Articolo 1362 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1362. Consegna di rigore1.La consegna di rigore si applica per le infrazioni specificamente indicate nell' articolo 751 del regolamento.2.Il proprio alloggio di cui all'articolo 1358, comma 5 puo' essere sia quello privato sia quello di servizio.3.Il comandante di corpo puo' far scontare, per particolari ragioni di disciplina, la consegna di rigore in apposito spazio nell'ambiente militare anche al personale provvisto di alloggio privato o di servizio.4.Il superiore che ha inflitto la punizione puo' disporre che la consegna di rigore venga scontata con le stesse modalita' previste per la consegna, se lo richiedono particolari motivi di servizio.5.I locali destinati ai puniti di consegna di rigore hanno caratteristiche analoghe a quelle degli altri locali della caserma adibiti ad alloggio.6.Il controllo dell'esecuzione della sanzione e' affidato a superiori o pari grado del punito ed e' esercitato secondo le disposizioni di ciascuna Forza armata o Corpo armato.7.Con la consegna di rigore possono, inoltre, essere puniti:
a)fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento penale, ai sensi dell'articolo 260 c.p.m.p.;b)fatti che hanno determinato un giudizio penale a seguito del quale e' stato instaurato un procedimento disciplinare.8.Il provvedimento relativo alla punizione e' subito comunicato verbalmente all'interessato e successivamente notificato mediante comunicazione scritta. Esso e' trascritto nella documentazione personale.9.Il provvedimento e' esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato.
Nota all'art. 1362:
- Il testo dell'art. 260 del codice penale militare di pace e' il seguente:
«Art. 260. (Richiesta di procedimento). - I reati preveduti dagli articoli 94, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 116, secondo comma, 117, terzo comma, e 167, terzo comma sono puniti a richiesta del ministro da cui dipende il militare colpevole; o, se piu' sono i colpevoli e appartengono a forze armate diverse, a richiesta del ministro da cui dipende il piu' elevato in grado, o, a parita' di grado, il piu' anziano.
I reati, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, e quello preveduto dal n. 2 dell'articolo 171 sono puniti a richiesta del comandante del corpo o di altro ente superiore, da cui dipende il militare colpevole, o, se piu' sono i colpevoli e appartengono a corpi diversi o a forze armate diverse, dal comandante del corpo dal quale dipende il militare piu' elevato in grado, o a parita' di grado, il superiore in comando o il piu' anziano.
Agli effetti della legge penale militare, per i militari non appartenenti al [regio] esercito, al comandante del corpo e' sostituito il comandante corrispondente delle altre forze armate dello Stato.
Nei casi preveduti dal secondo e dal terzo comma, la richiesta non puo' essere piu' proposta, decorso un mese dal giorno, in cui l'autorita' ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato.
Nei casi preveduti dal primo e dal secondo comma:
1. se il colpevole non e' militare, alla richiesta del ministro indicato nel primo comma e' sostituita la richiesta del ministro della forza armata alla quale appartiene il comando dell'unita' (5) presso cui e' costituito il tribunale militare competente; e alla richiesta del comandante del corpo e' sostituita la richiesta del comandante dell'unita', presso cui e' costituito il tribunale militare competente;
2. se piu' sono i colpevoli e alcuno di essi non e' militare, la richiesta di procedimento a carico del militare colpevole si estende alle persone estranee alle forze armate dello Stato, che sono concorse nel reato.».
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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