Articolo 722 del codice di procedura penale

Art. 722.(( (Custodia cautelare all'estero).))((1.La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato e' computata ai sensi dell'articolo 303, fermo quanto previsto dall'articolo 304, comma 6.))---------------AGGIORNAMENTO (139)
La Corte costituzionale con sentenza 8 - 21 luglio 2004, n. 253 (in G.U. 1a s.s. 28/07/2004, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 722 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, dello stesso codice.
Entrata in vigore il 16 ottobre 2017
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