Articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 143.(( (Piano paesaggistico) ))((1.L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:
a)ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;
b)ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;
c)ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
d)eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;
e)individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
f)analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilita' del paesaggio, nonche' comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
g)individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
h)individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
i)individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualita', a termini dell'articolo 135, comma 3.
2.Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalita' di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa e' stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano e' oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresi' i presupposti, le modalita' ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il piano e' approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, e' approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3.Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 e' vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonche' quanto previsto dall'articolo 146, comma 5.
4.Il piano puo' prevedere:
a)la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi puo' avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformita' degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
b)la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.
5.L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 e' subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4.
6.Il piano puo' anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformita' alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
7.Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
8.Il piano paesaggistico puo' individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.
9.A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.))
Entrata in vigore il 9 aprile 2008

Sentenze+500


  • 1. TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-11-15, n. 202301328
    Provvedimento:
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    • aggiornamento delle norme urbanistiche·
    • art. 10 bis della L. n. 241/1990·
    • art. 20 del D.lgs. 199/2021·
    • art. 47 del D.L. n. 13/2023·
    • art. 6 bis del D.lgs. n. 28/2011·
    • art. 83 delle NTA del P.P.T.R.·
    • art. 91 delle NTA del P.P.T.R.·
    • art. 9, comma 1-quinquies, della Legge n. 34/2022·
    • compatibilità paesaggistica·
    • compensazione delle spese di lite·
    • contributo esplicativo·
    • difetto di istruttoria·
    • diniego di autorizzazione·
    • eccesso di potere·
    • impianti fotovoltaici·
    • norme di tutela dei beni culturali e del paesaggio·
    • procedura abilitativa semplificata (PAS)·
    • riserva di procedimento·
    • silenzio assenso·
    • sospensione PAS·
    • tutela delle aree a destinazione industriale·
    • tutela del paesaggio·
    • valutazione di compatibilità paesaggistica·
    • violazione delle norme paesaggistiche

  • 2. TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-03-04, n. 202400818
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    • annullamento di provvedimento amministrativo·
    • art. 143 d.lgs. n. 42/2004·
    • carenza di interesse·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • difetto di competenza·
    • eccesso di potere·
    • improcedibilità del ricorso·
    • piani paesaggistici siciliani·
    • riadozione del piano paesaggistico·
    • sospensione dell'efficacia del provvedimento·
    • violazione delle garanzie procedimentali

  • 3. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-07-04, n. 202306543
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    • accertamento di conformità·
    • art. 10 bis l.n. 241 del 1990·
    • art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004·
    • art. 17 del d.P.R. n. 31 del 2017·
    • autorizzazione paesaggistica·
    • carenza di istruttoria e motivazione·
    • compatibilità paesaggistica·
    • compensazione delle spese·
    • demolizione opere pertinenziali·
    • diniego sanatoria·
    • eccesso di potere·
    • ordinanza di tutela cautelare·
    • parere della Soprintendenza·
    • procedimento amministrativo·
    • procedura semplificata·
    • silenzio assenso·
    • tutela del patrimonio culturale·
    • valutazione ambientale·
    • vincolo paesaggistico

  • 4. TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-01-17, n. 202400061
    Provvedimento:
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    • art. 2, comma 8-bis, legge n. 241/1990·
    • art. 49 D.Lgs. n. 259/2003·
    • autorizzazione amministrativa·
    • Decreto Ministeriale "Scavi" del 1° ottobre 2013·
    • eccesso di potere·
    • efficacia delle prescrizioni amministrative·
    • giurisprudenza amministrativa sul silenzio-assenso·
    • norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo·
    • prescrizioni amministrative·
    • principio di proporzionalità e adeguatezza·
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  • 5. TAR Torino, sez. II, sentenza 2022-12-23, n. 202201194
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    • Abuso edilizio·
    • Demolizione·
    • Fascia di rispetto·
    • Istruttoria·
    • Legittimo affidamento·
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    • Permesso di costruire in sanatoria·
    • Tardività ricorso·
    • Vincolo paesaggistico
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