Trib. Padova, sentenza 07/01/2025, n. 18
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Testo completo
N. R.G. 6934/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis, in funzione di giudice
d'appello,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6934/2023 promossa da:
ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI – ETRA S.P.A. (e P.IVA 03278040245)
con il patrocinio dell'avv. NALIN ALESSANDRA
APPELLANTE
contro
IG UN (CF. NRBRN46S29L900G), LO ER (C.F.
[...]), CH ON (CF. [...]), PI
NO (C.F. [...]), AG VI (C.F. [...])
con il patrocinio dell'avv. CELIN MASSIMILIANO
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati in via telematica.
Per l'appellante:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
NEL MERITO: accertare che, per tutte le motivazioni esposte nell'atto di citazione in appello notificato il 06.12.23, RA Spa – Società Benefit (già Energia Territorio Risor- se Ambientali - RA S.p.A.) ha legittimamente applicato l'IVA sulla tariffa rifiuti ri- scossa nel Comune di Vigonza nelle annualità in contestazione e, per l'effetto, con- dannare gli appellati a restituire alla medesima RA Spa – Società Benefit le somme da quest'ultima versate in favore dei primi in esecuzione dell'illegittima sentenza impugnata, somme che ammontano (cfr. Doc. 20):
- quanto al Sig. UN IG (C.F.: [...];
residente in [...]), ad € 171,60;
- quanto al Sig. ER LO (C.F.: [...];
residente in [...]), ad € 268,35;
- quanto al Sig. ON CH (C.F.: [...];
residente in [...]), ad € 196,89;
- quanto al Sig. NO PI (C.F.: [...];
residente in [...],
Vicolo Diaz n. 12), ad € 150,93;
- quanto alla Sig.ra VI AG (C.F.: [...];
residente in [...]
PD-, Vicolo Diaz n. 15), ad € 188,28, il tutto maggiorato degli interessi maturati e maturandi dalla data del pagamento alla restituzione.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese gene- rali ed accessori, come per legge”.
Per gli appellati:
“Respingersi integralmente l'appello proposto da RA S.p.a. in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con integrale vittoria di spese e competenze relative al presente grado di giudizio”.
- 2 - Svolgimento del processo
Il giudizio di primo grado veniva promosso dagli odierni appellati i quali, con citazio- ne notificata il 22.11.22 (Doc. 2 fascicolo di primo grado appellata), convenivano in giudizio ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI – ETRA S.P.A., ora RA Spa –
Società Benefit (di seguito: “RA”), chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclu- sioni: “Accertato e dichiarato che gli attori hanno versato alla società convenuta a titolo di IVA sulla Tariffa Ambientale la somma complessiva di Euro 955,33 (Nove- centocinquantacinque/33) così ripartita: • Euro 169,52 da parte del sig. TT
NO;
• Euro 260,76 da parte del sig. MO DO;
• Euro 191,16 da parte del sig. AN AN;
• Euro 146,25 da parte del sig. PI DI;
• Euro 187,64 da parte della sig.ra ZA RA accertato inoltre che tali somme non sono dovute per i motivi di cui alle premesse, condannare la società ETRA S.p.a. –in persona del legale rappresentante pro tempore– a restituire agli attori le dette somme oltre agli interessi legali dalle singole date di effettuazione dei pagamenti al saldo effettivo.
Condannare la società ETRA S.p.a. –in persona del legale rappresentante pro tem- pore–, per i motivi di cui in premessa, al pagamento in favore degli attori della somma equitativamente determinata prevista dall'art. 96 III co. c.p.c.”.
A sostegno delle proprie domande, parte attrice asseriva che, poiché nel Comune di Vigonza (PD) –ove sono ubicati gli immobili in proprietà degli appellati e con rife- rimento ai quali essi hanno pagato la tariffa rifiuti oggetto del contenzioso de quo– dal 2012 al 2022 (periodo di emanazione delle fatture contestate: cfr. Docc.ti nn. 1-
5 appellati) non sarebbe stato adottato un sistema di misurazione puntuale dei rifiu- ti conferiti dai privati (quod non), la relativa tariffa avrebbe natura tributaria e, dun- que, non sarebbe assoggettabile ad IVA.
In data 09.02.23, RA –concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio del menzionato Comune e, in quanto tale, titolata alla riscossione della relativa ta- riffa ex art. 10 DPR n. 158/99 e succ. modd. ed ii.– si costituiva in giudizio mediante deposito di comparsa di risposta, ove contestava l'avversa ricostruzione fattuale, nonché le deduzioni ed argomentazioni formulate dagli attori in diritto. Ivi RA spe- cificava di aver legittimamente applicato l'IVA alla tariffa de qua, atteso che:
a) le norme via via succedutesi in materia (vds. art. 238 D. Lgs 03.04.2006 n. 152;
art. 14, co. 33, D.L. 31.05.10 n. 78, conv. in L. 30.07.10 n. 122;
art. 14, co. 29, DL
06.12.11 n. 201, conv. in L. 214/11;
art. 1, co. 668, L. 27.12.13 n. 147) qualificano
- 3 -
espressamente la medesima tariffa come corrispettivo per l'attività di raccolta, re- cupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, negandone la natura tributaria;
b) sia il Ministero dell'Economia e delle Finanze (vds. Circolari n. 111/E del 21.05.99
e n. 3/DF del 11.11.10), sia l'Agenzia delle Entrate (vds. Risoluzioni n. 25/E del
05.02.03 e n. 250/E del 17.06.08) hanno sempre affermato che sulle somme dovute
a fronte dell'espletamento del servizio di gestione e raccolta dei rifiuti solidi urbani dev'essere conteggiata l'IVA;
c) la necessaria applicazione dell'IVA alla tariffa rifiuti è stata recepita anche dai Re- golamenti d'Igiene Ambientale in vigore nel Comune di Vigonza nel periodo cui si riferiscono le fatture contestate (cfr. Docc.ti 3-8). Invero, il Regolamento d'Igiene
Ambientale applicato nel 2012 nel Comune di Vigonza (cfr. Doc. 3), all'art. 5, ultimo comma, statuisce che “La tariffa è soggetta ad IVA ai sensi del DPR 633/1972, salvo diversa determinazione di legge”. Detta previsione è rimasta immutata nei successi- vi Regolamenti d'Igiene Ambientale, ivi entrati in vigore rispettivamente il 01.0.13
(cfr. Doc. 4: art. 5, comma V);
il 01.0.14 (cfr. Doc. 5: art. 5);
il 01.01.19 (cfr. Doc. 6: art. 5, comma IV);
il 01.01.21 (cfr. Doc. 7: art. 5, comma IV) ed il 01.01.22 (cfr. Doc.
8: art. 5, comma IV);
d) i citati atti regolamentari prescrivono modalità di raccolta dei rifiuti tali da garan- tirne la misurazione puntuale (cfr., in particolare, artt. 12 del Doc. 3;
artt. 12-13 dei
Docc.ti 4-8;
infra: B1). Tale sistema di conferimento, effettivamente adottato da
RA, è strutturato in modo da consentire alla concessionaria di calcolare il volume dei rifiuti conferiti dagli utenti rapportandolo alle dimensioni del contenitore carrel- lato con microchip esposto ai fini della raccolta (120 lt: cfr. Doc. 9;
infra: B1);
e) la metodologia di asporto dei rifiuti applicata in Vigonza è perfettamente in linea con le previsioni del DM 20.04.17 (cfr. Doc. 11), secondo cui la quantificazione dei rifiuti conferiti avviene, inter alia, tramite rilevazione del dato volumetrico, deter- minato dalla capienza del contenitore esposto;
f) la necessaria assoggettabilità della tariffa rifiuti all'IVA è stata univocamente con- fermata anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Civ., SS. UU., 07.05.20
n. 8631;
Cass. Civ., SS. UU., 07.05.20 n. 8632;
Cass. Civ., SS. UU., 29.04.21 n. 11290;
inoltre, vds. Cass. Civ., Sez. III, 25.09.19 n. 23949;
Cass. Civ., Sez. VI-3, 07.06.19 n.
15529;
Cass. Civ., Sez. VI-3, 29.05.19 n. 14753;
Cass. Civ., Sez. VI-3, 14.05.19 n.
12745;
Cass. Civ., Sez. VI-3, 14.05.19 n. 12744;
Cass. Civ., Sez. VI-3, 19.02.19 n.
4876). A detto autorevole orientamento giurisprudenziale si è uniformato pure
l'On.le intestato Tribunale con la recente pronuncia n. 1973/23, depositata il
12.10.23 – Giudice Dott.ssa F. Sacchetto: cfr. Doc. 21–, cui è seguita, nei mesi scorsi,
- 4 -
la sentenza n. 1151/24, pubblicata il 21.06.24 –Giudice Dott.ssa Zambotto: Doc. 23–
.
Inoltre, in via subordinata, RA eccepiva l'erroneità del quantum ex adverso richie- sto: invero, controparte computava indebitamente, tra le somme oggetto del richie- sto rimborso, non solo l'IVA afferente alla tariffa rifiuti (domanda infondata –infra:
A, B, C), ma anche quella applicata alle “spese di elaborazione”, voce –quest'ultima– che nulla ha a che vedere con la tariffa de qua e per la cui restituzione, pertanto, non sussistevano i presupposti. Dunque, in comparsa di costituzione e risposta, RA così concludeva: “In principalità: respingersi tutte le domande attoree, compresa la domanda di condanna ex art. 96³ c.p.c., in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le motivazioni esposte nel presente atto. In via subordinata: nella denegata ipo- tesi di accoglimento delle domande attoree, per le ragioni di cui al presente atto
(supra: B) limitare la condanna di RA S.p.A. alla restituzione del minor importo di €
945,93 (come ripartito sub paragrafo B), ovvero della minore somma risultante di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
L'udienza di trattazione aveva luogo il 10.02.23. La causa veniva istruita documen- talmente e passava in decisione all'esito dell'udienza del 29.03.23, sulla base delle conclusioni precisate a verbale dalle parti, nei medesimi termini contenuti nei ri- spettivi atti introduttivi.
Il procedimento veniva definito con la sentenza n. 550/23 (cfr. Doc. 19), con la qua- le la
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis, in funzione di giudice
d'appello,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6934/2023 promossa da:
ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI – ETRA S.P.A. (e P.IVA 03278040245)
con il patrocinio dell'avv. NALIN ALESSANDRA
APPELLANTE
contro
IG UN (CF. NRBRN46S29L900G), LO ER (C.F.
[...]), CH ON (CF. [...]), PI
NO (C.F. [...]), AG VI (C.F. [...])
con il patrocinio dell'avv. CELIN MASSIMILIANO
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati in via telematica.
Per l'appellante:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
NEL MERITO: accertare che, per tutte le motivazioni esposte nell'atto di citazione in appello notificato il 06.12.23, RA Spa – Società Benefit (già Energia Territorio Risor- se Ambientali - RA S.p.A.) ha legittimamente applicato l'IVA sulla tariffa rifiuti ri- scossa nel Comune di Vigonza nelle annualità in contestazione e, per l'effetto, con- dannare gli appellati a restituire alla medesima RA Spa – Società Benefit le somme da quest'ultima versate in favore dei primi in esecuzione dell'illegittima sentenza impugnata, somme che ammontano (cfr. Doc. 20):
- quanto al Sig. UN IG (C.F.: [...];
residente in [...]), ad € 171,60;
- quanto al Sig. ER LO (C.F.: [...];
residente in [...]), ad € 268,35;
- quanto al Sig. ON CH (C.F.: [...];
residente in [...]), ad € 196,89;
- quanto al Sig. NO PI (C.F.: [...];
residente in [...],
Vicolo Diaz n. 12), ad € 150,93;
- quanto alla Sig.ra VI AG (C.F.: [...];
residente in [...]
PD-, Vicolo Diaz n. 15), ad € 188,28, il tutto maggiorato degli interessi maturati e maturandi dalla data del pagamento alla restituzione.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese gene- rali ed accessori, come per legge”.
Per gli appellati:
“Respingersi integralmente l'appello proposto da RA S.p.a. in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con integrale vittoria di spese e competenze relative al presente grado di giudizio”.
- 2 - Svolgimento del processo
Il giudizio di primo grado veniva promosso dagli odierni appellati i quali, con citazio- ne notificata il 22.11.22 (Doc. 2 fascicolo di primo grado appellata), convenivano in giudizio ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI – ETRA S.P.A., ora RA Spa –
Società Benefit (di seguito: “RA”), chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclu- sioni: “Accertato e dichiarato che gli attori hanno versato alla società convenuta a titolo di IVA sulla Tariffa Ambientale la somma complessiva di Euro 955,33 (Nove- centocinquantacinque/33) così ripartita: • Euro 169,52 da parte del sig. TT
NO;
• Euro 260,76 da parte del sig. MO DO;
• Euro 191,16 da parte del sig. AN AN;
• Euro 146,25 da parte del sig. PI DI;
• Euro 187,64 da parte della sig.ra ZA RA accertato inoltre che tali somme non sono dovute per i motivi di cui alle premesse, condannare la società ETRA S.p.a. –in persona del legale rappresentante pro tempore– a restituire agli attori le dette somme oltre agli interessi legali dalle singole date di effettuazione dei pagamenti al saldo effettivo.
Condannare la società ETRA S.p.a. –in persona del legale rappresentante pro tem- pore–, per i motivi di cui in premessa, al pagamento in favore degli attori della somma equitativamente determinata prevista dall'art. 96 III co. c.p.c.”.
A sostegno delle proprie domande, parte attrice asseriva che, poiché nel Comune di Vigonza (PD) –ove sono ubicati gli immobili in proprietà degli appellati e con rife- rimento ai quali essi hanno pagato la tariffa rifiuti oggetto del contenzioso de quo– dal 2012 al 2022 (periodo di emanazione delle fatture contestate: cfr. Docc.ti nn. 1-
5 appellati) non sarebbe stato adottato un sistema di misurazione puntuale dei rifiu- ti conferiti dai privati (quod non), la relativa tariffa avrebbe natura tributaria e, dun- que, non sarebbe assoggettabile ad IVA.
In data 09.02.23, RA –concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio del menzionato Comune e, in quanto tale, titolata alla riscossione della relativa ta- riffa ex art. 10 DPR n. 158/99 e succ. modd. ed ii.– si costituiva in giudizio mediante deposito di comparsa di risposta, ove contestava l'avversa ricostruzione fattuale, nonché le deduzioni ed argomentazioni formulate dagli attori in diritto. Ivi RA spe- cificava di aver legittimamente applicato l'IVA alla tariffa de qua, atteso che:
a) le norme via via succedutesi in materia (vds. art. 238 D. Lgs 03.04.2006 n. 152;
art. 14, co. 33, D.L. 31.05.10 n. 78, conv. in L. 30.07.10 n. 122;
art. 14, co. 29, DL
06.12.11 n. 201, conv. in L. 214/11;
art. 1, co. 668, L. 27.12.13 n. 147) qualificano
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espressamente la medesima tariffa come corrispettivo per l'attività di raccolta, re- cupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, negandone la natura tributaria;
b) sia il Ministero dell'Economia e delle Finanze (vds. Circolari n. 111/E del 21.05.99
e n. 3/DF del 11.11.10), sia l'Agenzia delle Entrate (vds. Risoluzioni n. 25/E del
05.02.03 e n. 250/E del 17.06.08) hanno sempre affermato che sulle somme dovute
a fronte dell'espletamento del servizio di gestione e raccolta dei rifiuti solidi urbani dev'essere conteggiata l'IVA;
c) la necessaria applicazione dell'IVA alla tariffa rifiuti è stata recepita anche dai Re- golamenti d'Igiene Ambientale in vigore nel Comune di Vigonza nel periodo cui si riferiscono le fatture contestate (cfr. Docc.ti 3-8). Invero, il Regolamento d'Igiene
Ambientale applicato nel 2012 nel Comune di Vigonza (cfr. Doc. 3), all'art. 5, ultimo comma, statuisce che “La tariffa è soggetta ad IVA ai sensi del DPR 633/1972, salvo diversa determinazione di legge”. Detta previsione è rimasta immutata nei successi- vi Regolamenti d'Igiene Ambientale, ivi entrati in vigore rispettivamente il 01.0.13
(cfr. Doc. 4: art. 5, comma V);
il 01.0.14 (cfr. Doc. 5: art. 5);
il 01.01.19 (cfr. Doc. 6: art. 5, comma IV);
il 01.01.21 (cfr. Doc. 7: art. 5, comma IV) ed il 01.01.22 (cfr. Doc.
8: art. 5, comma IV);
d) i citati atti regolamentari prescrivono modalità di raccolta dei rifiuti tali da garan- tirne la misurazione puntuale (cfr., in particolare, artt. 12 del Doc. 3;
artt. 12-13 dei
Docc.ti 4-8;
infra: B1). Tale sistema di conferimento, effettivamente adottato da
RA, è strutturato in modo da consentire alla concessionaria di calcolare il volume dei rifiuti conferiti dagli utenti rapportandolo alle dimensioni del contenitore carrel- lato con microchip esposto ai fini della raccolta (120 lt: cfr. Doc. 9;
infra: B1);
e) la metodologia di asporto dei rifiuti applicata in Vigonza è perfettamente in linea con le previsioni del DM 20.04.17 (cfr. Doc. 11), secondo cui la quantificazione dei rifiuti conferiti avviene, inter alia, tramite rilevazione del dato volumetrico, deter- minato dalla capienza del contenitore esposto;
f) la necessaria assoggettabilità della tariffa rifiuti all'IVA è stata univocamente con- fermata anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Civ., SS. UU., 07.05.20
n. 8631;
Cass. Civ., SS. UU., 07.05.20 n. 8632;
Cass. Civ., SS. UU., 29.04.21 n. 11290;
inoltre, vds. Cass. Civ., Sez. III, 25.09.19 n. 23949;
Cass. Civ., Sez. VI-3, 07.06.19 n.
15529;
Cass. Civ., Sez. VI-3, 29.05.19 n. 14753;
Cass. Civ., Sez. VI-3, 14.05.19 n.
12745;
Cass. Civ., Sez. VI-3, 14.05.19 n. 12744;
Cass. Civ., Sez. VI-3, 19.02.19 n.
4876). A detto autorevole orientamento giurisprudenziale si è uniformato pure
l'On.le intestato Tribunale con la recente pronuncia n. 1973/23, depositata il
12.10.23 – Giudice Dott.ssa F. Sacchetto: cfr. Doc. 21–, cui è seguita, nei mesi scorsi,
- 4 -
la sentenza n. 1151/24, pubblicata il 21.06.24 –Giudice Dott.ssa Zambotto: Doc. 23–
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Inoltre, in via subordinata, RA eccepiva l'erroneità del quantum ex adverso richie- sto: invero, controparte computava indebitamente, tra le somme oggetto del richie- sto rimborso, non solo l'IVA afferente alla tariffa rifiuti (domanda infondata –infra:
A, B, C), ma anche quella applicata alle “spese di elaborazione”, voce –quest'ultima– che nulla ha a che vedere con la tariffa de qua e per la cui restituzione, pertanto, non sussistevano i presupposti. Dunque, in comparsa di costituzione e risposta, RA così concludeva: “In principalità: respingersi tutte le domande attoree, compresa la domanda di condanna ex art. 96³ c.p.c., in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le motivazioni esposte nel presente atto. In via subordinata: nella denegata ipo- tesi di accoglimento delle domande attoree, per le ragioni di cui al presente atto
(supra: B) limitare la condanna di RA S.p.A. alla restituzione del minor importo di €
945,93 (come ripartito sub paragrafo B), ovvero della minore somma risultante di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
L'udienza di trattazione aveva luogo il 10.02.23. La causa veniva istruita documen- talmente e passava in decisione all'esito dell'udienza del 29.03.23, sulla base delle conclusioni precisate a verbale dalle parti, nei medesimi termini contenuti nei ri- spettivi atti introduttivi.
Il procedimento veniva definito con la sentenza n. 550/23 (cfr. Doc. 19), con la qua- le la
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