. 9351/2018.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università di Verona e del prof. G M;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2019 il dott. G G A D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La ricorrente, professore associato di Genetica Medica presso l’Università di Trieste, espone di aver presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con decreto rettorale n. 3746/2018 dell’Università di Verona, per la copertura di un posto di professore ordinario del Settore Concorsuale 06/A1 Genetica Medica, Settore Scientifico Disciplinare MED/03 Genetica Medica presso il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento.

Hanno preso parte alla procedura, quali candidati, anche i professori G M, A F, G M, P P A e S V.

La ricorrente, dopo aver richiamato la disciplina racchiusa nel “ Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 ” dell’Università di Verona - il quale dispone che il bando contenga, fra l’altro, “ b) il settore concorsuale e l’eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
c) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni (tipologia di impegno didattico e scientifico), sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale
” – ha evidenziato che il bando in questione ha richiesto, quanto alla lettera b), il profilo esclusivamente per quanto riguarda il settore scientifico-disciplinare MED/03 “ Genetica Medica ” e si è limitato ad illustrare ai candidati quello che sarebbe divenuto l’impegno didattico e l’impegno scientifico.

Dunque, rappresenta l’esponente, il Dipartimento ha designato – ai sensi dell’art. 7 del regolamento d’Ateneo – una Commissione per procedere alla “ valutazione comparativa ” delle candidature (art. 8), Commissione composta da membri non solo “ in possesso di comprovata competenza scientifica ”, ma anche in grado di dimostrare “ continuità nella produzione scientifica ”.

La Commissione era infatti composta da cinque professori ordinari, che hanno proceduto alla valutazione comparativa, con la prescrizione contenuta nel regolamento che il prodotto finale della comparazione non sarebbe sfociato in una graduatoria bensì nell’indicazione di una rosa di idonei.

L’esponente rappresenta che ai sensi dell’art. 8, comma 1, del regolamento e dell’art. 6 del bando, e dell’Allegato A, la Commissione ha proceduto alla valutazione comparativa in base ai seguenti criteri generali: 1) pubblicazioni scientifiche;
2) curriculum ;
3) attività didattica.

La Commissione ha quindi espresso i seguenti giudizi:

- la ricorrente, prof.ssa A S, ha conseguito il giudizio collegiale “eccellente” con riguardo al curriculum , alle pubblicazioni scientifiche, all’attività didattica e in termini di giudizio complessivo;

- la prof.ssa A F, ha conseguito il giudizio collegiale “ottimo” con riguardo al curriculum , alle pubblicazioni scientifiche, all’attività didattica e in termini di giudizio complessivo;

- il prof. M ha conseguito il giudizio collegiale “molto buono” con riguardo al curriculum , il giudizio collegiale “buono” con riguardo alle pubblicazioni scientifiche, il giudizio collegiale “ottimo” in relazione all’attività didattica e “molto buono” in termini di giudizio complessivo;

- i prof.ri G M e P P A hanno conseguito il giudizio collegiale “ottimo” con riguardo al curriculum e alle pubblicazioni scientifiche, il giudizio collegiale “modesta” quanto all’attività didattica e “buono” in termini di giudizio complessivo;

- infine, il prof. S V, ha conseguito il giudizio collegiale “buono” con riguardo al curriculum , il giudizio collegiale “ottimo” con riguardo alle pubblicazioni scientifiche, il giudizio collegiale “modesta” quanto all’attività didattica e “buono” in termini di giudizio complessivo.

Rappresenta la ricorrente che il Consiglio di Dipartimento, per quanto risulta dalla lettura dell’impugnato verbale relativo alla seduta del 25 ottobre 2018, o.d.g. n. 13, si è espresso una prima volta in data 12 settembre 2018 con delibera che il Rettore non ha approvato.

In particolare, il Rettore con decreto 7806/2018 “[…] ACQUISITA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento del 12/09/2018 di approvazione della proposta di chiamata del prof. G M per n. 1 posto di professore ordinario;
VISTI i verbali redatti dalla commissione giudicatrice, dai quali si evince che il prof. M non risulta tra i candidati che hanno conseguito una più alta valutazione complessiva;
il suo giudizio corrisponde a un “molto buono” a fronte di un “eccellente” per la prof.ssa S e di un “ottimo” per la prof.ssa F;
PRESO ATTO che la citata delibera si limita ad affermare in merito al prof. M che “il suo curriculum e la produzione scientifica sono comparativamente i più congrui con la tipologia di impegno scientifico e ambiti di ricerca enunciati nel bando. La sua attività verte in modo importante sullo sviluppo di strumenti bioinformatici per la gestione e l’interpretazione di dati genetici massivi. Relativamente alla tipologia di impegno didattico prevista dal bando, l’attività del candidato è ritenuta ottima, per continuità temporale e congruenza con il SSD MED/03”;
PRESO ATTO, altresì, che nella delibera non viene esplicitata alcuna comparazione tra il curriculum e la produzione scientifica degli altri candidati e la tipologia di impegno scientifico e didattico richiesta nel bando;
RITENUTO pertanto che le motivazioni contenute nella delibera non risultano idonee a chiarire le ragioni sottese alla chiamata del prof. M;
CONSIDERATI i principi che ispirano l’attività della pubblica amministrazione, in particolare il principio di trasparenza;
RITENUTO opportuno acquisire una nuova deliberazione del Dipartimento, adeguatamente motivata, nella quale venga rappresentata la citata comparazione
” ha disposto il rinvio degli “ atti della procedura per la copertura di un posto di professore ordinario per il settore concorsuale 06/A1 Genetica Medica, settore scientifico-disciplinare MED/03 Genetica Medica per il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento ” al Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, al fine di procedere ad una nuova deliberazione della proposta di chiamata “ dopo aver dettagliatamente comparato i curricula degli idonei con la tipologia di impegno scientifico e didattico richiesta dal bando ”.

Lamenta la ricorrente che il Consiglio di Dipartimento, anche in adesione a questa indicazione del Rettore, ha così scelto, con delibera del 25 ottobre 2018, il candidato prof. M, meno qualificato perché giudicato come “molto buono”, e pertanto inferiore anche ad altra candidata (prof.ssa F) e la delibera di proposta di chiamata del prof. M è stata questa volta approvata dal Rettore con il decreto n. 9351 del 13 novembre 2018.

Con ricorso notificato in data 11 gennaio 2019 presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, spedito per la notifica in data 12 gennaio 2019 all’Università di Verona e al controinteressato prof. G M e depositato in data 21 gennaio 2019, l’esponente ha dunque proposto le domande in epigrafe.

1.1. Si è costituita in giudizio l’Università di Verona, concludendo per la reiezione dell’istanza cautelare e del ricorso.

Si è costituito, altresì, il prof. M, concludendo, in via preliminare per l’integrazione del contraddittorio, nonché per la reiezione dell’istanza di sospensione e, nel merito, per il rigetto del ricorso perché improcedibile e, in ogni caso, perché inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto.

1.2. Con ordinanza 21 febbraio 2019, n. 238, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., è stata fissata l’udienza pubblica del 17 luglio 2019.

Con la stessa ordinanza è stata disposta ai sensi dell’art. 49 cod. proc. amm. l’integrazione del contraddittorio, mercé la notificazione individuale del ricorso e della stessa ordinanza alla prof.ssa A F.

1.3. La parte ricorrente ha depositato in data 14 marzo 2019 copia informatica dell'avviso di ricevimento dell'atto spedito - in data 2 marzo 2019 - alla prof.ssa A F (con attestazione di conformità all'originale analogico dal quale è stata estratta), dal quale si rileva che il plico è stato ritirato presso l’ufficio postale in data 12 marzo 2019.

1.4. All’udienza pubblica del 17 luglio 2019, presenti i difensori delle parti, come da verbale, i quali, dopo la discussione, si sono riportati alle conclusioni già prese chiedendone l’accoglimento, il Collegio si è riservato di provvedere e ha trattenuto il ricorso in decisione.

DIRITTO

1. In limine litis il Collegio, in parziale accoglimento dell’eccezione di tardività frapposta dalla parte controinteressata (cfr. pag. 2 e ss. della memoria di replica), dichiara l’inutilizzabilità del documento depositato dalla parte ricorrente in data 14 giugno 2019, compiegato alla memoria prodotta in pari data.

E’ noto, invero, che ai sensi dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, termine che - considerata la celebrazione dell’udienza pubblica in data 17 luglio 2019 (come fissata con la citata ordinanza 21 febbraio 2019, n. 238) - non risulta rispettato.

L’eccezione de qua non merita di essere accolta, invece, in relazione alla affermata tardività della sopra richiamata memoria in pari data depositata in giudizio dalla parte ricorrente, posto che - in relazione alla ridetta celebrazione dell’udienza pubblica del 17 luglio 2019 - il termine (da computare a ritroso) di trenta giorni liberi ex art. 73, comma 1, cod. proc. amm. per il deposito della memoria in questione andava a scadere il 16 giugno 2019: essendo quest’ultimo domenica doveva essere anticipato a sabato 15 giugno 2019, ai sensi dell’art. 52, comma 4, cod. proc. amm. (arg. ex Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2011, n. 4454;
T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 30 maggio 2019, n. 528;
T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 5 marzo 2019, n. 682).

La memoria in questione – depositata in data 14 giugno 2019 (sia pure dopo le ore 12:00) – non può dirsi tardiva ed è, quindi, utilizzabile.

2. Il controinteressato prof. M, nella memoria di costituzione (cfr. pagg. 6-8), ha eccepito in via preliminare l’incompletezza del contraddittorio processuale per mancata notificazione del ricorso alla seconda classificata e, in via subordinata, per mancata notificazione a tutti i canditati idonei.

Come sopra detto, all’ordinanza 21 febbraio 2019, n. 238 - con la quale è stata disposta ai sensi dell’art. 49 cod. proc. amm. l’integrazione del contraddittorio mercé la notificazione individuale del ricorso e della stessa ordinanza alla prof.ssa A F - la parte ricorrente ha dato puntuale attuazione.

Orbene, secondo le regole proprie del processo amministrativo, qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla Pubblica Amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge (art. 41, comma 2 cod. proc. amm.);
inoltre, quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri (art. 49, comma 1, cod. proc. amm.).

In altri termini nel processo amministrativo di impugnazione – per espressa e consolidata previsione – se ci sono controinteressati almeno uno di essi deve essere chiamato in giudizio prima della instaurazione del rapporto processuale, salva la successiva integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti interessati a contraddire.

Come condivisibilmente chiarito dalla giurisprudenza, è controinteressato , ai fini della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, il concorrente meglio collocato in graduatoria il quale è destinato a ricevere pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso, in quanto titolare di un interesse uguale e contrario a quello dedotto in ricorso (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 febbraio 2016, n. 594).

Coloro che sono in posizione successiva a quella del ricorrente e non utile per ottenere il posto oggetto del concorso, sono semmai cointeressati , vantando un interesse del tutto identico a quello del ricorrente, e potrebbero, a propria volta, in ipotesi, proporre un ricorso, con il medesimo contenuto, essendo legittimati a chiedere l’annullamento della procedura tutelando, in tal modo, l’interesse strumentale alla riedizione del concorso che, in linea astratta, potrebbe vederli collocati in posizione migliore o addirittura, utile ove risultanti primi in graduatoria;
ciò è ancora più evidente nel caso in esame, in cui la procedura di reclutamento è stata indetta per la copertura di un solo posto da professore (arg. ex T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 18 gennaio 2017, n. 129).

La disposta integrazione del contraddittorio, ritualmente attuata dal parte ricorrente, ha eliso il profilo di incompletezza eccepito dalla parte controinteressata.

3. Si può a questo punto passare all’esame delle doglianze articolate dalla parte ricorrente, innanzitutto con i primi due motivi di ricorso.

In particolare, con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la Violazione dell’art. 18 della Legge n. 240/2010, degli artt. 6 specie comma 4, 7 e 8 specie comma 2 del “Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 240/2010”, approvato con decreto rettorale del 6.7.2016. Violazione dell’art. 6 del bando e dell’Allegato A del bando medesimo. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/90 ed eccesso di potere per contraddittorietà .

Osserva l’esponente che il giudizio sul candidato che è stato indicato come più meritevole dalla Commissione di valutazione (composta da cinque professori ordinari della disciplina) è stato superato dal giudizio espresso dal Consiglio di Dipartimento che, lamenta la stessa ricorrente, è organo che non possiede la capacità tecnica di valutare non essendovi professori di genetica medica al suo interno.

I settori disciplinari dei componenti del Consiglio che hanno partecipato alla deliberazione – evidenzia la ricorrente - sono i seguenti: anatomia umana, biochimica clinica, biologia applicata, fisiologia, neurochirurgia, neurologia, malattie apparato visivo, psichiatria, psicologia clinica, metodi e didattiche delle attività sportive.

All’interno del Consiglio di Dipartimento i professori di genetica medica erano il prof. M (ed altro professore associato) che, in quanto professore associato ed essendo comunque in conflitto di interessi, non ha partecipato alla seduta che ha scelto il candidato idoneo alla chiamata esaminando i curricula dei candidati per verificare quale tra di essi maggiormente aderisse “ alla tipologia di impegno didattico e scientifico indicata nel bando ”.

Per di più, argomenta la ricorrente, il bando, in conformità al regolamento d’Ateneo, non prevedeva affatto tale tipologia quale criterio generale di valutazione per la scelta del candidato maggiormente qualificato.

In altri termini, argomenta la ricorrente, il Consiglio di Dipartimento, privo delle necessarie cognizioni tecniche, ha superato il giudizio collegiale della Commissione di valutazione composta da cinque genetisti: in particolare, il candidato che la Commissione di valutazione aveva giudicato “ molto buono ” ha sopravanzato sia la professoressa F giudicata “ ottima ” sia la prof.ssa S giudicata “ eccellente ”, con riferimento agli unici criteri realmente prescritti dal bando: il curriculum , l’attività scientifica e l’attività didattica.

Lamenta la ricorrente che il giudizio sull’impegno scientifico è stato essenziale per la scelta del prof. M, posto che sull’impegno didattico il Consiglio di Dipartimento si era espresso “ in termini comparativi ” a favore, sembrerebbe a pari merito, dei professori F, M e S.

Argomenta la ricorrente, inoltre, che nel caso in esame il “ Profilo ” - conformemente all’art. 18 della c.d. legge Gelmini – è esclusivamente il “ Settore Scientifico Disciplinare MED/03 Genetica medica ”, mentre non fa parte del profilo da richiedere ai candidati la “ tipologia di impegno didattico e scientifico ” (tipologia che, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del regolamento d’Ateneo, costituisce parte delle “ informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni ” sul tipo di attività che verrà o che potrebbe essere svolta all’interno del Dipartimento, una volta prescelto il candidato più meritevole).

La ricorrente si sofferma in particolare sulla singolarità della previsione, contenuta nell’art. 8, comma 2, del regolamento, secondo cui - nell’ambito della “ rosa di candidati idonei ” formata a seguito della valutazione comparativa effettuata dalla Commissione – il candidato maggiormente qualificato viene individuato “ anche in relazione alle specifiche tipologie di impegno didattico e scientifico indicate nel bando ”.

Una tale disposizione può essere ritenuta legittima, sostiene l’esponente, solo se interpretata nel contesto dell’art. 6, comma 4, del medesimo regolamento, secondo cui il bando – come in concreto è avvenuto nell’Allegato A – contiene informazioni dettagliate rivolte all’attività da svolgere in futuro ad opera del soggetto chiamato. In questo senso, l’inciso “ anche in relazione ……………. ”, non può - se non in situazioni eccezionali – portare ad una modifica del giudizio della Commissione, frutto di una valutazione comparativa, ma può giustificare, al più, un elemento di scelta preferenziale in caso di sostanziale parità di giudizio sul candidato più meritevole.

In caso contrario, osserva la ricorrente, il candidato giudicato eccellente potrebbe soccombere addirittura al candidato giudicato meramente sufficiente in ragione della maggior aderenza alla tipologia di impegno didattico e scientifico indicata dal bando quale mera “ informazione dettagliata ”.

In conclusione, per la parte ricorrente non può ritenersi che sia lo stesso bando a richiedere la selezione del candidato maggiormente qualificato “ anche in relazione alle specifiche tipologie di impegno didattico e scientifico ”, perché ciò è espressamente vietato dal regolamento e dall’art. 18 della c.d. legge Gelmini;
pertanto, è illegittimo il decreto Rettorale del 28 settembre 2018 che ha richiesto al Consiglio di Dipartimento di comparare i curricula dei candidati soltanto “ con la tipologia di impegno scientifico e didattico richiesto dal bando ” ed è parimenti illegittima la delibera del Consiglio che ha prescelto il candidato da chiamare sulla base di tale illegittimo criterio (che, comunque, avrebbe dovuto essere meramente aggiuntivo, ma non assorbente, posto che, anche letteralmente, il candidato da chiamare avrebbe dovuto essere quello maggiormente qualificato, “ anche in relazione ” - dunque, non esclusivamente in relazione - alle tipologie di impegni indicate nel bando).

Con il secondo motivo di ricorso l’esponente – in via alternativa, nel caso in cui non fosse condivisa la richiamata interpretazione - deduce l’illegittimità dell’art. 8, comma 2, dell’impugnato del regolamento d’Ateneo, dell’art. 6 ultimo comma, dell’art. 7 e per quanto occorrer possa dell’Allegato A del bando, per violazione dell’art. 18 della Legge n. 240/2010, degli artt. 97 e 33 della Costituzione. Violazione dell’art. 34 dello Statuto dell’Università .

Secondo la ricorrente, il sistema introdotto dall’art. 8, comma 2, del regolamento d’Ateneo (in contrasto con il comma 1 e con l’art. 7) – se interpretato nel senso di attribuire la scelta del candidato maggiormente qualificato al Consiglio di Dipartimento – sarebbe illegittimo perché attribuisce una tale scelta ad un organo che non è competente ad emettere un giudizio che riguarda un settore scientifico-disciplinare specifico;
giudizio che dovrebbe invece essere emesso dalla specifica e competente Commissione composta da professori ordinari del settore designati in quanto “ in possesso di comprovata competenza scientifica ” ed in grado di “ dimostrare continuità nella produzione scientifica stessa ” (così l’art. 7 del regolamento).

Ad essi è stato invece assegnato il compito di individuare “ una rosa di candidati ”, senza nemmeno fissarne il numero (e tutti i candidati, che del resto hanno conseguito l’abilitazione nazionale, sono stati dichiarati idonei a costituire la rosa). Ne consegue per la ricorrente che la Commissione di valutazione - che deve effettuare alla “ valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica degli studiosi in possesso dell’abilitazione per il settore concorsuale ” - pur esprimendo il proprio giudizio collegiale comparativo, non ha potuto direttamente procedere alla scelta (non di una rosa bensì) del candidato maggiormente qualificato ad essere chiamato al posto di ordinario bandito dall’Università.

Il regolamento d’Ateneo, lamenta l’esponente, ha così lasciato alla ingiustificata ed assoluta discrezionalità del Consiglio di Dipartimento, un organo cioè che si occupa statutariamente (art. 34) della programmazione didattica, dei criteri d’utilizzo delle risorse per l’attività scientifica, etc., l’anomala funzione di proporre ed approvare “ la chiamata di quello maggiormente qualificato ”, senza possedere però quella capacità tecnica richiesta ai componenti la Commissione.

Lamenta la ricorrente, dunque, la violazione dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010, che demanda la disciplina del procedimento di chiamata ai regolamenti d’Ateneo sulla base del principio comunitario di “ valutazione delle carriere al fine di istituire un sistema di assunzione e uno sviluppo professionale più trasparenti, aperti, equi e accettati a livello internazionale ” (così la Raccomandazione della Commissione dell’11 marzo 2005).

In secondo luogo, l’esponente lamenta la violazione dei principi di buon andamento, imparzialità ed irragionevolezza del sistema, atto a sottrarre il giudizio comparativo effettuato dalla Commissione per attrarlo alla competenza del Dipartimento che non possiede collegialmente la capacità di individuare il candidato più meritevole in una specifica disciplina.

La scelta organizzativa, lamenta la ricorrente, è pertanto irragionevole (art. 97 Cost.) perché sterilizza il momento della comparazione tra candidati, ciò che costituisce lo scopo del sistema di chiamata del più meritevole introdotto dall’art. 18 della legge n. 240 del 2010, ed affidato al potere regolamentare delle Università;
la ricorrente, inoltre, richiama a favore delle proprie argomentazioni i principi che debbono permeare tutte le procedute selettive, e pertanto la necessità di una selezione trasparente, comparativa basata esclusivamente sul merito, in modo da assicurare il rispetto dell’efficienza dell’Amministrazione, cioè del buon andamento di essa attraverso la ricerca del candidato più meritevole, e del principio di imparzialità che garantisca una scelta immune dalle pressioni di politica universitaria.

Ne discende, conclude l’esponente, fermo restando il giudizio comparativo effettuato dalla Commissione di valutazione, l’illegittimità della chiamata del prof. M e l’onere del Consiglio di Dipartimento di procedere alla chiamata del candidato più meritevole secondo il giudizio della Commissione di valutazione.

La parte ricorrente nelle memorie successivamente versate in giudizio ha ulteriormente argomentato le proprie doglianze.

3.1. L’Università resistente, nel controricorso, dopo aver richiamato il contenuto delle pertinenti disposizioni del regolamento di Ateneo, ha argomentato nel senso che il meccanismo di selezione dei docenti non potrebbe esaurirsi nella valutazione operata dalla Commissione, come il vaglio del Consiglio non può ridursi ad una mera duplicazione della prima: ove il Consiglio fosse vincolato a confermare automaticamente il giudizio della Commissione, l’intervento di questo si ridurrebbe ad essere una mera superfetazione della prima fase e non avrebbe dunque ragione d’essere.

Secondo l’Amministrazione resistente, la valutazione del Consiglio è stata volutamente posta dal regolamento in un momento successivo rispetto a quella della Commissione;
il Consiglio rappresenta l’organo competente e idoneo per disporre la chiamata del candidato maggiormente qualificato, anche in relazione alle specifiche tipologie di impegno didattico e scientifico richieste per la posizione indicata nel bando.

Inoltre, argomenta la parte resistente, il Consiglio di Dipartimento non ha operato una nuova valutazione della ricorrente, disconoscendo completamente i risultati della valutazione della Commissione e senza motivare in merito alla difformità rispetto alle valutazioni espresse dalla stessa;
il Consiglio non si è discostato dalla valutazione della Commissione, ma ha semplicemente ristretto la valutazione e, in relazione alle contingenze, ritagliato il giudizio al caso specifico, assegnando il posto al docente ritenuto maggiormente idoneo a ricoprire la posizione.

Inoltre, il Consiglio di Dipartimento annovera, tra le sue competenze principali, la definizione della programmazione didattica, la predisposizione dei bandi, la copertura dei posti di docenti in linea con la strategia didattica e scientifica da esso stesso decisa: da tanto consegue che proprio questo organo risulta competente per individuare, all’interno della rosa dei docenti giudicati idonei dalla Commissione, quello che meglio aderisce alle caratteristiche del posto da assegnare.

Tale precipua funzione del Consiglio - argomenta la parte resistente - è prevista nell’art. 34, comma 3, dello Statuto di Ateneo.

Infine, lo stesso Consiglio di Dipartimento ha espressamente motivato la propria assegnazione e tanto fuga ogni dubbio in merito alla presunta illegittimità del relativo giudizio.

L’Amministrazione resistente ha osservato, inoltre, che il giudizio del Consiglio a favore del prof. M si è svolto nel pieno rispetto delle proprie competenze e si è fondato sulla sua ritenuta idoneità a coprire il posto a disposizione in virtù di una maggiore esperienza “ in sviluppo/applicazione di metodologie innovative per l’analisi dell’informazione genetica che sono richieste esplicitamente nel profilo del bando ”.

Per l’Amministrazione resistente risulta essere frutto di una arbitraria interpretazione tanto della legge n. 240 del 2010, quanto del regolamento di Ateneo l’asserita illegittimità del giudizio del Consiglio per non essersi limitato, nella valutazione dei candidati, a verificare la mera attinenza del docente al settore scientifico-disciplinare individuato nel bando.

Invero, dall’art. 4 del regolamento risulta evidente che è proprio il Consiglio di Dipartimento l’organo maggiormente informato in relazione alle esigenze specifiche da richiedersi al docente candidato a ricoprire il posto da assegnarsi. Non vi sarebbe quindi alcuna ragione (né alcuna logica) nel precludere allo stesso una valutazione più specifica e mirata dei curricula dei vari docenti, i quali, dalla Commissione, sono stati precedentemente giudicati soltanto idonei , secondo dei parametri generali e più laschi.

In tal senso, appare assolutamente irragionevole vincolare il giudizio del Consiglio al solo, ampio settore scientifico-disciplinare indicato nel bando poiché, se questa fosse la modalità da seguire, non vi sarebbe motivo di assegnare al Consiglio la fase finale della assegnazione del posto di docente, quando tale meccanismo rinviene la propria ratio proprio nelle conoscenze specifiche dell’organo stesso in ordine alla particolare tipologia di impiego didattico e scientifico richiesto.

Quanto al secondo motivo di ricorso, l’Amministrazione resistente argomenta nel senso dell’infondatezza dello stesso, con riferimento in particolare al punto in cui si lamenta l’illegittimità dell’art. 8, comma 2, del regolamento, per non limitare la valutazione del Consiglio alla mera adesione al settore scientifico-disciplinare (Genetica medica) e per aver considerato altresì “ le specifiche tipologie di impegno didattico e scientifico indicate nel bando ”.

Per l’Amministrazione resistente dall’art. 18 della c.d. legge Gelmini risulta pacifico che, in ogni caso, i Dipartimenti - nel rispetto della legge – hanno la facoltà di disciplinare autonomamente le singole procedure di reclutamento del proprio personale docente (all’uopo viene richiamato un precedente giurisprudenziale).

Nel caso di specie, è stata pienamente rispettata la disposizione di cui all’art. 18 della legge n. 240 del 2010, la quale impone tra le altre la regola della preventiva specificazione del settore concorsuale, che deve effettuarsi esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari. Il bando relativo al caso de quo specifica chiaramente il settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il posto da assegnare, identificandolo con la sola ed unica formula “ settore scientifico-disciplinare MED/03 Genetica Medica ”: nulla può dunque essere eccepito in merito alla regolarità delle indicazioni disposte dal bando.

Per l’Amministrazione resistente altro è l’obbligo di indicare nel bando il settore disciplinare della posizione in assegnazione al fine di consentire a tutti coloro che vi rientrino di essere valutati paritariamente dalla Commissione, altro è il compito affidato al Consiglio, ultimo organo competente, che deve successivamente intervenire per completare la procedura di assegnazione del posto.

Questa seconda fase si inserisce nel meccanismo di selezione in un momento in cui si è già esaurita la identificazione dei soggetti astrattamente idonei a ricoprire la posizione oggetto del bando e ha la funzione ulteriore di individuare, nel modo più preciso, quale tra i vari concorrenti sia colui che maggiormente aderisce al profilo richiesto nel caso concreto.

Peraltro, dall’art. 4 del regolamento (non impugnato dalla ricorrente) - il quale specifica che “ il Dipartimento, nel momento in cui attiva il procedimento di chiamata, indichi anche le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, con particolare riferimento alla tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto ” - si ricava che il Consiglio stesso è l’organo più vicino alla realtà della singola Università e, pertanto, nel possesso dei migliori elementi per addivenire alla scelta di un docente massimamente adeguato a ricoprire la cattedra libera.

Il Consiglio, dunque, essendo titolare del potere di effettuare la chiamata del docente, ha correttamente tenuto conto dell’impegno didattico e scientifico svolto dal singolo idoneo, in modo tale da poter affinare la più ampia selezione già operata dalla Commissione.

In conclusione, il Consiglio di Dipartimento non è tenuto a recepire pedissequamente quanto elaborato dalla Commissione, ma semplicemente a fondare il proprio operato sulle valutazioni svolte da quest’ultima e, in aggiunta, individuare tra i candidati quello più idoneo sulla base delle contingenze di cui lo stesso Consiglio (e questo solo) è a conoscenza;
motivando le proprie scelte (come avvenuto nel caso di specie) lo stesso deve dunque esercitare la propria valutazione finale.

Infine, osserva l’Amministrazione resistente, se l’Amministrazione avesse voluto favorire il candidato interno avrebbe potuto agevolmente bandire una procedura valutativa, prevista dal titolo II del regolamento di ateneo art. 11 e ss., rientrando fra l’altro pienamente nella quota stabilita dall’art. 24, comma 6, legge n. 240 del 2010, che fa riferimento alla chiamata di professori ordinari.

3.2. La parte controinteressata, nella memoria di costituzione, dopo aver ricostruito la cornice (come definita dal decreto rettorale n. 3746/2018 del 4 maggio 2018) entro la quale si è svolta la procedura oggetto di contestazione e dopo aver tratteggiato le peculiarità del “ mondo della Genetica Medica ”, ha argomentato in ordine alle ragioni sottese alla “ puntuale previsione del bando di gara laddove veniva richiesto, in aggiunta ad una ovvia idoneità di curriculum, pubblicazioni e didattica in relazione all’incarico di professore universitario in tale materia, un pregnante requisito in ordine alla tipologia di impegno specifico richiesto, ossia una attività di ricerca […]”.

In particolare, secondo il controinteressato tale specificità, da un lato può essere valutata solo da quell’organo che l’ha implementata negli anni, dall’altro è caratteristica propria del Dipartimento, giacché lo connatura e lo pone su di un piano di eccellenza nel panorama accademico nazionale.

Il controinteressato, quindi, dopo aver effettuato una “analogia calcistica” (richiamando l’esempio della necessità di una squadra di reclutare un giocatore, in quanto nell’organico vi è un ruolo scoperto, dovendo però tenere conto dello specifico ruolo da ricoprire: portiere, difensore, mediano e attaccante), ha argomentato nel senso che nel caso in esame la Commissione era deputata solamente ad identificare i soggetti idonei ad occupare il posto in concorso e ha così approntato delle valutazioni comparative sui candidati, stilando una rosa di soggetti idonei.

Il Dipartimento, esaminata tale rosa, ha ritenuto che, in ragione del profilo ricercato con il bando, tra i soggetti idonei il prof. M fosse il più qualificato, e ciò in misura maggiore rispetto alla prof.ssa F, ed entrambi in misura comunque superiore alla odierna ricorrente (il controinteressato richiama la motivazione racchiusa nella avversata deliberazione del Consiglio di Dipartimento, concludendo nel senso che, pur essendo stato giudicato eccellente il profilo della prof.ssa S, esso non è stato ritenuto confacente all’attività dell’intero dipartimento, in quanto la sua eccellenza era relativa ad un ambito non congruente al profilo ricercato nel bando).

In ordine al primo motivo di ricorso parte controinteressata, dopo aver richiamato l’art. 18 della legge n. 240 del 2010, ha evocato le specifiche previsioni regolamentari di Ateneo (regolamento emanato con decreto del Rettore n. 1012 del 6 luglio 2016), ed in particolare gli artt. 4 e 8, evidenziando che nel caso in esame è stato correttamente eseguito dall’Amministrazione l’ iter procedimentale disciplinato nel regolamento ed il Dipartimento ha esercitato le competenze correttamente così come attribuite.

Il controinteressato ha argomentato, inoltre, come discenda dalla competenza del Consiglio di Dipartimento in ordine alla approvazione della programmazione didattica con l’indicazione dei posti per i quali si deve bandire una procedura selettiva, specificando le ragioni che giustificano la necessaria nomina di un professore in quel settore scientifico-disciplinare rispetto ad un altro, la competenza in ordine alla scelta, all’interno della rosa di idonei, del candidato maggiormente confacente a soddisfare le esigenze scientifiche e didattiche del Dipartimento, come peraltro disposto dallo Statuto di Ateneo all’art. 34, comma 3.

Inoltre, osserva il controinteressato, quanto sopra si ricava dal citato art. 18, comma 1, lett. e), della c.d. legge Gelmini dove si prescrive che sia il Consiglio di Dipartimento ad approvare la nomina. L’interpretazione di tale norma sostenuta dalla ricorrente finirebbe per svuotare di ogni funzione il massimo organo del Dipartimento, che sarebbe chiamato solamente a ratificare quanto deciso da una Commissione i cui componenti - totalmente estranei alla Università che ha indetto il concorso – non potrebbero essere a conoscenza delle esigenze e motivazioni che hanno portato il Consiglio anche solo a bandire tale figura professionale.

In merito al secondo motivo di ricorso, il controinteressato, dopo aver evocato le previsioni regolamentari di Ateneo e un precedente del Tribunale adito, ha argomentato nel senso che la tipologia di impegno didattico e scientifico, pur non essendo un criterio valutativo di idoneità, è però un elemento che il Dipartimento è tenuto a considerare, ovviamente evidenziando le ragioni della scelta con idonee e puntuali motivazioni, come è effettivamente avvenuto nel caso di specie (all’uopo il controinteressato ha richiamato un altro precedente del Tribunale adito).

La parte controinteressata, nelle memorie successivamente depositate, ha approfondito ed argomentato in via ulteriore le proprie tesi difensive.

3.3. Prima di esaminare i motivi di gravame sopra sintetizzati e le argomentazioni con le quali le parti resistente e controinteressata hanno contrastato le domande proposte dalla ricorrente, il Collegio ritiene opportuno ricostruire il quadro normativo entro il quale la vicenda contenziosa deve essere incasellata nonché le regole della lex specialis con le quali l’Università resistente ha disciplinato la procedura per cui è causa.

La legge 30 dicembre 2010, n. 240 (“ Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario ”) ha attuato una significativa revisione di tutti i principali aspetti dell’ordinamento delle Università italiane, tra i quali, primariamente, l’organizzazione interna (organi di governo ed articolazione delle strutture didattiche e di ricerca) e lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari in uno al relativo sistema di reclutamento.

Gli scopi perseguiti dal Legislatore sono esplicitati dal testo normativo in esame: implementazione della qualità e dell’efficienza dei Atenei;
rafforzamento del collegamento tra la distribuzione dei fondi pubblici e le performance dell’Ateneo, in modo da assicurare un uso efficiente delle risorse anche attraverso la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti;
individuazione di criteri oggettivi da seguire nelle procedure di selezione dei ricercatori e dei professori, riducendo il precariato e garantendo selettività nell’accesso;
razionalizzazione complessiva del sistema, secondo un impianto che, nel rispetto del principio di autonomia dei singoli Atenei, accentua la responsabilizzazione di questi ultimi quanto al rispetto, in primis , di criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito (arg. ex T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 10 gennaio 2018, n. 161).

Per quanto di specifico interesse, la suddetta legge ha previsto per l’inquadramento nella posizione di professore di prima o seconda fascia una procedura che si articola in due momenti: il conseguimento di una idoneità o abilitazione, valida per un periodo di tempo limitato (art. 16) cui segue la fase della scelta, attraverso la chiamata dell’idoneo/abilitato da parte della singola Università (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 31 marzo 2017, n. 1746 che richiama T.A.R. Piemonte, sez. I, 20 gennaio 2016, n. 35).

Il conseguimento dell’abilitazione, chiarisce espressamente la legge in questione (art. 16, comma 4), non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'Università al di fuori delle procedure previste dagli artt. 18 e 24, commi 5 e 6.

Dunque, per il reclutamento ciascuna Università deve attivare un’ulteriore procedura di chiamata, scegliendo tra quella di cui all’art. 18, aperta alla partecipazione degli “ studiosi in possesso dell’abilitazione per il settore concorsuale […]” ovvero quella dell’art. 24, commi 5 e 6, riservata a coloro i quali, oltre ad essere in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, siano anche in servizio presso l’Università che procede alla chiamata.

Inoltre, le procedure di reclutamento dei professori devono essere disciplinate dalle singole Università con regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168 (cfr. cit. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 31 marzo 2017, n. 1746).

Orbene, mentre dal combinato disposto dei commi 5 e 6 del citato art. 24 della legge n. 240 del 2010, emerge che la chiamata degli interni è di carattere diretto, senza la necessità dell’espletamento di alcuna procedura selettiva di tipo comparativo , poiché viene prescelto un soggetto che è sottoposto a valutazione individuale di idoneità e, quindi, nominato all’esito del positivo superamento della procedura valutativa (cfr. cit. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 31 marzo 2017, n. 1746;
cfr. anche T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 12 settembre 2017, n. 1093), l'art. 18 della stessa legge, invece, disciplina una procedura di valutazione comparativa attivata con un bando pubblico di concorso, in relazione ai posti da coprire per i diversi settori concorsuali e scientifico-disciplinari;
quest’ultima è la procedura "generale", di natura concorsuale , aperta a tutti coloro che sono in possesso dell'abilitazione (arg. ex T.A.R. Piemonte, sez. I, 5 giugno 2018, n. 696;
sulla natura concorsuale della procedura ex art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, cfr. anche T.A.R. Veneto, sez. I, 24 ottobre 2018, n. 990;
T.A.R. Campania, Napoli, n. 1746/2017 cit.).

Orbene, l’art. 18 della legge n. 240 del 2010 - di interesse in relazione alla presente vicenda contenziosa - nella versione applicabile ratione temporis , prevede che le Università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge n. 168 del 1989, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri (in sintesi):

- pubblicità del procedimento di chiamata sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'Ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea;
specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;

- ammissione al procedimento di studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;

- valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica degli studiosi (prevedendosi, altresì, che oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante sia possibile accertare anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'Ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera);

- formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.

Il precedente art. 15, comma 1, come modificato dall’art. 49, comma 1, lett. f), del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, prevede, a sua volta, che il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, definisca i settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell’abilitazione di cui all’art. 16;
inoltre stabilisce che i settori concorsuali sono raggruppati in macrosettori concorsuali, precisando poi che “ Ciascun settore concorsuale può essere articolato in settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati esclusivamente per quanto previsto agli articoli 16,18, 22, 23 e 24 della presente legge […]”.

L’Università di Verona ha dettato con proprio regolamento (emanato con decreto rettorale rep. 1012 prot. n. 179235 Tit. 1/3 del 6 luglio 2016) la disciplina delle chiamate dei professori universitari ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 240/2010 .

Per quanto qui rileva, il regolamento qualifica come “ selettiva ” la procedura di cui all’art. 18 della legge n. 240 del 2010 (cfr. art. 4, comma 1, lett. a);
cfr. anche il Titolo II), chiarendo espressamente all’art. 6, comma 1, che la chiamata ha luogo previo svolgimento di un procedimento selettivo che assicuri la “ valutazione comparativa ” dei candidati e la pubblicità degli atti.

L’art. 8, al comma 1, prevede espressamente che la Commissione di valutazione proceda, appunto, alla “ valutazione comparativa ” delle candidature per la posizione di professore di prima e di seconda fascia esprimendo un giudizio motivato relativamente alla valutazione di pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica (e, qualora il bando richieda lo svolgimento di una prova didattica, la valutazione dell’attività didattica tiene conto anche dell’esito di tale prova).

Il medesimo art. 8, al comma 2, prevede che la Commissione, sulla base della valutazione effettuata, formuli una rosa di candidati idonei e che il Consiglio di Dipartimento proponga la chiamata di quello o, in caso di più posti, di quelli (candidato/i idoneo/i) maggiormente qualificati, anche in relazione alle specifiche tipologie di impegno didattico e scientifico indicate nel bando .

L’art. 10 conclude prevedendo che il Consiglio di Dipartimento, all’esito della procedura, approvi la proposta di chiamata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

Infine, la disciplina racchiusa nel decreto rettorale n. 3746/2018 del 4 maggio 2018 dell’Università resistente – recante l’indizione di procedure selettive per la copertura di tre posti di professore ordinario (I fascia) da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240 del 2010, ed in particolare, per la copertura di un posto di professore ordinario (I fascia) nel settore concorsuale 06/A1 Genetica Medica, settore scientifico-disciplinare MED/03 Genetica Medica, presso il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento - prevede, in sintesi e per quanto di interesse:

- che la Commissione proceda alla valutazione comparativa delle candidature in conformità ai criteri generali indicati nell’allegato A del bando, esprimendo un giudizio motivato relativamente alla valutazione di: pubblicazioni scientifiche, curriculum e attività didattica (art. 6);

- che la Commissione formuli una rosa di candidati idonei all’interno della quale il Consiglio di Dipartimento scelga quello o, in caso di più posti, quelli maggiormente qualificati, anche in relazione alle specifiche tipologie di impegno didattico e scientifico indicate nell’allegato A del bando (art. 6);

- che il Dipartimento, con deliberazione motivata e voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia aventi diritto al voto, proponga la chiamata di quello o, in caso di più posti, di quelli maggiormente qualificati, anche in relazione alle specifiche tipologie di impegno didattico e scientifico indicate nel bando (art. 7).

Va poi aggiunto che il richiamato decreto - nell’allegato A – distingue tra tipologia di impegno didattico e scientifico e criteri generali di valutazione (riguardanti curriculum , pubblicazioni e attività didattica).

3.4. Tutto ciò premesso, occorre osservare come secondo l’orientamento interpretativo condiviso dal Collegio (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24 agosto 2018, n. 5050), l’art. 18 della legge n. 240 del 2010, a garanzia dell'imparziale svolgimento della procedura di selezione dei candidati al posto di professore universitario, impone la regola della preventiva specificazione del settore concorsuale, specificazione da effettuarsi esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari, il cui contenuto non è rimesso alla discrezionalità dell'Ateneo, ma ad un apposito decreto ministeriale.

Le specifiche funzioni cui è eventualmente chiamato il vincitore della selezione rilevano solo sul distinto piano della finalità informativa (art. 18, comma 1, lett. a) e non coincidono con quelle del settore scientifico disciplinare da prendere a riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti .

Pertanto, in forza del combinato disposto dell'art. 15, comma 1, e dell'art. 18, comma 1, lett. a), della stessa legge n. 240 del 2010, la procedura comparativa di chiamata dei professori universitari deve esclusivamente incentrarsi sul tipizzato settore scientifico disciplinare , cosicché rileva il settore concorsuale nel suo insieme, senza che sia consentito dare preminenza ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso.

In altri termini, le specifiche funzioni cui è chiamato il vincitore della selezione rilevano solo sul distinto piano della finalità informativa (art. 18, comma 1, lett. a), della legge n. 240 del 2010) e non possono essere confuse con il settore scientifico-disciplinare da prendere a riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti .

Sotto diverso angolo prospettico è stato condivisibilmente osservato (arg. ex T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 1 giugno 2018, n. 1410) che quello descritto dal richiamato articolo 18 è un procedimento complesso distinto in sub procedimenti che hanno natura differente e che, pertanto, non sono sovrapponibili.

La Commissione ha infatti il compito di valutare la qualificazione scientifica degli aspiranti in relazione al settore concorsuale e scientifico-disciplinare messo a concorso, e ciò attraverso una procedura comparativo-valutativa dei candidati;
tale valutazione è rimessa, appunto, alla Commissione, che esprime un “giudizio qualitativo” frutto dell’esercizio di un ampio potere tecnico-discrezionale.

All’uopo appare utile ricordare che costituisce ius receptum in giurisprudenza il principio in base al quale nei concorsi a posti di professore o ricercatore universitario il giudizio della Commissione è espressione di un’ampia discrezionalità tecnica , le cui valutazioni, riflettendo competenze specialistiche, non possono essere sindacate nell’intrinseco dal giudice della legittimità, ma solo per profili estrinseci concernenti la ragionevolezza, l’adeguatezza e la proporzionalità del giudizio, oltre che per eventuali aspetti di illogicità, difetto di motivazione, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 12 febbraio 2019, n. 767 ed ivi precedenti giurisprudenziali).

Il Consiglio di Dipartimento, deputato a proporre la chiamata del vincitore al Consiglio di Amministrazione, svolge invece un ruolo da esercitarsi in un ambito diverso da quello proprio della Commissione.

In particolare, tenuto conto della ratio ispiratrice della legge n. 240 del 2010 (ovvero, per quanto qui rileva, il principio meritocratico;
cfr. art. 1, comma 4), nell’articolato procedimento per la chiamata di professori universitari la proposta di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento non può prescindere dalla fase precedente, “governata” dalla Commissione giudicatrice, di cui occorre tener conto al fine di assicurare il rispetto dei principi di adeguata e convincente motivazione, oggettività, trasparenza, continuità e coerenza procedimentale, utilità ed economicità del procedimento amministrativo (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, n. 1410/2018 cit.).

Si può a questo punto passare allo scrutinio delle doglianze articolate dalla parte ricorrente, come sopra sintetizzate.

3.5. Il primo motivo di ricorso è fondato, secondo quanto in appresso specificato.

In primo luogo va evidenziata l’infondatezza dell’eccezione frapposta dalle parti resistente (cfr. pag. 14 del controricorso) e controinteressata (cfr. pag. 15 della memoria di costituzione) con la quale è stata dedotta l’omessa impugnazione da parte della ricorrente dell’art. 4 del regolamento di Ateneo.

E’ ben vero che la citata disposizione regolamentare prevede che il Dipartimento, nel momento in cui attiva il procedimento di chiamata, indica anche le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, con particolare riguardo alla tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto.

E tuttavia, la disposizione regolamentare in esame non prevede affatto che le stesse specifiche funzioni, con particolare riferimento alla tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto, formeranno oggetto di valutazione - da parte del Consiglio di Dipartimento - ai fini della proposta di chiamata.

Per le stesse ragioni sono prive di base le ulteriori eccezioni frapposte dalla parte controinteressata:

- in ordine all’omessa impugnazione da parte della ricorrente della delibera del Consiglio di Dipartimento 28 marzo 2018, prot. n. 127373 (cfr. pagg.

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