Articolo 13 del codice delle comunicazioni elettroniche

Art. 13. Obiettivi e principi dell'attivita' di regolamentazione1.Nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nel Codice e secondo le procedure in esso contenute, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, adottano tutte le misure ragionevoli e proporzionate intese a conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 4 ed ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.
((2.Salvo diversa disposizione dell'articolo 14 relativo alle frequenze radio, il Ministero e l'Autorita' nell'esercizio delle funzioni e dei poteri indicati nel Codice perseguono, ove possibile, il principio di neutralita' tecnologica, nel rispetto dei principi di garanzia della concorrenza e non discriminazione tra imprese.))3.Il Ministero e l'Autorita' contribuiscono nell'ambito delle loro competenze a promuovere la diversita' culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.
4.Il Ministero e l'Autorita' promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonche' delle risorse e servizi correlati:
((a) assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, quelli anziani e quelli che hanno esigenze sociali particolari ne traggano il massimo beneficio in termini di scelta, prezzi e qualita';
b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche per la trasmissione di contenuti;))
c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 28 MAGGIO 2012, N. 70));
d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione.
5.Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, contribuiscono allo sviluppo del mercato:
a)rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione elettronica sul piano europeo;
b)adottando una disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione, anche mediante la negoziazione tra gli operatori, compatibilmente con le condizioni competitive del mercato e avendo riguardo alle singole tipologie di servizi di comunicazione elettronica ed in particolare a quelli offerti su reti a larga banda, in coerenza con gli obiettivi generali di cui all'articolo 4;
c)incoraggiando l'istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee e l'interoperabilita' dei servizi;
d)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 28 MAGGIO 2012, N. 70));
e)collaborando con le Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione europea e con il BEREC per garantire lo sviluppo di prassi regolamentari coerenti e l'applicazione coerente delle direttive europee recepite con il Codice;6.Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono gli interessi dei cittadini:
a)garantendo a tutti i cittadini un accesso al servizio universale, come definito dal Capo IV del Titolo II;
b)garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori nei loro rapporti con i fornitori, in particolare predisponendo procedure semplici e poco onerose di risoluzione delle controversie da parte di un organismo indipendente dalle parti in causa;
c)contribuendo a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali e della vita privata;
d)promuovendo la diffusione di informazioni chiare, in particolare garantendo la trasparenza delle tariffe e delle condizioni di uso dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e)prendendo in considerazione le esigenze degli utenti disabili, di quelli anziani e di quelli che hanno esigenze sociali particolarif)garantendo il mantenimento dell'integrita' e della sicurezza delle reti pubbliche di comunicazione;
g)promuovendo la capacita' degli utenti finali di accedere ad informazioni e distribuirle o eseguire applicazioni e servizi di loro scelta.((6-bis.Il Ministero e l'Autorita', nel perseguire le finalita' programmatiche di cui ai commi 4, 5 e 6, applicano, nell'ambito delle rispettive competenze, principi regolamentari obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati:
a)promuovendo la prevedibilita' regolamentare, garantendo un approccio regolatorio coerente nell'arco di opportuni periodi di revisione;
b)garantendo che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
c)salvaguardando la concorrenza a vantaggio dei consumatori e promuovendo se del caso la concorrenza basata sulle infrastrutture;
d)promuovendo investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e avanzate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese e consentendo accordi di cooperazione tra investitori e parti richiedenti accesso, al fine di diversificare il rischio di investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione;
e)tenendo debito conto delle differenti condizioni attinenti alla concorrenza e al consumo, nelle diverse aree geografiche all'interno del territorio nazionale;
f)imponendo obblighi regolamentari ex ante unicamente dove non opera una concorrenza effettiva e sostenibile, e attenuandoli o revocandoli non appena sia soddisfatta tale condizione.))7.Nell'ambito delle proprie attivita' il Ministero e l'Autorita' applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
8.L'Autorita' si dota, conformemente alle indicazioni recate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000, attuativa della legge 8 marzo 1999, n. 50, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione.
9.Ogni atto di regolamentazione dell'Autorita' deve recare l'analisi di cui al comma 8 ed essere conseguentemente motivato.
Entrata in vigore il 31 maggio 2012
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