Articolo 238 bis del codice di procedura penale

Art. 238-bis.
(( (Sentenze irrevocabili).
1.Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3
Entrata in vigore il 29 luglio 1992
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