Trib. Patti, sentenza 11/04/2024, n. 469
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CA IO US,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 290/2022 R.G. avente ad oggetto: “giudizio di
merito conseguente ad opposizione agli atti esecutivi”;
PROMOSSA DA
TT NN AR, nata a [...] il [...]
(C.F.: [...]), rappresentata e difesa, per procura in atti,
dagli avv.ti Nicola Siracusano e Silvano Domina presso lo studio della quale
sito in Enna, via dei Greci n. 57/A, è elettivamente domiciliata;
Attrice opponente;
CONTRO
SS AT (C.F. [...]), nella qualità di titolare
di “Vivai Piante IN SS di AT SS”, con sede in Randazzo (CT),
via U. Foscolo s.n.c., rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv.
Roberto Galvagno con studio in Milano, Largo Treves n. 5, presso il quale ha
eletto domicilio;
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E
AMCO – Asset Management Company S.p.A. – in persona del legale
rappresentante pro tempore, (codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Napoli 05828330638), cessionaria del Credito
Valtellinese S.p.A., e, per essa, quale procuratrice, CERVED Credit
Management S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), via
dell'Unione Europea n.6/A-6/B, (C.F. e P.I. 06374460969), elettivamente
domiciliata in Gioiosa Marea (ME), via C. Alberto n. 9, presso lo studio
dell'avv. Rosaria Di Giorgio Giannitto, che la rappresenta e difende giusta
procura in atti;
E
BANCA DI CREDITO PELORITANO S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in Messina, via Oratorio San Francesco
n. 2 (iscritta al Registro delle Imprese di Messina con numero 03104290832,
costituente anche codice fiscale e partita IVA, R.E.A. n. ME – 218497),
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Paolo Vermiglio ed
elettivamente domiciliata in Patti (ME), via Gorizia n. 4 presso lo studio
dell'avv. Natalia Cimino;
E
BO AT (C.F. [...]), elettivamente
domiciliato in Messina, via Felice Bisazza n. 20, presso lo studio dell'avv.
Fabrizio Donato che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E
TSS LÒ OS, nato a [...] il [...] (cod. fisc.:
[...]), elettivamente domiciliato in Merì (ME), via Dottor
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Borghese n. 6, presso lo studio dell'avv. Carmelo Mostaccio, che lo
rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
EST PROJECTS EDILIZIA STRADE E TERRITORIO S.R.L., in
persona del legale rappresentante p.t., (P.IVA 03102890831), elettivamente
domiciliata in Patti (ME), via Trieste n. 26, presso lo studio dell'avv. Attilio
Scarcella che la rappresenta e difende per procura in atti con l'avv. Enza
Scarcella;
E
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, (C.F./P.IVA 13756881002), con sede in Roma, via
Giuseppe Grezar n.14 - ente pubblico economico, che, in forza del disposto di
cui all'art. 76 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni
dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, è subentrato a titolo universale nei rapporti
giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.A.,
elettivamente domiciliata in Tusa (ME), via Antoci n.32 presso lo studio
dell'avv. Angelo Tudisca, che la rappresenta e difende per procura in atti;
Convenuti costituiti;
E
LUZZATTI POP NPLS 2022 S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1 (C.F. e
P.IVA 05368590260), e, per essa, della procuratrice FIRE S.p.A. con sede
legale in Messina, via Bonsignore n. 1, (C.F. e P.I. 01787570835), rappresentata
e difesa, per mandato in atti, dagli avv. ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi
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ed elettivamente domiciliata in Patti (ME), Corso Matteotti n. 13, presso lo
studio dell'avv. Francesco Balletta;
intervenuta ex art. 111 c.p.c.;
E nei confronti di
CREDITO VALTELLINESE S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, (C.F. e P.I. 00043260140), con sede in Sondrio,
Piazza Quadrivio n. 8;
SCIOTTO TINDARO, (C.F. [...]), residente in Librizzi
(ME), Contrada Sorbiera n. 24;
AZIENDA AGRICOLA IRIS S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, (P.I. 03061010835), con sede in via Patti (ME), C.
da S. Antonino n. 36;
Convenuti non costituiti-
Conclusioni: All'esito dell'udienza del 16-01-2024, svoltasi, giusta
decreto del 17-12-2023, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., mediante il
deposito di note scritte “contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti”, le
parti precisavano le conclusioni come da note in atti e la causa veniva assunta
in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118
disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto
dall'art. 58, comma 2, l. cit.
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1. In primis, rileva notare che, quanto alla richiesta di estromissione
dell'originario convenuto opposto Banca di Credito Peloritano S.p.A.,
formulata dalla società cessionaria del credito, FIRE S.p.A., quale procuratrice
di LUZZATTI POP NPLS 2022 S.r.l., nella comparsa di costituzione ex art. 111
c.p.c., depositata il 18-04-2023, giova osservare che “A norma dell'art. 111 c.p.c.,
se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi il processo
prosegue tra le parti originarie;
il cedente conserva la legittimazione in qualità di
sostituto processuale del cessionario (art. 81 c.p.c.) fino all'eventuale
formale estromissione del cedente dal giudizio, estromissione attuabile solo con
provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti. Il successore a titolo
particolare nel diritto controverso, che assume la posizione di parte e non quella di
terzo, è l'effettivo titolare del diritto oggetto della controversia;
tuttavia, operando il
meccanismo della sostituzione processuale ex art. 111 e 81 c.p.c., la decisione viene
emessa nei confronti della parte originaria, ma fa stato anche nei confronti del
successore a titolo particolare, avendo la legittimazione del cedente portata
meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali
della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare.”
(Tribunale Vercelli, 16/09/2020, n.375).
Poiché l'estromissione del cedente presuppone il consenso di tutte le
parti del giudizio e non risulta in atti prestato il detto consenso da parte da
parte attrice/opponente né da parte degli altri convenuti, non può, nel caso in
esame, operare la formale estromissione di Banca di Credito Peloritano S.p.A.
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2. Occorre, ora, preliminarmente, vagliare l'eccezione di inammissibilità
e/o improcedibilità del giudizio variamente articolata da tutti i convenuti
costituiti.
Ora, premesso che la notificazione dell'atto di citazione risulta
tempestiva perché effettuata prima del termine del 15 marzo 2022 assegnato,
per l'introduzione del giudizio di merito, nell'ordinanza del 22-11-2021 del
G.E., a nulla rileva la tardiva iscrizione a ruolo della causa di merito, posto
che “Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ai fini del rispetto del termine
assegnato dal giudice per l'introduzione della fase di merito, non assume rilevanza il
compimento delle formalità di iscrizione della causa a ruolo, che, pur richiamata
nell'art. 618 c.p.c., ha la sola funzione di rimarcare la diversa cognizione, sommaria
nella prima fase, piena nella seconda, tipica della struttura bifasica del giudizio di
opposizione” (Cassazione civile sez. VI, 27/07/2018, n.19905).
E ancora, più di recente, si veda Cassazione civile sez. III, 27/07/2021,
n.21512, secondo cui “Nell'ambito di tutte le cosiddette "opposizioni esecutive", il
termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non
subisce alcuna riduzione, essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione
dell'atto di citazione. Tuttavia, la tardiva iscrizione a ruolo della causa non
determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto l'applicazione delle regole
generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., assolvendo l'iscrizione a ruolo, mero
adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l'autonomia della fase a
cognizione piena rispetto a quella sommaria dell'opposizione” che richiama, in
parte motiva, Cassazione civile sez. III, 30/09/2019, n.24224 a tenore della
quale “Il termine per la costituzione in giudizio della parte che intenda introdurre la
fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi è di dieci giorni dalla prima
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notificazione, e non di cinque. Nel caso di intempestiva iscrizione a ruolo della causa
di opposizione agli atti esecutivi, il giudizio non è improcedibile, ma troveranno
applicazione le generali regole di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c.”.
Ne discende il rigetto della predetta eccezione.
2.1. Del pari, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva
sollevata in comparsa da SO LÒ OS poiché questi non sarebbe
destinatario delle domande avanzata dall'opponente, atteso che il giudizio di
merito conseguente ad un'opposizione esecutiva va introitato nei confronti di
tutte le parti della procedura esecutiva da cui è originato (Cassazione civile
sez. III, 12/06/2020, n.11268).
Nella specie, dall'esame degli atti della procedura esecutiva n. 87/2018 e
99/2018 R.G.E. risulta che, in data 10-11-2020, il SO LÒ spiegò
opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. (si veda a tal proposito Cassazione civile
sez. III, 20/09/2022, n.27513).
3. Nel merito, ET NN AR, nella fase sommaria
conseguente alla proposizione del proprio ricorso in opposizione, ha chiesto
“a) Ai sensi dell'art. 617 c.p.c. sospendere d'urgenza anche inaudita
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