Articolo 21 del Codice del processo amministrativo
Art. 21
Commissario ad acta
1. Nell'ambito della propria giurisdizione, il giudice amministrativo, se deve sostituirsi all'amministrazione, puo' nominare come proprio ausiliario un commissario ad acta. Si applica l'articolo 20, comma 2.
Commissario ad acta
1. Nell'ambito della propria giurisdizione, il giudice amministrativo, se deve sostituirsi all'amministrazione, puo' nominare come proprio ausiliario un commissario ad acta. Si applica l'articolo 20, comma 2.