Articolo 250 del codice di procedura penale

Art. 250. Perquisizioni locali1.Nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione locale e' consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilita' del luogo, con l'avviso della facolta' di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purche' questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.
2.Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia e' consegnata e l'avviso e' rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore ovvero, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.
3.L'autorita' giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale, puo' disporre con decreto motivato che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che le stesse possano occultare il corpo del reato o cose pertinenti al reato. Puo' inoltre ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse. Il trasgressore e' trattenuto o ricondotto coattivamente sul posto.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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