Trib. Torino, sentenza 19/03/2024, n. 1757
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Testo completo
VERBALE DI UDIENZA
nella causa iscritta al n. 19850/2022 R.G. promossa da:
BURGO ENERGIA S.R.L. (C.F. 08737780018)
attore/i contro
IND.ECO. S.R.L. (C.F. 09004090156)
convenuto/i
***
All'udienza del 19.3.2024 sono comparsi l'avv. Chiara Benzi per avv. Furian e Martellozzo per parte attrice che precisa le conclusioni: come da note depositate ieri
l'avv. Giorgio Buda e nonchè ai fini della pratica forense il dott./la dott.sa Fortunata Mercuri per parte convenuta che precisa le conclusioni: come in atti
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., invita le parti alla discussione orale della causa.
Alle ore 13.15 il giudice ha pronunciato la sentenza che segue.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del dott. Enrico Astuni, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa iscritta al n. 19850/2022 R.G. promossa da:
BURGO ENERGIA S.R.L. (C.F. 08737780018), con il patrocinio per procura unita alla citazione dell'avv. FURIAN SIMONE e dell'avv. MARTELLOZZO MELANIA ([...])
PIAZZA G.SALVEMINI,13 35131 PADOVA;
, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
PIAZZA G. SALVEMINI, 13 PADOVA
attore/i contro
IND.ECO. S.R.L. (C.F. 09004090156), con il patrocinio per procura unita alla comparsa di risposta dell'avv. BUDA GIORGIO e dell'avv. FERRARO GIANROCCO ([...]) VIA
SANTA MARIA ALLA PORTA N.9 20123 MILANO;
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA SANTA MARIA ALLA PORTA, 9 20123 MILANO
convenuto/i
Conclusioni:
Per l'attore:
In via pregiudiziale: revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 6547/2022 emesso dal Tribunale di
Torino in data 11.9.2022, per inammissibilità del procedimento monitorio azionato non sussistendo le condizioni di cui all'art. 633 c.p.c. con vittoria di spese e compensi della fase monitoria.
In via principale:
a) accertare e dichiarare la non debenza da parte di Burgo Energia S.r.l. di alcuna somma nei confronti di Ind.Eco S.r.l. e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 6547/2022 emesso dal
2
Tribunale di Torino in data 11.9.2022 con condanna di Ind.Eco. alla restituzione di quanto ricevuto da
Burgo in ottemperanza all'ordinanza del Tribunale di Torino del 16.5.2023;
b) in ogni caso respingere le domande tutte formulate da parte opposta dichiarando che nulla è dovuto da Burgo Energia S.r.l. alla società Ind.Eco S.r.l. con condanna di quest'ultima alla restituzione di quanto ricevuto da Burgo in ottemperanza all'ordinanza del Tribunale di Torino del 16.5.2023;
c) con vittoria di spese e competenze.
In via subordinata:
a) accertare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988, (convertito in L. n. 20/1989) nel testo modificato dall'art. 5, comma 2, del D.L. n. 26/2007, per il periodo della sua vigenza successiva al 1° gennaio 2010 e fino alla sua abrogazione, per contrasto con l'articolo 117, comma 1, Cost. e l'articolo 1, § 2, della Direttiva
2008/118/CE;
nonché accertare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 D.Lgs. n. 504/1995 per contrasto con gli artt. 3, 24, 41, 111 primo
e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, anche in via mediata con gli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti dell'Unione Europea e con il principio comunitario di effettività della disciplina interna dei rimborsi, così come enunciato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e, per l'effetto, adottare tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti;
b) disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per la risoluzione delle questioni pregiudiziali indicate sub paragrafo 4.1 della prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., come formulate dal Tribunale di Como con ordinanza 27.4.2022 (doc. 10 cit.);
c) accertare e dichiarare non dovuti gli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
d) compensare le spese della fase monitoria e del presente giudizio”.
Per la convenuta:
IN VIA PRELIMINARE
- accertato e dichiarato il ricorrere dei presupposti di legge, concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 6547/2022, emesso dal Tribunale di Torino in data 12.09.2022, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- accertato e dichiarato il carattere manifestamente infondato e irrilevante delle questioni di legittimità sollevate da parte opponente -relativamente all'art. 6 del D.L. n. 511/1988, per contrasto con l'articolo
117, comma 1, Cost. e l'articolo 1, paragrafo 2 della Direttiva 2008/118/CE, e all'art. 14 D. Lgs. N.
504/1995, per violazione degli artt. 3, 24, 41, 111, primo e secondo comma, 117, primo comma, della
Costituzione e, per violazione degli artt. 16 e 52 della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione
3
Europea e con il principio comunitario di effettività della disciplina interna dei rimborsi -, per l'effetto, rigettare l'istanza di sospensione del procedimento per la remissione alla Corte Costituzionale;
IN VIA PRINCIPALE
Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 6547/2022, emesso dal Tribunale di Torino in data 12.09.2022, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva;
e per l'effetto ed in ogni caso condannare la società Burgo Energia S.r.l. (C.F. e P. IVA 08737780018), con sede legale in – 10154 – Torino, Corso Giulio Cesare n. 268 – Edificio A, al pagamento alla convenuta società, della somma di € 10.009,90 (diecimilanove/90), oltre agli interessi maturati e maturandi – calcolati in applicazione del disposto di cui al quarto comma dell'art. 1284 cod. civ. – dal dovuto
(ovvero, in subordine, dall'atto di costituzione in mora) al saldo effettivo spese forfettarie e le spese del presente procedimento, IVA e CPA;
IN SUBORDINE, IN VIA RICONVENZIONALE
In via di mero subordine - nella denegata ipotesi di rigetto della domanda svolta in via principale - accertare l'ingiustificato arricchimento della convenuta e, per l'effetto, rigettare l'opposizione formulata da controparte e , comunque ed in ogni caso, condannare la società Burgo Energia S.r.l a pagare all'attrice a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. la somma di € 10.009,90 (diecimilanove/90), ovvero la diversa e maggiore o minor somma ritenuta di giustizia da Codesto Tribunale, oltre interessi maturati e maturandi dal dovuto sino al saldo effettivo e con applicazione del tasso di interesse moratorio ex d. lgs. 231/02 dalla data della domanda giudiziale ex art. 1284, comma 4, c.c. sino al saldo effettivo.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari;
IN VIA ISTRUTTORIA … omissis …
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il credito restitutorio è certo, liquido ed esigibile ed è fondato su idonea prova scritta. Nella specie: il titolo della pretesa consiste nella restituzione dell'indebito;
la pretesa è documentata dalle fatture emesse dalla stessa Burgo Energia con il riaddebito dell'addizionale provinciale oggetto di causa ex art.
6 comma 2 d.l. 511/1988 (doc. 3 conv.);
il credito è liquido, perché la debitrice opposta non ha contestato il quantum debeatur, ma formulato difese in diritto che, tuttavia, non inficiano la certezza del credito , né appaiono richiedere nuovi accertamenti di fatto.
L'art. 6 comma 2 del d.l. 511/1988 è stato abrogato dal legislatore italiano con decorrenza 1.1.2012 per le Regioni ordinarie, e dall'1.4.2012 per le Regioni a Statuto Speciale, rispettivamente dall'art. 18, comma 5 del D.Lgs n. 68 del 6 maggio 2011 e dall'articolo 4, comma 10, del D.L. n. 16 del 2 marzo
2012, in quanto contrastante con le previsioni della Direttiva comunitaria n. 2008/118/CE.
4
Nel senso dell'incompatibilità cfr. la ormai stabile giur. di legittimità, che ha stabilito che “l'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511/1988, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva 2008/118/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di
Giustizia UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Corte cost., 8 giugno 1984, n. 170 e successive;
C.G.U.E., 22 giugno 1989, in causa C-103/88, Fratelli Costanzo, punti 30 e 31;
in materia tributaria,
Sez. U, 12 aprile 1996, n. 3458)” (tra molte, Cass., Sez. V, 31 ottobre 2018, n. 27822;
Cass., Sez. V, 10 agosto 2016, n. 16923) e concluso che “Le imposte addizionali… non sono, dunque dovute” (Cass.
Civ., sez. V, 05 giugno 2020, n. 10691/2020).
Il consumatore finale, al fine di recuperare le somme versate al fornitore di energia a titolo di rivalsa sull'addizionale, non è soggetto passivo di un'obbligazione tributaria e non ha pertanto legittimazione ad agire direttamente nei confronti dell'Erario, ma “può esperire in sede civilistica l'ordinaria azione di ripetizione di indebito direttamente nei confronti dell'erogatore del servizio” (tra molte Cass. Civ. Sez.
V n. 15198 del 4 giugno 2019;
Cass. Civ. Sez. V, n. 27099 del 23 ottobre 2019;
Cass. Civ. Sez. V, n.
901 del 17 gennaio 2020, Cass. Civ. Sez. V, n. 3233 del 11 febbraio 2020).
2. Il quadro normativo.
L'impianto normativo rilevante è stato efficacemente ricostruito, nella
nella causa iscritta al n. 19850/2022 R.G. promossa da:
BURGO ENERGIA S.R.L. (C.F. 08737780018)
attore/i contro
IND.ECO. S.R.L. (C.F. 09004090156)
convenuto/i
***
All'udienza del 19.3.2024 sono comparsi l'avv. Chiara Benzi per avv. Furian e Martellozzo per parte attrice che precisa le conclusioni: come da note depositate ieri
l'avv. Giorgio Buda e nonchè ai fini della pratica forense il dott./la dott.sa Fortunata Mercuri per parte convenuta che precisa le conclusioni: come in atti
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., invita le parti alla discussione orale della causa.
Alle ore 13.15 il giudice ha pronunciato la sentenza che segue.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del dott. Enrico Astuni, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa iscritta al n. 19850/2022 R.G. promossa da:
BURGO ENERGIA S.R.L. (C.F. 08737780018), con il patrocinio per procura unita alla citazione dell'avv. FURIAN SIMONE e dell'avv. MARTELLOZZO MELANIA ([...])
PIAZZA G.SALVEMINI,13 35131 PADOVA;
, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
PIAZZA G. SALVEMINI, 13 PADOVA
attore/i contro
IND.ECO. S.R.L. (C.F. 09004090156), con il patrocinio per procura unita alla comparsa di risposta dell'avv. BUDA GIORGIO e dell'avv. FERRARO GIANROCCO ([...]) VIA
SANTA MARIA ALLA PORTA N.9 20123 MILANO;
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA SANTA MARIA ALLA PORTA, 9 20123 MILANO
convenuto/i
Conclusioni:
Per l'attore:
In via pregiudiziale: revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 6547/2022 emesso dal Tribunale di
Torino in data 11.9.2022, per inammissibilità del procedimento monitorio azionato non sussistendo le condizioni di cui all'art. 633 c.p.c. con vittoria di spese e compensi della fase monitoria.
In via principale:
a) accertare e dichiarare la non debenza da parte di Burgo Energia S.r.l. di alcuna somma nei confronti di Ind.Eco S.r.l. e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 6547/2022 emesso dal
2
Tribunale di Torino in data 11.9.2022 con condanna di Ind.Eco. alla restituzione di quanto ricevuto da
Burgo in ottemperanza all'ordinanza del Tribunale di Torino del 16.5.2023;
b) in ogni caso respingere le domande tutte formulate da parte opposta dichiarando che nulla è dovuto da Burgo Energia S.r.l. alla società Ind.Eco S.r.l. con condanna di quest'ultima alla restituzione di quanto ricevuto da Burgo in ottemperanza all'ordinanza del Tribunale di Torino del 16.5.2023;
c) con vittoria di spese e competenze.
In via subordinata:
a) accertare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988, (convertito in L. n. 20/1989) nel testo modificato dall'art. 5, comma 2, del D.L. n. 26/2007, per il periodo della sua vigenza successiva al 1° gennaio 2010 e fino alla sua abrogazione, per contrasto con l'articolo 117, comma 1, Cost. e l'articolo 1, § 2, della Direttiva
2008/118/CE;
nonché accertare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 D.Lgs. n. 504/1995 per contrasto con gli artt. 3, 24, 41, 111 primo
e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, anche in via mediata con gli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti dell'Unione Europea e con il principio comunitario di effettività della disciplina interna dei rimborsi, così come enunciato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e, per l'effetto, adottare tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti;
b) disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per la risoluzione delle questioni pregiudiziali indicate sub paragrafo 4.1 della prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., come formulate dal Tribunale di Como con ordinanza 27.4.2022 (doc. 10 cit.);
c) accertare e dichiarare non dovuti gli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
d) compensare le spese della fase monitoria e del presente giudizio”.
Per la convenuta:
IN VIA PRELIMINARE
- accertato e dichiarato il ricorrere dei presupposti di legge, concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 6547/2022, emesso dal Tribunale di Torino in data 12.09.2022, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- accertato e dichiarato il carattere manifestamente infondato e irrilevante delle questioni di legittimità sollevate da parte opponente -relativamente all'art. 6 del D.L. n. 511/1988, per contrasto con l'articolo
117, comma 1, Cost. e l'articolo 1, paragrafo 2 della Direttiva 2008/118/CE, e all'art. 14 D. Lgs. N.
504/1995, per violazione degli artt. 3, 24, 41, 111, primo e secondo comma, 117, primo comma, della
Costituzione e, per violazione degli artt. 16 e 52 della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione
3
Europea e con il principio comunitario di effettività della disciplina interna dei rimborsi -, per l'effetto, rigettare l'istanza di sospensione del procedimento per la remissione alla Corte Costituzionale;
IN VIA PRINCIPALE
Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 6547/2022, emesso dal Tribunale di Torino in data 12.09.2022, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva;
e per l'effetto ed in ogni caso condannare la società Burgo Energia S.r.l. (C.F. e P. IVA 08737780018), con sede legale in – 10154 – Torino, Corso Giulio Cesare n. 268 – Edificio A, al pagamento alla convenuta società, della somma di € 10.009,90 (diecimilanove/90), oltre agli interessi maturati e maturandi – calcolati in applicazione del disposto di cui al quarto comma dell'art. 1284 cod. civ. – dal dovuto
(ovvero, in subordine, dall'atto di costituzione in mora) al saldo effettivo spese forfettarie e le spese del presente procedimento, IVA e CPA;
IN SUBORDINE, IN VIA RICONVENZIONALE
In via di mero subordine - nella denegata ipotesi di rigetto della domanda svolta in via principale - accertare l'ingiustificato arricchimento della convenuta e, per l'effetto, rigettare l'opposizione formulata da controparte e , comunque ed in ogni caso, condannare la società Burgo Energia S.r.l a pagare all'attrice a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. la somma di € 10.009,90 (diecimilanove/90), ovvero la diversa e maggiore o minor somma ritenuta di giustizia da Codesto Tribunale, oltre interessi maturati e maturandi dal dovuto sino al saldo effettivo e con applicazione del tasso di interesse moratorio ex d. lgs. 231/02 dalla data della domanda giudiziale ex art. 1284, comma 4, c.c. sino al saldo effettivo.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari;
IN VIA ISTRUTTORIA … omissis …
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il credito restitutorio è certo, liquido ed esigibile ed è fondato su idonea prova scritta. Nella specie: il titolo della pretesa consiste nella restituzione dell'indebito;
la pretesa è documentata dalle fatture emesse dalla stessa Burgo Energia con il riaddebito dell'addizionale provinciale oggetto di causa ex art.
6 comma 2 d.l. 511/1988 (doc. 3 conv.);
il credito è liquido, perché la debitrice opposta non ha contestato il quantum debeatur, ma formulato difese in diritto che, tuttavia, non inficiano la certezza del credito , né appaiono richiedere nuovi accertamenti di fatto.
L'art. 6 comma 2 del d.l. 511/1988 è stato abrogato dal legislatore italiano con decorrenza 1.1.2012 per le Regioni ordinarie, e dall'1.4.2012 per le Regioni a Statuto Speciale, rispettivamente dall'art. 18, comma 5 del D.Lgs n. 68 del 6 maggio 2011 e dall'articolo 4, comma 10, del D.L. n. 16 del 2 marzo
2012, in quanto contrastante con le previsioni della Direttiva comunitaria n. 2008/118/CE.
4
Nel senso dell'incompatibilità cfr. la ormai stabile giur. di legittimità, che ha stabilito che “l'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511/1988, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva 2008/118/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di
Giustizia UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Corte cost., 8 giugno 1984, n. 170 e successive;
C.G.U.E., 22 giugno 1989, in causa C-103/88, Fratelli Costanzo, punti 30 e 31;
in materia tributaria,
Sez. U, 12 aprile 1996, n. 3458)” (tra molte, Cass., Sez. V, 31 ottobre 2018, n. 27822;
Cass., Sez. V, 10 agosto 2016, n. 16923) e concluso che “Le imposte addizionali… non sono, dunque dovute” (Cass.
Civ., sez. V, 05 giugno 2020, n. 10691/2020).
Il consumatore finale, al fine di recuperare le somme versate al fornitore di energia a titolo di rivalsa sull'addizionale, non è soggetto passivo di un'obbligazione tributaria e non ha pertanto legittimazione ad agire direttamente nei confronti dell'Erario, ma “può esperire in sede civilistica l'ordinaria azione di ripetizione di indebito direttamente nei confronti dell'erogatore del servizio” (tra molte Cass. Civ. Sez.
V n. 15198 del 4 giugno 2019;
Cass. Civ. Sez. V, n. 27099 del 23 ottobre 2019;
Cass. Civ. Sez. V, n.
901 del 17 gennaio 2020, Cass. Civ. Sez. V, n. 3233 del 11 febbraio 2020).
2. Il quadro normativo.
L'impianto normativo rilevante è stato efficacemente ricostruito, nella
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