Trib. Taranto, sentenza 18/11/2024, n. 2676
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Testo completo
R. G. n° 3208/2021 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 14 novembre 2024 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Luca BOSCO - Ricorrente - contro
" ", in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappr. e dif. dall'avv. Martino LOVECCHIO - Convenuta -
OGGETTO: “TEMPO VESTIZIONE/DISMISSIONE DIVISA”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 22 aprile 2021 Parte_1 dipendente a tempo indeterminato della convenuta – come infermiere cat. D - chiedeva condannarsi la a corrispondere in suo favore la somma di CP_1
€.2.723,07 a titolo di compenso per lavoro straordinario assertivamente espletato, nel periodo dall'ottobre 2016 al giugno 2019, in relazione al tempo impiegato, prima dell'inizio della prestazione lavorativa e al termine della stessa, per indossare e dismettere la divisa di lavoro.
La “ ” resisteva e concludeva per il rigetto dell'avversa iniziativa CP_1 processuale;
inoltre, nelle note difensive depositate il 27 luglio 2024, eccepiva la prescrizione. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, tentata invano la conciliazione e sentito un testimone, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter
1
Sentenza R.G. n° 3208/21 cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
************************
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione per relationem dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. LAV. 22 MAGGIO 2012 N°
8053 e CASS. LAV. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367), essendo all'uopo sufficiente (ma anche necessario) un puntuale riferimento al precedente che, anche se non ritrascritto nelle sue parti significative, sia tale da consentire di enucleare, attraverso la sua lettura, il percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione (cfr. CASS. LAV. 3 GIUGNO 2016 N° 11508), sicché il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto "per relationem", per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto sia conoscibile
(cfr. CASS. LAV. 3 LUGLIO 2015 N° 13708). E' stato altresì rimarcato che: «La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione» (sic CASS. SEZ. III, 20 OTTOBRE 2021
N° 29017;
conf. CASS. SEZ. V, 31 GENNAIO 2019 N° 2861 e CASS. LAV. 6
SETTEMBRE 2016 N° 17640). Devono altresì intendersi integralmente richiamati
i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella
2
Sentenza R.G. n° 3208/21 SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 Controparte_2
MAGGIO 2014 N° 12002).
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Tanto premesso, opina questo giudice, in ordine all'an della pretesa attorea, di prestare adesione all'orientamento ermeneutico – favorevole alle prospettazioni attoree, limitatamente a quanto di ragione - espresso nella
SENTENZA N° 4296/19 (R.G. n° 9502/17), emessa in data 18 dicembre 2019 da questo medesimo GIUDICE, richiamata e prodotta in copia in allegato al ricorso, trattandosi di pronunzia relativa a fattispecie sostanzialmente identica
e basata su motivazioni reputate congrue che, in questa sede, per brevità, devono intendersi integralmente richiamate e trascritte. Né parte convenuta ha inteso proporre significative argomentazioni contrarie, non avendo nemmeno allegato la sussistenza di eventuali pronunzie giurisprudenziali di segno opposto
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 14 novembre 2024 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Luca BOSCO - Ricorrente - contro
" ", in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappr. e dif. dall'avv. Martino LOVECCHIO - Convenuta -
OGGETTO: “TEMPO VESTIZIONE/DISMISSIONE DIVISA”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 22 aprile 2021 Parte_1 dipendente a tempo indeterminato della convenuta – come infermiere cat. D - chiedeva condannarsi la a corrispondere in suo favore la somma di CP_1
€.2.723,07 a titolo di compenso per lavoro straordinario assertivamente espletato, nel periodo dall'ottobre 2016 al giugno 2019, in relazione al tempo impiegato, prima dell'inizio della prestazione lavorativa e al termine della stessa, per indossare e dismettere la divisa di lavoro.
La “ ” resisteva e concludeva per il rigetto dell'avversa iniziativa CP_1 processuale;
inoltre, nelle note difensive depositate il 27 luglio 2024, eccepiva la prescrizione. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, tentata invano la conciliazione e sentito un testimone, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter
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Sentenza R.G. n° 3208/21 cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione per relationem dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. LAV. 22 MAGGIO 2012 N°
8053 e CASS. LAV. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367), essendo all'uopo sufficiente (ma anche necessario) un puntuale riferimento al precedente che, anche se non ritrascritto nelle sue parti significative, sia tale da consentire di enucleare, attraverso la sua lettura, il percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione (cfr. CASS. LAV. 3 GIUGNO 2016 N° 11508), sicché il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto "per relationem", per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto sia conoscibile
(cfr. CASS. LAV. 3 LUGLIO 2015 N° 13708). E' stato altresì rimarcato che: «La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione» (sic CASS. SEZ. III, 20 OTTOBRE 2021
N° 29017;
conf. CASS. SEZ. V, 31 GENNAIO 2019 N° 2861 e CASS. LAV. 6
SETTEMBRE 2016 N° 17640). Devono altresì intendersi integralmente richiamati
i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella
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Sentenza R.G. n° 3208/21 SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 Controparte_2
MAGGIO 2014 N° 12002).
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Tanto premesso, opina questo giudice, in ordine all'an della pretesa attorea, di prestare adesione all'orientamento ermeneutico – favorevole alle prospettazioni attoree, limitatamente a quanto di ragione - espresso nella
SENTENZA N° 4296/19 (R.G. n° 9502/17), emessa in data 18 dicembre 2019 da questo medesimo GIUDICE, richiamata e prodotta in copia in allegato al ricorso, trattandosi di pronunzia relativa a fattispecie sostanzialmente identica
e basata su motivazioni reputate congrue che, in questa sede, per brevità, devono intendersi integralmente richiamate e trascritte. Né parte convenuta ha inteso proporre significative argomentazioni contrarie, non avendo nemmeno allegato la sussistenza di eventuali pronunzie giurisprudenziali di segno opposto
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