Trib. Messina, sentenza 21/03/2024, n. 717

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 21/03/2024, n. 717
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 717
Data del deposito : 21 marzo 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile VERBALE D'UDIENZA All'udienza del 21 marzo 2024, innanzi al Giudice della seconda sezione civile, dott.ssa Emanuela Lo Presti, viene chiamata la causa n. 3029/2018 R.G., promossa da NG TO S.A.S. (p. iva 01583040835), in persona del legale rappresentante pro tempore, OR MA AN (C.F. [...]), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Ficarra, giusta procura in atti, opponenti

contro

UNICREDIT S.P.A.
(p. iva 00348170101), e per essa DOBANK S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Passaro, giusta procura in atti, opposta nei confronti di
SPV PROJECT 1904 S.R.L. (p. iva 10879880960), e per essa CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Passaro, giusta procura in atti, terza intervenuta avente ad oggetto: contratti bancari;
opposizione a decreto ingiuntivo.
Sono comparsi i procuratori delle parti i quali si riportano in atti. L'avv. Ficarra insiste in via preliminare nelle richieste istruttorie articolate (prove orali e ctu) ed in subordine precisa le conclusioni, riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa nelle cui domande, difese ed eccezioni insiste e chiede la decisione. L'avv. Passaro contesta e precisa le conclusioni come da precedenti atti e verbali di causa nelle cui domande, difese ed eccezioni insiste All'esito della discussione orale il Giudice pronuncia IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA
In fatto e in diritto Con atto di citazione, notificato in data 05.06.2018, la NG AT s.a.s.
e, nella qualità di fideiussore, MA EB OR hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 694/18 del 16.04.2018, notificato in data
20.04.2018, con il quale il Tribunale di Messina ha ingiunto loro il pagamento della somma di € 163.444,29, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di Unicredit S.p.a., a titolo di capitale ed interessi impagati derivanti dal contratto di mutuo chirografario n. 6721759, stipulato in data 16.09.2010.
A fondamento dell'opposizione svolta, hanno eccepito, in via preliminare, la mancanza di prova scritta del credito e del contratto e l'illegittima applicazione al rapporto bancario di interessi usurari e di un piano di ammortamento cd. alla francese. Hanno, altresì, contestato la difformità dell'ISC/TAEG pattuito rispetto a quello effettivamente applicato e la nullità della fideiussione prestata per violazione della normativa antitrust, nonché censurato la manifesta iniquità della misura degli interessi di mora, chiedendone la riduzione ex art. 1384 c.c. Hanno, quindi, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della banca opposta alla ripetizione delle somme indebitamente percepite ed al risarcimento dei danni subiti per violazione dei principi di buona fede e correttezza, azionando, in via subordinata, domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Unicredit S.p.a., costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, chiedendone il rigetto. Con comparsa ex art. 111 c.p.c., è intervenuta in giudizio SPV Project 1904
s.r.l. e, per essa, Cerved Credit Management S.p.a., quale cessionaria del credito in contestazione, aderendo alle difese già svolte dalla banca cedente. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza. Ai fini della decisione, occorre osservare che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio (cfr. tra le tante, Cass. Civ. n.
5055/1999, Cass. Civ. n. 15186/2004;
Cass. Civ., sez. III, 15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, ditalché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali
”).
In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova dei fatti estintivi o impeditivi (Cass. 5844/2006;
Cass. 17371/2003). La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciarsi comunque sulla domanda avanzata, condannando l'opponente al pagamento della somma, inferiore rispetto a quella portata dal decreto.
A ciò consegue, intanto, l'infondatezza della contestazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo dovendosi accertare, come esposto, la fondatezza del diritto azionato alla luce del compendio probatorio e delle difese spiegate nel giudizio di opposizione. A ciò si aggiunga che l'eccezione relativa all'irrilevanza dell'estratto di conto corrente certificato ex art. 50 T.U.B. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non è perlatro condivisibile, tenuto conto che lo stesso nel giudizio monitorio ha piena efficacia probatoria. In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario va, infatti, distinta la fase monitoria nella quale è ormai pacifica l'idoneità dell'estratto di saldaconto, dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili, e il successivo giudizio contenzioso di opposizione instaurato dal cliente, nel quale spetta all'istituto di credito, in caso di contestazione, produrre l'ordinario estratto conto, funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca (cfr., Cass. Civ., 23.01.2023, n. 1892;
Cass. Civ.,
24.12.2020, n. 29577
;
Cass. Civ., 19.10.2016, n. 21092;
Cass. Civ., 03.05.2011, n. 9695;
v. anche nella giurisprudenza di merito, tra le atnte, Tribunale Crotone, sez. I, 02.03.2022, n. 194, secondo il quale, “il saldaconto certificato ex art 50 T.U.B. è idoneo a costituire prova scritta ai sensi dell'art. 633 c.p.c. e ss. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, avendo dunque valore probatorio limitato alla sola fase monitoria”). Nel merito, ritiene questo giudice che l'opposizione spiegata, è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
Come è noto, in omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (così, Cass. Civ., sez. un. n. 13533/01;
Cass. Civ. n. 8901/13;Cass. Civ. n. 826/15 n.;
Cass. Civ. n. 15328/18 n.;
Cass. Civ.
n.13685/19
). In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti il contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 8.1.2018, n. 180). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto all'onere probatorio sullo
stesso gravante, allegando il contratto di finanziamento, il piano di ammortamento
e la fideiussione, su cui si fonda la pretesa monitoria, sicchè, in carenza di contestazione specifica in ordine all'erogazione del denaro, all'inadempimento contestato, di prova di fatti estintivi, ovvero dell'effettuazione di pagamenti non conteggiati, il credito deve ritersi provato, essendosi l'opponente limitato a censurare solo profili di illegittimità contrattuale, nella specie non fondati. Va, infatti, in primo luogo, rigettata l'eccezione di nullità ex art. 117 T.U.B. per mancata consegna al cliente di una copia del contratto sottoscritta dalla banca. Secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale ormai adottato dalle Sezioni
Unite della Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un.,