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Articolo 211 del codice di procedura penale
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Articolo 211 del codice di procedura penale
Art. 211. Presupposti del confronto1.Il confronto e' ammesso esclusivamente fra persone gia' esaminate o interrogate, quando vi e' disaccordo fra esse su fatti e circostanze importanti.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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Sentenze
• 19
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1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/10/2003, n. 14629
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2. Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2023, n. 20217
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3. Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/03/2023, n. 13461
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4. Cass. pen., sez. I, sentenza 25/07/2022, n. 29613
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5. Cass. pen., sez. V, sentenza 17/05/2021, n. 19337
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