Articolo 598 del codice di procedura penale

Art. 598.Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello1.In grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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