TAR Catania, sez. II, sentenza 2021-05-04, n. 202101450

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2021-05-04, n. 202101450
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202101450
Data del deposito : 4 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/05/2021

N. 01450/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01794/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1794 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
D T e Supermercato Zappalà S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Nicolosi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

C N, rappresentata e difesa dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Gabriele D'Annunzio 39 A, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Tocal S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Sgroi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

1) del permesso di costruire n. 3 del 22.02.2018, relativo alla pratica edilizia n. 4971/UT, rilasciato a N Carmela Maria e N Gaetano;

2) di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale comunque lesivo per i ricorrenti, ancorché dalla medesima non conosciuto.

quanto al ricorso per motivi aggiunti

1) della determinazione n. 357 del 20.09.2019 del responsabile del servizio del Comune di Nicolosi di autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale, rilasciata alla società ALMA S.r.l. relativa all’istanza presentata allo sportello unico attività produttive (SUAP) prot. n. 7203 del 19.04.2019, avente ad oggetto “domanda di autorizzazione per l’esercizio di media o grande struttura di vendita (Sez. I, Tabella A, d.lgs. n. 222/2016)” di prodotti alimentari e non alimentari;

2) ove occorra, della non conosciuta nota istruttoria dell’Area 3 del Comune di Nicolosi prot. n. 8471 del 16.05.2009;

3) di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale comunque lesivo per i ricorrenti, ancorché dai medesimi non conosciuto;

nonché,

- per l’accertamento della avvenuta decadenza della società ALMA S.r.l. dai benefici ottenuti dalla domanda di autorizzazione commerciale presentata al SUAP con prot. n. 7203 del 19.04.2019;

- per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla impresa ricorrente Supermercato Zappalà S.r.l., nella misura che sarà quantificata nel corso del giudizio, a causa degli illegittimi provvedimenti amministrativi adottati dal Comune di Nicolosi e del mancato esercizio dell’attività amministrativa obbligatoria di vigilanza urbanistica e commerciale ai sensi dell’art. 30, comma 2, del codice del processo amministrativo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nicolosi, di C N e di Tocal S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 28 aprile 2021 la dott.ssa A A B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con istanza dell’11 aprile 2018, la signora D T ha chiesto accesso agli atti concernente il permesso di costruire n. 3 del 22 febbraio 2018, rilasciato dal Comune di Nicolosi ai signori N per la realizzazione delle seguenti opere:

- fusione e cambio di destinazione d’uso da deposito ad attività commerciale di un immobile a piano seminterrato;

- realizzazione di un parcheggio su terreno attiguo all’immobile.

In data 5 luglio 2018 l’interessata ha preso visione degli atti richiesti e in data 13 luglio 2018 ha ottenuto il rilascio di copia dei documenti.

Con nota dell’11 settembre 2018, la signora T ha chiesto al Comune il ritiro del titolo edilizio in autotutela evidenziando la ritenuta sussistenza di motivi di illegittimità, ma non ha ottenuto alcun riscontro.

Con ricorso introduttivo notificato il 4 ottobre 2018, la signora T nella qualità di residente invia A R n. 1 e di legale rappresentante della società Supermercato Zappalà situato nelle immediate vicinanze degli immobili dei controinteressati ha impugnato il permesso di costruire n.3/2018 e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:

1) Violazione dell’art. 33 del vigente regolamento edilizio comunale approvato con decreto dell’A.R.T.A. n. 780/2002.

2) Violazione dell’art. 17 delle N.TA. del vigente P.R.G.

3) Violazione della deliberazione del Commissario ad acta n. 1/COM del 14.01.2016 di revisione generale del P.R.G. comunale. Violazione dell’art. 12, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e irragionevolezza manifesta.

In sintesi parte ricorrente sostiene che:

- il cambio di destinazione d’uso da locale destinato a “deposito” (avente pertanto classificazione catastale C/2) a locale destinato ad “attività commerciale” (avente pertanto la diversa classificazione catastale C/1), sarebbe in contrasto con l’art. 33 del regolamento edilizio in base al quale “ i piani che, a sistemazione realizzata, risultino totalmente o parzialmente al di sotto del livello delle aree circostanti al fabbricato, non possono essere adibiti ad abitazioni, uffici o ad altro uso che comporti la permanenza anche solo diurna di abitanti, fatta eccezione per gli addetti a magazzini o ad autorimesse”.

- il parcheggio è stato autorizzato in zona E in contrasto con l’art. 17 delle NTA che consente la realizzazione di parcheggi in zona E unicamente a servizio di “ impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento di risorse naturali locali ”, ossia di quelle peculiari opere edilizie realizzabili in zona agricola ai sensi dell’art. 22 della legge regionale;

- il parcheggio contrasterebbe, inoltre, con l’art. 61 delle NTA del nuovo PRG (allo stato soltanto adottato) laddove è previsto che nella sottozona E2 “Le aree naturali per la tutela” - in cui ricade l’area in questione - è di norma esclusa ogni attività edificatoria a tutela degli interessi ambientale e paesaggistico;

- infine, non sarebbe stato considerato il maggior carico urbanistico con conseguente difetto di istruttoria.

I controinteressati signori N si sono costituiti in giudizio e hanno preliminarmente eccepito:

- la tardività del ricorso notificato il 4 ottobre 2018 a fronte di un titolo edilizio rilasciato in data 22 febbraio 2018 e per il quale è stato regolarmente affisso l’avviso di cantiere;

-l’inammissibilità del ricorso collettivo in ragione della diversità delle posizioni sostanziali fatte valere dai ricorrenti, in quanto la sig.ra T Daniela ha dedotto di essere legittimata quale “ residente in Nicolosi in un immobile sito in via A R n. 1, … in una condizione di stabile collegamento con la zona residenziale nella quale ricadono i lavori …” , mentre la società Supermercato Zappalà s.r.l. quale “ titolare di un esercizio commerciale per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari rientrante tra le medie strutture di vendita ”;

- l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse trattandosi di cambio di destinazione d’uso da deposito ad attività commerciale di preesistente immobile che non può arrecare ai ricorrenti alcun pregiudizio.

Hanno, inoltre, controdedotto alle censure articolate in ricorso sostenendo che:

- i ricorrenti hanno erroneamente invocato il previgente art. 33 del regolamento edilizio che è stato successivamente modificato con delibera consiliare n. 16 del 02/04/2009 che recita: “ I piani che, a sistemazione realizzata, risultino totalmente o parzialmente al di sotto del livello delle aree circostanti al fabbricato, non possono essere adibiti ad abitazioni. Sono consentite destinazioni d’uso che prevedano la presenza diurna delle persone (magazzini, uffici, sale ricreative ed espositive, auditorium, palestre, discoteche, laboratori, attività commerciali, ricreative e simili). Per i locali da adibire alle destinazioni d’uso di cui al capoverso precedente, dovranno essere rispettate tutte le norme specifiche vigenti in materia di sicurezza e igienico-sanitarie … ”;

- il P.R.G. con annesso regolamento edilizio del Comune di Nicolosi è stato definitivamente approvato con atto n. 02 del 19/01/2018 dell’A.R.T.A. e, in ogni caso, l’applicazione delle misure di salvaguardia non avrebbe precluso il rilascio del permesso di costruire

Il Comune di Nicolosi si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 18 novembre 2019 i ricorrenti hanno impugnato l’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale rilasciata alla società ALMA deducendo censure di illegittimità derivata dall’illegittimità del presupposto titolo edilizio (motivo sub II pagg.10-15);
in via subordinata hanno, formulato domanda di accertamento dell’avvenuta decadenza della società ALMA S.r.l. dai benefici ottenuti dalla domanda di autorizzazione presentata allo sportello unico delle attività produttive del Comune di Nicolosi, prot. n. 7203 del 19.04.2019, per effetto di una non meglio precisata “falsa dichiarazione”.

Hanno, infine, formulato domanda di risarcimento dei danni conseguenti all’illegittima apertura di un esercizio commerciale “concorrente”.

La società Alma titolare dell’autorizzazione commerciale impugnata si è costituita in giudizio e ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso introduttivo e l’inammissibilità del ricorso collettivo e ha controdedotto ai motivi di ricorso.

Il Comune di Nicolosi si è costituito in giudizio per resistere anche al ricorso per motivi aggiunti e ha eccepito la tardività dei ricorsi e la loro infondatezza sostenendo in sintesi che il permesso di costruire è stato rilasciato in coerenza con le disposizioni del nuovo P.R.G. (che non contiene più alcuna limitazione per i piani interrati e seminterrati) vigente, ai sensi dell’art. 4 della l.r. n. 71/78, sin dal 23 Gennaio 2018 e definitivamente approvato con Decreto Assessorato Territorio ed Ambiente del 18 Ottobre 2018 ( v. memoria del 9 gennaio 2020, pag. 5).

Con ordinanza n. 9/2020 è stata respinta la domanda cautelare formulata con il ricorso per motivi aggiunti per mancanza del requisito del pregiudizio brave e irreparabile.

Con ordinanza n. 418/2020 il C.G.A. - pur confermando l’insussistenza del requisito del periculum - ha accolto la domanda cautelare ai soli fini della fissazione della fissazione dell’udienza di merito.

Con atto depositato il 16 marzo 2021, si è costituita in giudizio la società TOCAL subentrata alla società Alma.

Le parti hanno scambiato memorie e repliche e all’udienza del 28 aprile 2021, il ricorso è stato posto in decisione, come da verbale.

DIRITTO

In via preliminare il Collegio esamina le eccezioni formulate dalle parti resistenti.

Quanto all’eccezione di inammissibilità del ricorso “collettivo”, va precisato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai fini della ammissibilità di un ricorso collettivo occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali e, cioè, che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e siano censurati per gli stessi motivi;
è necessaria, inoltre, l’assenza di una situazione di un conflitto di interessi tra i ricorrenti e che l’interesse sostanziale fatto valere da ciascuno non presenti punti di contrasto o conflitto anche solo potenziale con l’interesse degli altri ricorrenti. (cfr., tra le tante, C.G.A., 16 febbraio 2021, n. 116 e 6 ottobre 2020, n. 896;
Cons. Stato, Sez. V, 19 gennaio 2021, n. 573;
27 gennaio 2015, n. 363 e 21 giugno 2013, n. 3418;
Sez. II, 18 maggio 2020, n. 3155;
Sez. III, 1 giugno 2020, n. 3449 e 18 settembre 2019, n. 6215).

Nel caso in esame, quindi, si sarebbe in presenza di entrambe le predette condizioni, in quanto la signora T nella qualità di residente in prossimità dell’esercizio commerciale oggetto di causa e di legale rappresentante della società Supermercati Zappalà agisce a tutela di posizioni analoghe, a fronte delle quali non sembra ravvisabile alcuna situazione di conflittualità tra le due parti.

Fermo quanto sopra rilevato in punto di ricorso collettivo, il Collegio ritiene, tuttavia, che il ricorso in esame non è tecnicamente strutturato quale ricorso “collettivo”, poiché agisce in giudizio un unico soggetto che riveste contestualmente la duplice posizione di persona stabilmente residente in prossimità degli immobili interessati dai provvedimenti impugnati e di imprenditore commerciale operante nel medesimo bacino d’utenza e nel medesimo settore commerciale della controinteressata ed è proprio quest’ultima condizione (operatore commerciale “concorrente”) radicare la legittimazione e l’interesse a ricorrente in capo alla società Supermercato Zappalà.

A tale riguardo va precisato che in ordine alla legittimazione ad impugnare i provvedimenti in materia edilizia/urbanistica la giurisprudenza ha elaborato il criterio della cd. vicinitas riconoscendo, in linea di principio, la legittimazione a contestare in sede giurisdizionale i titoli edilizi solo a chi sia titolare di immobili limitrofi/ confinanti e a coloro che si trovino in una situazione di «stabile collegamento» con la stessa.

Più recente la giurisprudenza ha, tuttavia, evidenziato che la vicinitas se sufficiente a radicare la legittimazione al ricorso, non sempre risulta sufficiente ad integrare anche l’interesse al ricorso essendo necessaria la concreta sussistenza di profili di lesività dell’intervento edilizio e, in tal senso, si è affermato che devono ritenersi titolati alla impugnativa solo i soggetti che pur lamentando una rilevante e pregiudizievole alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio per effetto della realizzazione dell'intervento controverso, ricevano, su un piano concreto, uno specifico danno dall’intervento il quale deve essere adeguatamente provato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 ottobre 2019, n.6961;
Sez. VI, 18 ottobre 2017, n. 4830 e 8 gennaio 2016, n. 35;
Sez. V, 22 marzo 2016 n. 1182;
T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I, 27 luglio 2020, n. 1897 e 31 dicembre 2019, n. 3161).

Nel caso in esame, mentre in capo alla società Supermercato Zappalà sussiste indubbiamente l’interesse a ricorrente avverso il titolo edilizio rilasciato all’operato commerciale “concorrente”, tale interesse non appare configurabile in capo alla signora T ( la cui abitazione dista oltre 400 metri dal supermercato “Vivo market” e oltre 200 metri dal relativo parcheggio e che, come documentato dalle stesse foto depositate dalla parte ricorrente, è divisa dall’area sulla quale insiste il supermercato da numerosi fabbricati) che al di là delle generiche ed indimostrate affermazioni in punto di pregiudizio da maggior carico urbanistico e dalla compromissione degli aspetti paesaggistico ambientali, non ha allegato specifici elementi sulla base dei quali possa predicarsi una sua utilità dall’eventuale accoglimento del ricorso.

Pertanto, alla stregua di un criterio di economia degli atti giuridici e processuali e di effettività della tutela giurisdizionale, deve ritenersi ammissibile il ricorso in esame, nella parte in cui è proposto dalla società Supermercato Zappalà s.r.l.

Quanto all’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo va osservato che l'effettiva conoscenza di un titolo edilizio da parte del terzo e la sua lesività può essere apprezzata solo nel momento in cui la costruzione riveli in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera;
inoltre, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di un titolo edilizio da parte del terzo l'effetto lesivo si atteggia diversamente a seconda che si contesti l'illegittimità del permesso di costruire per il solo fatto che esso sia stato rilasciato ovvero, come nel caso in esame (ove parte ricorrente contesta sostanzialmente la possibilità di assentire il cambio di destinazione d’uso del fabbricato e la realizzazione di un parcheggio in zona agricola) per il contenuto specifico del progetto edilizio assentito: in questo secondo caso, il mero inizio dei lavori non è sufficiente, da solo, a far decorrere il termine di impugnazione, in quanto esso non consente la percezione dell’effetto lesivo che nel caso di specie è stato determinato dal cambio di destinazione d’uso che ha consentito un nuovo insediamento commerciale (cfr., tra le tante: Cons. Stato Sez. IV, 21 settembre 2018, n. 5483;
25 luglio 2016, n. 3319;
21 novembre 2013, n. 5522;
27 maggio 2010, n. 3378: CGA 20 febbraio 2013, n. 247;
17 gennaio 2012 n. 71)..

Va, inoltre, considerato che la ricorrente in data 11 aprile 2018 ha presentato - entro un termine che tenuto conto dell’avvio dei lavori (20 marzo 2018) deve ritenersi tempestivo e ragionevole - un’istanza di accesso agli atti che è stata esitata il 5 luglio 2018;
ne consegue la tempestività del ricorso notificato il 4 ottobre 2018 Ciò posto, il ricorso è infondato nel merito.

Con il ricorso introduttivo parte ricorrente contesta la legittimità del titolo edilizio e sostiene che alla data di rilascio del titolo edilizio (22 febbraio 2018) l’attività edilizia era disciplinata dal P.R.G. approvato nel 2002 che non consentiva né il cambio di destinazione d’uso del locale seminterrato (art. 33 R.E.C.), né la realizzazione del parcheggio poiché l’art. 17 delle N.T.A. prevedeva la possibilità di realizzazione di parcheggi in zona agricola solo per le opere edilizie realizzabili ai sensi dell’art. 22 della l.r. 71/1978, tra le quali non potrebbe rientrare una struttura esclusivamente commerciale.

La realizzazione del parcheggio si pone, inoltre, in contrasto con l’art. 61 delle N.T.A. del nuovo P.R.G. adottato dal commissario ad acta nel 2013 che contiene un disposizione di tutela delle aree naturali presenti nella sottozona E2 che doveva operare quale misura di salvaguardia di cui all’art. 12 del D.P.R. 380/2001.

Di contro il Comune di Nicolosi sostiene che il permesso di costruire sia stato rilasciato sulla base delle disposizioni del “nuovo” PRG adottato nel 2016 (in particolare art. 79 del REC) che la difesa dell’ente ritiene fosse vigente, ai sensi dell’art. 4 della l.r. n. 71/78, sin dal 23 Gennaio 2018 sebbene poi definitivamente approvato con Decreto Assessorato Territorio ed Ambiente del 18 Ottobre 2018.

A tale riguardo va preliminarmente osservato che il titolo edilizio dopo avere fatto riferimento in premessa al P.R.G. del 2002 indicandolo quale PRG “vigente”, richiama espressamente (e contestualmente) sia la norma dell’art. 33 del “vecchio” REC (quella ostativa al cambio di destinazione d’uso del locale seminterrato), sia la norma dell’art. 79 del “nuovo” REC che, invece, consente le destinazioni d’uso che “prevedono la presenza diurna delle persone”, tra cui le attività commerciali.

Orbene, se da un punto di vista prettamente formale /letterale non ci si può esimere dal rilevare che l’elencazione delle norme urbanistiche genericamente richiamate in premessa del titolo appare connotata da una certa genericità e contraddittorietà, tuttavia dal punto di vista sostanziale non può escludersi che l’amministrazione abbia effettivamente rilasciato il titolo sulla base delle “nuove” norme urbanistiche adottate con deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 14 gennaio 2016, dovendosi ritenere condivisile quanto sostenuto dalla difesa dell’ente in ordine alla vigenza di tali disposizioni ai sensi dell’ art. 19, commi 1° e 2° della l.r. 71/1978 in base al quale la mancata espressa adozione da parte dell'ARTA nel termine “perentorio” di 270 giorni (180 gg + 90gg ex art.6 della l.r. 9/1993) dalla presentazione del piano determina l'esecutività dello strumento urbanistico, mentre nel successivo termine di 270 giorni deve intervenire il formale decreto di approvazione che “ deve fare salvi tutti i provvedimenti emessi dal comune nelle more dell'intervento assessoriale” (sugli effetti della decorrenza dei predetti termine, cfr. giurisprudenza consolidata, tra le tante;
TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, 4 febbraio 2019, n. 115 confermata da C.G.A,13 febbraio 2020, n. 119).

Nel caso di specie, peraltro, la scadenza del primo termine è stata espressamente individuata dalla stessa amministrazione regionale nel parere n. 2 del 19 gennaio 2018 del Dipartimento dell’urbanistica e fissata al 23 gennaio 2018, con la conseguenza che dal 24 gennaio 2018 il P.R.G. adottato nel 2016 (e poi adottato ai sensi dell’art. 19, comma 2°, cit. con decreto del 18 ottobre 2018)

doveva ritenersi vigente, non esseno state formulate nel predetto termine modifiche di ufficio da parte dell’amministrazione regionale né richieste di rielaborazione del piano idonee ad interrompere i termini. Sotto tale profilo nessuna rilevanza può assumere la richiesta di adeguamento della terminologia e dell’indicazione delle procedure dei singoli titoli abilitativi alle “disposizioni del D.P.R. n. 380/2001 per come recepito nell’ordinamento regionale dalla l.r. n. 16/2016”, trattandosi di una richiesta incidente su dati meramente e non qualificabile alla stregua di una richiesta di rielaborazione parziale del piano che, invece, si configura tutte le volte in è necessaria la modifica delle scelte propriamente urbanistiche (solo a titolo di esempio: fabbisogni di insediamenti, localizzazioni, dimensionamento delle zone urbanistiche).

Una volta chiarito che dal 23 gennaio 2018 (per espressa affermazione dell’A.R.T.A.) il P.R.G. adottato nel 2016 doveva ritenersi efficace ai sensi dell’art. 19 cit. sono infondate sia le censure concernenti il cambio di destinazione d’uso, dato che l’art. 79 del R.E.C. consente espressamente lo svolgimento di attività commerciale in ore diurne nei locali seminterrati, sia le censure concernenti la realizzazione del parcheggio.

A tale riguardo va precisato che l’art. 61 delle NTA “esclude di norma” (ma non vieta) l’edificazione, mentre le uniche opere vietate sono quelle qualificate quali “ opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistici” e tra queste le “ nuove costruzioni ”, nonché tralicci e apertura di strade e piste;
nel caso in esame, come evincibile dalle foto depositate in giudizio tratte da Google maps l’opera in questione è un cd parcheggio a raso privo di alcuna copertura e di opere edilizie ovvero di altre strutture (cancelli /recinzioni) con la conseguenza che esso non sembra assimilabile alle “opere edilizie” vietate dall’art. 61 delle N.T.A, con conseguente infondatezza delle censure concernenti la realizzazione del parcheggio.

Quanto, infine, alla censura concernete il difetto di istruttoria e l’omessa considerazione del maggiore carico urbanistico la stessa è connotata da estrema genericità, mancando di adeguata consistenza in ordine al denunziato aggravio di servizi e pregiudizio alla viabilità e al traffico ordinario e mancando, altresì, di alcuna specificazione dell’incidenza della struttura in contestazione rispetto agli altri esercizi commerciali o comunque “di vicinato” già esistenti nella zona.

Per tutto quanto sopra esposto il ricorso introduttivo è infondato e va respinto.

Passando all’esame del ricorso per motivi aggiunti, va esclusa l’illegittimità derivata del titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività commerciale, essendo stata accertata la infondatezza delle censure mosse al permesso di costruire.

Quanto all’asserita decadenza dai benefici ottenuti dalla domanda di autorizzazione presentata allo sportello unico delle attività produttive del Comune di Nicolosi, prot. n. 7203 del 19.04.2019, per effetto dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, parte ricorrente sostiene in sintesi:

- che la società controinteressata ALMA S.r.l. ha avviato l’esercizio commerciale “Vivo Market” nello stesso giorno in cui ha protocollato l’istanza autorizzatoria presso gli uffici comunali, ossia il 19 aprile 2019;

- che tale circostanza integrerebbe una dichiarazione mendace ai sensi dell’art 75 del D.P.R. 455/2000;

- che, pertanto, la successiva autorizzazione rilasciata il 20 settembre 2019 sarebbe priva di efficacia.

Osserva innanzitutto il Collegio che l’art. 8, comma 2° della l.r. 28/1999 richiede che “ Nella domanda l'interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 (requisiti di accesso all’attività);

b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio”.

L’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000 dispone che “ Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 afferente alle dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti artt. 46 e 47 emerga la non veridicità della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.

La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con la dichiarazione non veritiera, sicché, per l'applicazione della previsione, deve sussistere una stretta correlazione causale tra la dichiarazione e il provvedimento attributivo dei benefici, nel senso che la dichiarazione deve essere necessaria ai fini dell'adozione del provvedimento favorevole al privato e i suoi contenuti devono fondare, costituendone presupposti di legittimità, la determinazione provvedimentale dell'amministrazione, sicché la non veridicità rileva in quanto abbia determinato l'attribuzione di un beneficio, e non quale falsa rappresentazione in sé, irrilevante rispetto al conseguimento dello stesso" (cfr. , tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2020, n. 4303 e giurisprudenza ivi richiamata;
Sez. VI, 20 agosto 2019, n. 5761).

Pertanto, la decadenza del dichiarante “dai benefici” si verifica ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, il titolo o il beneficio non sarebbe stato conseguito ovvero nel caso in cui la dichiarazione mendace sia riferita alla carenza di un requisito soggettivo richiesto per il rilascio del titolo;
nel caso di specie, quindi, sarebbe stata certamente rilevante una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti richiesti dall’art. 8, comma 2° della l.r. 28/1999, ma non eventuali falsità di altre dichiarazioni non richieste ai fini del rilascio del titolo.

Va, inoltre, precisato, che l’aver avviato l’attività commerciale in assenza del titolo autorizzatorio è un mero fatto/comportamento successivo alla domanda di autorizzazione (e alla dichiarazioni ivi rese) che non costituisce alcuna “dichiarazione mendace”, ma un comportamento posto in violazione dell’art. 8 della l.r. 28/1998 e per il quale l’art. 22 della medesima prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

In conclusione, anche il ricorso per motivi aggiunti è infondato e, come tale, deve essere rigettato.

In considerazione delle peculiarità delle sottese vicende procedimentali e della natura della controversia devono ritenersi esistenti giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

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