TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2015-11-12, n. 201512853
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 12853/2015 REG.PROV.COLL.
N. 06974/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6974 del 2015, proposto da:
M F, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Percoco, con domicilio eletto presso Federica Percoco in Roma, V. del Forte Tiburtino,160 Ed.14 Sc;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A M, domiciliata in Roma, Via Tempio di Giove, 21;
nei confronti di
A M, C M, rappresentati e difesi dall'avv. F M, con domicilio eletto presso F M in Roma, Via G.B. Martini, 2;Giorgia Bergogni;
per l'accertamento
della illegittimità dell’inerzia della pa nella conclusione del procedimento attivato con determinazione dirigenziale n.310 del 16.2.09 di rimozione o demolizione opere abusive nonché con determinazione dirigenziale n. 1436 del 27.8.2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di A M e di C M;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente espone di essere proprietaria di immobili ( come specificati in ricorso) facenti parte di un fabbricato sito in Roma alla via Labico n. 103 e lamenta che i sigg.ri C M ed A M, proprietari di altri immobili del medesimo fabbricato, confinanti con quelli di sua proprietà, avrebbero realizzato diversi interventi edilizi in assenza del prescritto titolo abilitativo.
Riferisce altresì che , in relazione ai predetti abusi edilizi, sono state adottate da Roma Capitale due ordinanza di demolizione , come indicate in epigrafe, la prima delle quali, n. 310 del 16.2.2009, impugnata in sede giurisdizionale ma non sospesa, e la seconda, n. 1436 del 27.8.2013, non gravata e, quindi, inoppugnabile.
Premesso ancora di avere, in data 4/5.6.2014, diffidato Roma Capitale ad ultimare i relativi procedimenti, con la effettiva demolizione delle opere di cui ai provvedimenti repressivi sopramenzionati, chiede quindi che il Tribunale voglia accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione capitolina sulla predetta diffida ai sensi e per gli effetti delle norme di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a.
Si sono costituiti, per resistere al gravame, sia Roma Capitale che i contro interessati sigg.ri Maltese Carlo e Mazza Luigi.
Alla camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato, in quanto Roma Capitale non ha fornito in giudizio la prova di avere provveduto conclusivamente sulla istanza della ricorrente, diretta ad ottenere il completamento del procedimento di repressione degli abusi edilizi realizzato dai controinteressati sugli immobili di loro proprietà, così come accertati dall’amministrazione stessa con atti di ingiunzione a demolire pienamente efficaci.
Per giurisprudenza consolidata sussiste infatti l'obbligo del Comune di pronunciarsi sull'istanza "mediante l'adozione di un provvedimento espresso" ex art. 2, comma 1, L. n. 241/90, in quanto il proprietario di un'area o di un fabbricato, sulla cui sfera giuridica incide dannosamente il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi relativi ad abusi edilizi da parte dell'organo preposto, è titolare di un interesse legittimo all'esercizio di detti poteri e può pretendere, se non vengono adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi le ragioni, con la conseguenza che il silenzio serbato sulla istanza-diffida integra gli estremi del silenzio-rifiuto sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell'obbligo di provvedere espressamente (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 2 febbraio 2011 n. 744 ).
Quindi, a fronte della persistenza in capo all'Ente preposto alla vigilanza sul territorio del generale potere repressivo degli abusi edilizi, il vicino che - in ragione dello stabile collegamento con il territorio oggetto dell'intervento - gode di una posizione differenziata, ben può chiedere al Comune di porre in essere i provvedimenti sanzionatori previsti dall'ordinamento, facendo ricorso, in caso di inerzia, alla procedura del silenzio - inadempimento.
Da ciò deriva che il Comune è tenuto, in ogni caso, a rispondere alla domanda con la quale il proprietario di un immobile limitrofo a quello interessato da un abuso edilizio chiede di adottare atti di accertamento delle violazioni ed i conseguenti provvedimenti repressivi ( cfr. T.A.R. Napoli, sez. VIII, 4 marzo 2015, n. 1387).
Ciò premesso, secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, "l'obbligo giuridico di provvedere - ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento e quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2010, n. 3487). In particolare, poi, il proprietario confinante con l'immobile, nel quale si assuma essere stato realizzato un abuso edilizio, ha comunque un interesse alla definizione dei procedimenti relativi all'immobile medesimo entro il termine previsto dalla legge, tenendo conto dell'interesse sostanziale che, in relazione alla vicinanza, egli può nutrire in ordine all'esercizio dei poteri repressivi e ripristinatori da parte dell'organo competente" (Cons. di Stato, sez. IV, n. 2468/2012)".
È, infatti, evidente che, allorquando l'amministrazione ometta di adottare le doverose misure ripristinatorie dello stato dei luoghi e di difesa del pubblico interesse in relazione ad opere abusive, ovvero le ritardi senza giustificazione, il terzo interessato - e, in particolare, il proprietario limitrofo, in quanto tale, sempre titolare di un interesse qualificato al mantenimento delle caratteristiche urbanistiche della zona - è legittimato ad agire contro la mancata assunzione di determinazioni repressive e, quindi, contro l'inerzia degli organi comunali (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I quater, 26 gennaio 2005, n. 578;TAR Puglia, Bari, sez. III, 3 luglio 2008, n. 1612;TAR Campania, Napoli, sez. VI, 14 gennaio 2010, n. 119).
In sostanza, l'ampia sfera dei poteri di controllo attribuiti in materia urbanistico-edilizia all'amministrazione comunale non esclude che, rispetto ai singoli provvedimenti, gli interessati siano portatori di un interesse legittimo e che, pertanto, l'inerzia sulla relativa istanza integri gli estremi del silenzio rifiuto sindacabile in sede giurisdizionale. Fermo restando, cioè, che la funzione di vigilanza territoriale ex art. 27 del d.p.r. n. 380/2001 si esercita attraverso procedimenti avviati ex officio e che, quindi, in presenza di una istanza di parte, deve ritenersi non necessaria una perfetta corrispondenza tra quanto segnalato dal privato interessato e quanto contestato in sede di procedimento sanzionatorio, incombe, comunque, sull'amministrazione il dovere di vagliare i fatti denunciati sotto il profilo della loro esistenza materiale e della qualificazione giuridica della condotta attribuita al responsabile (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 dicembre 2002, n. 6773).
Orbene, l'obbligo di esercizio delle funzioni di vigilanza urbanistico-edilizia non può arrestarsi all'ingiunzione della sanzione demolitoria, allorquando quest'ultima, una volta acclarata la sussistenza degli illeciti da essa colpiti, rimanga senza esito a causa dell'inottemperanza del soggetto responsabile, e, quindi, rimanga priva della sua necessaria effettività e capacità afflittiva, ossia allorquando il procedimento sanzionatorio, una volta instaurato - ex officio ovvero su istanza di parte -, non sia interamente concluso.
In questo senso, giova rammentare che, a norma dell'art. 31, commi 3 e 4, del d.p.r. n. 380/2001, "se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune ... l'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente".
In altri termini, una volta determinatasi l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, l'amministrazione è chiamata - vieppiù, come, appunto, nel caso in esame, in presenza di apposita denuncia di privati - a verificare che essa si sia compiuta, ai fini della doverosa e vincolata (cfr. TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 11 gennaio 2011, n. 40) irrogazione della sanzione ablatoria (autonoma rispetto a quella demolitoria e consequenziale alla predetta inottemperanza. cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I, 7 ottobre 2011, n. 7819);nel senso della sussistenza dell'obbligo di concludere il complessivo procedimento repressivo-ripristinatorio, anche relativamente alla fase di acquisizione dell'area di sedime al patrimonio comunale (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. V, 20 giugno 2003, n. 7607).
Atteso che nulla risulta depositato da Roma Capitale utile a comprovare l'avvenuta ottemperanza alle ordinanze di demolizione di cui è questione, dovendosi quindi ritenere a tutt'oggi non definito il procedimento avviato con le istanze a suo tempo presentate dalla ricorrente, deve essere dichiarata l'illegittimità del silenzio rifiuto serbato da Roma Capitale sull’istanza della ricorrente tesa a verificare l'inottemperanza alle ordinanze di demolizione, per l'effetto dovendosi ordinare all’amministrazione capitolina di adottare i conseguenti provvedimenti nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente decisione.
In caso di ulteriore inadempienza, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva e con oneri a carico di Roma Capitale inadempiente, un commissario ad acta, da individuarsi da parte del Direttore della Direzione regionale Territorio Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio, al quale si assegna il termine di 90 giorni, decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Comune.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo;mentre possono essere compensate le spese nei confronti dei controinteressati